CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05983/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6264/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA],in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lirappresenta e difende ex lege. -resistenti- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di TORINO nel proc. r.g.n. 16892/2022 depositata il22/09/202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Torino ha convalidato il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino, su richiesta avanzata in data 21/09/2022 dalla Questura di Torino ex art.6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015 a seguito della presentazione di domanda di protezione internazionale da parte dello straniero già trattenuto e volta alla riconvalida del trattenimento predisposto dal Questore di Pavia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e già convalidato dal Giudice di Pace di Torino il 12/09/2022. Segnatamente, il Tribunale, ha dato atto che: -il Paese di provenienza dello straniero era ricompreso tra i Paesi di origine sicuri; - la domanda di protezione internazionale era stata presentata solo dopo il trattenimento e che dal foglio notizie risultava che inizialmente aveva detto di avere lasciato il suo Paese per trovare lavoro; - l’eccezione sollevata dal ricorrente circa la illegittimità del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ragusa sulla erronea contestazione di avere eluso i controlli di frontiera, era irrilevante ed infondata, atteso che l’atto presupposto era costituito dal decreto di espulsione del Prefetto di Pavia, cui era seguito il provvedimento di trattenimento del Questore di Pavia, oggetto di valutazione; che il decreto espulsivo di Pavia era stato adottato ai sensi dell’art.14, comma 5, ter del TUI, non avendo Labidi ottemperato all’ordine del Questore di Ragusa di lasciare il territorio nazionale nei termini ivi previsti e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di adozione del provvedimento di espulsione conseguente alla violazione dell’ordine di allontanamento del Questore, il Prefetto non deve più valutare i criteri di cui all’art.1, comma 2, del TUI (Cass. n.25754/2021); - il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ragusa non risultava impugnato. Avverso la suddetta ordinanza, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 20/03/2023, affidato a un motivo e illustrato con memoria, nei confronti della Questura di Torino e del Ministero dell'Interno. [OSCURATO:PERSONA] intimate, non essendosi costituite nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituite solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno e della Questura, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass. n. 23921/2020; Cass. n. 27557/2022). 3.1.- Con un umico motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, 13 del d.lgs. n.286/1998- l’illegittimità della convalida del trattenimento per manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto – l’erronea contestazione della fattispecie es pulsiva – l’incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l’ipotesi della sottrazione ai controlli di frontiera. Segnatamente il ricorrente sostiene che il decreto espulsivo adottato dal Prefetto di Ragusa era illegittimo; quindi, critica l’affermazione del Tribunale di Torino che ha individuato l’atto presupposto del provvedimento di trattenimento nel decreto di espulsione del Prefetto di Pavia. In particolare, deduce che questo decreto espulsivo venne adottato a seguito dell’inosservanza all’ordine di allontanamento emesso a seguito del decreto espulsivo di Ragusa in conseguenza logico/giuridica e che, pertanto, doveva essere valutata la illegittimità derivata,e ne trae la conseguenza che ove l’atto presupposto è illegittimo, non può legittimamente rimanere n vita quello dipendente. 3.2.-Il ricorso è inammissibile. Labidi veniva attinto da un primo decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Ragusa il 21 luglio 2022, per avere lo straniero fatto ingresso nello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (art. 13, comma 2, lett. a, d.lgs. 286/1998), accompagnato da ordine del Questore di abbandono del territorio nazionale. Successivamente, Labidi veniva attinto dal decreto di espulsione, emesso dal Prefetto di Pavia l’8 settembre 2022, ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter decreto cit., per inosservanza del precedente ordine di allontanamento del Questore, con trattenimento presso il CPR, convalidato il 12 settembre 2022. All’udienza di convalida il Labidi manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale, per cui il 20 settembre la Questura adottava un nuovo ordine di trattenimento, in data 20 settembre 2022, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 (pretestuosità della domanda di protezione, diretta a ritardare l’espulsione), trattenimento che veniva convalidato il 22 settembre 2022, e che costituisce l’oggetto del presente ricorso. Orbene, è evidente che il presupposto del trattenimento convalidato il 22 settembre 2022 era il decreto del Prefetto di Pavia, a seguito del quale veniva emesso un primo ordine di trattenimento, superato dalla domanda di protezione internazionale, che ne richiedeva un secondo ex art. 5, comma 3, cit., non potendo l’ordine di trattenimento ‒ ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 ‒ trovare fondamento se non in un decreto di espulsione. Il ricorrente assume, tuttavia, che il decreto del Prefetto di Pavia dell’8 settembre 2022 sarebbe affetto da illegittimità derivata, essendo illegittimo il decreto di espulsione del Prefetto di Ragusa del 21 luglio 2022, essendo insussistente il presupposto della sottrazione dello straniero ai controlli alle frontiere. Tuttavia, il ricorso non si confronta con la correlativa ratio decidendi del decreto impugnato, secondo cui è pienamente legittimo il secondo trattenimento, presentando la domanda di protezione evidenti tratti di pretestuosità e strumentalità, perché il presupposto di tale trattenimento sarebbe costituito dal decreto di espulsione del Prefetto di Pavia, in quanto il decreto del Prefetto di Ragusa ‒ la cui illegittimità si rifletterebbe su quello di Pavia ‒ non risultava essere stato impugnato e, quindi, eradivenuto definitivo. Va rammentato, inoltre, che, secondo una giurisprudenza costante, il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo (per tale intendendosi quello a monte del trattenimento), anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass. n.17407/2014; conf. Cass. n.7841/2019, con riferimento al rapporto tra decreto di espulsione e revoca, a monte, della protezione internazionale, che va del pari sindacata dal G.P.). Anche la decisione menzionata dal ricorrente non conforta la sua tesi, essendosi affermato, proprio con riferimento al trattenimento ex art. 6, comma 3, cit., che «pur vertendosi in tema di convalida di un nuovo trattenimento, disposto per diverso titolo (vale a dire in ragione della presentazione da parte dello straniero già trattenuto di una domanda di protezione internazionale), risulta evidente che, nell’esame del presupposto fondante dello stesso - il carattere merament e strumentale e dilatorio della domanda di asilo - , il Tribunale dovesse anche esaminare e rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo o di respingimento differito (ma da intendersi quello immediato), che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. n.17127/2022). Il decreto prefettizio di Ragusa, peraltro, era divenuto definitivo (Cass. n.5462/2002) per mancata impugnazione. Deve trovare, pertanto, applicazione ‒ con riferimento al decreto di Pavia presupposto ‒ il principio secondo cui l'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione dovuto alla violazione dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 14, comma 5 bis, d.lgs. cit., non impone alcunavalutazione in ordine alla pericolosità del cittadino straniero ed ai suoi legami familiari, perché l'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. cit., che ne disciplina l'emissione, rinvia alle sole disposizioni dei commi 4 e 5 del precedente art. 13 d.lgs. cit. e non anche a quelle dei commi 2, lett. c), e 2 bis) dello stesso articolo (Cass. n. 25754/2021). 4.-In conclusione, il ricorso è inammissibile. Non si provvede sulle spese, perché il Ministero e la Questura di Torino, costituitisi tardivamente, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione, non hanno svolto difese. Pertanto, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presuppo