CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 14108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16138– 20 17 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],dalla quale è rappresentata e dife sa unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale è rappresentata e difesa -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati A [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - [OSCURATO:PERSONA] esperto linguistico Trattamento retributivo Reiterazione contratto tempo determinato R.G.N.16138/2017 Cron. Rep. Ud.06/04/2023 CC e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] I DIPENDENTI DELL’[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 56 /201 7 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI – [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 24 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 06/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Cagliari –sezione distaccata di Sassari - ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande,formulate nei confronti dell’Università degli Studi di Sassari, volte ad ottenere: a) l’accertame nto dell’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi fra le parti e la conversione in rapporto a tempo indeterminato di natura privatistica; b) la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni ed al pagamento delle differenze retributive, da calcolare assumendo a parametro la retribuzione prevista per il professore associato a tempo definito o per il ricercatore confermato a tempo pieno e/o a tempo definito di pari anzianità; c) la condanna, in via subor dinata, dell’Università a corrispondere il trattamento economico minimo previsto dalla legge n. 63/2004; d) la regolarizzazione contributiva e previdenziale; 2. l’appellante aveva agito in giudizio deducendo: a) di avere stipulato, dall’anno accademico 1998/1999 e fino all’anno accademico 2008/2009, contratti annuali in qualità di collaboratore esperto linguistico per l’insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri; b) di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle proprie dei CEL, sostanzialmente sovrapponibili a quelle riservate ai ricercatori universitari; c) di avere ricevuto sempre il medesimo trattamento retributivo, senza alcun riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera;3. la Corte territoriale ha ritenuto: a) infondato il motivo di appello con il quale la Zazza aveva riproposto la domanda di accertamento della sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato, il cui accoglimento era impedito dalla giuridica impossibilità della conversione del contratto a termine; b) connotata da specialità la disciplina del rapporto di lavoro che si instaura fra l’Università e il collaboratore esperto linguistico dettata dal solo d.l. n. 120/1995,e, quindi, inapplicabili sia il d.lgs. n. 165/2001, sia il d.lgs. n. 368/2001; c) sussistenti le esigenze temporanee che, ai sensi del d.l. n. 120/1995, consentono il ricorso al contratto a tempo determinato, nella specie giustificato dalle dimensioni dell’Ateneo e dalla sua posizione geografica, tali da rendere estremamente variabile di anno in anno l’offerta formativa quanto all’insegnamento della lingua italiana a studenti stranieri; d) inammissibile, perché proposta sol o in grado d’appello, la domanda di attribuzione degli scatti di anzianità e di ricostruzione della carriera, formulata in relazione alla progressione riconosciuta ai professori ed ai ricercatori dal d.P.R. 382/1980; e) comunque non applicabile all’appellante la disposizione dettata dall’art. 1 del d.l. n.2/2004 con la conseguenza che la stessa non poteva rivendicare gli aumenti retributivi previsti, in ragione dell’anzianità, per i professori ed i ricercatori, categorie, queste, non comparabili a quella dei collaboratori esperti linguistici; f) infondata la domanda di adeguamento della retribuzione formulata ai sensi dell’art. 36 Cost. perché dalle dichiarazioni testimoniali, anche a voler prescindere dalla maggiore o minore inattendibilità dei testi, non era emerso l’asserito svolgimento di attività docenza; 4. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di sette motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali ha opposto difese con controricorso l’Università degli studi di Sassari; l’[OSCURATO:PERSONA] ha solo depositato procura,rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso; 5. con atto del 18 marzo 2023 si è costituita in giudizio per l’Università degli Studi di Sassari l’Avvocatura Generale dello Stato, in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’avvocatura interna dell’Ateneo, collocata in aspettativa successivamente alla notifica del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la ricorrente denuncia «erronea interpretazione della domanda ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999» e sostiene, in sintesi, che la domanda non era finalizzata ad ottenere la costituzione del rapporto a tempo indeterminato, già in essere a seguito di stabilizzazione, bensì ad ottenere l’integrale ricostruzione della carriera tenendo conto anche dei