CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 21059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -2026 contro2553 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BORRELLOCORRADO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 77/2025 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consigNliuom edroe rle gistro generale 10726/2025Numero sezionale 2553/202621/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 21059/20261. Con la sentenza n. 77/2025 la Corte di appello di Firenze, inaccoglimento del gravame ha dichiarato il diritto deicontroricorrenti in epigrafe indicati (tutti dipendenti a tempoindeterminato come personale ATA ad eccezione della solaRondinella che è una docente) al riconoscimento a finigiuridici dell’anno di servizio 2013 e ha condannato ilMinistero dell’Istruzione e del Merito ad effettuare una nuovaricostruzione della rispettiva carriera, con il riconoscimentodi tale anno; ha condannato, altresì, il suddetto Ministero alpagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dallaricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimentodell’anno 2013, da accertare in separato giudizio nei limitidella prescrizione quinquennale del diritto a ritroso dalladiffida del 27 luglio 2023, oltre interessi legali.2. La Corte territoriale ha ritenuto, in sintesi, che l’art. 9,comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, nel prevedere che ilservizio prestato negli anni compresi fra il 2010 ed il 2013non potesse essere utile a fini economici, aveva impedito nelperiodo in parola l’aumento del trattamento retributivo ma,salvaguardando gli effetti giuridici dell’anzianità, non avevaprecluso la possibilità di far valere l’anzianità medesimaanche ai fini della inclusione nelle fasce stipendiali, una voltavenuto meno il blocco delle retribuzioni. Ha richiamato lepronunce della Corte costituzionale che, nell’escludere idenunciati profili di illegittimità costituzionale, avevano fattoleva sul carattere temporaneo ed eccezionale delle misureadottate dal legislatore per ristabilire l’equilibrio dei contipubblici e ha rilevato che l’interpretazione sollecitata dalNumero registro generale 10726/2025Ministero, fatta propria dal Tribunale, finiva per trasformareN umero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21059/2026la misura da temporanea a permanente e per inciderDeat a pubblicazione 21/06/2026sull’intera carriera del personale della scuola, ritardandone losviluppo anche a distanza di anni dal periodo inconsiderazione.3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorsoper cassazione il Ministero dell’istruzione e del Merito el’[OSCURATO:PERSONA] per la Toscana sulla base di unsolo motivo.4. Gli intimati hanno resistito con controricorso, depositandomemoria.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia violazionee falsa applicazione dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertitodalla legge n. 122/2010, e addebita alla Corte territoriale diavere erroneamente ritenuto che, a partire dall’anno 2014, ilservizio prestato nell’anno scolastico 2013 possa essere fattovalere ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali previstedalla contrattazione collettiva per il personale della scuola.Richiama le disposizioni di contenimento della spesa pubblicaadottate con il citato decreto-legge e ripercorre lo sviluppodella normativa successiva che quelle misure hannoconfermato, estendendole, quanto al blocco dellacontrattazione collettiva e al limite posto all’ammontarecomplessivo delle risorse da destinare al trattamentoaccessorio, anche all’anno 2014. Evidenzia che il recuperodegli incrementi stipendiali è stato disposto, previoreperimento delle necessarie risorse, dai CCNL sottoscritti aisensi dell’art. 8, comma 14, dello stesso d.l. n. 78/2010limitatamente alle annualità del 2011 e del 2012. Fa leva suplurime pronunce della Corte costituzionale per sostenereNumero registro generale 10726/2025che le misure disposte in via di urgenza dal legislatore sonoN umero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21059/2026state adottate, in un contesto di grave crisi economica, peDrat a pubblicazione 21/06/2026contenere e razionalizzare la spesa pubblica e aggiunge cheil giudice delle leggi, nel dichiarare l’illegittimitàcostituzionale del solo blocco della contrattazione collettiva,ha limitato gli effetti della pronuncia al periodo successivoalla sua pubblicazione, sul presupposto che l’illegittimitàfosse dipesa dal protrarsi della sospensione dellacontrattazione, sospensione che nella prima fase avevarappresentato un sacrificio economico, imposto ai lavoratori,non sproporzionato né irragionevole. Richiama ancora l’art.1, comma 629, della legge n. 205/2017, che ha riconosciutoal personale non contrattualizzato un importo ad personamed una tantum a parziale compensazione del blocco degliscatti stipendiali e sostiene, in sintesi, che anche per ilperiodo successivo a quello indicato dal d.l. n. 78/2010 gliinterventi normativi e contrattuali hanno dovuto tener contodei vincoli di bilancio e della disponibilità limitata di risorsefinanziarie.2. Il motivo è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguitoprecisati e si richiamano le argomentazioni di cui allepronunce di questa Corte n. 13618/2025, Cass. n.13619/2025 e Cass. n. 20238/2025.3. Si è detto, infatti, che nell’ambito delle misure dicontenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n.78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1dell’art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivotrattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delleamministrazioni e degli enti inseriti nel conto economicoconsolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplinaper le progressioni di carriera nonché per gli avanzamentiretributivi automatici conseguenti, nei diversi comNpumaerrtoi r,e gistro generale 10726/2025Numero sezionale 2553/2026all’anzianità di servizio. In particolare, al comma N2um1e,r o hdi ara ccolta generale 21059/2026previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo perD ialt a pubblicazione 21/06/2026personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previstidall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non siapplicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo diacconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,che fruiscono di un meccanismo di progressione automaticadegli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili aifini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendioprevisti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cuiall'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 esuccessive modificazioni le progressioni di carriera comunquedenominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamentegiuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni dicarriera comunque denominate ed i passaggi tra le areeeventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hannoeffetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici»ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplinaper il personale della scuola statale, stabilendo che «Per ilpersonale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sonoutili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e deirelativi incrementi economici previsti dalle disposizionicontrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo8, comma 14». Per effetto dell’art. 1, lett. b, del d.P.R. n.122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa ancheNumero registro generale 