CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 12421/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 1 SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].G.E.T. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E TRIBUTI,[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 3145/2022 depositata il 24/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente vicenda processuale prende le mossedall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito piùbrevemente anche solo Helios o ricorrente) dell’ingiunzione dipagamento emessa da [OSCURATO:PERSONA] per conto del Consorzio diBonifica Ugento e [OSCURATO:PERSONA], con cui la contribuente contestava lalegittimità della pretesa contributiva per l'anno 2014. La societàeccepiva la mancata adozione del Piano generale di BonificaNumero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025Numero di raccolta generale 7824/2026previsto dalla L.R. Puglia n. 4/2012, l'insussistenza del beneficioData pubblicazione 31/03/2026fondiario diretto e specifico agli impianti fotovoltaici di suaproprietà, il difetto di motivazione degli atti impugnati e laviolazione del principio del contraddittorio.2. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) rigettava ilricorso, ritenendo legittimo il piano di classifica e la pretesacontributiva, assumendo che la società fosse proprietaria deiterreni e che il beneficio potenziale fosse sufficiente per giustificarela contribuzione.3. La HELIOS presentava appello contro la sentenza della CTP,ribadendo le eccezioni sollevate in primo grado e contestando ladecisione dei giudici di prime cure.4. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) rigettaval'appello, confermando la sentenza della CTP e dichiarandolegittima la pretesa contributiva, ritenendo che la società nonavesse fornito prove sufficienti per dimostrare l'assenza di beneficidiretti e indiretti derivanti dalle opere di bonifica.5. La ricorrente impugna la sentenza di secondo grado incassazione, affidandosi a 5 motivi.6. Le intimate non hanno depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazionedell’art. 2697 c.c., ora art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/92 inrelazione all’art. 860 c.c., nonché dell’art. 10, R.D. 215/1933, dellaL.R. Puglia n. 4/2012, artt. 3 e 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., n.3, assumendo che la CTR, in contrasto con la giurisprudenzaconsolidata della Corte di Cassazione, avesse erroneamentebenefici nonostante la contestazione specifica da parte della stessadel piano di classifica per la mancata adozione del Piano generale diBonifica previsto dalla L.R. Puglia n. 4/2012, che avrebbe dovutodeterminare l'inversione dell'onere della prova, imponendo al2 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025Numero di raccolta generale 7824/2026Consorzio di dimostrare il beneficio fondiario diretto e specifico perData pubblicazione 31/03/2026gli impianti fotovoltaici della società.2. Con il secondo motivo, la Helios censura la sentenza disecondo grado, sotto il profilo dell’art.360 1° comma n.3, c.p.c.,per violazione degli artt. 857 e 860 c.c., art. 10 R.D. n. 215/1933e art. 2697 c.c., assumendo che la CTR ha erroneamente applicatoalla fattispecie in causa gli artt. 860 c.c. e 10 RD 215/1933 oltreche l’art. 2697 c.c. - ed ora l’art. 7, comma 5 bis, D.Lgs. 546/92 -mancando agli atti la prova da parte del Consorzio di benefici ditipo fondiario incidenti direttamente sul bene fondiario di proprietàdella società, ovvero i pannelli fotovoltaici, non imbullonati,collocati su terreni di terzi soggetti.3. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole dell’omesso esamedi un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per aver la CTR omesso diconsiderare che la società non è proprietaria dei terreni, ma solodei pannelli fotovoltaici non imbullonati su terreni di proprietà diterzi, assumendo che la questione del possesso dei soli pannellifotovoltaici era un fatto decisivo che, se esaminato, avrebbeportato a un esito diverso della controversia e che il giudice diappello aveva ignorato la documentazione e le prove presentatedalla società, tra cui contratti di locazione e perizie tecniche.3.1 Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente inquanto riguardanti entrambi il presupposto impositivo dei contributiconsortili in relazione ad impianti fotovoltaici insistenti su terreni diterzi, sono fondati, con conseguente assorbimento del terzo.3.2 In punto di fatto, occorre preliminarmente evidenziare che èpacifico in causa che la pretesa impositiva si riferisca ad unimpianto fotovoltaico di proprietà della ricorrente, collocato suterreni di terzi inclusi nel perimetro di contribuenza, su cui lacontribuente vanta un diritto reale di superficie.3.3 Ciò premesso, come già evidenziato dalle SS.UU. di questa3 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025Numero di raccolta generale 7824/2026Corte (vedi Cass.SS.UU. 11722/2010) e ribadito, più di recente, daData pubblicazione 31/03/2026Cass. n. 2644/2023, la specifica contestazione, da parte delcontribuente, della legittimità del piano di classifica può ritenersiintegrata proprio dal rilievo della mancata approvazione del pianogenerale di bonifica; nel qual caso non può presumersi che gliimmobili compresi nel perimetro di contribuenza abbiano godutodei benefici diretti delle opere realizzate dal consorzio richiedente(cfr. Cass. n. 2241/2015; conf. Cass. nn. 24356/2016 e8079/2020). In tal senso, la contestazione afferente alla mancataapprovazione del Piano generale di bonifica è la sola effettivamentesuscettibile di essere qualificata, alla stregua della giurisprudenzadi questa Corte in materia (cfr. Cass. 2241/2015), qualecontestazione specifica, in via incidentale, dinanzi al giudicetributario, del piano di classifica.3.4 In altri termini, laddove il consorziato contesti la mancataapprovazione del presupposto Piano Generale di bonifica, si realizzaquella "contestazione specifica" del Piano di Classifica, previstadalla Corte, per ricondurre l'onere probatorio in capo al Consorzio,il quale non potrà più avvalersi della presunzione di esistenza delbeneficio, dovuta all'approvazione del Piano di Classifica stesso, madovrà dimostrare gli effettivi e specifici vantaggi fondiari derivantidalle opere di bonifica, dai quali sarebbe derivata la richiesta delrelativo contributo.3.5 Ciò chiarito in punto ripartizione dell’onere della prova delbeneficio fondiario, si pone, quindi, la questione se siffatti vantaggisiano configurabili anche nell’ipotesi di impianti fotovoltaici cheinsistano su fondi di terzi su cui il proprietario degli impianti vantiun diritto reale di superficie che gli consenta di mantenere separatoil proprio diritto dominicale rispetto alla proprietà del suolo.3.6 Si tratta, in particolare, di verificare, ai sensi dell’art.860 c.c.e del R.D. 13 febbraio 1933 n.215, se la legittimazione tributariapassiva sia in capo al proprietario del terreno o al superficiario4 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025Numero di raccolta generale 7824/2026ovvero ad entrambi in ragione della fruizione del beneficio, che,Data pubblicazione 31/03/2026quindi, può atteggiarsi diversamente a seconda della natura delbene beneficiato, terreno o impianto tecnologico infisso al suolo.3.7 A tale proposito la Corte (vedi Cass. n. 26014/2014),trattando della questione dell’individuazione del soggettolegittimato passivo rispetto all’obbligo di pagamento dei contributiconsortili in ipotesi di servitù di metanodotto, ha affermato ilprincipio che l’assoggettamento ai contributi di bonifica presupponela proprietà di immobili inclusi nel perimetro consortile, i qualitraggano benefici dall'esecuzione di opere di bonifica, senza cherilevi che il proprietario dei beni che insistono sul fondo sia ancheproprietario del fondo medesimo (o che esso abbia natura agricolaod extragricola), sicché il titolare di una servitù di metanodotto,con opere ed impianti collocati sui terreni inclusi nel perimetrostesso, è tenuto al pagamento dei relativi contributi consortili.3.8 In particolare, in tale pronuncia si è evidenziato chel'assoggettamento ai contributi di bonifica, ai sensi dell'art. 860 c.c.e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, ha quali presuppostinecessari e sufficienti la proprietà di immobili esistenti nelcomprensorio di bonifica e la circostanza che ad essi siano derivatibenefici dall'esecuzione delle opere di bonifica.3.9 La prima di tali condizioni, ove i contributi vengano pretesicon riguardo a beni aventi natura di costruzioni, ricorre anchequando il proprietario di esse non sia pure proprietario dei fondi sucui insistono, restando irrilevante il titolo in base al quale dettaproprietà sia stata costituita o venga mantenuta separata da quelladel suolo.3.10 Sulla scorta di tali considerazioni ha, quindi, ritenuto chel'indicato obbligo contributivo gravi anche a carico del titolare diservitù di elettrodotto su fondi siti nel comprensorio di bonifica, ovesiffatto soggetto sia proprietario su detti fondi di impianti edinstallazioni (cabine, stazioni, sostegni ecc.), in relazione ai5 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025Numero di raccolta generale 7824/2026vantaggi che queste costruzioni abbiano tratto dalle opere diData pubblicazione 