periodi svolti sulla base di rapporti a termine; la ricorrente invoca la richiamata clausola 4 dell’accordo quadro e sostiene che, in caso di stabilizzazione, l’anzianità di servizio va calcolata a partire dal primo contratto a tempo determinato; 2. con la seconda critica, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art.360 cod. proc. civ., si addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 236/1995, dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001, dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; deduce la [OSCURATO:PERSONA] che ha errato la Corte territoriale nell’escludere l’applicazione del d.lgs. n. 368/2001 e d evidenzia che le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice d’appello, oltre a non tener conto della natura privatistica del rapporto, si pongono in contrasto con l’art. 45 TFUE, perché riservano ad una categoria di personale di nazionalità straniera un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i cittadini italiani; insiste nel sostenere che la conversione non può essere impedita né da esigenze di bilancio né valorizzando la necessità della previa selezione, che non può essere equiparata al concorso pubblico; addebita, inoltre, al giudice d’appello di avere ritenuto provate le esigenze temporanee sulla base di valutazioni «astratte e del tutto generiche…. sfornite di riscontri probatori»;ribadisce che nei contratti era stata inserita una clausola di stile e che la temporaneità delle esigenze risultava smentita per tabulas dallo svolgimento continuativo della medesima attività dall’anno accademico 1998/1999 sino alla data dell’immissione in ruolo; 3. il terzo motivo denuncia,ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e censura il capo della decisione che ha escluso il diritto al risarcimento del danno; la ricorrente rileva chenei casi in cui la conversione è impedita in ragione della natura pubblica del rapporto di impiego, in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, deve essere applicata altra misura finalizzata a sanzionare e a prevenire l’abuso nella reiterazione del contratto a termine e, pertanto, deve essere liquidato il danno,utilizzando il criterio indicato dall’art. 18, commi 4 e 5 della legge n. 300/1970 o, in subordine, quello previsto dall’art. 32 della legge n. 183/2010; aggiunge che, sempre atitolo di risarcimento del danno, deve essere riconosciuta la medesima progressione economica prevista, in ragione della anzianità di servizio, per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili, ossia per il personale docente (professori associati o ricercatori); 4. la quarta critica, ricondotta al vizio di cui al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata l’erronea interpretazione della domanda ex art. 112 cod. proc. civ. nella parte in cui ha ritenuto «che nelle conclusioni di primo grado la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non avesse chiesto l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera anche per i periodi di lavoro svolti in forza di contratti a tempo determinato»; la ricorrente sostiene che l’identità delle conclusioni emerge già dalla motivazione della pronuncia gravata ( pagine 2 e 3 e pagine 14 e 15), nella quale dette conclusioni risultano riportate ed aggiunge che nel paragrafo 4 del ricorso introduttivo era stato precisato che la ricostruzione della carriera doveva avvenire «per scatti, classi e progressioni di anzianità», sulla base dei conteggi elaborati dal consulente di parte; assume, inoltre, l’inconferenza del richiamo al d.l. n. 78/2010, sia perché la retribuzione del professore associatoa tempo definito o del ricercatore confermato era stata assunta solo quale parametro ex art. 36 Cost., sia in quanto il congelamento della progressione rilevava, in ipotesi, con riferimento al quantum e non all’ an del diritto fatto valere in giudizio; 5. con il quinto motivo, formulato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost.,dell’art.4 della l. n. 236/1995, dell’art.51 comma 3 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 1997, dell’art. 22 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] per il biennio 2000-2001e la ricorrente ripropone la tesi della necessità di riconoscere anche ai collaboratori esperti linguistici che non hanno mai rivestito la qualifica di lettori di lingua straniera il medesimo diritto alla ricostruzione della carriera imposto dalle sentenze della Corte di Giustizia UE;deduce l’inadeguatezza della retribuzione corrisposta dall’Università, che non valorizza l’anzianità e l’esperienza acquisite, e assume che la mancata applicazione della legge n. 63/2004 realizza una discriminazione non giustificata; rivendica, di conseguenza, un trattamento retributivo parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito; 6. considerazioni analoghe vengono esposte nel sesto motivo,che addebita allaCorte distrettuale di avere violato l’art. 36 Cost., l’art. 1 della legge n. 63/2004, l’art. 26 comma 3 della legge n. 240/2010, il principio di non discriminazione di cui all’art. 45 TFUE, come interpretati nelle sentenzedella Corte di Giustizia