10726/2025all’annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9N, umero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21059/2026comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78Da,t a pubblicazione 21/06/2026convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).4. L’art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevedeche «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cuiall'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stessemodalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citatoarticolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l’art. 64 deld.l. n. 112/2008, nell’ambito di una disciplina finalizzata acontenere le spese del settore scolastico, aveva previsto alcomma richiamato che «Una quota parte delle economie dispesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 percento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per leiniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppoprofessionale della carriera del personale della Scuola adecorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmiconseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importicorrispondenti alle indicate economie di spesa vengonoiscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato diprevisione del Ministero dell'istruzione dell'università e dellaricerca, a decorrere dall'anno successivo a quellodell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e sarannoresi disponibili in gestione con decreto del Ministerodell'economia e delle finanze di concerto con il Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricercasubordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integraleconseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».Numero registro generale 10726/20255. La contrattazione collettiva alla quale l’art. 8 del d.l. nN. umero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21059/202678/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzDoat a pubblicazione 21/06/20262013 finalizzato, come chiarito nell’art. 1, comma 3, «aconsentire il recupero dell’utilità dell’anno 2011 ai fini dellamaturazione delle posizioni stipendiali di cui all’art. 2 delCCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguente attribuzione al personaledei relativi incrementi economici» e, successivamente, con ilCCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto ilrecupero dell’annualità del 2012, individuando le relativerisorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo condecorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessionenegoziale è intervenuto l’art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre abloccare le azioni di recupero che l’amministrazionescolastica stava avviando nei casi in cui nell’anno 2013 erastata attribuita una fascia stipendiale superiore per effettodel riconoscimento dell’anzianità maturata nel 2012 ( commida 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che «Attesa la specificamodulazione temporale delle misure di blocco dellamaturazione delle posizioni stipendiali e dei relativiincrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, comeprorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto delPresidente della Repubblica 4 settembre 2013 n. 122, per ilpersonale della scuola non trova applicazione per l'anno2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi allecompetenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cuial citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predettodecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogatodall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto delPresidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.».Numero registro generale 10726/20256. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato cheN umero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21059/2026va risolta la questione in rilievo inerente all’interpretazionDeat a pubblicazione 21/06/2026ed all’applicazione dell’art. 9, comma 23, che, secondo laCorte territoriale, ha impedito di tener conto della annualitàdel 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettantenell’anno in questione, senza incidere in alcun modo sulregolamento del rapporto per il periodo successivo a quellointeressato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per ilMinistero ricorrente, ha comportato la definitivasterilizzazione a fini economici dell’annualità in parola, noncomputabile neppure ai fini dello sviluppo stipendialesuccessivo alla normativa di blocco, sino all’eventualeintervento della contrattazione collettiva, consentito soloprevio stanziamento delle relative risorse. Si tratta di uncontrasto interpretativo che si registra anche nellagiurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso delCollegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenoretestuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate latesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambitoscolastico, fra effetti giuridici ed effetti economicidell’anzianità di servizio, esclude che, in difetto di interventodella contrattazione collettiva, l’annualità del 2013 possaessere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATAai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali per il periodosuccessivo al 2014. A queste conclusioni si pervienemuovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto dicausa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citatoart. 9, che nell’escludere, per effetto della proroga dispostadal d.P.R. n. 122/2013, l’utilità del periodo 2010/2013 ai finidella maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativiincrementi economici, non pone alcun limite temporale allaNumero registro generale 10726/2025«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea unN umero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21059/2026meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo peDrat a pubblicazione 21/06/2026effetto della contrattazione collettiva, a sua voltacondizionata dal preventivo reperimento delle risorse, adoggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.7. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettataper l’impiego pubblico non contrattualizzato dal secondoperiodo del comma 21 che, analogamente, esclude l’utilitàdelle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo irispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo diprogressione automatica stipendiale basata sulla solaanzianità di servizio, progressione che significativamente èstata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversidalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggidi area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato aprevedere, ferma l’immediata produzione degli effettigiuridici, il differimento di quelli economici alle annualitàsuccessive al termine del «blocco». La diversità delladisciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioniorizzontali e verticali, all’esito della riformulazione dell’art. 52del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla solamaturazione di una maggiore anzianità di servizio mapresuppongono procedure selettive (quanto alle progressioniall’interno dell’area) o concorsuali (per il passaggio ad areasuperiore), rispetto alle quali l’anzianità produce effetti solose congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali eprofessionali, l’attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che nonvanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambitoscolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivofondato su fasce stipendiali legate all’anzianità di servizio,Numero registro generale 10726/2025fasce che producono effetti solo sul piano economico e nonN umero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21059/2026sono assimilabili allo sviluppo professionale all’internDoat a pubblicazione 21/06/2026dell’area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, checaratterizzano, invece, gli altri comparti delleamministrazioni pubbliche. E’, quindi, questa diversità difondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamentistipendiali conseguenti all’anzianità di servizio, che haindotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata dicui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, ildifferimento dell’effetto economico alla cessazione delperiodo di blocco, nell’altro la sterilizzazione delle annualità,sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, nondetermina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto aquello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo diprogressione riprende a decorrere alla cessazione del periododi blocco, determinando unicamente un ritardonell’acquisizione della fascia stipendiale superiore, che restacomunque garantita, con la conseguenza che, in difettodell’intervento della contrattazione collettiva, che ha giàconsentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizioeconomico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e,quindi, ora al solo 2013.8. In tal senso si è anche espressa la Corte costituzionale che,nell’escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati inrelazione al personale docente universitario, il cuitrattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi escatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativadettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire uneffettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea diprincipio e salvo le eccezioni espressamente previste, ilrecupero nelle annualità successive delle somme nonNumero registro generale 10726/2025erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustificaN umero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21059/2026le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti dDait a pubblicazione 21/06/2026anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali),disposizioni che «non modificano il meccanismo diprogressione economica che continua a decorrere, sia purearticolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguitodell’esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Cortecost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioniprofessionali in senso proprio il risparmio di spesa potevaessere garantito attraverso il differimento al 2014 deglieffetti economici derivanti dalla progressione medesima,interessante tutti coloro che nell’arco temporale 2011/2013avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o diarea), l’economia di spesa negli avanzamenti professionaliautomatici non poteva che essere assicurata attraverso laprevisione della “non utilità” a fini economici delle annualitàmedesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio atutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla lorodiversa anzianità e dalla collocazione temporaledell’avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” siproietta nel tempo anche successivo a quello interessatodalla normativa del blocco per il modo di operare del sistemadi avanzamento automatico, ma ciò non determina, comesostenuto dalla controricorrente, il venir meno del caratteretemporaneo ed eccezionale della misura, che resta taleperché interessante solo le annualità più volte citate. Non siravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimitàcostituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudicedelle leggi nella pronuncia sopra richiamata.9. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai solieffetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo diNumero registro generale 10726/2025avanzamento automatico per fasce stipendiali e non sNi umero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21059/2026estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolasticDoat a pubblicazione 21/06/2026plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possonoricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzateall’assegnazione di specifici progetti, l’individuazione delleposizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso perdirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, comenella fattispecie, in sede di ricostruzione della carrieral’amministrazione procede al riconoscimento dell’anzianitàmaturata nel servizio in epoca antecedente all’immissione inruolo, occorre mantenere distinta l’anzianità utile ai finidell’inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dallanormativa di blocco), da quella che il docente può far valerea tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione”qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quellimeramente economici. L’annualità del 2013 concorre, quindi,a determinare la complessiva anzianità di servizio deldocente, restando solo escluso che della stessa si debbatener conto ai fini dell’inserimento nelle fasce stipendiali sinoa quando, reperite le necessarie risorse, il recupero saràespressamente previsto dalla contrattazione collettiva.10. Il principio qui enunciato solo in parte supera leconclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024,pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la“supervalutazione” del servizio prestato all’estero che ilMinistero pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perchéanche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridiciderivanti dall’anzianità medesima rispetto a quelli economici,sicché la rimeditazione dell’orientamento espresso restalimitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto chel’annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto menoNumero registro generale 10726/2025il blocco ed anche in difetto di espressa previsione dellaN umero sezionale 2553/2026Numero di raccolta generale 21059/2026contrattazione collettiva, ai fini dell’avanzamento automaticDoat a pubblicazione 21/06/2026nelle fasce stipendiali.11. In via conclusiva poiché la domanda proposta daglioriginari ricorrenti si riferiva, come precisato nello storico dilite, al riconoscimento a fini giuridici dell’anzianità maturataed alla condanna dell’amministrazione al pagamento delledifferenze retributive derivate dal mancato riconoscimentodell’annualità del 2013, la causa, che non richiede ulterioriaccertamenti di fatto, può essere decisa nel merito neitermini specificati in dispositivo e con il solo rigetto delladomanda di pagamento delle differenze retributivematurate: domanda che era stata oggetto, invece, dicondanna generica in seconde cure e non subordinata allecondizioni di cui sopra.12. La complessità della questione giuridica, tale da dar luogoad orientamenti opposti, giustifica l’integrale compensazionedelle spese dell’intero processo.13. Non è applicabile alla fattispecie l’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassala sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara il dirittodegli originari ricorrenti al riconoscimento dell’anzianitàmaturata nell’anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti ditipo economico e rigetta la domanda di condanna del Ministeroal pagamento di differenze retributive. Compensa integralmentele spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21.5.2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]