CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 15969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20152/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso l ’ indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del rappresentante legale in atti indicato, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA dellaCORTE D’APPELLO di ANCONA n. 541/2021 depositata il 07/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pesaro -Sezione distaccata di Fano la [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. al fìne di sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 171.493,00, oltre interessi dal 14 ottobre 2008 al saldo, a titolo di indennizzo dei danni derivati al locale Bolero, sito in Fano, a causa di un incendio avvenuto la notte del 27 febbraio 2007. Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, la quale: in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA], in quanto, all’atto della messa in liquidazione della società, era stato nominato liquidatore [OSCURATO:PERSONA], al quale dunque spettava la rappresentante; e chiedeva la sospensione del procedimento in attesa della definizione del processo penale a carico del Ciaschiniin relazione al suddetto incendio; nel merito, contestava la domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto. Istruita la causa a mezzo dell’audizione di testi e di acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, il giudice di primo grado con sentenza n. 376/2016, in accoglimento della domanda attorea, condannava la compagnia convenuta al pagamento della suddetta somma. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello UnipolSai Assicurazioni, quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale: in via preliminare, faceva presente che la società attorea si era nelle more estinta per cancellazione dal registro delle imprese e conseguentemente chiedeva dichiararsi che nulla era dovuto a detta società (non più esistente) e neppure all’unica socia della stessa (la [OSCURATO:PERSONA]) a seguito di rinuncia al dedotto credito; nel merito, insisteva nell’eccezione di inoperatività della copertura assicurativa, trattandosi di incendio doloso commesso dal [OSCURATO:PERSONA], convivente della [OSCURATO:PERSONA] e reale titolare della società.Si costituiva nel giudizio di appello la [OSCURATO:PERSONA], contestando che il diritto azionato si fosse estinto per rinuncia e deducendo che era subentrata nella titolarità del diritto azionato in quanto socia unica della società, nelle more cancellata dal registro delle imprese. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 541/2021, respingeva l’eccezione preliminare sollevata dalla compagnia, nonché il primo motivo di appello, ma, in accoglimento degli altri tre motivi, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la compagnia assicurativa. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni e i Difensori delle parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte territoriale nella impugnata sentenza, per quanto qui rileva, dopo aver correttamente affermato il valore probatorio delle prove atipiche (e, in particolare, della sentenza n. 4053/2015 con la quale la corte territoriale anconetana ha ritenuto la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i fatti allo stesso ascritti con riguardo all’incendio del locale Bolero), ad esito di una articolata disamina delle acquisite risultanze istruttorie, ha ritenuto provato che: a) la polizza assicurativa contro il rischio di incendio, in essere tra le parti, escludeva l’indennizzo nel caso di incendio doloso; b) doloso era stato l’incendio che aveva distrutto il locale gestito dalla società del [OSCURATO:PERSONA]; c) proprio quest’ultimo era stato colui che aveva commissionato l’incendio; d) il [OSCURATO:PERSONA] era stato compagno convivente della [OSCURATO:PERSONA] sino all’anno 2010 ed era il reale proprietario della società e del locale colpito dall’incendio. 2.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi.2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5) c.p.c., laddove la corte anconetana, mal interpretando la sentenza appellata in violazione dei principi ermeneutici dettati dall’art. 12 Preleggi c.c., ha ritenuto e dichiarato le prove documentali prodotte in primo grado dalla convenuta (consistenti in copie del fascicolo penale sull’incendio del locale Bolero oggetto di contestazione)”ammissibili” e “ utilizzabili ” , omettendo l’esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che il giudice di primo grado non aveva affatto dichiarato quelle prove “inammissibili” e “ inutilizzabili ” , ma aveva affermato la mancanza del dovere del giudice di esaminarle perché non indicizzate e prive di allegazione specifica, omettendo di emettere giudizio in merito, determinante ai fini della decisione finale . 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: Art. 360 n.5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo. Art. 360 n.3) c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116, laddove la Corte d’Appello ha ritenuto utilizzabili i documenti prodotti in I grado dalla convenuta Compagnia assicurativa privi di specifica indicizzazione, sull’affermazione che la parte attrice non aveva sollevato obiezioni con riguardo alla produzione per omesso esame della III memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice . 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: Art. 360 n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 115 c.p.c. – 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale posto a base della decisione, considerandoli come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi di prova, soggetti invece a valutazione, in quanto prove atipiche . 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia: violazione dell’art. 111 Cost. c. 5, artt. 113 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., per aver la sentenza impugnata desunto la convivenza fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la proprietà del Bolero da parte del [OSCURATO:PERSONA] e la responsabilità di questi per l’incendio, unicamente utilizzando come elementi di prova verbali di sommarie informazioni, informative dei CC, verbali di interrogatorio dei coimputati resi al PM e del Gip in sede di indagini preliminari senza contraddittorio, elementi quindi non acquisiti al processo penale svoltosi con il rito ordinario, e, pertanto, da ritenersi non validatamente acquisiti neppure nel processo civile . 