UE del 26.6.2001, del 18.7.2006, del 15.5.2008; la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la legge n. 63/2004 era stata invocata,non in via diretta, bensì quale parametro di riferimento ai fini dell’adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost.; contesta poi l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 26 della legge n. 240/2010 e deduce che, una volta individuata a fini retributivi il lavoratore comparabile nel ricercatore confermato a tempo definito, quel parametro deve essere utilizzato in via definitiva e non si può operare una divisione artificiosa in due periodi distinti,a fronte di un rapporto unitario ab originea tempo indeterminato; rileva che ai collaboratori esperti linguistici deve essere corrisposta la medesima retribuzione, perché espletano tutti le stesse mansioni, e non può assumere alcun rilievo la circostanza che solo alcuni siano stati anche ex lettori; 7. la violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 45 TFUE è dedotta anche nel settimo motivo, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] i nsiste nel sostenere l’inadeguatezza della retribuzione prevista per i CEL dalla contrattazione collettiva, retribuzione che, invece, in ragione della assimilabilità e dell’equiparabilità delle mansioni, deve essere parametrata a quella del ricercatore universitario; addebita alla Corte territoriale di avere omesso qualsivoglia confronto o comparazione fra le attività curate dalla [OSCURATO:PERSONA] e quelle solitamente riservate al professore o al ricercatore universitario; 8. i motivi di ricorso prospettano, dunque,tre distinte questioni e sollecitano questa Corte ad affermare: a) l’applicabilità del d.lgs. 368/2001, esclusa dalla Corte territoriale, ai fini della valutazione sulla legittimità dei contratti a termine intercorsi fra le parti, che sarebberilevante, nella prospettazione di parte ricorrente, sia in relazione alla domanda di risarcimento del danno che in ordine ai rivendicati diritti retributivi; b) la conversione del rapporto a termine con clausola di durata affetta da nullità in contratto a tempo indeterminato; c) l’inadeguatezza della retribuzione prevista per i CEL dalla contrattazione collettiva e l’applicazione, quale parametro di valutazione, del medesimo trattamento retributivo riservato ai professori o ai ricercatori universitarie, in subordine,del criterio indicato dall’art. 1 della legge n. 63/2004; 9. in premessa va precisato che la ricorrente, cittadina italiana, è stata assunta dall’Università di Sassari per svolgere le mansioni di collaboratore esperto linguistico nei corsi diinsegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri, sicché i riferimenti alla nazionalità ed al principio di non discriminazione sancito all’art. 45, comma 2, TFUE (ex art. 39 TUE) nella fattispecienon vanno intesi come riferiti alla posizione soggettiva della [OSCURATO:PERSONA] e vengono in rilievo solo perché dagli stessi non si può prescindere ai fini dell’interpretazione della normativa, legale e contrattuale, dettata per la categoria di appartenenza della ricorrente , formata in massima parte da personale di cittadinanza o di origini non italiane, utilizzato per l’insegnamento negli Atenei delle lingue dei Paesi di provenienza;10. la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale va tratta da plurimi precedenti di questa Corte ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 16464/2022) con i quali si è osservato che la vicenda dei lettori di lingua straniera ha inizio con l’entrata in vigore dell’art. 28 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, che, sottraendo il rapporto di lettorato dal regime di diritto pubblico, prevedeva che i rettori potessero assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore all’anno accademico, lettori di madrelingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue» e stabiliva che le prestazioni ed i corrispettivi dovessero essere determinati dal consiglio di amministrazione dell’università, al quale era imposto solo un limite massimo, individuato nel livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito; 10.1.con sentenze del 30 maggio 1989 ( in causa C-33/88 Allué) e del 2 agosto 1993 (in causa C – 259/91 Allué) la Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] ritenne detta normativa contraria all’art. 48 del Trattato, nella parte in cui stabiliva che i contratti tra università elettori di lingua straniera non potessero protrarsi oltre l'anno, sicché il legislatore è intervenuto a disciplinare nuovamente la materia, inizialmente con una serie di decreti legge non convertiti e reiterati (a partire dal d.l. 21 dicembre 1993 n. 530), e poi con il d.l. 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni nella l. 21 giugno 1995 n. 236,che hafatto anche salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge non convertiti; 10.2. con questa disciplina, tuttora vigente, si è stabilito che le Università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, «con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, con contratto a tempo determinato» «collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere»; 10.3.è stato, poi, previsto che l’entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività dovessero essere fissati, «fino alla stipulazione del primo contratto collettivo», dai consigli di amministrazione delle università in sede di contrattazione decentrata;10.4.infine il legislatore, dopo avere affermato il principio della necessità della selezione pubblica finalizzata all’assunzione, per ottemperare al giudicato della Corte di Giustizia, ha stabilito che dovessero essere assunti prioritariamente «i titolari dei contratti di cui all’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, in servizio nell’anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell’incarico salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto», precisando che «il personale predetto... conserva i diritti acquisiti in relazione aiprecedenti rapporti» ; 10.5. con la sentenza 26 giugno 2001, in causa c – 212/99, la Corte di Giustizia ha nuovamente censurato lo Stato italiano per non «aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli exlettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguist ici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali»; 10.6.la Corte, adita dalla Commissione delle Comunità ai sensi dell’art. 226 del Trattato, ha osservato che, pur a fronte di una legislazione nazionale volta a garantire la conservazione dei diritti quesiti, l’esame delle prassi amministrative e contrattuali in essere presso sei università italiane aveva fatto emergere situazioni discriminatorie (punti da 31 a 34), non giustificabili con il richiamo all’autonomia degli enti pubblici interessati; 10.7. ha, poi, aggiunto che il principio della necessaria conservazione dei diritti quesiti maturati dagli ex lettori nei rapporti precedenti, diritti garantiti dalla legge n. 230/1962 in caso di conversione del contratto a termine, non poteva essere eluso facendo leva sulla non comparabilità delle situazioni a confronto, derivante per gli ex lettori dalla necessità della selezione pubblica; 10.8.ciò perché entrambe le discipline prevedono «allo scopo di tenere in considerazione l'esperienza professionale dei lavoratori, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, garantendo la conservazione dei diritti quesiti maturati nell'ambito dei rapporti di lavoro precedenti» (punti 28e 29);10.9. si è avuto successivamente un nuovo intervento del legislatore nazionale che, al fine di dare esecuzione alla sentenza -e con riferimento alle Università italiane ivi considerate - con il d.l. 14 gennaio 2004 n. 2, art. 1, convertito con modificazioni nella l. 5 marzo 2004 n. 63, ha previsto che «ai collaboratori linguistici, exlettori di madrelingua straniera delle Università degli Studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, di Roma "[OSCURATO:PERSONA]" e "l'Orientale" di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, abrogato dal D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, di qualsiasi funzione docente»; 10.10. nei confronti della Repubblica Italiana è stata avviata, con ricorso del 4 marzo 2004, una procedura finalizzata all'irrogazione di sanzioni per l'inosservanza di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, avendo la Commissione delle Comunità europee ritenuto che l'Italia non avesse dato piena esecuzione alla citata decisione del 26 giugno 2001; 10.11. con sentenza 18 luglio 2006, in causa C-119/04, la Corte di Giustizia CE ha accertato l'inadempimento dei suddetti obblighi, limitatamente alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 2 del 2004, escludendone, invece, la permanenza all’esito del nuovo intervento normativo del legislatore nazionale; 10.12. ha ritenuto, infatti, che gli elementi offerti dalla Commissione non consentissero di esprimere un giudizio di inadeguatezza dei parametri utilizzati per la ricostruzione della carriera degli ex lettori, tanto più che il legislatore nazionale aveva fatto salvi i trattamenti più favorevoli (punti da 35 a 39); 10.12.con l’art. 26, comma 3, della legge n. 240 del 2010 il legislatore ha interpretato il citato d.l. n. 2 del 2004, precisando che « in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C – 212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citatodecreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma deldecreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 1995, n. 236. ». 11. anche la norma di interpretazione autentica rinvia, al pari dell’art. 4 del d.l. n. 120/1995, alla contrattazione collettiva di comparto che già con l’art. 51 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamata la decretazione di urgenza, aveva compiutamente disciplinato il rapporto intercorrente con i collaboratori esperti linguistici, stabilendone le mansioni, l’orario di lavoro, il trattamento retributivo fondamentale, quantificato in £ 22.000.000 annui lordi ( per 500 ore effettive annue) ed in £ 44.000 orarie; 11.1.l’art. 22 del CCNL 13 maggio 2003 aveva, poi, previsto che in sede di contrattazione integrativa di Ateneo sarebbe stata data « applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.1.2001 nella causa C –212/99, relativa agli ex lettori di lingua straniera rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l’esperienza acquisita» ed aveva precisato che a tal fine sarebbe stata considerata «come decorrenza iniziale dell’anzianità la data di stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 d.p.r. 382/80 e/o come CEL ex art. 4 della legge n. 236/195 ( o precedenti normative)…»; 12. occorre infine dare conto, seppure non applicabili alla fattispecie ratione temporis, degli ultimi interventi normativi, sollecitati dall’interlocuzione fra lo Stato Italiano e la Commissione Europea (EU Pilot 2079/11 [OSCURATO:PERSONA]), cha ha poi avviato nuova procedura di infrazione, tuttora pendente; 12.1. con l’art. 11della legge n. 167/2017, più volte modificato (da ultimo con l’art. 38, comma 1, lett. a) del d.l. 4 maggio 2023 n. 48, non ancora convertito in l egge ) è stato previsto l’incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle Università, finalizzato al «superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, giàdestinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»; 12.2. il legislatore, che inizialmente aveva subordinato alla previa sottoscrizionedel contratto integrativo di Ateneo la ripartizione delle risorse aggiuntive, con i successivi interventi del 2021(art. 1, comma 305, della legge n. 234/2021)e del 2023 ( art. 38 del d.l. sopra citato) ha eliminato detto vincolo, consentendo l’utilizzazione delle risorse a prescindere dalla stipulazione del contratto di sede purchéin conformità alle indicazioni date dal decreto ministeriale previsto dal comma 2del richiamato art. 11, destinato, nella versione originaria della norma, alla definizione di uno schema tipo di contratto integrativo; 13. dal richiamato quadro normativo e giurisprudenziale emerge, dunque, con evidenza che sia le pronunce della Corte di Giustizia, sia gli interventi normativi che alle stesse hanno fatto seguito, hanno riguardato unicamente la categoria degli ex lettori, assunti ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980, divenuti collaboratori linguistici ai sensi del d.l. n. 120/1995, convertito dalla legge n. 236/1995, e della decretazione d’urgenza non convertita, della quale lo stesso d.l. aveva conservato gli effetti;14. muovendo da detta premessaquesta Corte ha già ritenuto destituitedi fondamento domande, analoghea quella qui proposta della [OSCURATO:PERSONA], voltead ottenere la parificazione a fini retributivi dei collaboratori esperti linguistici, che non abbiano mai rivestito la qualifica di lettori, ai professori o ai ricercatori universatori (a tempo pieno o definito) e, in via subordinata, l’estensione o l’applicazione analogica della disciplina dettata dalla legge n. 63/2004; 14.1. ha osservato, in particolare, Cass. n. 12877/2020 , in continuità con l’orientamento già espresso da Cass. n. 6341/2019 e Cass. n. 28502/2019, che ai collaboratori esperti linguist ici assunti ai sensi del richiamato d.l. n. 120/1995 è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al d.l. n. 2 del 2004, convertitocon modificazioni dalla legge n. 63 del 2004, applicabile solo aicollaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del d.P.R. n. 382 del 1980; 14.2. il principio di diritto, che trova riscontro anche nella motivazione dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 38/2012, è stato affermato valorizzando, da un lato, il tenore letterale della norma e del successivo intervento di interpretazione autentica, dall’altro la ratio della stessa, finalizzata a dettare un criterio oggettivo per la ricostruzione della carriera degli ex lettori, divenuti collaboratori linguistici, che rispondesse alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia con la sentenza 26 giugno 2001, in causa c –212/99, che aveva censurato lo Stato italiano per non «aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli exlettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali»; 14.3.si tratta, quindi, di una finalità chiaramente non ravvisabile per i collaboratori esperti linguistici assunti ab originesulla base della normativa dettata dal richiamato d.l. n. 120/1995, con il quale il legislatore, pur qualificando il contratto di diritto privato, in linea con il processo di contrattualizzazione dell’impiego pubblico già all’epoca in atto, ha abilitato la contrattazione collettiva a fissare il trattamento retributivo dei collaboratori, non equiparabili ai docenti universitari, perché chiamati a soddisfare «esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche» ( art. 4 d.l. 120/1995) e, quindi, a svolgere una funzione che, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall’essere strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche (Cass. n. 5909/2005 e Cass. n. 18709/2019); 14.4. la disciplina dettata presuppone, dunque, una transizione dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica, diversamente disciplinati pur nella sostanziale continuità delle figure professionali coinvolte, e non può venire in rilievo nei casi in cui il collaboratore non abbia mai stipulato un contratto ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 382/1980; 15. sulla base del richiamato principio di diritto, condiviso dal Collegio e qui ribadito, vanno, pertanto, rigettati i motivi dal quarto al settimo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica; 15.1. gli argomenti sviluppati nel ricorso e nella memoria difensiva non sono idonei ad indurre una rimeditazione dell’orientamento già espresso, perché infondatamente assumono, da un lato, l’asserito carattere discriminatorio della disciplina dettataper i collaboratori esperti linguistici e, dall’altro, l’inadeguatezza della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva, per non avere tenuto conto di quella, di diverso e maggiore ammontare, goduta dai professori associati e dai ricercatori universitari; 15.2. quanto al primo aspetto va evidenziato che il legislatore con il d.l. n. 120/1995, pur qualificando il rapporto di natura privatistica, ha rinviato alla contrattazione collettiva che, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, è quella di comparto,disciplinata, all’epoca, dall’art. 45 del d.lgs. n. 29/1993 e, successivamente, dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001 nelle diverse versioni succedutesi nel tempo; 15.3. il rinvio alla contrattazione collettiva non realizza alcuna discriminazione in ragione della nazionalità e, al contrario, è pienamente in linea con i principi che, all’esito della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, ispirano la disciplina dell’impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, principi che la Corte Costituzionale ha più volte richiamato e valorizzato; 15.4. la recente Corte Cost. n. 253/2022 ha ribadito che «L'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce indubbiamente principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, avviata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e sistematizzata con il d.lgs. n. 165 del 2001.L'esercizio di tale funzione regolatoria da parte dell'autonomia collettiva, nel contrastare fenomeni sperequativi tra i diversi settori della pubblica amministrazione, è funzionale sia ad un incisivo controllo delle dinamiche del costo del lavoro pubblico, sia ad una più efficiente e tendenzialmente unitaria gestione del personale nei vari settori….»; 15.5. in ragione del ruolo centrale che la contrattazione collettiva assume nell’impiego pubblico privatizzato questa Corte da tempo ha affermato che il principio di parità di trattamento vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva ma non costituisce parametro per giudicare le eventuali differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (Cass. nr. 2718/2020; Cass.nr. 6553/2019 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. nr. 19043/2017, Cass. nr. 1037/2014,Cass. nr. 10105/2013, Cass.nr. 4971/2012); 15.6. la previsione di un trattamento differenziato per i collaboratori esperti linguistici di nuova assunzione rispetto a quelli che in precedenza avevano ricoperto la qualifica di lettori non contrasta, dunque, né con il diritto interno né con quello eurounitario, perché tutte le pronunce della Corte di Giustizia intervenute sulla disciplina dettata per i lettori di lingua straniera hanno riguardato il passaggio dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica e sono state rese sulla premessa di un trattamento differenziato rispetto a quello riservato ai lavoratori di nazionalità italiana, condizione questa che, per quanto evidenziato nel punto che precede, non ricorre nella fattispecie; 16. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve, poi aggiungere che infondatamente la ricorrente assume che, in ragione della qualità della prestazione resa, la retribuzione dei collaboratori esperti linguistici dovrebbe essere equiparata a quella dei professori associati o dei ricercatori universitari; 16.1. anche sul punto questa Corte(si rimanda fra le tante a Cass.n. 18709/2019) si è già espressa evidenziando che sia l’art. 28 del d.P.R. n. 282/1980, sia l’art. 4 del d.l. n. 120/1995 , nel prevedere, rispettivamente, l’assunzione dilettori di madre lingua straniera «in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti» e di C.E.L., per soddisfare «esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche» evidenziano una sostanziale diversità dell’attività propria dei lettori e dei collaboratori rispetto a quella dei docenti, perché la prima, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall’essere funzione strumentale e di supporto, rispetto all'insegnamento universitario connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche; 16.2. la sostanziale diversità delle prestazioni a confronto non consente l’invocata parificazione e detta conclusione non è smentita, bensì è confermata, dal d.l. n. 2/2004 che alla retribuzionedel ricercatore confermato a tempo definito ha fatto riferimento solo in via parametrica e prevedendo un divisore orario (500 ore) diverso e superiore rispetto a quello previsto per la categoria dei ricercatori confermati a tempo definito (200 ore); 16.3.va, poi, ribadito che quel parametro