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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10899/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26355/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale delle Milizie n. 2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresegtante prortempore, jappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ‘>1„all'Au'v. re.13,%tz,o CA,z,(ett n Satrèlla\(ed elettivamente domicieliata presso il suo studio in f edsKi 14Y,1 [OSCURATO:PERSONA] ina-MargheriO n. a - controricorrente - sul ricorso iscritto al n. 6010/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 118; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale delle Milizie n. 2; - controricorrente - - avverso le sentenze n. 1665/13/14, depositata il 18.7.2014 e n. 2620/01/14, depositata il 22.12.2014 della Commissione tributaria Regionale della Puglia udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 26355/2014, ha concluso chiedendo raccoglimento del terzo, quarto ,3‘.1 y,3/4 rv, crt e sesto motivo con assorbimento idei—restanti' e, quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 6010/2015, ha concluso chiedendo raccoglimento del ( rre. quarto motivo con p-sstrbimeng-dei restanti; udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di Bari e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in fatto

1. Con ricorsi riuniti dalla CTP di Bari, la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il diniego di detassazione, l'avviso di pagamento e la cartella di pagamento riferiti alla [OSCURATO:PERSONA] del 2010 e relativi all'area di vendita all'ingrosso di mq 9.749 sita nel Comune di Bari in cui operava la contribuente.2.

Con ulteriore ricorso la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di pagamento emesso a titolo di [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2012 relativo all'area sopra indicata.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) della Puglia, con sentenza n. 1665/13/14, depositata il 18.7.2014, relativa al primo gruppo di ricorsi, rigettava l'appello principale proposto dal Comune di Bari e quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] edn [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto gli originari ricorsi della contribuente sul rilievo che non poteva computarsi ai fini del tributo richiesto l'area in cui venivano prodotti rifiuti speciali e da imballaggio terziario.

4. La medesima CTR, con sentenza n. 2620/01/14 del 22.12.2014, relativa al ricorso proposto dalla contribuente per l'anno 2012, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, riformava la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarava dovuto il tributo per la medesima area.

5. Avverso tali sentenze il Comune di Bari e la contribuente hanno proposto ricorso per cassazione affidati, rispettivamente, a sette e a otto motivi.

6. Le medesime parti hanno deposito controricorsi avverso i ricorsi avversari.

7. In prossimità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.

Considerato in diritto

1. Alla luce della evidente connessione tra le cause - i cui ricorsi, seppur relativi a sentenze diverse, riguardano il medesimo oggetto, ovvero l'assoggettabilità a [OSCURATO:PERSONA] dell'area destinata a vendita all'ingrosso della contribuente riferita a diverse annualità di imposta - si dispone la riunione ex art. 274 c.p.c. sotto il numero più antico di ruolo.

Ricorso iscritto al n. 26355/2014.2.

Con il primo motivo il Comune di Bari denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c.

La ricorrente rileva che la CTR, nel respingere l'appello proposto, si era limitata ad affermare che nell'area oggetto della denuncia di variazione avanzata dalla contribuente il 18.1.2010 si producevano rifiuti speciali e imballaggi terziari, senza tenere conto del fatto che la denuncia in esame si fondava sulla sussistenza dei presupposti impositivi per le tre categorie di rifiuti indicati: rifiuti assimilati agli urbani; assimilati ma non conferiti al servizio pubblico; imballaggi secondari e terziari sui quali era chiamata a decidere.

3. Con il secondo motivo il Comune di Bari denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 3, lett e); 21, comma 2, lett g); 18, comma 2, lett. d); 35 e 57 del d.lgs. n. 22 del 1997, nonché degli artt. 184, comma 3, lett e); 195, comma 2, e 218 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il ricorrente, nel riprendere il testo della richiamata denunzia e nel riportate il testo delle norme indicate, rileva che la CTR ha violato quest'ultime in quanto non ha preso in considerazione il differente regime impositivo a cui esse sottopongono i diversi rifiuti in esse disciplinati, sussumendo «in solo due categorie di rifiuti (speciali e imballaggi terziari) quanto invece dedotto in giudizio, con la conseguenza di reputare identico regime per categorie diverse di rifiuti, in dispregio alla natura invece invocata e dedotta in giudizio».

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art .43, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997 in relazione agli artt. 62, comma 3, e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993.

La sentenza della CTR viene censurata nella parte in cui ha ritenuto esente da imposizione [OSCURATO:PERSONA] i rifiuti da imballaggio prodotti dalla contribuente (terziari e secondari) ed oggetto della denuncia di variazione del 18.1.2010, in quanto in contrasto con l'art. 62 cit., il quale esonera dal pagamento dell'imposta esclusivamente i rifiuti speciali.

5. Con il quarto motivo viene denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 195, comma 2, lett e), d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 1, comma 184,

I. n. 296 del 2006. 4.1 Una prima parte della censura investe la decisione della CTR nella parte in cui ha riconosciuto l'esenzione dalla [OSCURATO:PERSONA] in presenza di rifiuti prodotti in area produttiva ex art. 195 cit. a fronte del tenore letterale della denuncia di variazione con la quale si invocava, ai fini esonerativi, la dimensione della superficie della struttura di vendita superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 114 del 1998. 5.2 Con una seconda parte della censura viene rilevato che in materia di assimilazione e privativa comunale non era applicabile l'art. 195 cit. in ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, della

I. n.296 del 2006 per effetto del quale, nelle more dell'approvazione dei regolamenti previsti dalla

I. n. 152 del 2006 (in materia di criteri di assimilazione dei rifiuti a quelli urbani), doveva ritenersi ancora in vigore il d.lgs. n. 22 del 1997 e, dunque, validi i regolamenti comunali in materia.

Nella specie, il Comune di Bari, con delibera n.156 del 2006 aveva approvato il regolamento [OSCURATO:PERSONA] il quale richiamava la precedente delibera n. 414 del 1989 con la quale aveva disciplinato la materia prevedendo i criteri quantitativi e qualitativi ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani nei quali rientravano quelli oggetto del presente giudizio.

6. Con il quinto motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997 in relazione all'art. 21, comma 7, e agli artt. 10 e 49, del d.lgs. n. 22 del 1997 e all'art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993.

Il ricorrente rileva che la CTR «assumendo apoditticamente e in violazione delle norme di diritto dettate in materia di classificazione dei rifiuti (...) la natura speciale e di imballaggi terziari dei rifiuti prodotti nell'intera area di vendita della società per mq 9.749, non considera il tema devoluto in giudizio alla luce dell'istanza del contribuente del 14.1.2010».

