CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 14052/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22493 - 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] a cartella esattoriale - prescrizione R.G.N. 22493/2018 Cron. Rep. Ud. 09/02/2023 PU contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 461/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/06/2018 R.G.N. 771/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.22493/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città, rigettando il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di sentir dichiarare non prescritti i crediti portati nella cartella esattoriale, notificata il 23.01.2008 ad [OSCURATO:PERSONA], a titolo di contributi previdenziali pretesi dall’INPS in riferimentoal periodo 2001-2006. L’appellante sosteneva che la notifica della cartella, effettuata a norma dell’art.140 cod. proc. civ. in data 8.02.2013 avesse interr otto la prescrizione, e che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, e contestato dall’opponente, il processo notificatorio fossegiunto a buon fine. La Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta in giudizio la prova della notifica della cartella e ha dichiarato prescritto il relativo credito preteso dall’INPS, argomentando che, seppure si fosse considera ta l’intervenuta conoscenza dell’atto dalla data invocata dall’ente della riscossione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), la raccomandata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non sarebbe stata comunque utile ad interrompere il decorso del termine, essendoa quest’ultima data il quinquennio già inutilmente trascorso. La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di tre motivi. L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. 46/99”. Parte ricorrente afferma che la prescrizione del credito contenuto nella cartella di pagamento notificata nel 2008 non poteva essere eccepita, non avendo l’interessata provveduto a impugnare nel termine di 40 giorni l’intimazione di pagamento, ritualmente notificatale l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del d.lgs. 546/1992 e 2719 c.c.”. Sostiene l’erroneità dell’affermazione secondo cui ogni contestazione circa il raggiungimento della prova della notificazione per effetto della mancata opposizione sarebbe inammissibile, dal momento che l’opposizione verteva sulla mancata conoscenza della cartella esattoriale. Nega l’affermata incertezza della data d’inoltro della raccomandata, deducendo che il perfezionamento del processo notificatorio avrebbe dovuto essere ricondotto presuntivamente al decimo giorno successivo alla data apposta sul timbro postale attestante la compiuta giacenza. Il terzo ed ultimo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n.602 del 29 settembre 1973”. Contesta che la Corte territoriale abbia ritenuto necessario per il raggiungimento della prova del perfezionamento del processo notificatorio la produzione in giudizio del timbro di spedizione della raccomandata informativa, la quale sarebbe necessaria soltanto qualora il contribuente ne avesse disconosciuto la validità ai fini della stessa tempestività dell’impugnazione della cartella. Sostiene che la prova sarebbe stata già raggiunta con la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo, l’agente della riscossione, tenuto a produrre anche copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, si ritiene ritualmente consegnata a quest’ultimo, a meno che -ma non sarebbe questo il caso - lo stesso non provi di non averne avuto conoscenza senza sua colpa. il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], complessivamente considerato, non merita accoglimento per una ragione preliminare ed assorbente che travolge la valutazione dei singoli motivi. Secondo un recente orientamento di questa Corte (Sez. Un. n. 7514 del 2022), i giudizi concernenti rispettivamente l’opposizione a iscrizione a ruolo dei crediti e l’opposizione avverso l’accertamento negativo del debito per fatti successivi all’iscrizione a ruolo sono accomunati dall’inerenza al merito della pretesa contributiva, ai quali non risultano applicabili le regole sulla le gittimazione necessariamente congiunta ovvero disgiunta e concorrente tra ente impositore ed agente della riscossione.Infatti, la giurisprudenza di legittimità ascrive i giudizi in tema di riscossione dei crediti previdenziali,promossi ai sensi dell'art . 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, all’azione di opposizione “ tardiva recuperatori a ” avverso l'iscrizione a ruolo, ove l’intento del ricorrente è di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione. In tale ipotesi , le Sezioni Unite hanno ritenuto che la legi ttimazione a contraddire competa al solo ente impositore,unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. In base al [OSCURATO:PERSONA] occorre,quindi, affermare che nel caso in cui l’azione sia stata proposta, come nel caso che ci occupa, dalconcessionario, così come qualora la stessa azione sia proposta nei confronti del solo concessionario, cui l’ordinamento ha attribuito la funzione di mero destinatario del pagamento ex art.1188 cod. civ., ne vadarilevata la carenza di legittimazione rispettivamente attiva o passiva. Tale difetto di legitimatio ad causam, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 5375 del 2012). Il giudizio in esame concerne l’accertamento negativo del credito dell’INPS per intervenuta prescrizione,e quindi è pienamente riferibile al merito della pretesa , di tal che, difettando il concessionario della riscossione della legittimazione attiva , alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, il ricorso va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. n. 29736 del 2022). Non si provvede sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata , né dell’INPS, che non ha svolto attività difensiva in questa sede. In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, al