CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 19998/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/06/2022 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava il provvedimento di primo grado del 28 ottobre 2020 con il quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con imposizione del versamento di una cauzione.Rilevava, in particolare, la Corte di appello come gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo nel quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato imputato in relazione ai reati di partecipazione, con ruolo direttivo, all'associazione "cosa nostra" di cui all'art. 416-bis cod. pen., avessero dimostrato che il proposto è inquadrabile nella categoria degli indiziati di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., e, dunque, di soggetto socialmente pericoloso in via qualificata; e come il ruolo dallo stesso ricoperto all'interno di quel sodalizio criminale e il significativo coinvolgimento nell'operatività di una organizzazione tuttora attiva, permettessero di ritenere l'attualità della pericolosità del prevenuto. 2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione al suddetto art. 4, e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato il provvedimento impositivo della misura sulla base di un ragionamento fittizio e di argomentazioni prive di efficacia dimostrativa in ordine all'attuale pericolosità sociale del proposto; nonché per avere omesso di rispondere alla doglianza riguardante la durata della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il motivo del ricorso dei—ricorso dedotto in termini di mancanza o di apparenza della motivazione è manifestamente infondato ovvero presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il decreto gravato è qualificato da un apparato argomentativo che risulta analitico e congruo rispetto alle ragioni della decisione adottata, sicché le doglianze difensive appaiono formulate per fare valere vizi di motivazione che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, non è consentito porre a base di tale impugnazione in materia di misure di prevenzione. 3. Lo stesso motivo del ricorso, nella parte in cui sono state formulate censure in ordine alla mancata osservanza della norma che legittima l'applicazione della misura di prevenzione personale sopra indicata, è generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale elencando una serie di massime giurisprudenziali, senza però specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: nella quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare l'accertata pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato recentemente condannato per avere fatto parte dell'associazione di stampo mafioso nota come 'ndrangheta, e in particolare dell'omonima cosca attiva nella zona di [OSCURATO:PERSONA]. In dettaglio, la Corte distrettuale ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], già imputato in passato per i reati di partecipazione a quella stessa associazione criminale e per trasferimento fraudolento di valori, aveva proseguito a fornire un contributo essenziale alla vita di quel sodalizio delinquenziale, occupandosi della "bonifica" degli ambienti frequentati dagli affiliati per scongiurare il rischio di intercettazioni; della gestione delle specifiche vicende organizzative della cosca unitamente allo zio Antonino, reggente di quel gruppo criminale; degli interessi finanziari ed economici dell'associazione, in specie di quelli connessi alla gestione del settore del noleggio delle slot machine e della commesse clandestine; nonché del reinvestimento dei proventi di quelle iniziative criminose in attività imprenditoriali formalmente lecite La Corte territoriale ha disatteso la doglianza che era stata posta con l'atto di appello, osservando come per il [OSCURATO:PERSONA], benché fosse stato indiziato di appartenenza a quel clan mafioso con riferimento al periodo fino al 2014 e fosse stato successivamente detenuto in carcere, il fatto di aver partecipato a quella organizzazione criminale assumendo una posizione di rilevo avesse generato la presunzione di persistenza di quella appartenenza, dunque di attualità della relativa forma di pericolosità sociale che, nel caso di specie, non era stata superata da alcun elemento fattuale di segno contrario. Contesto nel quale era stato messo in luce come il prevenuto, negli anni più recenti, non avesse manifestato alcuna sopravvenuta rimeditazione critica di quelle sue scelte criminali ovvero alcuna forma di dissociazione, da cui sarebbe stato possibile desumere l'esistenza di una rescissione di un vincolo associativo che è altrimenti connesso alla vigenza di una regola di assoluta indissolubilità.Tale conclusione appare rispettosa dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale si è affermato che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, e che, laddove sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (in questo senso, tra le altre, Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511). Altrettanto indeterminate appaiono le censure in ordine alle scelte dei giudici di merito circa la durata della applicata misura, dato che la Corte di appello ha legittimamente giustificato le determinazioni adottate al riguardo con un riferimento alla gravità degli elementi indiziari acquisiti, espressione di un pieno inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella considerata cosca mafiosa e di una totale condivisione delle relative logiche criminali. 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell