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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16378/2026

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MICHELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 93/2025depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 93/2025 pubblicata il 06/02/2025, la Corte diappello di Firenze, in accoglimento del gravame ha dichiarato il diritto deicontroricorrenti in epigrafe indicati (tutti dipendenti a tempo indeterminatocome personale ATA e alcuni come docenti) al riconoscimento a fini giuridicidell’anno di servizio 2013 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e delMerito a effettuare una nuova ricostruzione della rispettiva carriera, con ilriconoscimento di tale anno; ha condannato, altresì, il suddetto Ministero alpagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione dicarriera inclusiva del riconoscimento dell’anno 2013, da accertare in separatogiudizio nei limiti della prescrizione quinquennale del diritto a ritroso dalladiffida interruttiva datata 1 agosto 2023, oltre interessi legali.2.

La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, che l’art. 9, comma 23, deld.l. n. 78 del 2010, nel prevedere che il servizio prestato negli anni compresifra il 2010 ed il 2013 non potesse essere utile a fini economici, avevaimpedito nel periodo in parola l’aumento del trattamento retributivo ma,salvaguardando gli effetti giuridici dell’anzianità, non aveva precluso lapossibilità di far valere l’anzianità medesima anche ai fini della inclusionenelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni.

Harichiamato le pronunce della Corte costituzionale che, nell’escludere idenunciati profili di illegittimità costituzionale, avevano fatto leva sulcarattere temporaneo ed eccezionale delle misure adottate dal legislatore perristabilire l’equilibrio dei conti pubblici e ha rilevato che l’interpretazionesollecitata dal Ministero, fatta propria dal Tribunale, finiva per trasformare lamisura da temporanea a permanente e per incidere sull’intera carriera delpersonale della scuola, ritardandone lo sviluppo anche a distanza di anni dalperiodo in considerazione.3.

Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso percassazione il Ministero dell’istruzione e del Merito e l’Ufficio ScolasticoRegionale per la Toscana sulla base di un solo motivo.4.

Gli intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.5.

Non hanno svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenutoche, a partire dall’anno 2014, il servizio prestato nell’anno scolastico 2013possa essere fatto valere ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendialipreviste dalla contrattazione collettiva per il personale della scuola.

Richiamale disposizioni di contenimento della spesa pubblica adottate con il citatodecreto-legge e ripercorre lo sviluppo della normativa successiva che quellemisure hanno confermato, estendendole, quanto al blocco dellacontrattazione collettiva e al limite posto all’ammontare complessivo dellerisorse da destinare al trattamento accessorio, anche all’anno 2014.

Evidenziache il recupero degli incrementi stipendiali è stato disposto, previoreperimento delle necessarie risorse, dai C.C.N.L. sottoscritti ai sensi dell’art.8, comma 14, dello stesso d.l. n. 78/2010 limitatamente alle annualità del2011 e del 2012.

Fa leva su plurime pronunce della Corte costituzionale persostenere che le misure disposte in via di urgenza dal legislatore sono stateadottate, in un contesto di grave crisi economica, per contenere erazionalizzare la spesa pubblica e aggiunge che il giudice delle leggi, neldichiarare l’illegittimità costituzionale del solo blocco della contrattazionecollettiva, ha limitato gli effetti della pronuncia al periodo successivo alla suapubblicazione, sul presupposto che l’illegittimità fosse dipesa dal protrarsidella sospensione della contrattazione, sospensione che nella prima faseaveva rappresentato un sacrificio economico, imposto ai lavoratori, nonsproporzionato né irragionevole.

Richiama ancora l’art. 1, comma 629, dellalegge n. 205/2017, che ha riconosciuto al personale non contrattualizzato unimporto ad personam ed una tantum a parziale compensazione del bloccodegli scatti stipendiali e sostiene, in sintesi, che anche per il periodosuccessivo a quello indicato dal d.l. n. 78/2010 gli interventi normativi econtrattuali hanno dovuto tener conto dei vincoli di bilancio e delladisponibilità limitata di risorse finanziarie.2.

Il motivo è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati e sirichiamano le argomentazioni di cui a omologhe pronunce di questa Corte(Cass., Sez.

L, n. 13618/2025, n. 13619/2025 e n. 20238/2025).Numero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/20263.

Si è chiarito, infatti, che nell’ambito delle misure di contenimento dellaspesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo averprevisto al comma 1 dell’art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivotrattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazionie degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettatouna specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gliavanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti,all’anzianità di servizio.

In particolare, al comma 21, ha previsto che «imeccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzatodi cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così comeprevisti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non siapplicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e nondanno comunque luogo a successivi recuperi.

Per le categorie di personale dicui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successivemodificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automaticadegli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini dellamaturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettiviordinamenti.

Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carrieracomunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Per ilpersonale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominateed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed alsuccessivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale dellascuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo,Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 nonsono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativiincrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

È fattosalvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14».

Per effetto dell’art. 1, lett.b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa ancheall’annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).Numero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/20264.

L’art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermoquanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stessemodalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settorescolastico. ….».

A sua volta l’art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell’ambito di unadisciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, avevaprevisto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesadi cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementarele risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione edallo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola adecorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascunanno scolastico.

Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesavengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato diprevisione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adecorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazionedell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto delMinistero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verificadell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmiprevisti».5.

La contrattazione collettiva alla quale l’art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinviaè intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiaritonell’art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell’utilità dell’anno 2011 aifini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all’art. 2 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementieconomici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizioneanaloga, ha previsto il recupero dell’annualità del 2012, individuando lerelative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo condecorrenza dal 2012.

Nelle more della seconda sessione negoziale èintervenuto l’art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni direcupero che l’amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cuinell’anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effettodel riconoscimento dell’anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) alcomma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delleNumero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativiincrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto delPresidente della Repubblica 4 settembre 2013 n. 122, per il personale dellascuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamentidi bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizionidi cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a),del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122.».6.

É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risoltala questione in rilievo inerente all’interpretazione ed all’applicazione dell’art.9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener contodella annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettantenell’anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento delrapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di«blocco»; viceversa, per il Ministero ricorrente, ha comportato la definitivasterilizzazione a fini economici dell’annualità in parola, non computabileneppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco,sino all’eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito soloprevio stanziamento delle relative risorse.

Si tratta di un contrastointerpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che varisolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenoretestuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma lanon sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effettieconomici dell’anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento dellacontrattazione collettiva, l’annualità del 2013 possa essere utilmente fattavalere dal personale docente ed ATA ai fini dell’inserimento nelle fascestipendiali per il periodo successivo al 2014.

A queste conclusioni si pervienemuovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova lasua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell’escludere, pereffetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l’utilità del periodo2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativiincrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione»Numero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato avenir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua voltacondizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato allesole annualità del 2011 e del 2012.7.

Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata perl’impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21che, analogamente, esclude l’utilità delle annualità in parola per tutte lecategorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo diprogressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio,progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e daipassaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere,ferma l’immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quellieconomici alle annualità successive al termine del «blocco».

La diversità delladisciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali everticali, all’esito della riformulazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nonconseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio mapresuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all’internodell’area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle qualil’anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano lequalità culturali e professionali, l’attività svolta ed i risultati conseguiti (art.52 comma 1 bis).

Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse congli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dallaprevisione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legateall’anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economicoe non sono assimilabili allo sviluppo professionale all’interno dell’area né,tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altricomparti delle amministrazioni pubbliche.

E’, quindi, questa diversità di fondofra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguentiall’anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplinadifferenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, ildifferimento dell’effetto economico alla cessazione del periodo di blocco,nell’altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, purproiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriorerispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo diNumero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco,determinando unicamente un ritardo nell’acquisizione della fascia stipendialesuperiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difettodell’intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito ilrecupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alleannualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.8.

In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che,nell’escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione alpersonale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziatosulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativadettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmiosulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioniespressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle sommenon erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizionidettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sonoassimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano ilmeccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia purearticolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell’esclusionedel periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013).

Ciò perchémentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesapoteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effettieconomici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloroche nell’arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (diposizione economica o di area), l’economia di spesa negli avanzamentiprofessionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso laprevisione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, inmodo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti allacategoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazionetemporale dell’avanzamento.

In altri termini la “sterilizzazione” si proietta neltempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per ilmodo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò nondetermina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del caratteretemporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessantesolo le annualità più volte citate.

Non si ravvisano, pertanto, i denunciatiNumero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dalGiudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.9.

La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effettieconomici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automaticoper fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano inambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possonoricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all’assegnazione dispecifici progetti, l’individuazione delle posizioni eccedentarie, lapartecipazione al concorso per dirigente scolastico.

Ciò comporta che nei casiin cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carrieral’amministrazione procede al riconoscimento dell’anzianità maturata nelservizio in epoca antecedente all’immissione in ruolo, occorre manteneredistinta l’anzianità utile ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valerea tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui indiscussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.L’annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianitàdi servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tenerconto ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite lenecessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dallacontrattazione collettiva.10.

Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali èpervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale venivain rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all’estero che il Ministeropretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronunciamantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall’anzianità medesima rispettoa quelli economici, sicché la rimeditazione dell’orientamento espresso restalimitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l’annualità del2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto diespressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell’avanzamentoautomatico nelle fasce stipendiali.11.

In via conclusiva poiché la domanda proposta dagli originari ricorrenti siriferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridicidell’anzianità maturata ed alla condanna dell’amministrazione al pagamentodelle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell’annualitàNumero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, puòessere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solorigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate:domanda che era stata oggetto, invece, di condanna generica in seconde curee non subordinata alle condizioni di cui sopra.12.

La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo adorientamenti opposti, giustifica l’integrale compensazione delle spesedell’intero giudizio.13.

Non è applicabile alla fattispecie l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto degli originari ricorrential riconoscimento dell’anzianità maturata nell’anno 2013 ai soli fini giuridici esenza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del Ministeroal pagamento di differenze retributive.Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2026La PresidenteCATERINA MAROTTA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MICHELA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 93/2025depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 93/2025 pubblicata il 06/02/2025, la Corte diappello di Firenze, in accoglimento del gravame ha dichiarato il diritto deicontroricorrenti in epigrafe indicati (tutti dipendenti a tempo indeterminatocome personale ATA e alcuni come docenti) al riconoscimento a fini giuridicidell’anno di servizio 2013 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e delMerito a effettuare una nuova ricostruzione della rispettiva carriera, con ilriconoscimento di tale anno; ha condannato, altresì, il suddetto Ministero alpagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione dicarriera inclusiva del riconoscimento dell’anno 2013, da accertare in separatogiudizio nei limiti della prescrizione quinquennale del diritto a ritroso dalladiffida interruttiva datata 1 agosto 2023, oltre interessi legali.2. La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, che l’art. 9, comma 23, deld.l. n. 78 del 2010, nel prevedere che il servizio prestato negli anni compresifra il 2010 ed il 2013 non potesse essere utile a fini economici, avevaimpedito nel periodo in parola l’aumento del trattamento retributivo ma,salvaguardando gli effetti giuridici dell’anzianità, non aveva precluso lapossibilità di far valere l’anzianità medesima anche ai fini della inclusionenelle fasce stipendiali, una volta venuto meno il blocco delle retribuzioni. Harichiamato le pronunce della Corte costituzionale che, nell’escludere idenunciati profili di illegittimità costituzionale, avevano fatto leva sulcarattere temporaneo ed eccezionale delle misure adottate dal legislatore perristabilire l’equilibrio dei conti pubblici e ha rilevato che l’interpretazionesollecitata dal Ministero, fatta propria dal Tribunale, finiva per trasformare lamisura da temporanea a permanente e per incidere sull’intera carriera delpersonale della scuola, ritardandone lo sviluppo anche a distanza di anni dalperiodo in considerazione.3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso percassazione il Ministero dell’istruzione e del Merito e l’Ufficio ScolasticoRegionale per la Toscana sulla base di un solo motivo.4. Gli intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.5. Non hanno svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenutoche, a partire dall’anno 2014, il servizio prestato nell’anno scolastico 2013possa essere fatto valere ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendialipreviste dalla contrattazione collettiva per il personale della scuola. Richiamale disposizioni di contenimento della spesa pubblica adottate con il citatodecreto-legge e ripercorre lo sviluppo della normativa successiva che quellemisure hanno confermato, estendendole, quanto al blocco dellacontrattazione collettiva e al limite posto all’ammontare complessivo dellerisorse da destinare al trattamento accessorio, anche all’anno 2014. Evidenziache il recupero degli incrementi stipendiali è stato disposto, previoreperimento delle necessarie risorse, dai C.C.N.L. sottoscritti ai sensi dell’art.8, comma 14, dello stesso d.l. n. 78/2010 limitatamente alle annualità del2011 e del 2012. Fa leva su plurime pronunce della Corte costituzionale persostenere che le misure disposte in via di urgenza dal legislatore sono stateadottate, in un contesto di grave crisi economica, per contenere erazionalizzare la spesa pubblica e aggiunge che il giudice delle leggi, neldichiarare l’illegittimità costituzionale del solo blocco della contrattazionecollettiva, ha limitato gli effetti della pronuncia al periodo successivo alla suapubblicazione, sul presupposto che l’illegittimità fosse dipesa dal protrarsidella sospensione della contrattazione, sospensione che nella prima faseaveva rappresentato un sacrificio economico, imposto ai lavoratori, nonsproporzionato né irragionevole. Richiama ancora l’art. 1, comma 629, dellalegge n. 205/2017, che ha riconosciuto al personale non contrattualizzato unimporto ad personam ed una tantum a parziale compensazione del bloccodegli scatti stipendiali e sostiene, in sintesi, che anche per il periodosuccessivo a quello indicato dal d.l. n. 78/2010 gli interventi normativi econtrattuali hanno dovuto tener conto dei vincoli di bilancio e delladisponibilità limitata di risorse finanziarie.2. Il motivo è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati e sirichiamano le argomentazioni di cui a omologhe pronunce di questa Corte(Cass., Sez. L, n. 13618/2025, n. 13619/2025 e n. 20238/2025).Numero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/20263. Si è chiarito, infatti, che nell’ambito delle misure di contenimento dellaspesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo averprevisto al comma 1 dell’art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivotrattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazionie degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettatouna specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gliavanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti,all’anzianità di servizio. In particolare, al comma 21, ha previsto che «imeccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzatodi cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così comeprevisti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non siapplicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e nondanno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale dicui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successivemodificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automaticadegli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini dellamaturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettiviordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carrieracomunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per ilpersonale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominateed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed alsuccessivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale dellascuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo,Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 nonsono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativiincrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fattosalvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14». Per effetto dell’art. 1, lett.b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa ancheall’annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).Numero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/20264. L’art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermoquanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stessemodalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settorescolastico. ….». A sua volta l’art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell’ambito di unadisciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, avevaprevisto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesadi cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementarele risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione edallo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola adecorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascunanno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesavengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato diprevisione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adecorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazionedell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto delMinistero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verificadell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmiprevisti».5. La contrattazione collettiva alla quale l’art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinviaè intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiaritonell’art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell’utilità dell’anno 2011 aifini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all’art. 2 del CCNL[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementieconomici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizioneanaloga, ha previsto il recupero dell’annualità del 2012, individuando lerelative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo condecorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale èintervenuto l’art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni direcupero che l’amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cuinell’anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effettodel riconoscimento dell’anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3) alcomma 4 ha aggiunto che «Attesa la specifica modulazione temporale delleNumero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativiincrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto delPresidente della Repubblica 4 settembre 2013 n. 122, per il personale dellascuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamentidi bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizionidi cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a),del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122.».6. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risoltala questione in rilievo inerente all’interpretazione ed all’applicazione dell’art.9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener contodella annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettantenell’anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento delrapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di«blocco»; viceversa, per il Ministero ricorrente, ha comportato la definitivasterilizzazione a fini economici dell’annualità in parola, non computabileneppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco,sino all’eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito soloprevio stanziamento delle relative risorse. Si tratta di un contrastointerpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che varisolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenoretestuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma lanon sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effettieconomici dell’anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento dellacontrattazione collettiva, l’annualità del 2013 possa essere utilmente fattavalere dal personale docente ed ATA ai fini dell’inserimento nelle fascestipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si pervienemuovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova lasua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell’escludere, pereffetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l’utilità del periodo2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativiincrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione»Numero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato avenir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua voltacondizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato allesole annualità del 2011 e del 2012.7. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata perl’impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21che, analogamente, esclude l’utilità delle annualità in parola per tutte lecategorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo diprogressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio,progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e daipassaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere,ferma l’immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quellieconomici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità delladisciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali everticali, all’esito della riformulazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, nonconseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio mapresuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all’internodell’area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle qualil’anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano lequalità culturali e professionali, l’attività svolta ed i risultati conseguiti (art.52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse congli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dallaprevisione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legateall’anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economicoe non sono assimilabili allo sviluppo professionale all’interno dell’area né,tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altricomparti delle amministrazioni pubbliche. E’, quindi, questa diversità di fondofra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguentiall’anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplinadifferenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, ildifferimento dell’effetto economico alla cessazione del periodo di blocco,nell’altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, purproiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriorerispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo diNumero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco,determinando unicamente un ritardo nell’acquisizione della fascia stipendialesuperiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difettodell’intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito ilrecupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alleannualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.8. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che,nell’escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione alpersonale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziatosulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativadettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmiosulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioniespressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle sommenon erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizionidettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sonoassimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano ilmeccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia purearticolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell’esclusionedel periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perchémentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesapoteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effettieconomici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloroche nell’arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (diposizione economica o di area), l’economia di spesa negli avanzamentiprofessionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso laprevisione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, inmodo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti allacategoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazionetemporale dell’avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta neltempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per ilmodo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò nondetermina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del caratteretemporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessantesolo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciatiNumero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dalGiudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.9. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effettieconomici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automaticoper fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano inambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possonoricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all’assegnazione dispecifici progetti, l’individuazione delle posizioni eccedentarie, lapartecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casiin cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carrieral’amministrazione procede al riconoscimento dell’anzianità maturata nelservizio in epoca antecedente all’immissione in ruolo, occorre manteneredistinta l’anzianità utile ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valerea tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui indiscussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.L’annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianitàdi servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tenerconto ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite lenecessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dallacontrattazione collettiva.10. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali èpervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale venivain rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all’estero che il Ministeropretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronunciamantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall’anzianità medesima rispettoa quelli economici, sicché la rimeditazione dell’orientamento espresso restalimitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l’annualità del2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto diespressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell’avanzamentoautomatico nelle fasce stipendiali.11. In via conclusiva poiché la domanda proposta dagli originari ricorrenti siriferiva, come precisato nello storico di lite, al riconoscimento a fini giuridicidell’anzianità maturata ed alla condanna dell’amministrazione al pagamentodelle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell’annualitàNumero registro generale 10812/2025Numero sezionale 2571/2026Numero di raccolta generale 16378/2026Data pubblicazione 26/05/2026del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, puòessere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solorigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate:domanda che era stata oggetto, invece, di condanna generica in seconde curee non subordinata alle condizioni di cui sopra.12. La complessità della questione giuridica, tale da dar luogo adorientamenti opposti, giustifica l’integrale compensazione delle spesedell’intero giudizio.13. Non è applicabile alla fattispecie l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto degli originari ricorrential riconoscimento dell’anzianità maturata nell’anno 2013 ai soli fini giuridici esenza effetti di tipo economico e rigetta la domanda di condanna del Ministeroal pagamento di differenze retributive.Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2026La PresidenteCATERINA MAROTTA