In sostanza, a parere del ricorrente, la CTR ha indistintamente ritenuto che nell'area suddetta erano prodotti solo rifiuti da imballaggi terziari senza tener conto, anche alla luce della indicata denuncia, che in essa erano prodotti anche altri tipi di rifiuti da assoggettare alla privativa del Comune.

7. Con il sesto motivo viene denunciata, ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., l'omesso esame su fatto decisivo relativo alla insussistenza della delimitazione dell'area ove si producono esclusivamente rifiuti speciali.

Il fatto decisivo di cui la CTR avrebbe omesso l'esame viene individuato dal ricorrente nell'onere per il contribuente di delimitare le aree nelle quali assume si producono solo rifiuti speciali; onere al quale, nel caso di specie, il contribuente non avrebbe adempiuto ma che non avrebbe impedito alla CTR, anche in contrasto con la denuncia di variazione del 14.1.2010, di affermare che nell'area oggetto di quest'ultima la contribuente produceva solo rifiuti speciali.

8. Con il settimo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l'omesso esame su fatto decisivo rappresentato dalla presunta prova fornita dal contribuente circa lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali prodotti mediante valida documentazione.

Ricorso iscritto al n. 6010/2015.9.

Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., censura la sentenza della CTR nella parte in cui, in violazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 ha affermato che non poteva riconoscersi l'esenzione di imposta richiesta in quanto nell'area oggetto della relativa richiesta non si producevano esclusivamente rifiuti speciali, affermazione, quest'ultima, non richiesta dal legislatore con la norma sopra indicata assumendo all'uopo rilievo l'inciso in essa contenuto "di regola".

10. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 21, 38 e 43 del d.lgs. n. 22 del 1997 e degli artt. 221 e 226 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Con tale motivo la ricorrente rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che in ragione delle norme indicate gli imballaggi secondari possono essere conferiti al servizio pubblico solo in caso sia stata attivata la raccolta differenziata e purché essi siano da riferirsi a quelli non restituiti al fornitore dal commerciante al dettaglio (ex art. 43 cit.).

Tale disciplina non sarebbe applicabile nel caso di specie in quanto gli imballaggi provenivano dal commercio all'ingrosso che, in quanto tali, sono da considerare come speciali.

11. Con il terzo motivo la contribuente lamenta che la CTR, nell'affermare che non avrebbe assolto l'onere di fornire al Comune le indicazioni precise in ordine alla superficie asseritamente esente da imposta ex art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo rappresentato dalla denuncia di variazione presentata dalla stessa ricorrente il 18.1.2010 in cui era espressamente indicata l'area per la quale veniva richiesta la detassazione, nonché l'ulteriore documentazione prodotta in giudizio A conferma dell'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio in esame nello svolgimento in fatto la CTR dava conto che la ricorrente impugnava la pretesa del Comune con riferimento all'area di vendita all'ingrosso di mq 9.749.

12. Con il quarto motivo viene censurato l'omesso esame della decisiva assenza di pubblico servizio per l'area oggetto della richiesta di detassazione, assumendo all'uopo rilievo la nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la [OSCURATO:PERSONA], in risposta al Comune di Bari sul servizio reso alla contribuente, precisava che «per quanto concerne gli imballaggi secondari e terziari in cartone o altro materiale, il servizio pubblico non è tenuto al ritiro, come diposto con l'art. 221 del d.lgs. n. 152 del 2006, e ci risulta che l'utenza è convenzionata con ditta autorizzata».

Tale affermazione e, dunque, l'assenza di un servizio pubblico, era avvalorata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente circa l'avvio a ditta privata dello smaltimento dei rifiuti (in massima parte imballaggi) prodotti nell'area in questione.

13. Con il quinto motivo viene dedotta la nullità della sentenza per non aver tenuto conto dell'applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 195 d.lgs. n. 507 del 1993, posto a fondamento richiesta di parte del riconoscimento dell'esenzione e, conseguentemente, della sentenza di primo grado, discendendo da ciò il vizio di omessa pronuncia e di violazione dell'art. 112 c.p.c.

14. Con il sesto motivo viene dedotta l'omesso esame da parte della CTR delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e relative all'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 e all'art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997, «ove interpretati nel senso di legittimare l'applicazione dell'imposizione sui rifiuti anche quando il servizio pubblico non viene e non può essere prestato per disposizione di legge», in relazione agli artt. 3, 23, 53, 76 e 97 Cost.

15. Con il settimo motivo viene censurata la sentenza della CTR per omesso esame della violazione delle norme europee sulla concorrenza, liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale.La ricorrente, riportando le norme comunitarie sopra indicate, rileva che le imprese devono operare in regime concorrenziale nell'adempimento dell'obbligo di smaltimento dei rifiuti speciali, provvedendovi in proprio e a proprie spese, di talché qualora le norme interne siano interpretate nel senso che esse sottopongano a tassazione tale smaltimento, si porrebbero in contrasto con il diritto unionale.

La contribuente, dunque, ritiene che «il mancato esame di dette eccezioni costituisce letale error in procedendo in violazione dell'art. 112 c.p.c. e di conseguenza determina la nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c.».

16. Con l'ottavo motivo la ricorrente rileva che «la soluzione adottata dal giudice di appello finisce per violare altresì gli artt. 41, 43 e 117 della Costituzione».

17. Ai fini del decidere occorre opportuno fare alcune premesse. 17.1 La vicenda oggetto del presente giudizio ha ad oggetto la pretesa tributaria a titolo di [OSCURATO:PERSONA] (anni 2010 e 2012) avanzata dal Comune di Bari e relativa alle superfici di mq 1,482 (destinate ad uffici) e di mq 9.964 (destinate ad ipermercati e supermercati) occupate dalla contribuente. 17.2 Con denuncia di variazione del 18.1.2010, ex art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, la società contribuente nulla opponeva circa la richiesta afferente all'area destinata ad uffici, ma rilevava che relativamente alla restante area, solo per mq 215 del reperto ortofrutta, il Comune provvedeva alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, mentre nella residua parte destinata alla vendita all'ingrosso (mq 9.749) venivano prodotti rifiuti non assimilabili.

In particolare, per come si evince dal testo della suindicata denuncia, la contribuente chiedeva la parziale detassazione in quanto «l'area di vendita all'ingrosso nel magazzino in oggetto, da Voi tassata per mq 9964, non può essere assoggettata ad imposizione alcuna perché, a norma dell'art. 195, comma 2 e) del d.lgs. n. 152/06 non assimilabili ai rifiuti urbani che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett d) del d.lgs. n. 114 del 1998 e non si applica la tariffazione per i rifiuti assimilati non conferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché per gli imballaggi secondari e terziari parimenti non conferiti per essere avviati a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati. (..) Si sottolinea che per l'intero Magazzino in oggetto nessun servizio pubblico viene di fatto svolto se non per il reparto orto frutta di mq 215». 17.3 Con lettera del 3.8.2010 l'Azienda municipale di Igiene e nettezza urbana del Comune di Bari precisava che «per quanto concerne gli imballaggi secondari e terziari in cartone o altro materiale, il servizio pubblico non è tenuto al ritiro, come disposto dall'art. 221 del d.lgs. n. 152/06 e ci risulta che l'utenza è convenzionata con ditta privata». (cfr, sentenza CTR n. 1665/13/14, pag 3) 17.4 La CTR della Puglia con le sentenze impugnate ha, rispettivamente affermato che: «la società appellante ha dimostrato il pagamento al Comune della [OSCURATO:PERSONA] per i rifiuti prodotti nell'area uffici e reparto orto frutta mentre, per i rifiuti speciali ed imballaggi terziari, ha provveduto al loro recupero e all'avvio allo smaltímento a proprie spese, affidandosi alla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (CTR n. 1665/13/14) e «(..) la Metro Italia, pur sostenendo a proprie spese lo smaltimento dei rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) (..)» (CTR n. 2690/1/14).

Discende da tali affermazioni, involgenti un giudizio in fatto non censurabile in questa sede che, per entrambe le annualità oggetto di imposizione, la contribuente aveva dato prova dello smaltimento in proprio dei rifiuti sopra indicati. 17.5 Altra necessaria premessa è quella che attiene al quadro normativo di riferimento.Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ([OSCURATO:PERSONA]), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] è stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd.

Decreto Ronchi) questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), e a sua volta sostituita dalla TARES (art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 conv in I. n. 214 del 2011 e, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) - tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) - istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss.,

I. n. 147 del 2013.

Quest'ultimo tributo sostituisce, a decorrere dal 10 gennaio 2014, quelli preesistenti dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In particolare, l'art. 238 cit., al comma 1, dispone, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione della T.I.A. 1 «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».

Nelle more dell'adozione dell'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (comma 184 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006.Il blocco dei regimi relativi alla [OSCURATO:PERSONA] e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con l'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l'art. 5, comma 1, del citato d.l. n. 208 del 2008).

Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-quater dello stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (art. 23, comma 21, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 e il d.P.R. n. 158 del 1999).

Per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 10 gennaio 2013 e in forza dell'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), del c.d.

TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 10 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238) e il 31 dicembre 2012.

Quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, il d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 60, equiparava ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, dai comuni, mantenendo il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili.Su tale impianto normativo è, poi, intervenuta la

I. n. 146 del 1994, il cui art. 39 ha abrogato il sopra citato art.60, disponendo l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali «indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del 1982, nonché gli accessori per l'informatica».

In particolare, la deliberazione richiamata dall'art. 39 cit., a sua volta, quanto all'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, faceva riferimento ai punti 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2, comma quarto, del d.p.r. n. 915 del 1982 a quelli risultanti dai residui da lavorazioni industriali da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità e qualità non fossero inizialmente assimilabili ai rifiuti urbani, oltre a materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati o obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, residui dall'attività di trattamento dei rifiuti.

Venivano così assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifiuti speciali, esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2, e comma 5 del predetto decreto del 1982, non incisi, come visto, dalla delibera interministeriale, così che, a seguito di tale nuovo regime, non poteva interferire l'apprezzamento discrezionale dei Comuni circa l'assimilabilità o meno del rifiuti speciali, riferendosi l'autosmaltimento anche in regime di convenzione, menzionato all'art. 39, n. 2, della legge 146/94, esclusivamente alle ultime tre categorie predette.

Il suddetto art.39 è stato successivamente abrogato dall'art. 17 della

I. n. 128 del 1998, di talché è venuta meno l'assimilazione ope legis sopra indicata e divenuto nuovamente operante il d.lgs. n. 22 del 1997 sulla TIA e, conseguentemente, gli artt. 7 e 21 di detto decreto che prevedevano la necessità di un provvedimento dell'ente impositore di assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attività commerciali, industriali e di servizi ex art. 21, comma 2, lett. g), cit. (Cass. n. 18988 del 2019 Rv. 654517 - 01), sulla base dei criteri di cui all'indicata Delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] L'attribuzione ai comuni del potere di deliberare in ordine alla individuazione dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, dunque, di assoggettare i primi a tassazione non è, infatti, venuta meno per effetto del d.lgs. n. 152 del 2006.

Ed invero, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rientravano nella definizione di rifiuti urbani sia i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. cit.

Quest'ultima norma attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; potere che sarebbe dovuto essere esercitato nel rispetto di criteri, qualitativi e quantitativi, individuati a livello statale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) d.lgs. cit.

La mancata individuazione dei predetti criteri, dovuta alla carente legiferazione statale, ha indotto i Comuni ad esercitare la propria potestà regolamentare di assimilazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 fermo l'obbligo, ai fini della legittimità delle relative delibere comunali di assimilazione, dell'indicazione dei criteri quantitativi.

Alla luce di quanto sopra per quanto attiene ai rifiuti da imballaggio il Titolo 2 (Gestione degli imballaggi) del d.lgs. n. 22 del 1997, all'ad 34 sancisce che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata "sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il 9 funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza, ai sensi della direttiva 94/62/CE".

Il successivo art. 35 prevede che: a) gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da "un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore"), secondari o multipli (quelli costituiti dal "raggruppamento di un certo numero di unità di vendita") e terziari (quelli concepiti "in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli").

L'art. 38, poi, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per - fra l'altro - la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

L'art. 43 dispone che «dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata».

Infine, l'art. 49, compreso nel Titolo IV, ha istituito la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (usualmente denominata TIA, "Tariffa di igiene ambientale"), in sostituzione della soppressa [OSCURATO:PERSONA], prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori» (comma 10), e disponendo altresì che «sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua» detta attività (comma 14).

Dall'esame del Titolo 2 del decreto Ronchi si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione" (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 cit.); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale.

Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della

I. n. 146 del 1994, art. 39, ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 10010 del 10/04/2019 Rv. 653536 - 01).

18. Alla luce di tutto quanto sopra occorre esaminare le singole censure oggetto di scrutinio.

19. I primi due motivi e la prima parte del quarto, proposti dal Comune di Bari, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione sono fondati con conseguente assorbimento dei restanti.

19.1. Per come riportato nelle premesse il contenzioso tra le parti trae origine dal mancato riconoscimento da parte del Comune di Bari della detassazione richiesta dalla contribuente con la denuncia di variazione del 18.1.2010.Ebbene, diversamente da quanto affermato dalla società contribuente, risulta del tutto illogico qualificare i presupposti enunciati nella suindicata denuncia quali aventi mero scopo esemplificativo dovendosi, al contrario, ad essi ascrivere, carattere fondante alla sottesa istanza di detassazione.

Tenuto conto di quanto sopra e, dunque, dell'affermazione fatta dalla stessa contribuente circa la produzione, oltre a imballaggi terziari, di rifiuti assimilati non conferiti e di imballaggi secondari, la CTR ha escluso la privativa comunale sul presupposto che la società «(...) per i rifiuti speciali ed imballaggi terziari, ha provveduto al loro recupero (..)». 19.2 Risulta, pertanto, evidente la distonia tra quanto affermato dalla contribuente e la decisione della CTR; distonia tanto più rilevante in ragione del complesso quadro normativo di riferimento sopra riportato.

In particolare se, per come rilevato, i rifiuti degli imballaggi terziari non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, il presupposto della [OSCURATO:PERSONA] prevede che la stessa «è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59» (art. 60), e che «nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta» (art. 62, commi 1 e 2 d.lgs. n. 507 del 1993).Ciò non comporta, pertanto, che tali categorie di rifiuti (tossici nocivi, speciali) siano, di per sé, esenti dalla [OSCURATO:PERSONA], ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (Cass. n. 5377 del 30.11.2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016), tenendo conto dei relativi regolamenti comunali.

Nel caso di imballaggi secondari è previsto dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi l'esonero dalla privativa comunale in assenza di raccolta differenziata da parte dell'ente locale e qualora sia provato l'avviamento al recupero.

In tal caso, l'operatore economico ha l'onere di dimostrare l'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del d.lgs. n. 22 del 1997 e si determina, allora, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal d.P.R. n. 158 del 1999) (Cass. n. 703 del 15/01/2019 Rv. 652499 - 01).

Risulta, dunque, evidente che le conclusioni a cui è giunta la CTR non risultano conformi a quanto alla stessa devoluto dalle parti, avendo i giudici di merito non preso in considerazione tutte le diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla contribuente e da questa indicati nella denuncia di variazione, con ciò contravvenendo alla normativa sopra richiamata.20 II primo e il terzo motivo del ricorso proposto dalla società contribuente, da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati con conseguente assorbimento dei restanti.

La sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi e, in particolare, sul fatto che la società contribuente «non ha fornito all'amministrazione comunale le indicazioni precise in ordine alla superficie che per caratteristiche strutturali e per destinazioni dovrebbe essere detassata, ex art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993» e che le «aree di vendita all'ingrosso vanno riguardate come aree operative idonee a produrre rifiuti e debbano essere considerate ai fini della tariffa».

L'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 sancisce che «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta».

Rispetto a tale disposizione e con riferimento alla prima affermazione contenuta nella sentenza impugnata, assume rilievo la denuncia di variazione del 18.1.2010 presentata dalla contribuente il cui contenuto è riportato al punto 16.2 dalla quale risultava in modo chiaro l'area del Magazzino destinato alla vendita all'ingrosso, esclusa quella destinata al reparto ortofrutta, per la quale si chiedeva l'esenzione; area peraltro esattamente indicata anche nella parte in fatto della sentenza impugnata.Quanto alla seconda affermazione, la CTR ha escluso tout court l'area di vendita all'ingrosso dall'applicazione dell'art. 63, comma 3, cit. sulla base di tre precedenti di questa Corte che, però, risultano del tutto inconferenti, in quanto trattano un tema del tutto estraneo alla produzione di rifiuti speciali e, in particolare, quello della assoggettabilità ad imposta delle aree adibite a magazzino, deposito o ricovero.

In particolare la Corte ha affermato che la condizione di impossibilità di produrre rifiuti ex art. 62 cit, si verifica allorquando l'impossibilità di produrre di rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente - e cioè in modo permanentemente non modificabile - insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti, di talché la funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa.

In conclusione, la contribuente, per come risulta dalla stessa sentenza impugnata, ha provato la produzione e lo smaltimento in proprio di rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) oggetto della denuncia di detassazione e ha, altresì, indicato l'area in cui avveniva tale produzione, per come riportata dagli stessi giudici di merito; rifiuti per i quali, ai fini dell'individuazione della disciplina impositiva, i giudici di merito sono chiamati ad individuarne la diversa natura secondo i principi di cui al punto 18.2 rispetto ai quali l'affermazione fatta dalla CTR nei termini sopra indicati della inapplicabilità dell'art. 62, comma 3, cit. si pone in insanabile contrasto. 21 In conclusione, entrambe le sentenze impugnate devono essere cassate con rinvio, essendo la CTR chiamata, limitatamente agli aspetti sopra indicati, a riesaminare le fattispecie in esame rispetto ai principi enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26355/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale delle Milizie n. 2; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresegtante prortempore, jappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ‘>1„all'Au'v. re.13,%tz,o CA,z,(ett n Satrèlla\(ed elettivamente domicieliata presso il suo studio in f edsKi 14Y,1 [OSCURATO:PERSONA] ina-MargheriO n. a - controricorrente - sul ricorso iscritto al n. 6010/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 118; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale delle Milizie n. 2; - controricorrente - - avverso le sentenze n. 1665/13/14, depositata il 18.7.2014 e n. 2620/01/14, depositata il 22.12.2014 della Commissione tributaria Regionale della Puglia udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 26355/2014, ha concluso chiedendo raccoglimento del terzo, quarto ,3‘.1 y,3/4 rv, crt e sesto motivo con assorbimento idei—restanti' e, quanto al ricorso iscritto al R.G. n. 6010/2015, ha concluso chiedendo raccoglimento del ( rre. quarto motivo con p-sstrbimeng-dei restanti; udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Comune di Bari e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] in fatto 1. Con ricorsi riuniti dalla CTP di Bari, la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il diniego di detassazione, l'avviso di pagamento e la cartella di pagamento riferiti alla [OSCURATO:PERSONA] del 2010 e relativi all'area di vendita all'ingrosso di mq 9.749 sita nel Comune di Bari in cui operava la contribuente.2. Con ulteriore ricorso la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di pagamento emesso a titolo di [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2012 relativo all'area sopra indicata. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR) della Puglia, con sentenza n. 1665/13/14, depositata il 18.7.2014, relativa al primo gruppo di ricorsi, rigettava l'appello principale proposto dal Comune di Bari e quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] edn [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto gli originari ricorsi della contribuente sul rilievo che non poteva computarsi ai fini del tributo richiesto l'area in cui venivano prodotti rifiuti speciali e da imballaggio terziario. 4. La medesima CTR, con sentenza n. 2620/01/14 del 22.12.2014, relativa al ricorso proposto dalla contribuente per l'anno 2012, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Bari, riformava la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarava dovuto il tributo per la medesima area. 5. Avverso tali sentenze il Comune di Bari e la contribuente hanno proposto ricorso per cassazione affidati, rispettivamente, a sette e a otto motivi. 6. Le medesime parti hanno deposito controricorsi avverso i ricorsi avversari. 7. In prossimità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie. Considerato in diritto 1. Alla luce della evidente connessione tra le cause - i cui ricorsi, seppur relativi a sentenze diverse, riguardano il medesimo oggetto, ovvero l'assoggettabilità a [OSCURATO:PERSONA] dell'area destinata a vendita all'ingrosso della contribuente riferita a diverse annualità di imposta - si dispone la riunione ex art. 274 c.p.c. sotto il numero più antico di ruolo. Ricorso iscritto al n. 26355/2014.2. Con il primo motivo il Comune di Bari denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c. La ricorrente rileva che la CTR, nel respingere l'appello proposto, si era limitata ad affermare che nell'area oggetto della denuncia di variazione avanzata dalla contribuente il 18.1.2010 si producevano rifiuti speciali e imballaggi terziari, senza tenere conto del fatto che la denuncia in esame si fondava sulla sussistenza dei presupposti impositivi per le tre categorie di rifiuti indicati: rifiuti assimilati agli urbani; assimilati ma non conferiti al servizio pubblico; imballaggi secondari e terziari sui quali era chiamata a decidere. 3. Con il secondo motivo il Comune di Bari denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 3, lett e); 21, comma 2, lett g); 18, comma 2, lett. d); 35 e 57 del d.lgs. n. 22 del 1997, nonché degli artt. 184, comma 3, lett e); 195, comma 2, e 218 del d.lgs. n. 152 del 2006. Il ricorrente, nel riprendere il testo della richiamata denunzia e nel riportate il testo delle norme indicate, rileva che la CTR ha violato quest'ultime in quanto non ha preso in considerazione il differente regime impositivo a cui esse sottopongono i diversi rifiuti in esse disciplinati, sussumendo «in solo due categorie di rifiuti (speciali e imballaggi terziari) quanto invece dedotto in giudizio, con la conseguenza di reputare identico regime per categorie diverse di rifiuti, in dispregio alla natura invece invocata e dedotta in giudizio». 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art .43, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997 in relazione agli artt. 62, comma 3, e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993. La sentenza della CTR viene censurata nella parte in cui ha ritenuto esente da imposizione [OSCURATO:PERSONA] i rifiuti da imballaggio prodotti dalla contribuente (terziari e secondari) ed oggetto della denuncia di variazione del 18.1.2010, in quanto in contrasto con l'art. 62 cit., il quale esonera dal pagamento dell'imposta esclusivamente i rifiuti speciali. 5. Con il quarto motivo viene denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 195, comma 2, lett e), d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'art. 1, comma 184, I. n. 296 del 2006. 4.1 Una prima parte della censura investe la decisione della CTR nella parte in cui ha riconosciuto l'esenzione dalla [OSCURATO:PERSONA] in presenza di rifiuti prodotti in area produttiva ex art. 195 cit. a fronte del tenore letterale della denuncia di variazione con la quale si invocava, ai fini esonerativi, la dimensione della superficie della struttura di vendita superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) d.lgs. n. 114 del 1998. 5.2 Con una seconda parte della censura viene rilevato che in materia di assimilazione e privativa comunale non era applicabile l'art. 195 cit. in ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, della I. n.296 del 2006 per effetto del quale, nelle more dell'approvazione dei regolamenti previsti dalla I. n. 152 del 2006 (in materia di criteri di assimilazione dei rifiuti a quelli urbani), doveva ritenersi ancora in vigore il d.lgs. n. 22 del 1997 e, dunque, validi i regolamenti comunali in materia. Nella specie, il Comune di Bari, con delibera n.156 del 2006 aveva approvato il regolamento [OSCURATO:PERSONA] il quale richiamava la precedente delibera n. 414 del 1989 con la quale aveva disciplinato la materia prevedendo i criteri quantitativi e qualitativi ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani nei quali rientravano quelli oggetto del presente giudizio. 6. Con il quinto motivo viene dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997 in relazione all'art. 21, comma 7, e agli artt. 10 e 49, del d.lgs. n. 22 del 1997 e all'art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993. Il ricorrente rileva che la CTR «assumendo apoditticamente e in violazione delle norme di diritto dettate in materia di classificazione dei rifiuti (...) la natura speciale e di imballaggi terziari dei rifiuti prodotti nell'intera area di vendita della società per mq 9.749, non considera il tema devoluto in giudizio alla luce dell'istanza del contribuente del 14.1.2010». In sostanza, a parere del ricorrente, la CTR ha indistintamente ritenuto che nell'area suddetta erano prodotti solo rifiuti da imballaggi terziari senza tener conto, anche alla luce della indicata denuncia, che in essa erano prodotti anche altri tipi di rifiuti da assoggettare alla privativa del Comune. 7. Con il sesto motivo viene denunciata, ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., l'omesso esame su fatto decisivo relativo alla insussistenza della delimitazione dell'area ove si producono esclusivamente rifiuti speciali. Il fatto decisivo di cui la CTR avrebbe omesso l'esame viene individuato dal ricorrente nell'onere per il contribuente di delimitare le aree nelle quali assume si producono solo rifiuti speciali; onere al quale, nel caso di specie, il contribuente non avrebbe adempiuto ma che non avrebbe impedito alla CTR, anche in contrasto con la denuncia di variazione del 14.1.2010, di affermare che nell'area oggetto di quest'ultima la contribuente produceva solo rifiuti speciali. 8. Con il settimo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. l'omesso esame su fatto decisivo rappresentato dalla presunta prova fornita dal contribuente circa lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali prodotti mediante valida documentazione. Ricorso iscritto al n. 6010/2015.9. Con il primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., censura la sentenza della CTR nella parte in cui, in violazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 ha affermato che non poteva riconoscersi l'esenzione di imposta richiesta in quanto nell'area oggetto della relativa richiesta non si producevano esclusivamente rifiuti speciali, affermazione, quest'ultima, non richiesta dal legislatore con la norma sopra indicata assumendo all'uopo rilievo l'inciso in essa contenuto "di regola". 10. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 21, 38 e 43 del d.lgs. n. 22 del 1997 e degli artt. 221 e 226 del d.lgs. n. 152 del 2006. Con tale motivo la ricorrente rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che in ragione delle norme indicate gli imballaggi secondari possono essere conferiti al servizio pubblico solo in caso sia stata attivata la raccolta differenziata e purché essi siano da riferirsi a quelli non restituiti al fornitore dal commerciante al dettaglio (ex art. 43 cit.). Tale disciplina non sarebbe applicabile nel caso di specie in quanto gli imballaggi provenivano dal commercio all'ingrosso che, in quanto tali, sono da considerare come speciali. 11. Con il terzo motivo la contribuente lamenta che la CTR, nell'affermare che non avrebbe assolto l'onere di fornire al Comune le indicazioni precise in ordine alla superficie asseritamente esente da imposta ex art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo rappresentato dalla denuncia di variazione presentata dalla stessa ricorrente il 18.1.2010 in cui era espressamente indicata l'area per la quale veniva richiesta la detassazione, nonché l'ulteriore documentazione prodotta in giudizio A conferma dell'avvenuto assolvimento dell'onere probatorio in esame nello svolgimento in fatto la CTR dava conto che la ricorrente impugnava la pretesa del Comune con riferimento all'area di vendita all'ingrosso di mq 9.749. 12. Con il quarto motivo viene censurato l'omesso esame della decisiva assenza di pubblico servizio per l'area oggetto della richiesta di detassazione, assumendo all'uopo rilievo la nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la [OSCURATO:PERSONA], in risposta al Comune di Bari sul servizio reso alla contribuente, precisava che «per quanto concerne gli imballaggi secondari e terziari in cartone o altro materiale, il servizio pubblico non è tenuto al ritiro, come diposto con l'art. 221 del d.lgs. n. 152 del 2006, e ci risulta che l'utenza è convenzionata con ditta autorizzata». Tale affermazione e, dunque, l'assenza di un servizio pubblico, era avvalorata dalla documentazione prodotta dalla ricorrente circa l'avvio a ditta privata dello smaltimento dei rifiuti (in massima parte imballaggi) prodotti nell'area in questione. 13. Con il quinto motivo viene dedotta la nullità della sentenza per non aver tenuto conto dell'applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 195 d.lgs. n. 507 del 1993, posto a fondamento richiesta di parte del riconoscimento dell'esenzione e, conseguentemente, della sentenza di primo grado, discendendo da ciò il vizio di omessa pronuncia e di violazione dell'art. 112 c.p.c. 14. Con il sesto motivo viene dedotta l'omesso esame da parte della CTR delle questioni di legittimità costituzionale sollevate e relative all'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 e all'art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997, «ove interpretati nel senso di legittimare l'applicazione dell'imposizione sui rifiuti anche quando il servizio pubblico non viene e non può essere prestato per disposizione di legge», in relazione agli artt. 3, 23, 53, 76 e 97 Cost. 15. Con il settimo motivo viene censurata la sentenza della CTR per omesso esame della violazione delle norme europee sulla concorrenza, liberalizzazione dei servizi e tutela ambientale.La ricorrente, riportando le norme comunitarie sopra indicate, rileva che le imprese devono operare in regime concorrenziale nell'adempimento dell'obbligo di smaltimento dei rifiuti speciali, provvedendovi in proprio e a proprie spese, di talché qualora le norme interne siano interpretate nel senso che esse sottopongano a tassazione tale smaltimento, si porrebbero in contrasto con il diritto unionale. La contribuente, dunque, ritiene che «il mancato esame di dette eccezioni costituisce letale error in procedendo in violazione dell'art. 112 c.p.c. e di conseguenza determina la nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c.». 16. Con l'ottavo motivo la ricorrente rileva che «la soluzione adottata dal giudice di appello finisce per violare altresì gli artt. 41, 43 e 117 della Costituzione». 17. Ai fini del decidere occorre opportuno fare alcune premesse. 17.1 La vicenda oggetto del presente giudizio ha ad oggetto la pretesa tributaria a titolo di [OSCURATO:PERSONA] (anni 2010 e 2012) avanzata dal Comune di Bari e relativa alle superfici di mq 1,482 (destinate ad uffici) e di mq 9.964 (destinate ad ipermercati e supermercati) occupate dalla contribuente. 17.2 Con denuncia di variazione del 18.1.2010, ex art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, la società contribuente nulla opponeva circa la richiesta afferente all'area destinata ad uffici, ma rilevava che relativamente alla restante area, solo per mq 215 del reperto ortofrutta, il Comune provvedeva alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, mentre nella residua parte destinata alla vendita all'ingrosso (mq 9.749) venivano prodotti rifiuti non assimilabili. In particolare, per come si evince dal testo della suindicata denuncia, la contribuente chiedeva la parziale detassazione in quanto «l'area di vendita all'ingrosso nel magazzino in oggetto, da Voi tassata per mq 9964, non può essere assoggettata ad imposizione alcuna perché, a norma dell'art. 195, comma 2 e) del d.lgs. n. 152/06 non assimilabili ai rifiuti urbani che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lett d) del d.lgs. n. 114 del 1998 e non si applica la tariffazione per i rifiuti assimilati non conferiti al servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché per gli imballaggi secondari e terziari parimenti non conferiti per essere avviati a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati. (..) Si sottolinea che per l'intero Magazzino in oggetto nessun servizio pubblico viene di fatto svolto se non per il reparto orto frutta di mq 215». 17.3 Con lettera del 3.8.2010 l'Azienda municipale di Igiene e nettezza urbana del Comune di Bari precisava che «per quanto concerne gli imballaggi secondari e terziari in cartone o altro materiale, il servizio pubblico non è tenuto al ritiro, come disposto dall'art. 221 del d.lgs. n. 152/06 e ci risulta che l'utenza è convenzionata con ditta privata». (cfr, sentenza CTR n. 1665/13/14, pag 3) 17.4 La CTR della Puglia con le sentenze impugnate ha, rispettivamente affermato che: «la società appellante ha dimostrato il pagamento al Comune della [OSCURATO:PERSONA] per i rifiuti prodotti nell'area uffici e reparto orto frutta mentre, per i rifiuti speciali ed imballaggi terziari, ha provveduto al loro recupero e all'avvio allo smaltímento a proprie spese, affidandosi alla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." (CTR n. 1665/13/14) e «(..) la Metro Italia, pur sostenendo a proprie spese lo smaltimento dei rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) (..)» (CTR n. 2690/1/14). Discende da tali affermazioni, involgenti un giudizio in fatto non censurabile in questa sede che, per entrambe le annualità oggetto di imposizione, la contribuente aveva dato prova dello smaltimento in proprio dei rifiuti sopra indicati. 17.5 Altra necessaria premessa è quella che attiene al quadro normativo di riferimento.Il regime fiscale dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ([OSCURATO:PERSONA]), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] è stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto Ronchi) questa, a sua volta, dalla TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), e a sua volta sostituita dalla TARES (art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 conv in I. n. 214 del 2011 e, infine, dalla TARI (tassa rifiuti) - tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) - istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., I. n. 147 del 2013. Quest'ultimo tributo sostituisce, a decorrere dal 10 gennaio 2014, quelli preesistenti dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In particolare, l'art. 238 cit., al comma 1, dispone, a decorrere dalla sua entrata in vigore (23 aprile 2006), la soppressione della T.I.A. 1 «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11», il quale recita che «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti». Nelle more dell'adozione dell'anzidetto regolamento ministeriale (mai avvenuta), il legislatore (comma 184 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) intese far rimanere invariato, per l'anno 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006.Il blocco dei regimi relativi alla [OSCURATO:PERSONA] e alla T.I.A.1 venne, quindi, esteso anche agli anni 2008 e 2009 (rispettivamente con l'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con l'art. 5, comma 1, del citato d.l. n. 208 del 2008). Peraltro, il termine - 30 giugno 2009 - a partire dal quale (in base al comma 2-quater dello stesso art. 5 da ultimo richiamato) i Comuni avrebbero potuto adottare la T.I.A. 2 venne prorogato, dapprima (art. 23, comma 21, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009), al 31 dicembre 2009 e, poi (art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010), al 30 giugno 2010, data dalla quale i Comuni, a partire dal 2011, avrebbero potuto comunque istituire la nuova tariffa sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (ossia l'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 e il d.P.R. n. 158 del 1999). Per effetto di tali slittamenti e dell'entrata in vigore, dal 10 gennaio 2013 e in forza dell'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), del c.d. TARES ("Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi"), con contestuale abrogazione di tutti i precedenti prelievi, l'applicazione della T.I.A. 2 da parte dei Comuni è rimasta circoscritta ad un limitato periodo di tempo, compreso tra il 10 luglio 2010 (data a partire dalla quale il legislatore ha permesso l'utilizzo della tariffa anche in mancanza del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238) e il 31 dicembre 2012. Quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, il d.lgs. n. 507 del 1993, all'art. 60, equiparava ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che fossero dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, con apposito regolamento, dai comuni, mantenendo il regime convenzionale per i rifiuti speciali non equiparabili.Su tale impianto normativo è, poi, intervenuta la I. n. 146 del 1994, il cui art. 39 ha abrogato il sopra citato art.60, disponendo l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali «indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto del 1982, nonché gli accessori per l'informatica». In particolare, la deliberazione richiamata dall'art. 39 cit., a sua volta, quanto all'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, faceva riferimento ai punti 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2, comma quarto, del d.p.r. n. 915 del 1982 a quelli risultanti dai residui da lavorazioni industriali da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità e qualità non fossero inizialmente assimilabili ai rifiuti urbani, oltre a materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati o obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, residui dall'attività di trattamento dei rifiuti. Venivano così assimilati ai rifiuti urbani sostanzialmente tutti i rifiuti speciali, esclusi quelli ospedalieri e quelli tossici e nocivi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2, e comma 5 del predetto decreto del 1982, non incisi, come visto, dalla delibera interministeriale, così che, a seguito di tale nuovo regime, non poteva interferire l'apprezzamento discrezionale dei Comuni circa l'assimilabilità o meno del rifiuti speciali, riferendosi l'autosmaltimento anche in regime di convenzione, menzionato all'art. 39, n. 2, della legge 146/94, esclusivamente alle ultime tre categorie predette. Il suddetto art.39 è stato successivamente abrogato dall'art. 17 della I. n. 128 del 1998, di talché è venuta meno l'assimilazione ope legis sopra indicata e divenuto nuovamente operante il d.lgs. n. 22 del 1997 sulla TIA e, conseguentemente, gli artt. 7 e 21 di detto decreto che prevedevano la necessità di un provvedimento dell'ente impositore di assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali derivanti da attività commerciali, industriali e di servizi ex art. 21, comma 2, lett. g), cit. (Cass. n. 18988 del 2019 Rv. 654517 - 01), sulla base dei criteri di cui all'indicata Delibera del [OSCURATO:DATA_NASCITA] L'attribuzione ai comuni del potere di deliberare in ordine alla individuazione dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani e, dunque, di assoggettare i primi a tassazione non è, infatti, venuta meno per effetto del d.lgs. n. 152 del 2006. Ed invero, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 116 del 2020, secondo quanto previsto dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, rientravano nella definizione di rifiuti urbani sia i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sia i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), del d.lgs. cit. Quest'ultima norma attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; potere che sarebbe dovuto essere esercitato nel rispetto di criteri, qualitativi e quantitativi, individuati a livello statale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) d.lgs. cit. La mancata individuazione dei predetti criteri, dovuta alla carente legiferazione statale, ha indotto i Comuni ad esercitare la propria potestà regolamentare di assimilazione sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 fermo l'obbligo, ai fini della legittimità delle relative delibere comunali di assimilazione, dell'indicazione dei criteri quantitativi. Alla luce di quanto sopra per quanto attiene ai rifiuti da imballaggio il Titolo 2 (Gestione degli imballaggi) del d.lgs. n. 22 del 1997, all'ad 34 sancisce che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata "sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il 9 funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza, ai sensi della direttiva 94/62/CE". Il successivo art. 35 