3. Il ricorso non è fondato. 3.1. Inammissibile è il primo motivo. Invero, la ricorrente propone la sua censura come vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma tale norma (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l’omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico (Cass. Sez. U, 8053/2014, Cass. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “ argomentazioni ” (Cass.2268/2022, 22397/2019, 14802/2017). Affinché una simile censura sia rituale deve quindi trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Con la conseguenza, tra l’altro, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, tale vizio, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018, 7472/2017); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si sia formato in esito all ’ esame del materiale istruttorio (Cass. 20553/2021).Nel caso di specie, la ricorrente non ha specificamente indicato alcun fatto storico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omesso l’esame da parte del giudice di merito. In ogni caso, il Collegio rileva, da un lato, che il giudice di primo grado esaminò i documenti prodotti dalla compagnia (cfr. p. 4 della relativa sentenza), ma non li ritenne idonei a dimostrare la tesi dalla stessa sostenuta (e cioè che l’evento incendio non era indennizzabile, in quanto provocato dal [OSCURATO:PERSONA], reale titolare delle quote della società King e compagno convivente della [OSCURATO:PERSONA], apparente titolare delle quote medesime); e, dall’altro, che la corte territoriale ha implicitamente riconosciuto nell’impianto motivazionale della sentenza impugnata il riconoscimento del dovere del giudice di primo grado di prendere in considerazione le produzioni documentali effettuate dalla compagnia convenuta. 2.2. Infondato è il secondo motivo. Dando seguito a Cass. n. 14661/2019, occorre ribadire il principio per cui Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell’indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l’inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella primaistanza o difesa successive all’atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare . Orbene, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, di tale principio di diritto ha fatto corretta applicazione la corte territoriale là dove ha ritenuto che, in assenza di specifiche osservazioni della odierna ricorrente, i documenti prodotti da parte convenuta erano da considerarsi ritualmente acquisiti al materiale probatorio utilmente scrutinabile. Invero, come risulta dalla comparsa conclusionale presentata nel giudizio di primo grado dalla società King (si cfr. p. 3), quest’ultima, a fronte della produzione documentale della compagnia convenuta, eccepì soltanto l’assoluta inconferenza (e non la inammissibilità) della produzione in esame. D’altronde la stessa società King depositò a sua volta atti della stessa indagine penale. 2.3. Inammissibile è il terzo motivo. Infatti, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato (sent. n. 16598/2016), per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c. D’altra parte (tra le tante, Sez. U. n. 34474/2019, con richiami pure a Cass. n. 13960/2014, ovvero a Cass. n. 26965/2007), la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale la ricorrente, richiamando l’art. 115 c.p.c., si duole sostanzialmente che il giudice ha valutato le prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598), mentre, richiamando l’art. 116 c.p.c., si duole sostanzialmente che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova. In definitiva, la ricorrente, con il motivo in esame, denuncia inammissibilmente: sia il vizio di violazione di legge, in quanto sollecita una nuova e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede; sia il vizio di omesso esame, in quanto nella specie non ricorrono affatto i gravissimi vizi motivazionali individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; e senza considerare che non si indicano adeguatamente le prove che si allega essere state pretermesse, mentre avrebbe rilevato, ai fini del decidere, solo il carattere doloso dell’incendio. 2.4. Infondato è il quarto motivo. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 25067/2018) il principio per cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova Peraltro, è stato da tempo precisato che, anche se non ricorrono i presupposti per l’applicabilità dell’art. 654 c.p.p. (in tema di efficacia nel giudizio civile della sentenza penale di condanna o di assoluzione), il giudice di merito può legittimamente trarre argomenti di prova anche dalle risultanze di un procedimento estinto (Cass. n. 16372/2005, n. 22200/2010) o dalle prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza penale irrevocabile (Cass. n. 10055/2010) sempre che espliciti il procedimento di formazione del proprio libero convincimento nella motivazione della sentenza, attraverso l’indicazione degli elementi di prova e delle circostanze sui quali esso si fonda. Invero, nel vigente ordinamento processuale, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, con la conseguenza che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche, sempre che queste non siano smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune dai gravissimi vizi motivazionali indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le già citate sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 - con le altre risultanze del processo. Orbene, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, di tali principi di diritto ha fatto corretta applicazione la corte territoriale nell’esaminare, oltre alla sentenza n. 4053/2015 (con la quale la corte anconetana ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di incendio doloso del locale Bolero), anche le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni, il rapporto dei Vigili del Fuoco e la informativa CC; le dichiarazioni rese dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] e dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; le deposizioni testimoniali assunte nel processo penale. 3. Al rigetto del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5900 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad ope