31/03/2026bonifica.3.11 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non vi siano ragioni per escludere che ilprincipio affermato da tale pronuncia possa estendersi all’ipotesi incui il proprietario delle costruzioni che insistono sul fondo altruicompreso nel comprensorio di bonifica, ne mantenga la proprietàseparata dal suolo in forza di un diverso diritto reale parziario,ossia il diritto di superficie.3.12 In tal caso, assume rilievo, per quanto qui interessa,individuare a quali condizioni gli impianti fotovoltaici che insistonosul fondo altrui possano considerarsi costruzioni, ossia beniimmobili, rispetto ai quali è eventualmente configurabile il beneficiodiretto che legittima la contribuzione consortile.3.13 A tale proposito questa Corte (vedi Cass. 6840/2024),ancorchè in tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, main forza di argomentazioni estendibili anche all’ipotesi in esame, haaffermato che gli impianti fotovoltaici di grande potenza che sianorealizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella reteelettrica nazionale per la vendita, vanno considerati a tutti glieffetti quali beni immobili stante la connessione strutturale efunzionale tra il terreno e detti impianti onde poterli riteneresostanzialmente inscindibili.3.14 Nell’affermare siffatto principio si è messo in rilievo chenell'ambito del catalogo "aperto" disposto dall'art. 812 cod. civ,mentre " il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua" sonoontologicamente e irreversibilmente immobili per effetto difenomenologia naturale, tutti gli altri beni dell'elenco sono immobiliin quanto siano uniti o incorporati al suolo per effetto o difenomeno naturale o per opera dell'uomo.3.15 Sulla base dei criteri ermeneutici emersi in ambito dottrinalee giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili eimmobili ai sensi dell’art.812 c.c., si reputa corretto classificare le6 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025Numero di raccolta generale 7824/2026centrali fotovoltaiche di grandi dimensioni nella categoria dei beniData pubblicazione 31/03/2026immobili in quanto l'eventuale precarietà dell'elemento materialedell'ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti alprofilo strettamente funzionale.3.16 La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni,ivi compresa l'integrazione tra i diversi elementi e il loroallacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti,presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso èimpiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in queldeterminato posto mentre la precarietà dell'ancoraggio al suolo el'esportabilità non può in alcun modo comportare un'alterazionedell'originaria funzionalità.3.17 In particolare, ferma restando la qualificabilità in terminiimmobiliari della struttura di sostegno (trattandosi di un manufattoche, anche a non volerlo far rientrare nell'ambito delle "altrecostruzioni", rientra senz'altro nel novero di "tutto ciò cheartificialmente è incorporato al suolo"), è stato osservatocondivisibilmente in dottrina che in simili ipotesi anche il singolopannello fotovoltaico, dopo essere stato imbullonato o infisso nellastruttura di sostegno, "assume senza dubbio una naturaimmobiliare per essere parte componente di un bene immobile,tanto quanto le turbine della centrale elettrica ".3.18 Tale ricostruzione risulta del resto conforme alla letturadell'art.812 c.c. sopra prospettata, in base alla quale la naturamobiliare o immobiliare di un bene va considerata - al di là dellaconservazione o meno della sua individualità fisica a seguitodell'immobilizzazione - essenzialmente in ragione degli interessiche sullo stesso si appuntano. Pertanto, pur non perdendo ilpannello " immobilizzato" la propria identità reale (nel senso che,rispetto all' immobile cui è unito, rimane un'entità oggettivamentedistinta), la sua condizione di connessione funzionale con il suolo,conseguente al suo ancoraggio alla struttura di sostegno7 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025Numero di raccolta generale 7824/2026nell'ambito di un parco fotovoltaico, ne modifica la considerazioneData pubblicazione 31/03/2026giuridica. Né rileva ad escludere l'immobilizzazione la suareversibilità legata all'agevole spostamento o rimozione dei modulifotovoltaici.3.19 Ciò che rileva, infatti, come si è già detto, è la funzione di undato bene in quanto collocato in un dato contesto spaziale (e cioèin connessione con il suolo).3.20 Trattandosi in tal caso di una centrale elettrica, pertinentealla tematica in oggetto è il consolidato indirizzo interpretativo dilegittimità che si è formato in materia di rendita catastale dellecentrali elettriche, indirizzo (vedi tra le tante: Cass., Sez. 5, 17novembre 2004, n. 21730; Cass., Sez. 5, 7 giugno 2006, n.13319; Cass., Sez. 5, 31 marzo 2011, n. 7372; Cass., Sez. 5,9 novembre 2011, n. 23317; Cass., Sez. 5, 9 luglio 2014, n.15669; Cass., Sez. 6-5, 20 febbraio 2015, nn. 3500, 3501, 3502,3503, 3504, 3505 e 3506; Cass., Sez. 6-5, 11 marzo 2015, nn.4921, 4922 e 4924; Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2016, nn. 25138 e25140; Cass., Sez. 5, 12 dicembre 2019, nn. 32547 32550; Cass.,Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 709) che, richiamando analoghiprincipi già affermati con riguardo alle centrali idroelettriche e allerelative turbine (nei termini di cui alla sentenza depositata dallaCorte Costituzionale il 20 maggio 2008, n. 162), ha dato rilevanza,ai fini della rendita, alla connessione strutturale e funzionaleintercorrente tra parte immobiliare e parte impiantistica, comedesumibile anche dall'art. 1-quinquies del 31 marzo 2005, n. 44,convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88,così da includere nel calcolo della rendita anche gli impianti ed imacchinari che, per quanto in sé amovibili, risultino tuttaviastrutturalmente e funzionalmente connessi con la centrale al puntoda caratterizzarne ed attuarne in maniera essenziale ladestinazione produttiva.3.21 In ragione di quanto sin qui esposto ritiene, quindi, il Collegio8 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025che la legittimazione passiva rispetto all’obbligazione di pagamentoNumero di raccolta generale 7824/2026dei contributi consortili in presenza di benefici fondiari Ddatiar peutbtbili caezio ne 31/03/2026specifici derivanti dall’esecuzione di opere di bonifica – benefici cheil Consorzio ha l’onere di provare nel caso di specificacontestazione, da parte del contribuente, della legittimità del pianodi classifica in ragione della mancata approvazione del pianogenerale di bonifica- sussiste anche nei confronti del proprietario diimpianti fotovoltaici che insistano su fondi altrui ricompresi nelperimetro di contribuenza e che siano, al contempo, realizzati alloscopo di produrre energia da immettere nella rete elettricanazionale per la vendita – da qualificarsi a tutti gli effetti quali beniimmobili stante la connessione strutturale e funzionale tra ilterreno e detti impianti onde poterli ritenere sostanzialmenteinscindibili- qualora il proprietario di siffatti impianti, in virtù di undiritto reale di superficie o di altro diritto reale sui fondi su cui glistessi insistono, ne mantenga la proprietà separata dal suolo.3.22 Orbene, la sentenza impugnata non si è attenuta a taliprincipi.3.23 E’ incontestato che il consorziato avesse eccepito sin dalricorso introduttivo di primo grado la mancata adozione (edapprovazione) del Piano generale di bonifica prevista alla letteradell’art. 13 della L. reg. Puglia n. 4 del 2012, assumendo che talecontestazione avesse determinato il venir meno della presunzionedi “vantaggiosità” dell’attività di bonifica, per cui sarebbe spettato,al Consorzio opposto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., provare lasussistenza del beneficio fondiario “immediato e diretto” per effettodelle “opere di bonifica” a vantaggio diretto e specifico dei benidella ricorrente.3.24 A fronte di tale specifica contestazione del piano di classifica,la CTR non ha fatto, quindi, buon governo del principio enunciatoper aver violato nel caso di specie la regola della ripartizionedell’onere della prova di cui all’art.2697 c.c..9 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/20253.25 Ciò perchè il giudice di appello ha addossato erroneamente alNumero di raccolta generale 7824/2026contribuente l’onere di provare l’assenza di benefici Ddaitar eputbtbil icaezio ne 31/03/2026specifici (anche di natura generale) in favore dei propri benicompresi nel perimetro di contribuenza nonostante la specificacontestazione da parte dello stesso della legittimità del piano diclassifica per la mancata approvazione del piano generale dibonifica, per poi trarne l’errata deduzione, a fronte del ritenutomancato assolvimento di tale onere probatorio, che siffatti beneficidovessero essere ritenuti presunti, con altrettanto erroneaaffermazione della legittimità della pretesa impositiva.3.26 Al contrario, l’onere di provare la sussistenza di beneficifondiari, diretti e specifici, grava in tal caso sul Consorzio, il cheimplica, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva dellasocietà ricorrente rispetto all’obbligazione di pagamento delcontributo consortile, che, attraverso un accertamento in fattoriservato al giudice di merito, il Consorzio stesso dimostri, allastregua dei principi sopra affermati, la natura immobiliare degliimpianti fotovoltaici della Helios che insistono su fondi altrui, di cuila ricorrente mantenga la proprietà separata dal suolo in virtù dellatitolarità del diritto reale di superfice su tali fondi.4. Con il quarto motivo, Helios si lamenta della nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost.,comma 6, 132 c.p.c., 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992,nonché dell’art. 24 della Cost., assumendo che il decisum appaiaviziato in termini di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 e n.3 c.p.c. per la scarsa intelligibilità dell’iter logico seguitodal Giudice di seconde cure che, ictu oculi, si sarebbe espresso inordine agli eccepiti vizi di motivazione dell’ingiunzione dipagamento impugnata unitamente agli atti prodromici, e del difettodi contraddittorio con argomentazioni non idonee a rivelare la "ratiodecidendi" in violazione degli artt. 111 Cost., comma 6, 132 c.p.c.e dell’art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546/92. Il difetto rileva10 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025Numero di raccolta generale 7824/2026anche in termini di violazione dell’art. 24 della Cost..Data pubblicazione 31/03/20264.1 Il motivo è infondato.4.2 Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall'art. 54.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione alminimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta dimotivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazioneapparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza delsemplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U.07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Le Sezioni Unite della Corte hannochiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da error in procedendo, allorquando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìtodal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali dalasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p.7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.:Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimiconcetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n.766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U.11 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025Numero di raccolta generale 7824/202618/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).Data pubblicazione 31/03/20264.3 Nel caso di specie, la motivazione della sentenza si pone benal di sopra del c.d. minimo costituzionale considerato che lamotivazione del giudice di appello rende palese l’iter logico-giuridico della decisione che, affermando nel merito la sussistenzadell’obbligazione di pagamento del contributo consortile sulla basedella presunta sussistenza del beneficio fondiario in relazioneall’impianto fotovoltaico di proprietà della contribuente, ha ritenutoimplicitamente infondate, perché incompatibili con il decisum, leeccezioni preliminari attinenti il preteso vizio motivazionaledell’ingiunzione di pagamento e del difetto del contraddittorioprocedimentale; il tutto richiamando in motivazione i relativiparametri normativi ritenuti non violati dal giudice di prime cure.5. Con il quinto motivo, infine, la ricorrente denunzia la nullitàdella sentenza per error in procedendo per violazione dell’art. 57D.Lgs. 546/92 in riferimento all’’art.360 1° comma n.4 c.p.c.,assumendo che, nel dichiarare inammissibili ex art.57 citato leeccezioni riferite alla violazione degli artt. 12, 24 e 46 del DPRn.603/73 e al difetto di legittimazione passiva di SOGET SPAritenendole domande ed eccezioni nuove, avesse errato in relazioneal vizio di sottoscrizione che, invece, assume eccepito sin dalricorso in primo grado.5.1 Il motivo è inammissibile.5.2 A sostegno di tale conclusione va preliminarmente osservatoche gli atti impugnati nel presente giudizio sono costituiti daun’ingiunzione di pagamento e dai prodromici avviso di pagamentoe sollecito di pagamento di cui la ricorrente non ha riportatol’integrale contenuto, per consentire alla Corte, in ossequio alprincipio di autosufficienza del ricorso, di verificare preliminarmentel’ammissibilità del motivo, sotto il profilo del denunciato vizio disottoscrizione di cui lamenta l’erronea declaratoria diinammissibilità per novità dell’eccezione in appello. Non può venire12 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025in soccorso alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizioNumero di raccolta generale 7824/2026di legittimità come "error in judicando de jure procedeDantad piu"b bli-cianzio ne 31/03/2026relazione al quale la Corte è anche "giudice del fatto", potendoaccedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolodi merito-, dovendo distinguersi, anche nell'ambito del vizio dilegittimità attinente l'attività processuale ex art. 360 1°comma n.4) c.p.c., la fase di ammissibilità da quella -cronologicamentesuccessiva- relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se èvero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato unvizio per "errores in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il"potere-dovere" di esaminare direttamente gli atti di causa,tuttavia, per il sorgere di tale "potere-dovere" è necessario -nonessendo il predetto vizio rilevabile "ex officio"- che la partericorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti ecaratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e,quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti irequisiti di ammissibilità e contenga, per il principio diautosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimentinecessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cortecass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3,Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16245del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id.Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n.21621 del 16/10/2007; id. Sez,. L, Sentenza n. 488 del14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id.Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id.Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).5.3 Oltre a ciò, anche ammettendo ipoteticamentel’autosufficienza del motivo, esso sarebbe comunque infondato4.1 Il principio che regola il contenzioso tributario in ragione del13 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992,Numero di raccolta generale 7824/2026è che esso abbia un oggetto rigidamente delimitaDtaota pudbbaliclalezio ne 31/03/2026contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo; imotivi di impugnazione avverso l'atto impositivo costituiscono,pertanto, la causa petendi rispetto all'invocato annullamentodell'atto medesimo, con conseguente inammissibilità di unmutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado(Cass. 24/07/2018, n. 19616, Cass. 24/06/2011, n. 13934). Si ha,quindi, domanda nuova - inammissibile in appello -, permodificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi, dedottiinnanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento deifatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggettosostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo daporre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la suaintrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sullaquale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. n.13/10/2006, n. 22010).4.2 Orbene, nel caso di specie, la CTR ha fatto buon governo ditali principi considerato che la questione del “vizio di sottoscrizione”del funzionario sottoscrittore è stata prospettata in secondo gradodalla contribuente quale effetto della questione del difetto dilegittimazione della SOGET che la ricorrente ha dedotto per laprima volta nel giudizio di appello, assumendone la rilevabilità inogni stato e grado del giudizio. Ciò perché, nel giudizio di primogrado, la questione del “vizio di sottoscrizione” era stataprospettata sotto un profilo diverso, ossia quale preteso effetto delprospettato vizio motivazionale dell’atto impugnato per mancataindicazione della fonte giuridica del titolo in forza del quale laSOGET lo aveva emesso; diversa questione, quella del pretesodifetto motivazionale dell’atto impugnato, che, come illustratotrattando il quarto motivo, è stata rigettata dalla CTR.5. In definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo di14 di 15Numero registro generale 12421/2023Numero sezionale 8345/2025Numero di raccolta generale 7824/2026ricorso, con assorbimento del terzo, e i restanti rigettati; laData pubblicazione 31/03/2026sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione ai motiviaccolti e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2°grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà ariesaminare la fattispecie alla luce dei principi indicati (accertandola natura di costruzione dei pannelli e, nell’osservanza dell’indicatocriterio di ripartizione dell’onere probatorio, il vantaggio fondiarioad essi relativo), e decidendo anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilterzo e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazioneai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di2° grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria il 3/12/2025 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla15 di 15