CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17127/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 13552-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente nonchè contro F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 13552/2021 [OSCURATO:PERSONA]'S, [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 4310/2022Numero di raccolta generale 17127/2022 00885351007; Data pubblicazione 26/05/2022 - intimati - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - contro [OSCURATO:PERSONA]'S, [OSCURATO:PERSONA] 00885351007; - intimate - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 232/2021 del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata il 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che la Corte di Cassazione rigetti il proposto regolamento di competenza, con le conseguenze di legge; ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Pordenone, revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di I.A.S.P. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., declinò la propria competenza in favore del Tribunale di Belluno; ritenuto che avverso la riportata statuizione la I.A.S.P. propone regolamento di competenza, che la controparte contrasta con memoria; rilevato che il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 13552/2021 Numero sezionale 4310/2022 considerato che secondo la ricorrente la competenza appartieneNumero di raccolta generale 17127/2022 al [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] di Pordenone, dovendo trovare applicazione il foro del creditore, trattandosi di credito liquido; che, in particolare, con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere la sentenza tenuto conto dell’impegno scritto della controparte a restituire la copia delle commissioni per i lavori appaltati, firmati e timbrati per accettazione; del fatto che le prime tre fatture, emesse sulla base di <<tali contratti e preventivi>>, erano state pagate senza contestazione; del fatto che la esponente aveva più volte inviato alla controparte il contratto e i preventivi <<in tempi non sospetti>>; del fatto che i testi escussi avevano confermato il predetto invio; in definitiva, ritiene che se il giudice avesse tenuto conto di tali elementi, avrebbe dovuto concludere per la liquidità del credito; che con il secondo motivo la istante denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1182 cod. civ., 637, 19, 20, 115 cod. proc. civ., addebitando alla sentenza, per le ragioni di cui al motivo precedente, di aver perciò stesso violato l’art. 1182 cod. civ., evidenziando che <<L’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sottoscritto da Restructtura, col quale si è impegnata per iscritto a restituire firmati il contratto e i preventivi più volte inviati da IASP, non è mai stato contestato da controparte. Anzi la stessa lo ha prodotto con l’atto di citazione in opposizione>> e la Restructtura non aveva mai contestato <<il fatto che documenti che si era impegnata a sottoscrivere fossero i contratti e preventivi indicati da IASP>>; che con il terzo motivo la I.A.S.P. denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 38, co. 4, 637, 19 e 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., in quanto che il Tribunale aveva violato la regola di legge per la quale la competenza si determina <<in base a quello che risulta dagli atti>>, nel mentre il Giudice aveva dato corso, al fine, a un’ampia istruttoria e, inoltre, non aveva fatto applicazione del principio fissato dall’art. 10 cod. proc. civ., in base al quale la competenza si determina in base alla domanda, senza tener conto delle F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 13552/2021 Numero sezionale 4310/2022 contestazioni del convenuto, rispettando i criteri di collegamento di cui Numero di raccolta generale 17127/2022Data pubblicazione 26/05/2022 all’art. 20 cod. proc. civ.; che con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., precisando che il capo delle spese deve essere impugnato con il regolamento, ove, come nel caso in esame, la sentenza decida solo sulla competenza e, in via subordinata, deduce che il Tribunale non avrebbe potuto liquidare le spese per una fase istruttoria che, a mente dell’art. 38, co. 4, cod. proc. civ., non avrebbe dovuto essere svolta; sempre in subordine la ricorrente non <<ritiene corretta la liquidazione delle spese di Restructtura considerando i valori medi, attesa l’effettiva attività compiuta dalle parti limitatamente alla competenza per territorio>>; [OSCURATO:PERSONA] ricorso è infondato e, pertanto, deve confermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Belluno. 1. Il Tribunale ha correttamente richiamato i consolidati principi enunciati in materia da questa Corte, secondo i quali deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi del comma 3 dell’art. 1182 cod. civ., l’obbligazione avente a oggetto una somma di denaro, quindi costituente un credito liquido determinato dal titolo, oppure che si presti a un’agevole liquidazione, sulla base di meri computi matematici, o sulla base dei criteri determinativi certi dettati dal titolo (ex multis, S.U. n. 17989/2016, Cass. n. 7722/2019, Cass. n. 39028/2021). 2. Al contrario di quel che assume la ricorrente, i documenti evocati non assumono carattere di decisività al fine che qui rileva: non risulta essere stato dimostrato il compenso pattuito per i lavori concessi in appalto (non viene allegata scrittura di sorta utile al fine, né in altro modo provata la liquidità del preteso credito). Invero, con l’accordo più volte richiamato dalla ricorrente la committente si sarebbe obbligata a firmare il contratto d’appalto e i preventivi. Cosa che non era avvenuta, proprio perché, deve ritenersi, era mancata l’accettazione della controparte. Né sui documenti F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 13552/2021 Numero sezionale 4310/2022 unilaterali della esponente può fondarsi l’assunta liquidità. Di conseguenza, Numero di raccolta generale 17127/2022Data pubblicazione 26/05/2022 si è in presenza di un preteso credito né liquido, né liquidabile sulla base dei criteri certi di cui si è detto. 3. La circostanza che il Giudice, al fine di statuire sulla competenza per territorio, abbia reputato necessario dar corso a un approfondimento, trova giustificazione proprio nell’art. 38, u.c., cod. proc. civ. (del resto nel provvedimento impugnato, a pag. 7, il Tribunale dà atto espressamente che l’istruttoria è stata finalizzata “ad accertare unicamente la sussistenza o insussistenza di un contratto scritto di appalto e la liquidità o illiquidità del preteso credito dell’ingiungente”): non v’è quindi alcuna ragione per ritenere che un tale approfondimento, onde decidere al meglio sulla questione di competenza, non corrisponda all’interesse di entrambe le parti e non solo di quella che abbia sollevato l’eccezione d’incompetenza. 4. Il motivo sul capo delle spese non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Pur vero che il predetto capo, nel caso di provvedimento che statuisca solo sulla competenza, deve essere impugnato con lo strumento del regolamento, tuttavia, l’insieme censuratorio invoca un improprio riesame di merito, con il quale ambisce a un rimodellamento dell’entità delle spese sul presupposto errato che non fosse necessaria una istruzione sommaria per decidere sulla competenza (istruzione, invece, dimostratasi necessaria al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa di entrambe le parti, le quali avevano esposto versioni, tanto articolate, quanto contrastanti fra loro) e, infine, sull’ulteriore, insondabile presupposto che, comunque, essa misura fosse da reputarsi eccessiva. 5. Rigettato il ricorso nel suo complesso, in ragione di quanto esposto, la determinazione sul capo delle spese del presente giudizio può essere rimesso al merito. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 13552/2021 Numero sezionale 4310/2022 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte Numero di raccolta generale 17127/2022Data pubblicazione 26/05/2022della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Belluno; spese al merito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 21 aprile 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K