prevede che: a) gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da "un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore"), secondari o multipli (quelli costituiti dal "raggruppamento di un certo numero di unità di vendita") e terziari (quelli concepiti "in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli"). L'art. 38, poi, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per - fra l'altro - la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. L'art. 43 dispone che «dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata». Infine, l'art. 49, compreso nel Titolo IV, ha istituito la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" (usualmente denominata TIA, "Tariffa di igiene ambientale"), in sostituzione della soppressa [OSCURATO:PERSONA], prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori» (comma 10), e disponendo altresì che «sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua» detta attività (comma 14). Dall'esame del Titolo 2 del decreto Ronchi si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, regime caratterizzato essenzialmente dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione" (termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento) (art. 38 cit.); ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, cioè, in sostanza, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale. Ne deriva che i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, nell'esercizio del potere ad essi restituito dall'art. 21 del decreto Ronchi e dalla successiva abrogazione della I. n. 146 del 1994, art. 39, ed i regolamenti che una tale assimilazione abbiano previsto vanno perciò disapplicati in parte qua dal giudice tributario (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 10010 del 10/04/2019 Rv. 653536 - 01). 18. Alla luce di tutto quanto sopra occorre esaminare le singole censure oggetto di scrutinio. 19. I primi due motivi e la prima parte del quarto, proposti dal Comune di Bari, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione sono fondati con conseguente assorbimento dei restanti. 19.1. Per come riportato nelle premesse il contenzioso tra le parti trae origine dal mancato riconoscimento da parte del Comune di Bari della detassazione richiesta dalla contribuente con la denuncia di variazione del 18.1.2010.Ebbene, diversamente da quanto affermato dalla società contribuente, risulta del tutto illogico qualificare i presupposti enunciati nella suindicata denuncia quali aventi mero scopo esemplificativo dovendosi, al contrario, ad essi ascrivere, carattere fondante alla sottesa istanza di detassazione. Tenuto conto di quanto sopra e, dunque, dell'affermazione fatta dalla stessa contribuente circa la produzione, oltre a imballaggi terziari, di rifiuti assimilati non conferiti e di imballaggi secondari, la CTR ha escluso la privativa comunale sul presupposto che la società «(...) per i rifiuti speciali ed imballaggi terziari, ha provveduto al loro recupero (..)». 19.2 Risulta, pertanto, evidente la distonia tra quanto affermato dalla contribuente e la decisione della CTR; distonia tanto più rilevante in ragione del complesso quadro normativo di riferimento sopra riportato. In particolare se, per come rilevato, i rifiuti degli imballaggi terziari non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, il presupposto della [OSCURATO:PERSONA] prevede che la stessa «è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59» (art. 60), e che «nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta» (art. 62, commi 1 e 2 d.lgs. n. 507 del 1993).Ciò non comporta, pertanto, che tali categorie di rifiuti (tossici nocivi, speciali) siano, di per sé, esenti dalla [OSCURATO:PERSONA], ma che ad esse si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali, che è quella dettata dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (Cass. n. 5377 del 30.11.2011; Cass. n. 4793 del 2015; Cass. nn. 4792 e 4793 del 2016), tenendo conto dei relativi regolamenti comunali. Nel caso di imballaggi secondari è previsto dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi l'esonero dalla privativa comunale in assenza di raccolta differenziata da parte dell'ente locale e qualora sia provato l'avviamento al recupero. In tal caso, l'operatore economico ha l'onere di dimostrare l'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del d.lgs. n. 22 del 1997 e si determina, allora, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal d.lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal d.P.R. n. 158 del 1999) (Cass. n. 703 del 15/01/2019 Rv. 652499 - 01). Risulta, dunque, evidente che le conclusioni a cui è giunta la CTR non risultano conformi a quanto alla stessa devoluto dalle parti, avendo i giudici di merito non preso in considerazione tutte le diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla contribuente e da questa indicati nella denuncia di variazione, con ciò contravvenendo alla normativa sopra richiamata.20 II primo e il terzo motivo del ricorso proposto dalla società contribuente, da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati con conseguente assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi e, in particolare, sul fatto che la società contribuente «non ha fornito all'amministrazione comunale le indicazioni precise in ordine alla superficie che per caratteristiche strutturali e per destinazioni dovrebbe essere detassata, ex art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993» e che le «aree di vendita all'ingrosso vanno riguardate come aree operative idonee a produrre rifiuti e debbano essere considerate ai fini della tariffa». L'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 sancisce che «Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta». Rispetto a tale disposizione e con riferimento alla prima affermazione contenuta nella sentenza impugnata, assume rilievo la denuncia di variazione del 18.1.2010 presentata dalla contribuente il cui contenuto è riportato al punto 16.2 dalla quale risultava in modo chiaro l'area del Magazzino destinato alla vendita all'ingrosso, esclusa quella destinata al reparto ortofrutta, per la quale si chiedeva l'esenzione; area peraltro esattamente indicata anche nella parte in fatto della sentenza impugnata.Quanto alla seconda affermazione, la CTR ha escluso tout court l'area di vendita all'ingrosso dall'applicazione dell'art. 63, comma 3, cit. sulla base di tre precedenti di questa Corte che, però, risultano del tutto inconferenti, in quanto trattano un tema del tutto estraneo alla produzione di rifiuti speciali e, in particolare, quello della assoggettabilità ad imposta delle aree adibite a magazzino, deposito o ricovero. In particolare la Corte ha affermato che la condizione di impossibilità di produrre rifiuti ex art. 62 cit, si verifica allorquando l'impossibilità di produrre di rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente - e cioè in modo permanentemente non modificabile - insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti, di talché la funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa. In conclusione, la contribuente, per come risulta dalla stessa sentenza impugnata, ha provato la produzione e lo smaltimento in proprio di rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) oggetto della denuncia di detassazione e ha, altresì, indicato l'area in cui avveniva tale produzione, per come riportata dagli stessi giudici di merito; rifiuti per i quali, ai fini dell'individuazione della disciplina impositiva, i giudici di merito sono chiamati ad individuarne la diversa natura secondo i principi di cui al punto 18.2 rispetto ai quali l'affermazione fatta dalla CTR nei termini sopra indicati della inapplicabilità dell'art. 62, comma 3, cit. si pone in insanabile contrasto. 21 In conclusione, entrambe le sentenze impugnate devono essere cassate con rinvio, essendo la CTR chiamata, limitatamente agli aspetti sopra indicati, a riesaminare le fattispecie in esame rispetto ai principi enunciati, oltre che per la liquidazione delle spese del giudi
Sentenza Cassazione n. 10899/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris