Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02644/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4562/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica ''Terre d'Apulia”, con sede inBari, al [OSCURATO:PERSONA] n. 11 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: RN N NNR65A28D883O ) , rappresentato e difeso dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Roma (c/o Avv. [OSCURATO:PERSONA]), alla Via DeiGracchi n. 278,presso il quale elegge, domicilio giusta mandato in calce al ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TRRVCN43PIOE 1 55N ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA),il 10.9.1 943 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , al C.so [OSCURATO:PERSONA] n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (P.IVA: Ingiunzione pagamento contributo consortile – Mancanza del piano generale di bonifica 03485990711), giusta procura alle liti in calce al controricors o, cd elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1 334 / 4 / 20 20 emessa dalla CTR Puglia il 07/07/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, dinanzi alla CTP di Bari, avverso un’ingiunzione con la quale gli veniva richiesto il pagamento del contributo consortile per l’anno 2014, deducendo, tra l’altro, la mancanza del piano generale di bonifica.

2. [OSCURATO:PERSONA] adita rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava l’atto impugnato, ritenendo fondata la doglianza dell’appellante concernente la mancanza di un beneficio diretto e specifico derivante ai fondi dalle opere di bonifica eseguite dal Consorzio.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica “Terre d’Apulia” sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

La [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10, 11 e 59 rd n. 215/1933, 13, 17 e 18 l.r.

Puglia n. 4/2012 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il consorzio è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista, come nel caso di specie, un piano di classifica approvato dalla competente autorità.1.1.

Il motivo è infondato.

In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021).

Più precisamente, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica (Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020).

In definitiva, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio.

Tuttavia, la specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica può ritenersi integrata proprio dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, nel qual caso non può presumersi che i fondi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (cfr. Cass. n. 2241/2015; conf.

Cass. nn. 24356/2016 e 8079/2020).

Anzi, la contestazione afferente alla mancata approvazione del Piano generale di bonifica è la sola effettivamente suscettibile di essere qualificata, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr. Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241), contestazione specifica, in via incidentale, dinanzi al giudice tributario, del piano di classifica.

Pertanto, premesso che è incontestato che il consorziato abbia dedotto la carenza assoluta del potere impositivo per difetto del piano generale di bonifica, la CTR ha correttamenteapplicato il principio per cui, in caso di specifica contestazione da parte del consorziato, spetta al Consorzio dimostrare l'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti all'immobile.

2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.100,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4562/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica ''Terre d'Apulia”, con sede inBari, al [OSCURATO:PERSONA] n. 11 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: RN N NNR65A28D883O ) , rappresentato e difeso dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Roma (c/o Avv. [OSCURATO:PERSONA]), alla Via DeiGracchi n. 278,presso il quale elegge, domicilio giusta mandato in calce al ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: TRRVCN43PIOE 1 55N ) , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA),il 10.9.1 943 e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] , al C.so [OSCURATO:PERSONA] n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (P.IVA: Ingiunzione pagamento contributo consortile – Mancanza del piano generale di bonifica 03485990711), giusta procura alle liti in calce al controricors o, cd elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1 334 / 4 / 20 20 emessa dalla CTR Puglia il 07/07/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, dinanzi alla CTP di Bari, avverso un’ingiunzione con la quale gli veniva richiesto il pagamento del contributo consortile per l’anno 2014, deducendo, tra l’altro, la mancanza del piano generale di bonifica. 2. [OSCURATO:PERSONA] adita rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava l’atto impugnato, ritenendo fondata la doglianza dell’appellante concernente la mancanza di un beneficio diretto e specifico derivante ai fondi dalle opere di bonifica eseguite dal Consorzio. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica “Terre d’Apulia” sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c., 10, 11 e 59 rd n. 215/1933, 13, 17 e 18 l.r. Puglia n. 4/2012 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il consorzio è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista, come nel caso di specie, un piano di classifica approvato dalla competente autorità.1.1. Il motivo è infondato. In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite; diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13130 del 24/05/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021). Più precisamente, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica (Sez. 5, Sentenza n. 6839 del 11/03/2020). In definitiva, ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. Tuttavia, la specifica contestazione, da parte del contribuente, della legittimità del piano di classifica può ritenersi integrata proprio dal rilievo della mancata approvazione del piano generale di bonifica, nel qual caso non può presumersi che i fondi abbiano goduto dei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente (cfr. Cass. n. 2241/2015; conf. Cass. nn. 24356/2016 e 8079/2020). Anzi, la contestazione afferente alla mancata approvazione del Piano generale di bonifica è la sola effettivamente suscettibile di essere qualificata, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr. Cass. sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2241), contestazione specifica, in via incidentale, dinanzi al giudice tributario, del piano di classifica. Pertanto, premesso che è incontestato che il consorziato abbia dedotto la carenza assoluta del potere impositivo per difetto del piano generale di bonifica, la CTR ha correttamenteapplicato il principio per cui, in caso di specifica contestazione da parte del consorziato, spetta al Consorzio dimostrare l'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti all'immobile. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.100,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b
Sentenza Cassazione n. 02644/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris