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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 02331/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8618/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – nei confronti di YouTube LLC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] y s.r.l. in persona de i rispettivi legali rappresentanti pro tempore ; rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –resistenti – per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositata il 28 febbraio 2022, nel proc. n.4930 del 2020; udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del l’8 novembre 2022dal Consigliere R elatore , dott. [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Regolamento di competenza.

C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorso con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, dichiarato competente.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenutodavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] società YouTube LLC, [OSCURATO:PERSONA] eland Limited e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e -premesso di essere titolari di determinati canali sul sito Internet YouTube, illegittimamente sospesi senza motivo, senza preavviso e senza comunicazione della durata della sospensione - hanno domandato l a condanna delle prime due società a riattivare i canali in forma piena e immediata, con previsione di una penale per il ritardo, nonché al risarcimento del danno; le società convenute, costituitesi in giudizio, non solo hanno resistito alle domande, ma hanno preliminarmente eccepito la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa; con ordinanza depositata il 28 febbraio 2022, il Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la propria incompetenza per materia e per territorio in favore della Sezione specializzata in materia di i mpresa del Tribunale di Napoli, assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente; la decisioneè stata fondata sui seguenti rilievi: I-ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 168 del 2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti sulle controversie in materia di diritto d’autore, nonché di diritti connessi al diritto d’autoree, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, la competenza è estesa allecause e a i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2; la competenza concerne, dunque, anche le C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani cause e i procedimenti connessi con le controversie in materia di diritto di autore; II- nel caso di specie, dalle stesse deduzioni formulate nell’atto di citazioneera emerso che la sospensione degli accounts aperti dagli attori sull a piattaforma YouTube(sospensione della cui illegittimità essi avevano chiesto l’accertamento, con condanna alla pronta riattivazione e al risarcimento del danno) trovava causa proprio nella violazione di diritti d’autore, loro contestata dalle società convenute, per avere ess i pubblicato sui loro spazi informatici materiale coperto dai citati diritti di protezione; nella citazione introduttiva, infatti, era stata richiamata esplicitamente la pubblicazione di materiale cinematografico effettuata su taluni dei detti accounts, che avrebbe preceduto l’adozione della misura di sospensione degli stessi da parte delle società convenute, e per la quale sarebbero stati già pendenti dei giudizi dinanzi allaSezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli; l’accertamento dell’inadempimento contrattuale addebitato alle società convenute dipendeva, dunque, in modo immediato e diretto, dall’accertamento della violazione, da parte degli attori, di diritti autorali di terze persone, e cioè da un accertamento devoluto alla competenza per materia delle sezioni specializzate; avverso questa ordinanza, il solo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza,sulla base di due motivi; YouTube LLC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha nno depositato memoria difensiva, con cui hannoinvocato il rigetto del ricorso; il Procuratore Generale ha concluso, a sua volta, per il rigetto del ricorso, chiedendo che sia indicato quale giudice davanti al quale la causa deve proseguire il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con rimessione delle parti dinanzi ad esso; le società resistentihanno depositato memoria.

