Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 39/1981
ECLI:IT:COST:1981:39
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 626, 625,
nn. 2 e 7, cod. pen. (furto continuato pluriaggravato) e 61, n. 2, e
367 cod. pen. (simulazione di reato aggravata) - e di [OSCURATO:PERSONA]
- imputata del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento
personale) - il tribunale di Macerata, con ordinanza pronunciata
all'udienza 19 ottobre 1979, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 29 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 384 cpv. cod. pen. (casi di non punibilità) in relazione
all'art. 307, comma ultimo, stesso codice (nozione di prossimi
congiunti agli effetti della legge penale).
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 57 del
27 febbraio 1980.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte
privata.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 18 marzo 1980, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.
:
1. - Il tribunale di Macerata - dopo aver premesso che pronunciava
sull'eccezione sollevata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], imputata di
favoreggiamento personale; e che era pacifico, in fatto, che la stessa
Acquas conviveva "more uxorio" con l'imputato [OSCURATO:PERSONA] - ha
osservato che "la previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cpv. in
relazione all'art. 307, ultima parte, c.p. non si estende al
convivente non legato da matrimonio, mentre in siffatta ipotesi
soccorrerebbero le stesse ragioni di non punibilità poste a
salvaguardia del nucleo familiare". Ha, poi, rilevato "che in altra
sede e in particolare ai fini degli artt. 570 (violazione degli
obblighi di assistenza familiare) e 572 c.p. (maltrattamenti in
famiglia o verso fanciulli) assume rilievo nel sistema penalistico il
nucleo di fatto; e che tale mancata previsione della causa di non
punibilità in relazione alla convivenza non fondata sul matrimonio si
risolve in un contrasto con gli articoli 3 e 29 della Carta
costituzionale". Ed ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale degli articoli sopra indicati, avendola ritenuta non
manifestamente infondata.
2. - La questione deve essere dichiarata inammissibile per
assoluto difetto di rilevanza della norma impugnata (articolo 384,
cpv., cod. pen.) nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA].
Tale questione è identica a quella sollevata dalla Corte di
Assise di Venezia con ordinanza 22 maggio 1975, dichiarata
inammissibile da questa Corte con sentenza n. 124 del 1980.
Invero anche nel caso in esame il procedimento penale è stato
promosso contro una donna ([OSCURATO:PERSONA]) imputata del delitto di
cui all'art. 378 cod. pen. per avere reso false dichiarazioni alla
polizia giudiziaria al fine di aiutare il suo convivente "more uxorio"
([OSCURATO:PERSONA]) a sottrarsi alle investigazioni dell'autorità.
Nell'ordinanza del tribunale di Macerata, sopra integralmente
riportata, non sono indicati i motivi per i quali sussiste la
rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384
cpv. cod. pen., che concerne i reati di falsa testimonianza e falsa
perizia o interpretazione, diversi da quello per cui si procede.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 384 cpv. cod. pen., in relazione all'art. 307, comma ultimo,
stesso codice, proposta dal tribunale di Macerata, con ordinanza 19
ottobre 1979, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1981.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere