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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 16133/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38430/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , salita [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n.1/b, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la s entenza n. 2487 /201 9 de lla Corte d’Appello di Bologna, depositata il 13.6.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, docente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), si rivolseal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo –per quanto qui ancora di interesse –l’accertamento del proprio diritto alla ricostruzione della carrieratenendo conto del maggior valore da attribuire agli anni di servizio prestato all’estero, ivi comprese le annualità del 2013 e del 2014, ai sensi dell’art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994.

Il Tribunale respinse la domanda , ritenendo non più vigente la norma invocata dalla lavoratrice, in quanto superata dalla sopravvenuta contrattazione collettiva.

La Corte d’Appello di Roma accolse però il gravame della lavoratrice, ritenendo che il d.lgs. n. 297 del 1994 non rientrasse, ratione temporis, tra le norme di legge divenute inapplicabili in seguito al sopravven ire d e lla contrattazione collettiva.

Contro la sentenza della Corte territoriale il M IUR ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La lavoratrice si è difesa con controricorso , illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ilmotivo di ricorso è così rubricat o : « V iolazione e falsa applicazionedi norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994; nonché al d.l. n . 3 del 23.1.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 19.3.2014».1.1.

Quantunque la rubrica richiami ancoral’art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994, nell’illustrazione del motivo il MIUR rinuncia espressamente a sostenere la tesidell’inapplicabilità di tale disposizione perché superata dalla sopravvenuta contrattazione collettiva, prendendo attoche la tesi contraria è consolidata nella giurisprudenza di legittimità, che ha applicato in più occasioni quella disposizione(v.

Cass.

S.U. n. 16632/2011 ed altre successive, tra cui Cass. n n . 13599/2015 e 28346/2017).Sul punto, pertanto, non rimane altro da fare, se non dire che qui si dà convinta adesione a tale orientamento giurisprudenziale.

1.2. Il MIURsostiene ora , invece, che la supervalutazione del servizio prestato all’estero non avrebbe dovuto essere riconosciuta limitatamente all’anno 2013, e ciò in forza dell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2014, che per quell’anno avrebbebloccato la valutazione dell’anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali per tutto il personale scolastico.

Messa in questi termini, la questione non riguarda più direttamente la supervalutazione del servizio prestato all’estero, ma, in modo più radical e , la stessa va lutazione del servizio, ai fini della carriera, sia pure con limitato riferimento ad uno solo degli anni oggetto di domanda.

2. La questione è nuova, in quanto non risulta essere stata sottoposta ai giudici del merito, ma ciò non rende il ricorso inammissibile, perché si tratta di questione in puro diritto, che attiene alla mancata applicazione di una disposizione di legge alla fattispecie così comedescritta nelle allegazioni di parte. 3.Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle normecontrattuali collettive –da individuarsi, più precisamente, nell’art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 –sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.) , in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato d i « Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico»(così la rubrica dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010).

Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici.Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sullacarriera a fini giuridici.

Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d’Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un’anzianità di servizio pari ad anni24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il MIUR è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013.

È pertanto evidente che il ricorso è basato sull’errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» ( così l’ art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013)non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico d i una superiore fascia stipendiale di inquadramento.Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativadelle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.

4. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario.

5. Si dà atto che, nonostante l’esito del giudizio , non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la ricorrente un’amministrazione dello Stato, cui non si applica l’obbligo di versamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte: rigettail ricors o ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.153 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38430/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , salita [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n.1/b, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la s entenza n. 2487 /201 9 de lla Corte d’Appello di Bologna, depositata il 13.6.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, docente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), si rivolseal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo –per quanto qui ancora di interesse –l’accertamento del proprio diritto alla ricostruzione della carrieratenendo conto del maggior valore da attribuire agli anni di servizio prestato all’estero, ivi comprese le annualità del 2013 e del 2014, ai sensi dell’art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994. Il Tribunale respinse la domanda , ritenendo non più vigente la norma invocata dalla lavoratrice, in quanto superata dalla sopravvenuta contrattazione collettiva. La Corte d’Appello di Roma accolse però il gravame della lavoratrice, ritenendo che il d.lgs. n. 297 del 1994 non rientrasse, ratione temporis, tra le norme di legge divenute inapplicabili in seguito al sopravven ire d e lla contrattazione collettiva. Contro la sentenza della Corte territoriale il M IUR ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La lavoratrice si è difesa con controricorso , illustrato anche con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ilmotivo di ricorso è così rubricat o : « V iolazione e falsa applicazionedi norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994; nonché al d.l. n . 3 del 23.1.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 19.3.2014».1.1. Quantunque la rubrica richiami ancoral’art. 673 del d.lgs. n. 297 del 1994, nell’illustrazione del motivo il MIUR rinuncia espressamente a sostenere la tesidell’inapplicabilità di tale disposizione perché superata dalla sopravvenuta contrattazione collettiva, prendendo attoche la tesi contraria è consolidata nella giurisprudenza di legittimità, che ha applicato in più occasioni quella disposizione(v. Cass. S.U. n. 16632/2011 ed altre successive, tra cui Cass. n n . 13599/2015 e 28346/2017).Sul punto, pertanto, non rimane altro da fare, se non dire che qui si dà convinta adesione a tale orientamento giurisprudenziale. 1.2. Il MIURsostiene ora , invece, che la supervalutazione del servizio prestato all’estero non avrebbe dovuto essere riconosciuta limitatamente all’anno 2013, e ciò in forza dell’art. 1 del d.l. n. 3 del 2014, che per quell’anno avrebbebloccato la valutazione dell’anzianità di servizio ai fini degli scatti stipendiali per tutto il personale scolastico. Messa in questi termini, la questione non riguarda più direttamente la supervalutazione del servizio prestato all’estero, ma, in modo più radical e , la stessa va lutazione del servizio, ai fini della carriera, sia pure con limitato riferimento ad uno solo degli anni oggetto di domanda. 2. La questione è nuova, in quanto non risulta essere stata sottoposta ai giudici del merito, ma ciò non rende il ricorso inammissibile, perché si tratta di questione in puro diritto, che attiene alla mancata applicazione di una disposizione di legge alla fattispecie così comedescritta nelle allegazioni di parte. 3.Il ricorso è invece infondato, perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle normecontrattuali collettive –da individuarsi, più precisamente, nell’art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall’art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 –sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.) , in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato d i « Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico»(così la rubrica dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici.Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sullacarriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza della Corte d’Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un’anzianità di servizio pari ad anni24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il MIUR è stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull’errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» ( così l’ art. 9, comma 23, del d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013)non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico d i una superiore fascia stipendiale di inquadramento.Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativadelle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni. 4. Rigettato il ricorso , l e spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario. 5. Si dà atto che, nonostante l’esito del giudizio , non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la ricorrente un’amministrazione dello Stato, cui non si applica l’obbligo di versamento del contributo. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.153 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a