Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 124/1980
ECLI:IT:COST:1980:124
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] - imputati dei delitti di omicidio volontario
aggravato, lesione aggravata, incendio aggravato, contrabbando e di
altri reati - e di [OSCURATO:PERSONA], imputata del delitto di
favoreggiamento personale - la Corte di Assise di Venezia, con
ordinanza pronunciata all'udienza 22 maggio 1975, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen. (casi di non
punibilità) in relazione all'art. 307, comma ultimo, stesso codice,
(nozione di prossimi congiunti agli effetti della legge penale), nella
parte in cui non estende la causa di non punibilità, prevista per il
coniuge, al convivente "more uxorio".
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 268
dell'8 ottobre 1975.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto
depositato il 29 settembre 1975, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
:
1. - La Corte di Assise di Venezia - dopo aver premesso che
pronunciava sull'eccezione sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA],
imputata di favoreggiamento personale; e che era pacifico, in fatto,
che la stessa Momente' conviveva "more uxorio" con l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - ha osservato che "la previsione dell'esimente di cui all'art.
384 cpv. in relazione all'art. 307, comma ultimo, c.p. non si estende
al convivente non legato da matrimonio, mentre in siffatte ipotesi
soccorrerebbero le stesse ragioni di non punibilità poste a
salvaguardia del nucleo familiare". Ha, poi, rilevato "che, in altra
sede e, in particolare, ai fini degli artt. 570 (violazione degli
obblighi di assistenza familiare) e 572 c.p. (maltrattamenti in
famiglia o verso fanciulli), assume rilievo nel sistema penalistico il
nucleo di fatto; e tale mancata previsione della causa di non
punibilità, in relazione alla convivenza non fondata sul matrimonio,
si risolve in un contrasto con gli artt. 3 e 29 della Carta
costituzionale". Ed ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli articoli sopra indicati, avendola ritenuta non
manifestamente infondata.
2. - La questione deve essere dichiarata inammissibile per assoluto
difetto di rilevanza, non essendo la norma impugnata (art. 384 cpv.
cod. pen.) applicabile nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].
In vero il citato art. 384 cpv. cod. pen. prevede l'esclusione
della punibilità, nei casi previsti dagli artt. 372 (falsa
testimonianza) e 373 (falsa perizia e interpretazione), se il fatto è
commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere assunto come
testimone, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di
astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione.
Nel caso di specie, invece, [OSCURATO:PERSONA] è imputata del delitto
di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale) per aver
aiutato [OSCURATO:PERSONA], con il quale conviveva "more uxorio", e [OSCURATO:PERSONA] - imputati entrambi dei delitti di omicidio volontario
aggravato, lesione aggravata, incendio aggravato, contrabbando, e di
altri reati - ad eludere le investigazioni dell'autorità, rendendo
alla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Venezia dichiarazioni false. Come
si rileva dal testo dell'ordinanza della Corte di Assise di Venezia,
sopra integralmente riportata, non sono in essa indicati i motivi per i
quali sussiste la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 384 cpv. cod. pen., che concerne reati
diversi da quello di favoreggiamento personale per cui si procede e
pone in essere cause oggettive di esclusione di reati autonome rispetto
a quelle previste dalla prima parte dello stesso articolo.
Né il giudizio sulla rilevanza può ritenersi compiuto in modo
implicito, mediante rinvio alle deduzioni della parte che ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale, secondo la giurisprudenza
di questa Corte (ord. n. 75 del 1963; sentenze nn. 44 del 1960; 108 del
1961; 40 del 1965), poiché nel verbale dell'udienza 22 maggio 1975
della Corte di Assise di Venezia è riportato solo che il difensore
della Momente' sollevò l'eccezione di legittimità costituzionale
degli artt. 307 cod. pen. (nozione di prossimi congiunti agli effetti
della legge penale) e 350 c.p.p. (diritto dei prossimi congiunti
dall'astenersi dal testimoniare) "per contrasto con l'art. 18 della
Costituzione".
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 384 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 307, comma ultimo,
stesso codice, proposta dalla Corte di Assise di Venezia, con ordinanza
22 maggio 1975, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere