CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] n. a Melito di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 Agosto 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del RG., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi, rigettava l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip che, in data 26/7/2021, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la P.A., aggravata dal fine di agevolare l'associazione mafiosa unitaria denominata ndrangheta, corruzione, estorsione e sfruttamento del lavoro (capi 1,7,8,9,10,12 della rubrica provvisoria). 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla inutilizzabilità delle conversazioni di cui ai RIT n. 1063/19, 797/20 e 2159/20. Osserva la difesa che le intercettazioni mediante captatore informatico scaturiscono da decreti d'urgenza del P.m. che non contengono indicazioni circa i tempi e luoghi di attivazione ed hanno portato alla contestazione di reati per i quali l'uso del captatore è consentito solo a partire dal 2020, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. Legge Orlando. Infatti, l'art. 267, comma 1 e 2 bis, non si applica ai reati contro la P.a. per il periodo precedente a Maggio 2020, come emerge dalla successione degli interventi normativi che hanno regolato la materia a partire dal D.Igs 216/17. Aggiunge la difesa che anche ove si intenda far riferimento all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis cod.pen., a norma dell'art. 13 della L. 152/94 la possibilità per il P.m. di adottare il decreto d'urgenza, da sottoporre a convalida del Gip, presuppone che si tratti di proroghe al primo decreto assunto dal Gip. In conclusione, la difesa sostiene che i decreti di urgenza adottati dal P.m. nel presente procedimento, tutti anteriori alla data del 1 settembre 2020, risultano illegittimi in quanto assunti in violazione dell'art. 267 cod.proc.pen., atteso che il comma 2 bis era inapplicabile al tempo dell'adozione degli stessi e la precedente disciplina cui fare riferimento anche per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. non prevede un potere del P.m. di autorizzare mediante decreti di urgenza le intercettazioni tra presenti ma solo eventualmente di prorogarle. Né può ritenersi che la convalida del Gip abbia efficacia sanante rispetto a un atto illegittimo; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 416, 416bis.1 cod.pen e 273 cod.proc.pen. Assume la difesa che il nucleo dell'associazione per delinquere provvisoriamente contestata al capo 1) coinciderebbe con la costituzione del consorzio di imprese Helios e con la partecipazione alla gara indetta dall'ASP di [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 sebbene detta partecipazione, avvenuta in un contesto determinato e definito, contrasti con il programma indeterminato che deve connotare la fattispecie associativa. Quanto alla posizione del ricorrente, aggiunge la difesa che non è stata condotta alcuna analisi che, al di là della commissione dei reati di corruzione, porti a ritenere che l'indagato sia inserito in un gruppo stabile con un programma delittuoso indeterminato né i giudici della cautela hanno spiegato perché si sarebbe in o-, presenza di un fenomeno associativo piuttosto che di una partecipazione criminosa nei reati fine contestati. Inoltre, l'aggravante ex art. 416b1s.1 cod.pen. è stata fondata sulla pretesa vicinanza degli imprenditori a soggetti mafiosi, con valorizzazione di elementi di contesto, dai quali si è preteso di trarre anche la prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto ex art. 416 cod.pen. Aggiunge la difesa che il collegio del riesame è incorso in violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione ritenendo sussistente la gravità indiziaria per l'addebito associativo sulla base della supposta esistenza di un accordo per partecipare ad una gara al fine di aggiudicarsela e ottenere in seguito proroghe per la prosecuzione dei servizi appaltati. L'unitario progetto criminoso si sarebbe sostanziato nel 2014 nonostante l'accertata esistenza di controversie giudiziarie tra imprese che avrebbero dovuto essere considerate quale elemento logico per escludere un accordo criminoso stabile. Inoltre, l'ordinanza impugnata è incorsa in palese illogicità nell'argomentare il ricorso sistematico alla corruzione quale metodologia operativa della compagine, spendendo all'uopo i contenuti di conversazioni intercettate che non hanno idoneità a provare il vincolo associativo sebbene iniziative corruttive dei singoli, come nel caso della conversazione del 14/1/2021 tra l'indagato e il padre dalla quale emergono attività corruttive del coindagato Chilà, ovvero relative a fatti risalenti nel tempo, come nel caso della conversazione del 3/7/2008 tra lo stesso Chilà, Martorano e Bruzzese. Dai contenuti di detta fonte emerge, infatti, che il ricorso alla corruzione era un metodo adottato dal Chilà già nel 2004 ed aveva portato alla disgregazione di un precedente accordo con Martorano, circostanza che conforta la prospettazione di un contesto di partecipazione criminosa più che associativo. Aggiunge il ricorrente che dalle stesse intercettazioni valorizzate dal Tribunale emergono contrasti e dissidi tra gli imprenditori sul versamento di danaro destinato alla corruzione a dimostrazione dell'assenza di una significativa organizzazione e di una stabile divisione dei ruoli. Inoltre, l'esistenza di un accordo per versare somme finalizzate a retribuire funzionari che dovevano agevolare l'ATI Helios, ripartite tra i partecipanti, non è indicativa dell'esistenza di un'associazione ma soltanto del concorso nella corruzione o nella turbativa in quanto l'accordo in questione è strettamente relativo a quella struttura imprenditoriale e non caratterizzato da finalità ulteriori. Con riguardo alla contiguità o mera conoscenza di taluni imprenditori con esponenti delle cosche locali la difesa contesta che si tratti di elemento rilevante ai fini della prova dell'esistenza di una struttura associativa ove si consideri l'estorsione patita dal Chilà ad opera della cosca Iannonte mentre alcuna valenza può riconnettersi alle preoccupazioni del Chilà stesso circa la possibilità che il D'[OSCURATO:PERSONA] fosse indotto a decurtare le comuni provviste economiche destinate ai corrotti a richiesta dei congiunti e in favore dei detenuti ovvero l'invito dell'indagato al Chila di non entrare in contrasto con il Costarella che gli aveva rivolto richieste estorsive. Indimostrato ed apodittico, aggiunge la difesa, risulta l'assunto secondo cui il D'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe entrato nell'ATI Helios per volontà della cosca Iamonte, risultando temporalmente inconferente il richiamo del collegio cautelare alla dazione di danaro da parte del Martorano alla cosca Iamonte nel 2008 ovvero la richiesta di autorizzazione formulata dal Chilà sempre nel 2008 agli Iamonte per poter lavorare nell'ospedale di Melito, elementi che non sono suscettibili di provare l'esistenza dell'associazione in contestazione. Risulta, infatti, contradditorio l'assunto che accredita significatività ai fini della sussistenza dell'addebito associativo al fatto che gli imprenditori operassero sinergicamente fin dal 2000 a fronte del riconoscimento che fino al 2009 non era comunque identificabile un comune apparato organizzativo né rilevano le vicende amministrative riferibili a Delfino e Chilà, come pure il trasferimento da parte di un imprenditore dei dipendenti da una impresa colpita da interdittiva ad altra successivamente costituita; 2.3 la violazione degli artt. 110,43,416 cod.pen. e 273 cod.proc.pen. dal momento che l'assunto circa la continuità delle figure imprenditoriali fin dal 2000 non trova conferma in relazione alla posizione del ricorrente il quale, secondo l'accusa, risulta socio del Chilà dal 2019, seppure formalmente ne risulti un dipendente. L'ordinanza impugnata, tuttavia, non ha spiegato come l'essere socio coincida con la partecipazione associativa, né ha argomentato la sussistenza degli elementi costitutivi della stessa sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Aggiungono i difensori che il coinvolgimento del ricorrente nel reperimento del danaro per soddisfare le pretese dei funzionari dell'ASP non può reputarsi espressivo della partecipazione al sodalizio, rientrando nelle sue competenze l'intrattenimento di rapporti con gli altri imprenditori componenti dell'ATI; 2.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'art. 416bis.1cod.pen. La difesa, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura soggettiva dell'aggravante, caratterizzata da dolo intenzionale, evidenzia che l'ordinanza impugnata valorizza la contiguità o conoscenza di Chilà e D'[OSCURATO:PERSONA] di esponenti di associazioni mafiose, senza tuttavia argomentare sul fine di agevolare l'associazione mafiosa. Aggiunge che l'aggravante in questione non può essere integrata dallo sfumato rapporto di parentela del ricorrente con gli Iamonte mentre non constano elementi a supporto della volontà dell'indagato di favorire la compagine. Anzi, secondo il [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto sottrarsi alla richiesta estorsiva motivata dall'aiuto ai detenuti ma eventuali pagamenti risulterebbero a titolo delittuoso, denotando l'assoggettamento all'associazione mafiosa, circostanza che non si presta ad integrare la circostanza contestata. Le stesse intercettazioni valorizzate dal Tribunale del riesame delineano un atteggiamento di sottomissione del D'[OSCURATO:PERSONA] il quale consigliava al Chilà di non mettersi in contrasto con il Costarella. Aggiunge, quindi, la difesa che la motivazione del collegio cautelare appare eccentrica rispetto al tema d'indagine e non dà conto dell'operatività dell'associazione sub 1) a vantaggio delle cosche e del dolo specifico dell'indagato volto ad avvantaggiare la cosca Iamonte. Infatti, con riguardo all'appunto "mel 6000" la difesa opina che lo stesso è stato riferito ad un pagamento destinato alla cosca in maniera assertiva, potendo alternativamente riferirsi a pagamenti destinati ai funzionari di Melito; 2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 lett. a) e c) e 275 commi 1 e 3 cod.proc.pen. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata ha richiamato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. stimando inadeguata la misura degli arresti domiciliari con affermazioni generiche ed assertive, viziate dal pregiudizio costituito dal precedente coinvolgimento dell'indagato nel processo c.d. Sipario sebbene il D'[OSCURATO:PERSONA] sia stato assolto dall'addebito di partecipazione ad associazione mafiosa. I giudici della cautela, infatti, non hanno considerato che l'operatività del sodalizio contestato è venuta meno con l'applicazione della misura cautelare né hanno spiegato su quali elementi si fondi il pericolo di inquinamento probatorio rispetto a vicende cristallizzate in intercettazioni telefoniche e ambientali, tenuto conto che l'indagato non ha disponibilità di altre aziende rispetto a quella sequestrata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha celondivisibilmente chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni mediante installazione di un captatore informatico (trojan), la riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal dl. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applica ai procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26889 del 2016 (Sez. 5, n. 33138 del 28/09/2020, Rv. 279841; n. 31849 del 28/09/2020, Rv. 279769). Alla stregua dei principi dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite Scurato l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Rv. 266905). Le Sezioni Unite hanno, altresì, chiarito che, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. Nella specie, l'eccezione di nullità/inutilizzabilità proposta al Tribunale del Riesame concerneva solo il Rit 1063/2019 e l'ordinanza impugnata ha chiarito che sia il decreto d'urgenza del P.m. che la convalida del Gip facevano riferimento alla sussistenza di gravi indizi del reato ex art. 416 bis c.p. e alla fattispecie di turbata libertà degli incanti aggravata ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen. Pertanto, in virtù del principio tempus regit actum, poiché alle intercettazioni per procedimenti iscritti anteriormente al settembre 2020 - quale è quello in esame- si applicano le regole già in vigore, le cui coordinate ermeneutiche sono state chiarite dalla giurisprudenza di questa Corte, le eccezioni difensive in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni mediante captatore informatico sono state correttamente disattese. 1.1Manifestamente infondato è anche l'ulteriore rilievo in ordine all'asserita preclusione per il P.M. ex art. 13 D.L.152/91 di disporre le attività di intercettazione in via d'urgenza e salva convalida del Gip, alla luce della costante giurisprudenza che, al contrario, detta facoltà riconosce (Sez. 2, n. 46767 del 20/11/2008, Rv. 242804; Sez.6, n. 35930 del 16/7/2009, Rv. 244873; Sez. 1, n.4071 del 4/5/2018, dep. 2020, Rv. 278583-03). 2. Il secondo e il terzo motivo nella parte in cui revocano in dubbio la gravità indiziaria in relazione all'addebito associativo sub 1) sono infondati. L'ordinanza cautelare, dopo aver ricostruito la genesi del procedimento ed aver illustrato le illegittimità che hanno caratterizzato l'aggiudicazione da parte dell'ATI Helios dell'appalto dei servizi di pulizia dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA], la successiva proroga e l'affidamento delle operazioni straordinarie di igienizzazione legate alla situazione pandemica, ha evidenziato come le emergenze acquisite attestino la creazione da parte di una cordata di imprenditori di una consorteria criminale finalizzata all'illecita aggiudicazione ed esecuzione di una serie di appalti nel settore delle pulizie di strutture pubbliche sanitarie, tramite una diffusa attività corruttiva di pubblici funzionari, sottolineando la ricorrenza dei requisiti della stabilità e di una seppur rudimentale distribuzione dei compiti tra gli associati. Ha 6 09, rimarcato come l'accordo illecito risalga al 2008, allorché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata dialogavano dell'appalto dei servizi di pulizie bandito nel 2004 dalla ASL n. 11 di [OSCURATO:PERSONA] e convenivano di mettere fine ai dissapori e recriminazioni del passato per unire le proprie forze e partecipare con unità di intenti ( "come una famiglia") alle successive gare pubbliche, evitando di favorire la concorrenza e, nel contempo, esprimendo la volontà di forgiare e sponsorizzare elettoralmente un politico che rappresentasse gli interessi del gruppo a livello amministrativo. Secondo la ricostruzione del Gip emittente, fatta propria dal Tribunale cautelare, il progetto ha trovato pratica attuazione in occasione del bando dell'ASP di [OSCURATO:PERSONA] aggiudicato all'ATI Helios, la cui composizione rispecchiava l'assetto di interessi oggetto dell'accordo sopracennato. L'ordinanza impugnata ha richiamato a sostegno della stabilità del vincolo criminoso i consolidati rapporti di natura corruttiva intrattenuti con vari pubblici funzionari e segnalato che D'[OSCURATO:PERSONA], unitamente al figlio,odierno ricorrente, Antonino, nell'ambito della compagine era incaricato di mantenere i rapporti con gli altri sodali, curando, in particolare, la regolarità dei pagamenti dei singoli imprenditori finalizzati a remunerare i funzionari infedeli e la raccolta e l'attuazione delle richieste dei medesimi. 2.1 La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la P.A., non si richiede l'apposita creazione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, ma è sufficiente l'attivazione di una struttura che può essere anche preesistente all'ideazione criminosa e già dedita a finalità lecita; né è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di stabilità, essendo sufficiente che esso, a prescindere dalla sua durata nel tempo, non sia "a priori" circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati (Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 06/03/2014, Rv. 259493; n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Rv. 252387; inoltre, Sez. 5, n. 31149 del 05/05/2009, Rv. 244486, nonché Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255914. Nello stesso senso anche Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269952 che, in fattispecie relativa al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione aggravata e di turbativa di gare d'appalto, ha ritenuto congrua ed immune da vizi la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame relativa all'esistenza dell'elemento organizzativo, desunto, tra l'altro, dai seguenti elementi: a) attività di pianificazione compartecipata delle procedure di gara; b) funzione di indirizzo e guida attribuita ad uno dei sodali, capace di imporre il rispetto delle regole "sociali", quale l'importo della "tangente" nella misura del 10%; c) affidamento ad uno dei sodali, per un considerevole lasso di tempo, del ruolo di esattore delle 7 GQ, "tangenti"; d) intercambiabilità dei ruoli di erogatore di compensi illeciti, di intermediario per la consegna del denaro al pubblico ufficiale e di custode del denaro da occultare). Recente è la condivisibile affermazione secondo cui, in tema di associazione per delinquere, l'esistenza di scopi personali diversi e contrapposti tra i singoli associati, operanti nell'ambito di strutture imprenditoriali autonome e concorrenti, non è ostativa al riconoscimento del vincolo associativo, ove tali divergenze trovino composizione in un progetto generale, da realizzare mediante le attività delittuose, finalizzato a perseguire un utile da ripartire tra le diverse imprese (Sez. 3 , n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589). Questa Corte ha, altresì, chiarito, che è configurabile il vincolo associativo tra corrotto e corruttore, atteso che il ricorso sistematico all'attività corruttiva può assumere la valenza di uno strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base della "provvista" così formata, illeciti vantaggi ai membri del sodalizio e, quindi, a perseguire e, eventualmente, realizzare una durevole comunanza di scopi tra soggetti portatori di interessi individuali diversificati (Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Rv. 269951). 2.2 Lo scrutinio dei giudici di merito appare rispettoso dei richiamati principi, poggiando il giudizio di gravità indiziaria per l'addebito associativo su emergenze adeguatamente rappresentative di un progetto criminoso di ampio respiro, avente ad oggetto la realizzazione di un monopolio nella gestione degli appalti dei servizi nel settore delle pulizie. Non hanno, dunque, pregio i rilievi difensivi in ordine alla limitazione dell'accordo all'assegnazione e all'esecuzione dell'appalto del 2013 dal momento che dalla conversazione intercettata in data 3 luglio 2008, all'interno degli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]. tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], titolari di diritto e di fatto della stessa, e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], quest'ultimo ben spiegava che l'accordo doveva riguardare non una specifica gara "ma tutto quello che viene dopo per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA]" ed eventualmente anche "fuori", ipotizzando, a seguito di un periodo di assestamento, la creazione di un consorzio di imprese ed individuando i "lavori più grossi qua a Reggio" in quelli relativi all'ospedale, all'"inservientato", all'Università e al Consiglio Regionale. Pertanto, la natura e l'ampiezza del programma associativo ideato già nel 2008, l'estensione temporale del vincolo, la confluenza nell'ATI Helios di società riferibili agli originari promotori del progetto ( secondo la dettagliata ricostruzione dell'ordinanza genetica), la creazione ed alimentazione di un articolato reticolo di funzionari corrotti, capaci di intervenire manipolando non solo la fase genetica dell'assegnazione dell'appalto ma anche la sua esecuzione, attraverso il 8 cp), meccanismo delle proroghe (formali e di fatto) e di realizzare corsie preferenziali per il convogliamento ai corruttori dei proventi dei servizi; la realizzazione di una cassa comune alimentata dai singoli imprenditori pro-quota per remunerare i pubblici ufficiali infedeli secondo consolidate scansioni temporali sono tutti elementi che danno conto, secondo i parametri propri della fase cautelare, dell'esistenza di una piattaforma indiziaria idonea a sostenere l'addebito associativo. 3. Infondate s'appalesano le doglianze in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa che, secondo l'insegnamento di Sezioni Unite Chioccini ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734-01). L'ordinanza impugnata (pagg. 15/18) ha passato in rassegna gli elementi fattuali a sostegno della sussistenza della circostanza, valorizzando, in particolare, il sistematico interessamento delle famiglie mafiose agli appalti nel settore sanitario, la circostanza che i D'[OSCURATO:PERSONA] siano espressione della famiglia criminale di Melito di [OSCURATO:PERSONA]; l'atteggiamento di D'[OSCURATO:PERSONA] nel rivendicare un ruolo di primo piano nelle vicende dell'ospedale di Melito; i rapporti di affinità dell'odierno ricorrente con il defunto boss [OSCURATO:PERSONA] e la vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA], il versamento periodico da parte dei sodali di parte degli utili, oltre che ai pp.uu. corrotti, agli esponenti dei clan operanti sul territorio. 3.1 Secondo la giurisprudenza di legittimità, la finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento di un sodalizio criminoso di tal tipo, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'organizzazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art.416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01) ma la finalità agevolatrice, onde evitare il rischio di una diluizione dell'aggravante nella semplice contestualità ambientale, deve costituire oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio, consapevolezza che non è esclusa quando l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso ( Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464-01).dk Questa Corte ha, altresì, precisato che ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui si discorre è necessario che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267300, rimarcando che, stante la necessità per la configurazione della circostanza del dolo specifico, il fine di favorire l'associazione deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti (Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Rv. 270590-01). 3.2 Come già accennato, il collegio cautelare ha richiamato a fondamento dell'aggravante, unitamente ad altri elementi, il periodico versamento di parte degli utili agli esponenti delle famiglie criminali. Trattasi di profilo ampiamente scandagliato dall'ordinanza genetica nella parte relativa ai "rapporti con la ndrangheta" (pag. 454 e segg.) che fornisce un'articolata ricostruzione dei materiali investigativi, evidenziando come l'associazione per delinquere sub 1) presenti connotazioni ndranghetiste sia per la presenza nel suo organigramma, in posizione apicale (come nel caso del Chilà) o strettamente operativa (come nel caso del prevenuto), di soggetti intranei o orbitanti nei circuiti della criminalità organizzata, sia per la protezione ambientale accordata da alcune delle cosche allo svolgimento dei servizi di pulizia nelle strutture sanitarie ricadenti nel territorio di competenza in cambio del versamento periodico di somme di danaro. Questa Corte ha recentemente affermato che ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione mafiosa, quando la continuativa erogazione di danaro a una consorteria di tal tipo da parte di un imprenditore sia finalizzata a ottenere "protezione" e sostegno nell'acquisizione di commesse economiche (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Rv. 281589- 02). Nella specie, la consolidata e condivisa prassi di pagamenti periodici non solo alla cosca Iamonte, di cui i D'[OSCURATO:PERSONA] erano diretta espressione, ma anche ad altre ndrine del reggino sul cui territorio l'ATI operava costituisce una chiara manifestazione della finalità agevolativa, contribuendo siffatte dazioni all'accrescimento della capacità finanziaria del sodalizio di riferimento e a rinsaldarne il controllo del territorio attraverso le plurime interferenze documentate nella gestione dell'attività imprenditoriale appaltata all'associazione sub 1). Perfettamente coerente con la lettura fornita dai giudici cautelari s'appalesa la vicenda estorsiva contestata al capo 6, frutto della rottura degli equilibri spartitori raggiunti da [OSCURATO:PERSONA] con la cosca Iamonte e della insoddisfatta richiesta di ottenere una riduzione della quota di utili mensilmente versata in favore della stessa.& 3.3 Sotto il profilo soggettivo deve ulteriormente rimarcarsi che le modalità e circostanze delle azioni delittuose contestate, sulla base dei materiali scrutinati, danno conto della piena consapevolezza dei sodali circa le modalità operative del gruppo al fine di garantirsi agibilità e protezione sul territorio. In proposito Sez. Unite Chiocchini ha chiarito in motivazione che, qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento agevolatore dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione, non vi è ragione per escludere l'estensione dell'applicazione della circostanza, posto che lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici elementi rivelatori che devono accompagnarne la configurazione, per assicurare il rispetto del principio di offensività. La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. Gli enunciati criteri valutativi appaiono soddisfatti dal complessivo scrutinio dei materiali investigativi effettuato dai giudici della cautela secondo i criteri propri della fase. 4. Destituito di pregio è il conclusivo motivo in punto di adeguatezza del trattamento cautelare, avendo l'ordinanza impugnata congruamente argomentato sia l'attualità e concretezza del rischio di recidiva che il pericolo di inquinamento probatorio, dando conto dell'impossibilità di neutralizzare le ritenute esigenze con misure alternative in ragione della negativa valutazione prognostica sulla personalità del ricorrente e della vicinanza ai circuiti criminali operanti sul territorio. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso, nel complesso infondato, deve essere rigettato con condanna del proponente