è stato indicato dal legislatore italiano e ritenuto congruo dalla Corte di Giustizia (sentenza 18 luglio 2006, in causa C-119/04, punti 36 e 37) all’esclusivo fine di individuare «un criterio oggettivo, che permette di far fronte alle difficoltà inerenti ad una valutazione caso per caso della carriera di tutti gli ex lettori» ( Corte UE, cit. punto 36) in un contesto in cui, a seguito dell’abrogazione dell’art. 28d.P.R. n. 382/1980 e della disciplina dettata per i collaboratori esperti linguistici dal d.l. n. 120/1995, si era passati da un sistema nel quale il trattamento retributivo era rimesso ai singoli Atenei, ai quali era imposto solo un limite massimo non superabile (commi 4 e 5 del richiamato art. 28), ad una nuova disciplina che, in linea con quella dell’impiego pubblico privatizzato, ha riservato alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione spettante per l’esercizio delle funzioni strumentali e di supporto rispetto all’attività didattica; 16.4. un’analoga esigenza si è posta per i cosiddetti «lettori di scambio» divenuti C.E.L.,dei quali le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate con la sentenza n. 21972/2017, pronuncia che non può essere invocata nella fattispecie, sia perché le Sezioni Unite, diversamente da ciò che afferma la ricorrente nella memoria difensiva, sull’applicazione del parametro fissato dal d.l. n. 2/2004, utilizzato dalla Corte territoriale, si sono limitate a prendere atto della non contestazione da parte dell’Università (punto 24 di pag. 25), sia in quanto in quel caso l’estensione analogica poteva essere giustificata dall’eguale passaggio fra due diversi regimi e dalla necessità di ottemperare alle indicazioni date dalla Corte UE con la sentenza 15 maggio 2008, in causa C-276/07 ( secondo cui« l’art.39, n. 2, CE osta a che, nell’ambito della sostituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato come lettore di scambio con un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratore linguistico, una persona che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale si veda negare il riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della sua prima assunzione, con conseguenze per quanto riguarda la retribuzione, il calcolo dell’anzianità e il versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, laddove un lavoratore nazionale in una situazione analoga avrebbe beneficiato di un siffatto riconoscimento.»); 17. restanoda esaminare il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso che censurano la sentenza impugnata per avere escluso sia l’invocata conversione dei rapporti a termine, asseritamente affettida nullità, sia il risarcimento del danno «comunitario» per l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato; anche detti motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, non possono trovare accoglimento;17.1. quanto alla giuridica impossibilità della conversione, la Corte territoriale non si è discostata dal principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «L'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università concollaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, convertito nella l. n. 236 del 1995, non comporta laconversione del primo nel secondo, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 230 del 1962 e poi dell'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001, poiché l'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, comma 2, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato.» ( Cass.n. 30902/2021 e Cass. n. 30520/2021 e negli stessi termini Cass.n. 12876/2020, Cass. n. 18709/2019, Cass. n. 21831/2014); 17.2. l’impossibilità della conversione non contrasta con la direttiva 1999/70/CE, per le ragioni indicate dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte UE 3 giugno 2021, in causa C-236/2019, e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 49) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 5072/2016) e non può essere ritenuta, come infondatamente assume la ricorrente, discriminatoria nei confronti di una categoria formata per la maggior parte da personale di nazionalità straniera; 17.3. è infatti ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui anche nei casi di inapplicabilità dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, l’instaurazione di un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato è impedita, a prescindere dalla qualificazione del rapporto ed anche dalla natura non pubblica del datore di lavoro, in presenza di norme imperative derogatorie della disciplina privatistica, che subordino l’assunzione al previo esperimento di procedure concorsuali o selettive ed al rispetto dei vincoli di spesa e della necessaria predeterminazione del fabbisogno di personale (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. n. 5542/2023); 17.4. si tratta, dunque, di un principio generale che, in quanto tale, non può integrare una discriminazione vietata dall’art. 45 TFUE; 18. quanto, poi, al risarcimento del danno che, ad avviso della ricorrente, andava comunque liquidato ex art. 18 della legge n. 300/1970 o dell’art. 32della legge n. 183/2010, il dispositivo di rigetto della domanda è conforme a diritto, sicché questa Corte ha il potere/dovere di correggere la sola motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.; 18.1. ha errato il giudice d’appello nel ritenere inapplicabile ai contratti a tempo determinato instaurati dalle Università con i collaboratori esperti linguistici la disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, quanto ai requisiti formali e sostanziali necessari ai fini della valida apposizione della clausola di durata; 18.2.l’asserita esclusione, non prevista dall’art. 10 del richiamato decreto, non è desumibile neppure dalla disciplina dettata dall’art. 4 del d.l. n. 120/1995,che si limita a prevedere l’assunzione del collaboratore esperto linguistico a tempo determinato in presenza di esigenze temporanee e non aggiunge null’altro quanto alla forma, alla durata, alla proroga ed alla reiterazione dei contratti, con la conseguenza che non è predicabile la tesi della specialità della normativa e della conseguente inapplicabilità , nella sua interezza, del d.lgs. n. 368/2001, inapplicabilità che resta limitata, per quanto sopra detto, alle sole disposizioni che prevedono la trasformazione del rapporto; 18.3. nondimeno la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, a prescindere dall’accertamento dell’illegittimità della reiterazione (esclusa dalla Corte territorialela quale si è pronunciata sulla sola temporaneità delle esigenze e non sulle altre condizioni richieste dal d.lgs. n. 368/2001), perché il risarcimento del danno che la ricorrente invoca in questa sede è quello, cosiddetto comunitario, in relazione al quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto necessario riconoscere un’agevolazione probatoria, al solo fine di conformare il diritto interno a quello dell’Unione; 18.4. è incontestato fra le partie risulta anche dalla motivazione della sentenza impugnata ( pag. 15)che la ricorrente, assunta con contratti a termine dall’anno accademico 1998/1999 all’anno accademico 2008/2009, ha sottoscritto il contratto a tempo indeterminato con l’Università di Sassari il 15 dicembre 2008, all’esito della procedura di stabilizzazione indetta dall’Ateneo ai sensi della legge n. 296/2006 ( pag. 3 del ricorso e pag. 15 del controricorso); 18.5.è, pertanto, applicabile alla fattispecie il principio di diritto enunciato da Cass.n. 16336/2017, e richiamato in motivazione da pronunce successive conformi (Cass. n. 15353/2020, Cass. n. 32715/2002 e Cass. n. 32719/2022), secondo cui la stabilizzazione disposta ai sensi della legge n. 296/2006, in ragione dei pregressi rapporti a tempo determinato intercorsi con l’amministrazione pubblica, integra una misura equivalente alla conversione idonea a sanzionare debitamente l’abuso e, in quanto tale, esclude la necessità dell’agevolazione probatoria, che le Sezioni Unite hanno ritenuto necessaria nei soli casi in cui, altrimenti, il diritto interno si porrebbe in contrasto con la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; 18.6. le pronunce citate nel punto che precede hanno esteso alle procedure di stabilizzazione ex lege n. 296/2006 il medesimo principio affermato per il precariato scolastico a partire da Cass.n. 22552/2016, principio ritenuto dalla Corte UE conforme al diritto dell’Unione; 18.7. in particolare, con sentenza 8 maggio 2019 in causa C – 494/2017, Rossato contro [OSCURATO:PERSONA], il giudice eurounitario ha evidenziato che (p. 39) ai sensi della clausola 5, punto 2, dell'accordo quadro, «gli Stati membri hanno la facoltà, nell'ambito delle misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, di trasformare i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dato che la stabilità dell'impiego derivante da questi ultimi costituisce l'elemento portante della tutela dei lavoratori»;ha aggiunto la Corte, in linea di continuità con precedenti arresti, (punto 41) che «La giurisprudenza non richiede, tuttavia, un cumulo di misure» e che (p. 42) «né il principio del risarcimento integrale del danno subito né il principio di proporzionalità impongono il versamento di danni punitivi»; ha, quindi, concluso che (p.45) «l'accordo quadro non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, un diritto al risarcimento del danno che si aggiunga alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»; 18.8. nella fattispecie la ricorrente, come si desume dalla parte argomentativa del terzo motivo, oltre a rivendicare, infondatamente, il trattamento retributivo spettante al personale docente a tempo indeterminato, si è limitata ad invocare l’applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016, inapplicabile per le ragioni sopra esposte, sicché deve essere confermata, con diversa motivazione, la pronuncia di rigetto della domanda; 19. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese del giudizio di cassazione, in ragione della complessità delle questioni giuridiche poste nonché della pronunciadella sentenza ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.; 20. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, de