CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12972/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2260/2021depositata il 15/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex artt. 14 d.lgs. 50\2011 e 702bis c.p.c., conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, laBanca di [OSCURATO:PERSONA] di Milano, al fine di ottenerne lacondanna al pagamento del compenso pari ad euro 95.291,78,Numero registro generale 5363/2022Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 12972/2026Data pubblicazione 06/05/2026maturato per l’attività professionale svolta in forza del contrattostipulato in data 16-12-1996, e rinnovato di anno in anno, relativo asette pratiche.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano,eccependo l’incompetenza per territorio del tribunale adito, in favoredi quello di Roma, deducendo che in data 11 aprile 2013 era statastipulata con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] una convenzione sostitutiva di ogniprecedente accordo, che prevedeva tale Foro convenzionale, edesponendo, nel merito, come tra le parti, al fine di regolare leposizioni ancora in sospeso, era intervenuto un ulteriore accordo, indata 29 aprile 2015, che il ricorrente aveva tuttavia ritenuto didisapplicare.La convenuta esponeva come il ricorrente avesse avviato numeroseazioni legali, operando un illegittimo frazionamento del credito, elamentava una errata quantificazione del compenso, da parte delprofessionista, che aveva applicato, peraltro in modo non corretto, letabelle predisposte dal Ministero della Giustizia, disattendendo i criterivincolanti derivanti dagli accordi stipulati nel 2013 e nel 2015.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] negava di avere accettato la convenzione del 2013, ededuceva come il rapporto doveva ritenersi regolato dall’originarioaccordo del 1996, come già accertato a seguito del passaggio ingiudicato, per mancata tempestiva opposizione, del decreto ingiuntivodel Tribunale di Monza n. 1395/18, dal medesimo ottenuto per ilpagamento di compensi relativi a pratiche diverse da quella oggettodi questo giudizio, sulla base della convenzione del 1996.Il tribunale in composizione collegiale rimetteva il fascicolo al Giudicemonocratico, per l’ulteriore trattazione del procedimento con il rito dicui all’art 702 bis c.p.c.Numero registro generale 5363/2022Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 12972/2026Data pubblicazione 06/05/2026Con ordinanza del 4-3-2020, il Tribunale di Milano, in composizionemonocratica - ritenuta infondata l’eccezione di illegittimofrazionamento del credito sollevata dalla convenuta - respingeva ladomanda proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Milano.La Corte d’appello di Milano, adita con appello principale dall’avv.Galvagno e con appello incidentale dalla banca, ha accolto in partel’appello principale, condannando la banca al pagamento in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 14.344,00; ha respinto l’appelloincidentale, con il quale fu riproposta l’eccezione di illegittimofrazionamento del credito, e ha confermato nel resto la sentenzaimpugnata.In particolare, la Corte d’appello ha rigettato il primo motivod’appello, con il quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la nullitàdell’ordinanza impugnata per violazione del principio delcontraddittorio e della difesa operata dal tribunale, che avrebbenegato sia il termine per il deposito di memorie sia la possibilità diprodurre quanto richiesto.In proposito la Corte d’appello ha così argomentato: «Il motivo èinfondato. Come emerge dall’esame degli atti del processo, alla primaudienza del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., l’avv. [OSCURATO:PERSONA] autorizzato alla produzione di numerosi documenti (mentreveniva respinta l’istanza del ricorrente, di replicare al controricorso incassazione depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Milano, indiverso giudizio).Con ordinanza del 10-6-2019, il tribunale in composizionemonocratica, al quale la causa era stata rimessa dall’organo collegialeadito inizialmente, respingeva l’istanza di esibizione avanzataNumero registro generale 5363/2022Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 12972/2026Data pubblicazione 06/05/2026dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto non utile ai fini della decisione e fissaval’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per permettere alle parti di rassegnare lerispettive conclusioni ed assumere la causa in riserva per la decisionesul ricorso ex art. 702 bis c.p.c.Dalla semplice scansione della vicenda processuale, è evidente chenessuna violazione del contraddittorio è stata commessa dal primogiudice, che, consentito alle parti di replicare, anche con produzionedocumentale, alle avverse difese, ha poi ritenuto il procedimentosufficientemente istruito.Sempre nell’ambito del motivo in esame, l’appellante chiede diprodurre, in questa sede di appello, n. 47 nuovi documenti (numeratida 54 a 100).Secondo il disposto di cui all’art. 702-quater c.p.c., nel giudizio diappello “sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documentiquando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovverola parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso delprocedimento sommario per causa ad essa non imputabile”.Sui requisiti ai quali è subordinata la produzione di nuovi documenti,l’appellante non sviluppa alcuna specifica argomentazione, limitandosiad invocarne, in generale, l’indispensabilità, senza indicare,nell’ambito del motivo in esame, quali documenti, e per quali ragioni,dovrebbero considerarsi decisivi [...]».Per la cassazione della sentenza propone ricorso per cassazione l’avv.Galvagno sulla base di quattordici motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo a sua voltaricorso incidentale fondato su un unico motivo.L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.Numero registro generale 5363/2022Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 12972/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nell’imminenza dell’adunanza camerale le parti hanno presentatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONEIl primo motivo del ricorso principale denunzia ex art. 360, n. 3 c.p.c.la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 per motivazione apparente inrelazione all’art. 111 cost. ed in relazione agli artt. 110 c.p.c., 702bis, ter e quater c.p.c.», per avere la Corte d’appello rigettato ilmotivo con il quale fu eccepita la nullità dell’ordinanza pronunziata inprimo grado per violazione del principio del contraddittorio e delladifesa: il Tribunale non aveva concesso né termini per il deposito dimemorie, né la possibilità di produrre documenti al fine di sostenerela domanda svolta.Si sostiene che, una volta che il collegio aveva disposto il mutamentodel rito e la conseguente remissione del processo al Tribunalemonocratico per la prosecuzione secondo il rito sommario di cuiall’art. 702.bis c.p.c., il giudice avrebbe dovuto fissare una nuovaudienza per la trattazione della causa, consentendo quindi alle parti ditrattare il processo innanzi a questi con integrità e pienezza delcontraddittorio. In violazione di tale iter, il tribunale ha invece fissatol’udienza per la precisazione delle conclusioni, dando peraltro atto diavere accordato alle parti termine per il deposito di memorie, mentretale facoltà era stata accordata solo alla banca. All’attuale ricorrenteera stata concesso solo di replicare con produzione documentale. Conil motivo in esame il ricorrente si duole ancora del fatto che la Corted’appello non aveva ammesso la documentazione, la cui produzione,già «ingiustamente negata dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA] e dunque senzacolpa da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]», era certamente indispensabile aifini della decisione. Contrariamente da quanto ritenuto dalla CorteNumero registro generale 5363/2022Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 12972/2026Data pubblicazione 06/05/2026d’appello, l’attuale ricorrente aveva illustrato le ragioni che rendevanoindispensabili i documenti prodotti.Il primo motivo del ricorso principale è fondato, anche se per ragioninon del tutto coincidenti con quelle indicate dal ricorrente. Ciò, delresto, non introduce alcuna anomalia, in rapporto al principio secondoil quale «la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per unaragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente,sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti,fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non puòcomportare la modifica officiosa della domanda per come definitanelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione insenso stretto» (Cass. n. 3437/2014; Cass. n. 18775/2017).L’accoglimento del primo motivo comporta poi l’assorbimento dellecensure di cui ai restati motivi (attinenti sotto diversi profili al meritodella vicenda) e del ricorso incidentale, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] diCredito Cooperativo di Milano censura la decisione nella parte in cui laCorte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, harigettato l’eccezione di abusivo frazionamento del credito.Risulta dai verbali di causa, il cui esame è consentito alla Corte dicassazione in ragione della natura di error in procedendo del viziodenunziato (Cass. n. 20924/2019), che il Tribunale di Milano, incomposizione collegiale, con ordinanza del 4 giugno 2019 - rilevatoche la controversia non rientrava fra quelle da trattare con il ritospeciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 - ha rimesso la causa algiudice monocratico, per «l’ulteriore trattazione del procedimento conil rito di cui all’art. 702-bis c.p.c.». Il giudice monocratico, conproprio decreto in data 10 giugno 2019, ha fissato dinanzi a sél’udienza del 22 ottobre 2019, «per consentire alle parti di rassegnareNumero registro generale 5363/2022Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 12972/2026Data pubblicazione 06/05/2026le rispettive conclusioni e assumere la riserva in qualità di giudicemonocratico». Seguiva l’udienza del 22 ottobre 2019, tenuta damagistrato in sostituzione del titolare, che rinviava la causaall’udienza del 18 febbraio 2020. In tale udienza il ricorrente chiedevache entrasse «a far parte del compendio probatorio ulterioredocumentazione a prova delle prestazioni rese e dei compensimaturati con riferimento a ciascuna delle posizioni di cui al presentegiudizio nonché la ordinanze del Tribunale di Monza rese il10.12.2019 nei procedimenti RGN 2343/2019 e RGN 2355/2019 el’ordinanza del Tribunale di Milano del 18.7.2019 resa nelprocedimento RGN e comunicata nel 2020, nonché ulteriori piani diriparto relativi alle procedure RGE n. 1285/14, 1551/11 e 1157/13 erelative note; chiede altresì di poter produrre note spese redatte sullabase dei massimi tariffari, tenendo conto del risultato per il cliente[...]».Sulla richiesta, il tribunale, quanto ai documenti indicati dalricorrente, “autorizzava” la sola produzione delle ordinanze «delTribunale di Monza [...] rese nei procedimenti RG n. 2343/2019 e2355/2019 (doc. 52, 53 ricorrente); «per il resto» si riservava «diprovvedere». Seguiva il provvedimento con il quale è stato definito inprimo grado il giudizio.La Corte d’appello, investita con apposita ragione di censura in ordinealla supposta violazione del contraddittorio derivante da tale iter, haritenuto infondato il relativo motivo d’appello, proponendo leconsiderazioni sopra trascritte; la stessa Corte d’appello ha poinegato l’ammissibilità della produzione in appello, in assenza delrequisito della “indispensabilità”.Numero registro generale 5363/2022Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 12972/2026Data pubblicazione 06/05/2026Nel rigettare il motivo d’appello, la Corte di merito non ha tenutoconto che «in tema di procedimento sommario di cognizione, poichénon è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione almancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi diprova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano,rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione didetti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risultaammissibile la produzione documentale successiva al deposito delprimo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art.702-ter c.p.c. (Cass. n. 19226/2024; n. 26/2021).Pertanto, il ricorrente, da un lato, non avrebbe potuto pretendere laconcessione di termini per effettuare il deposito in un secondo tempo,né in generale avrebbe potuto richiedere un termine per il depositodi memorie; dall’altro, però, egli aveva la possibilità di produrre idocumenti nel corso dell’udienza in esito alla quale la causa futrattenuta in riserva per la decisione: ciò che risulta avere fatto,seppure tramite la richiesta rivolta a ottenere dal giudice il consensoall’ingresso dei documenti «a far parte del compendio probatorio».Infatti, una tale richiesta non era necessaria, perché la produzione deidocumenti nel corso dell’udienza, al pari di quella effettuata mediantedeposito in cancelleria, non richiede preventiva autorizzazione delgiudice, salvo il rispetto delle forme previste dall’art. 87 disp. att.perché i documenti siano esaminabili da parte del giudice (Cass. n.15969/2024). Invero l’autorizzazione non è prevista neanche per lenuove produzioni in appello, dove pure sussistono requisiti previstidall’art. 345 c.p.c.: si presuppone unicamente «che inuovi documenti siano depositati con l'atto di appello ed indicatinell'elenco a corredo, senza che occorra una richiesta espressamenteNumero registro generale 5363/2022Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 12972/2026Data pubblicazione 06/05/2026rivolta al giudice affinché ne autorizzi la produzione» (Cass. n.8877/2012).In termini generali, si deve osservare che per i documenti (proveprecostituite) che sono nella disponibilità della parte l’acquisizione alprocesso, di regola, avviene con la produzione, cioè con l’immediatapresentazione nel processo, secondo le forme di legge: «le proveprecostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso laproduzione e, nella decisione, in virtù di un'operazione di semplicelogica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte incontrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, chevi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini diutilizzabilità, categoria propria del processo penale ed ignota alprocesso civile» (Cass. n. 21205/2025). Il giudice non ha neanche ilpotere di espunzione dal fascicolo dei documenti di cui non ritengaammissibile la produzione (Cass. n. 150/1965). Va da sé che, inordine ai documenti rispetto ai quali che il primo giudice avevanegato l’autorizzazione, la produzione in appello non soggiaceva alrequisito della indispensabilità.È inutile ricordare che la presenza di un documento nel fascicolo dicausa, sebbene ritualmente eseguita, non pregiudica, né condiziona ilpotere del giudice di vagliarne la effettiva rilevanza ai fini probatori. Èstato chiarito che nell’ambito di tale potere rientra anche quello divalorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo haprodotto nonostante che la parte medesima abbia dichiarato di nonvolersi più avvalere di esso (Cass. n. 19241/2024).Pertanto, il primo motivo deve essere accolto e la causa rinviata pernuovo esame alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.Numero registro generale 5363/2022Numero sezionale 313/2026Numero di raccolta generale 12972/2026Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti glialtri motivi e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo del ricorso principale accolto e rinvia la causainnanzi alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso