CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12455/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale1783 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 82/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 27/03/2020 R.G.N. 800/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29585/2020Numero di raccolta generale 12455/20261.Con l’impugnata sentenza n. 82/2020, la Corte di appello dDait a pubblicazione 04/05/2026Palermo, in parziale riforma della sentenza n. 170/2018,pronunciata dal Tribunale di Palermo, in data 23.1.2018, hadichiarato prescritti i crediti di cui alle cartelle n. 296 20080007911939, n. 296 2008 0177468832 e di cui alle cartelle n.296 2010 0097885963 e n. 296 2010 0120526009,confermando nel resto la sentenza appellata.2. In particolare, la Corte territoriale ha confermato il capo dellasentenza, col quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizionein favore del giudice tributario, relativamente alla cartella n.29620150005491885000.Quanto alle restanti cinque cartelle, il giudice d’appello haescluso che l’istanza di rateizzazione, presentata in data 10novembre 2011, potesse ritenersi idonea ad interrompere laprescrizione, non andando la medesima ad integrare ilriconoscimento del diritto, idoneo ex art. 2944 c.c., adeterminare il predetto effetto interruttivo, con la conseguentedichiarazione di prescrizione dei diritti di credito di cui allecartelle indicate. Solo per la cartella n. 29620060133273751, laCorte ha ritenuto non prescritti i relativi crediti, con conseguenterigetto, in parte qua, dell’appello.3. Propone ricorso per cassazione la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA].r.l. resiste con controricorso. Ha depositato la memoria ex art.380-bis c.p.c. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, qualesuccessore della predetta società, nelle funzioni relative allariscossione di cui all'art. 2, comma 2, L.R. Sicilia n. 19/2005,con decorrenza dal 1° ottobre 2021, in forza dell’art. 76 D.L.n.73/2021, conv. dalla L. n. 106/2021.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservNaumteoro irle gistro generale 29585/2020Numero sezionale 1783/2026deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.3N8um0e-rob disi r,a ccolta generale 12455/2026ultimo comma, c.p.c. Data pubblicazione 04/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, relativamente alla validità della procuraspeciale, ai sensi dell'art. 365 c.p.c. del ricorso introduttivo,giusta ordinanza interlocutoria n. 14230/2022, è sufficienterichiamare l’orientamento espresso dalle Sezioni unite (n.36057/2022), secondo cui, a seguito della riforma dell'art. 83c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito dellaspecialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per laproposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e deglisua collocazione topografica, nel senso che la firma perautentica apposta dal difensore su foglio separato, mamaterialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata allaprocura redatta a margine o in calce allo stesso. Talecollocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsiconferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene unespresso riferimento al provvedimento da impugnare o algiudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modoassolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio dicassazione, tenendo presente, in ossequio al principio diconservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c.,che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo allaparte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre isuoi effetti.2. Inoltre, le Sezioni unite (n. 2075/2024) hannosuccessivamente precisato che, in tema di ricorso percassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agliartt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualitàNumero registro generale 29585/2020del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cuNi umero sezionale 1783/2026Numero di raccolta generale 12455/2026accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sDiaat a pubblicazione 04/05/2026congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, alricorso e che il conferimento non sia antecedente allapubblicazione del provvedimento da impugnare e non siasuccessivo alla notificazione del ricorso stesso.3. Alla luce di questo indirizzo interpretativo, nel caso di specie,la procura speciale, pur se contenuta in un foglio separatorispetto al ricorso per cassazione e pur essendo priva diriferimenti specifici alla sentenza impugnata, deve ritenersivalida, risultando di data certamente successiva al depositodella sentenza impugnata (27 marzo 2020) ed essendovi unriferimento alla data di rilascio nell’epigrafe del ricorso: “giustaprocura in calce del 13/07/2020 in separato foglio,materialmente congiunto al presente …”..4. Tanto premesso, il ricorso per cassazione proposto da[OSCURATO:PERSONA], in disparte ogni profilo relativo alla vicendasuccessoria intervenuta e alla ritualità della costituzione ingiudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è inammissibile,per una ragione preliminare ed assorbente che travolge lavalutazione di qualsiasi ulteriore questione.5. Secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questaCorte (n. 7514 del 2022), i giudizi concernenti rispettivamentel’opposizione a iscrizione a ruolo dei crediti e l’opposizioneavverso l’accertamento negativo del debito per fatti successiviall’iscrizione a ruolo sono accomunati dall’inerenza al meritodella pretesa contributiva, ai quali non risultano applicabili leregole sulla legittimazione necessariamente congiunta ovverodisgiunta e concorrente tra ente impositore ed agente dellariscossione.6. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ascrive i giudizi inN tuemmeroa re gistro generale 29585/2020Numero sezionale 1783/2026di riscossione dei crediti previdenziali, promossi ai sensi dNuemlel'rao drit r.a ccolta generale 12455/202624 del d.lgs. n. 46 del 1999, all’azione di opposizione “tardivDaat a pubblicazione 04/05/2026recuperatoria” avverso l'iscrizione a ruolo, ove l’intento delricorrente è di far valere l'inesistenza del credito portato dallecartelle per omessa notificazione, anche per il maturare dellaprescrizione.7. In tale ipotesi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che lalegittimazione a contraddire competa al solo ente impositore,unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.8. Pertanto, «nel caso in cui l’azione sia stata proposta, comenel caso che ci occupa, dal concessionario, così come qualora lastessa azione sia proposta nei confronti del solo concessionario,cui l’ordinamento ha attribuito la funzione di mero destinatariodel pagamento ex art.1188 cod. civ., ne vada rilevata la carenzadi legittimazione rispettivamente attiva o passiva» (Cass. n.14052/2023).9. Tale difetto di legitimatio ad causam, secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, può essere rilevato in ogni statoe grado del giudizio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 5375del 2012).10. Il giudizio in esame è pienamente riferibile al merito dellapretesa, di tal che, difettando il concessionario della riscossionedella legittimazione attiva, alla stregua dei principi di dirittosopra richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile (cfr.Cass. n. 29736 del 2022).11. Le spese di lite sono dichiarate compensate, considerato chela pronuncia delle Sezioni unite richiamata è successivaall’instaurazione del presente giudizio.12. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti pNuemre ro irle gistro generale 29585/2020Numero sezionale 1783/2026versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo Nau mteirtoo dli ora ccolta generale 12455/2026di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, Daat a pubblicazione 04/05/2026norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;dichiara compensate le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.LA PRESIDENTE