Considerato che:

1. c on il primo m otivo ( viola zione e falsa applicazione dell’ articolo 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia violato la regola C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani secondo la quale la competenza deve essere individuata sulla base della domanda; deduce che, infatti, nel caso di s pecie, la domanda proposta in giudizio aveva ad oggetto l’ accertamento dell’illegittimità della misura di sospensione dei ca n ali, che era sta ta disposta senza la comunicazione di un valido motivo e senza il doveroso preavviso, nonché il risarcimento dei danni conseguenti; sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T ribunale, nell’atto di citazione non era in alcun modo evocata la questione della violazione dei diritti autorali quale causa della sospensione degli accounts aperti sulla piattaforma YouTube; evidenzia che, soltanto con la comparsa di costituzione e risposta, le convenute YouTube LLC e [OSCURATO:PERSONA] avevano dedotto che le ragioni della sospensione dovevano individuarsi nella ripetuta violazione dei diritti d’autore da parte degli attori; precisa, al riguardo, che le due convenute avevano collegato le violazioni di copyright , asseritamente effettuate dagli attori , alle motivazioni di due sentenze del Tribunale delle imprese di Napoli , le quali erano state peraltro pubblicate successivamente alla notifica dell’atto di citazione del giudizio introdotto presso il Tribunale ordinario di N apoli Nord ; conclude che , pertanto, l’eventuale connessione tra la presente causa volta all’ accertamento dell’illegittimità della sospensione dei canali YouTube ed eventuali controversie in materia di diritti d’autore sarebbe emersa soltanto a seguito del deposito della comparsa di costituzione delle parti convenute , per modo che, se il giudice del merito avesse correttamente risolto la questione d i competenzain base al contenuto della domanda, essa sarebbe stata radicata, per materia e per territorio, in capo al Tribunaleordinario di [OSCURATO:PERSONA]; 1.1.il motivo è infondato; la premessa da cui muove il ricorrente – secondo la quale la determinazione della competenzadeve essere compiuta in base al contenuto della domanda attorea – è corretta, in quanto, ai fini dell’individuazione del giudice competente, rileva la sostanza della pretesa azionata in giudizio e i fatti posti a suo fondamento, mentre non assumono importanzale deduzioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie(Cass. 26/03/2014, n. 7182; Cass. 22/10/2015, n. 21547; Cass. 06/12/2017, n. 29266; Cass.10/06/2020, n. 11023); deve però escludersi che questa regola sia stata disattesa da l giudice del merito, come reputa il ricorrente, atteso che, al contrario, l’ eccezione di competenza è stata delibata e decisa proprio sulla base de l le ded u z ioni contenute nell’atto di citazione; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha , infatti , evidenziato che nel libello introduttivo era richiamata la pubblicazione di materiale cinematografico effettuatadagli attori sugli account s che avevano poi formato oggetto della misura di sospensione, la cui causa deve essere individuata proprio nella contestazione della violazione dei diritti autorali eventualmente commessa attraversotale pubblicazione, esitata nel contenzioso in materia di copyright pendentepresso la Sezione specializzata del Tribunale di Napoli; come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale, i riferimenti alla materia del diritto d’autore e all’asserita violazione delle regole ad essa relative, contenuti nella citazione, lasciano desumere che gli attori, al momento della proposizione della domanda, avessero conoscenza delle ragioni poste a fondamento della sospensione dei propri accounts, sicché la controversia, sia pure introdotta dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli nord, si poneva nel medesimo solco del contenzioso promosso da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale delle imprese di Napoli; pertanto, appaiono ravvisabili con evidenza , già alla stregua della domanda originaria, gli elementi di connessione che ne determina va no l’attrazione allacompetenza specia listica del la sezione specializzata in materia di impresa; il motivo in esameva dunque rigettato;

2. con il secondo motivo (f alsa applicazione dell’ art . 3, comma 3 , del decreto legislativo n. 168 del 2003, come novellato dalla legge n. 27 del 2012), il ricorrente evidenzia che la «debole» connessione esistente tra il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di N apoli Nord, in funzione C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani dell’accertamento dell’ illegittimità della misura della sospensione dei c anali YouTube, edeventuali controversie in materia di diritto d’autore, non sarebbe sufficiente ai fini dell’attrazione del primo alla competenza specialistica del Tribunale delle imprese; infatti, quand’anche la formulazione del giudiziosulla legittimità o meno del contegno delle convenute rendesse necessario l’accertamento della violazione di diritti autorali da parte degli attori, tale accertamento potrebbe essere effettuato dal T ribunale ordinario in via meramente incidentale, evitando di ampliare in modo indefinito – ed in contrasto con la loro ratioistitutiva – la competenza delle sezioni specializzate in materiadi impresa; 2.1.anche questo motivo è infondato; il comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 16 8 del 2003 non distingue tra connessione “forte”e connessione “debole” ma stabilisce che l e sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli dicui ai precedenti commi 1 e 2, tra cui rientrano lecontroversie in materia di diritto d’autore (art.3, comma 1, lett. b); tra le specifiche ra gio ni di connessione vi è quella per pregiudizialità tecnica ( art. 34 c.p.c.), sicch é , anche n e ll’ipotesi in cui la questione della violazione dei diritti d’autore dovesse essere accertata in via meramente incidentale, essa, quale questione tecnicamente pregiudiziale , e dunque connessa alladomanda p r incipale, comporterebbe l’attrazione di quest’ultima allacompetenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa; 3.in definitiva, il ricorso va rigettato e va af fermata la com p etenza del [OSCURATO:PERSONA], Sezione specializzata in materia di prop rietà industriale ed intellettuale, dinanzi al l a quale il processo dovrà proseguire previa riassunzione nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c., con d ecorrenza d al la comunicazione della presenteordinanza;

4. le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani 5.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dareatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto; su tale attestazione non incide l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui ilricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 2022, debitamente versata in atti; ciò, in quantol’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020 , n. 4315; Cass. 10 giugno 2020, n. 11116); 6.in ogni caso non compete a questa Corte procedere alla liquidazione del compenso spettante al difensore in conseguenza della detta ammissione (attività rientrante, invece, di volta in volta, nella competenza del giudice del rinvio o di quello che ha pronunciato lasentenza passata in giudicato all’esito del giudizio dicassazione: Cass. 02/12/2004, n. 22616; Cass. 16/02/2005, n. 3122; Cass. 12/06/2007, n. 13760), sicché la relativa istanza, pure essa versata in atti, deve ritenersi inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, dinanzi al quale rimette le parti, che riassumeranno il giudizio nel termine di cui all’art.50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle società resistent i , che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltreEuro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8618/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – nei confronti di YouTube LLC, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] y s.r.l. in persona de i rispettivi legali rappresentanti pro tempore ; rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –resistenti – per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositata il 28 febbraio 2022, nel proc. n.4930 del 2020; udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del l’8 novembre 2022dal Consigliere R elatore , dott. [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto il rigetto del ricorso con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, dichiarato competente. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenutodavanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] società YouTube LLC, [OSCURATO:PERSONA] eland Limited e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e -premesso di essere titolari di determinati canali sul sito Internet YouTube, illegittimamente sospesi senza motivo, senza preavviso e senza comunicazione della durata della sospensione - hanno domandato l a condanna delle prime due società a riattivare i canali in forma piena e immediata, con previsione di una penale per il ritardo, nonché al risarcimento del danno; le società convenute, costituitesi in giudizio, non solo hanno resistito alle domande, ma hanno preliminarmente eccepito la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa; con ordinanza depositata il 28 febbraio 2022, il Tribunale ordinario di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la propria incompetenza per materia e per territorio in favore della Sezione specializzata in materia di i mpresa del Tribunale di Napoli, assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente; la decisioneè stata fondata sui seguenti rilievi: I-ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 168 del 2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti sulle controversie in materia di diritto d’autore, nonché di diritti connessi al diritto d’autoree, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, la competenza è estesa allecause e a i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2; la competenza concerne, dunque, anche le C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani cause e i procedimenti connessi con le controversie in materia di diritto di autore; II- nel caso di specie, dalle stesse deduzioni formulate nell’atto di citazioneera emerso che la sospensione degli accounts aperti dagli attori sull a piattaforma YouTube(sospensione della cui illegittimità essi avevano chiesto l’accertamento, con condanna alla pronta riattivazione e al risarcimento del danno) trovava causa proprio nella violazione di diritti d’autore, loro contestata dalle società convenute, per avere ess i pubblicato sui loro spazi informatici materiale coperto dai citati diritti di protezione; nella citazione introduttiva, infatti, era stata richiamata esplicitamente la pubblicazione di materiale cinematografico effettuata su taluni dei detti accounts, che avrebbe preceduto l’adozione della misura di sospensione degli stessi da parte delle società convenute, e per la quale sarebbero stati già pendenti dei giudizi dinanzi allaSezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli; l’accertamento dell’inadempimento contrattuale addebitato alle società convenute dipendeva, dunque, in modo immediato e diretto, dall’accertamento della violazione, da parte degli attori, di diritti autorali di terze persone, e cioè da un accertamento devoluto alla competenza per materia delle sezioni specializzate; avverso questa ordinanza, il solo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza,sulla base di due motivi; YouTube LLC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha nno depositato memoria difensiva, con cui hannoinvocato il rigetto del ricorso; il Procuratore Generale ha concluso, a sua volta, per il rigetto del ricorso, chiedendo che sia indicato quale giudice davanti al quale la causa deve proseguire il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con rimessione delle parti dinanzi ad esso; le società resistentihanno depositato memoria. Considerato che: 1. c on il primo m otivo ( viola zione e falsa applicazione dell’ articolo 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia violato la regola C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani secondo la quale la competenza deve essere individuata sulla base della domanda; deduce che, infatti, nel caso di s pecie, la domanda proposta in giudizio aveva ad oggetto l’ accertamento dell’illegittimità della misura di sospensione dei ca n ali, che era sta ta disposta senza la comunicazione di un valido motivo e senza il doveroso preavviso, nonché il risarcimento dei danni conseguenti; sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T ribunale, nell’atto di citazione non era in alcun modo evocata la questione della violazione dei diritti autorali quale causa della sospensione degli accounts aperti sulla piattaforma YouTube; evidenzia che, soltanto con la comparsa di costituzione e risposta, le convenute YouTube LLC e [OSCURATO:PERSONA] avevano dedotto che le ragioni della sospensione dovevano individuarsi nella ripetuta violazione dei diritti d’autore da parte degli attori; precisa, al riguardo, che le due convenute avevano collegato le violazioni di copyright , asseritamente effettuate dagli attori , alle motivazioni di due sentenze del Tribunale delle imprese di Napoli , le quali erano state peraltro pubblicate successivamente alla notifica dell’atto di citazione del giudizio introdotto presso il Tribunale ordinario di N apoli Nord ; conclude che , pertanto, l’eventuale connessione tra la presente causa volta all’ accertamento dell’illegittimità della sospensione dei canali YouTube ed eventuali controversie in materia di diritti d’autore sarebbe emersa soltanto a seguito del deposito della comparsa di costituzione delle parti convenute , per modo che, se il giudice del merito avesse correttamente risolto la questione d i competenzain base al contenuto della domanda, essa sarebbe stata radicata, per materia e per territorio, in capo al Tribunaleordinario di [OSCURATO:PERSONA]; 1.1.il motivo è infondato; la premessa da cui muove il ricorrente – secondo la quale la determinazione della competenzadeve essere compiuta in base al contenuto della domanda attorea – è corretta, in quanto, ai fini dell’individuazione del giudice competente, rileva la sostanza della pretesa azionata in giudizio e i fatti posti a suo fondamento, mentre non assumono importanzale deduzioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie(Cass. 26/03/2014, n. 7182; Cass. 22/10/2015, n. 21547; Cass. 06/12/2017, n. 29266; Cass.10/06/2020, n. 11023); deve però escludersi che questa regola sia stata disattesa da l giudice del merito, come reputa il ricorrente, atteso che, al contrario, l’ eccezione di competenza è stata delibata e decisa proprio sulla base de l le ded u z ioni contenute nell’atto di citazione; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha , infatti , evidenziato che nel libello introduttivo era richiamata la pubblicazione di materiale cinematografico effettuatadagli attori sugli account s che avevano poi formato oggetto della misura di sospensione, la cui causa deve essere individuata proprio nella contestazione della violazione dei diritti autorali eventualmente commessa attraversotale pubblicazione, esitata nel contenzioso in materia di copyright pendentepresso la Sezione specializzata del Tribunale di Napoli; come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale, i riferimenti alla materia del diritto d’autore e all’asserita violazione delle regole ad essa relative, contenuti nella citazione, lasciano desumere che gli attori, al momento della proposizione della domanda, avessero conoscenza delle ragioni poste a fondamento della sospensione dei propri accounts, sicché la controversia, sia pure introdotta dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli nord, si poneva nel medesimo solco del contenzioso promosso da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale delle imprese di Napoli; pertanto, appaiono ravvisabili con evidenza , già alla stregua della domanda originaria, gli elementi di connessione che ne determina va no l’attrazione allacompetenza specia listica del la sezione specializzata in materia di impresa; il motivo in esameva dunque rigettato; 2. con il secondo motivo (f alsa applicazione dell’ art . 3, comma 3 , del decreto legislativo n. 168 del 2003, come novellato dalla legge n. 27 del 2012), il ricorrente evidenzia che la «debole» connessione esistente tra il giudizio introdotto dinanzi al Tribunale di N apoli Nord, in funzione C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani dell’accertamento dell’ illegittimità della misura della sospensione dei c anali YouTube, edeventuali controversie in materia di diritto d’autore, non sarebbe sufficiente ai fini dell’attrazione del primo alla competenza specialistica del Tribunale delle imprese; infatti, quand’anche la formulazione del giudiziosulla legittimità o meno del contegno delle convenute rendesse necessario l’accertamento della violazione di diritti autorali da parte degli attori, tale accertamento potrebbe essere effettuato dal T ribunale ordinario in via meramente incidentale, evitando di ampliare in modo indefinito – ed in contrasto con la loro ratioistitutiva – la competenza delle sezioni specializzate in materiadi impresa; 2.1.anche questo motivo è infondato; il comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 16 8 del 2003 non distingue tra connessione “forte”e connessione “debole” ma stabilisce che l e sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli dicui ai precedenti commi 1 e 2, tra cui rientrano lecontroversie in materia di diritto d’autore (art.3, comma 1, lett. b); tra le specifiche ra gio ni di connessione vi è quella per pregiudizialità tecnica ( art. 34 c.p.c.), sicch é , anche n e ll’ipotesi in cui la questione della violazione dei diritti d’autore dovesse essere accertata in via meramente incidentale, essa, quale questione tecnicamente pregiudiziale , e dunque connessa alladomanda p r incipale, comporterebbe l’attrazione di quest’ultima allacompetenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa; 3.in definitiva, il ricorso va rigettato e va af fermata la com p etenza del [OSCURATO:PERSONA], Sezione specializzata in materia di prop rietà industriale ed intellettuale, dinanzi al l a quale il processo dovrà proseguire previa riassunzione nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c., con d ecorrenza d al la comunicazione della presenteordinanza; 4. le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 5.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dareatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto; su tale attestazione non incide l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui ilricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 2022, debitamente versata in atti; ciò, in quantol’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020 , n. 4315; Cass. 10 giugno 2020, n. 11116); 6.in ogni caso non compete a questa Corte procedere alla liquidazione del compenso spettante al difensore in conseguenza della detta ammissione (attività rientrante, invece, di volta in volta, nella competenza del giudice del rinvio o di quello che ha pronunciato lasentenza passata in giudicato all’esito del giudizio dicassazione: Cass. 02/12/2004, n. 22616; Cass. 16/02/2005, n. 3122; Cass. 12/06/2007, n. 13760), sicché la relativa istanza, pure essa versata in atti, deve ritenersi inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, dinanzi al quale rimette le parti, che riassumeranno il giudizio nel termine di cui all’art.50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle società resistent i , che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltreEuro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte C.C. 08/11/2022 r.g.n. 08618/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell