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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 settembre 2026

Cassazione n. 24946/2026

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rigento, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMarcello Capello, domiciliazione telematica legale-controricorrente-Numero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3247/2023depositata il 16 novembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di Bonifica 3Agrigento ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione dellasentenza n. 3247 del 2023 della Corte di appello di Milano esponendo che:- il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] aveva opposto undecreto ingiuntivo accordato in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cessionaria di parte del credito, perfornitura di energia elettrica;- le pretese creditrici avevano ottenuto di chiamare in causa ilConsorzio di Bonifica 3 Agrigento, accorpato al Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA];- il Tribunale di Milano, esperita consulenza tecnica d’ufficio, avevaaccertato il credito per quanto di ragione e aveva condannato alcorrispondente pagamento, in solido, i due Consorzi;- la Corte di appello di Milano con sentenza n. 3247/2023 avevarigettato il gravame osservando, per quanto qui ancora di utilità,che: correttamente il primo giudice aveva utilizzato ladocumentazione acquisita, su autorizzazione del Tribunale, adopera del consulente giudiziale dalle due società per azioni,poiché oggetto di tempestiva richiesta di ordine di esibizione;sulla base di questa, la condivisa consulenza, anche in replica alleosservazioni dei consulenti di parte, aveva ricostruito i consumi eil correlato credito con riferimento ai primi quali misurati dalcontatore del distributore, essendo indiscusso il correttofunzionamento di quest’ultimo.Numero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] eLuce S.p.A., e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memorie.Rilevato che:1.

Il primo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115, 183, 153, 210 c.p.c. e 111 Cost., poiché la Corte diappello avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che ilconsulente dell’ufficio aveva raggiunto le sue conclusioni a mezzo didocumentazione illegittimamente acquisita, come da richiesta di revocadella relativa autorizzazione giudiziale sùbito rivolta al Tribunale concontestazione coltivata anche in appello, in quanto era relativa alla provadei fatti costitutivi principali e non vi era dimostrazione che fosse stataprima richiesta alle parti destinatarie dell’ordine di esibizione, onde lesocietà attrici non avevano fatto quanto nel loro potere e dovere perassolvere al proprio onere probatorio, fermo restando che in modoparimenti erroneo già il primo giudice aveva affermato che le due opposteavevano prodotto documentazione a supporto dei dati di consumo, inveceaffatto estrapolabili, dalla produzione offerta, con riferimento ai contratticoinvolti.2.

Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.360, n. 5, e 132, n. 4, c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe erratoomettendo di esaminare le specifiche contestazioni formulate daiconsulenti di parte al perito d’ufficio, omettendo del tutto di motivare sulleseguenti critiche: a) i calcoli sommari fatti si basavano su documentazioneparziale, unilaterale e generica; b) non vi era stata acquisizione dei datidettagliati di prelievo di potenza; c) non era stata tenuta nel conto latariffa diversificata per fasce orarie; d) non vi era correlata analisidettagliata delle fatture.

Ciò facendo si sarebbe mancato di considerareche: e) ci si era basati su pretesi consumi mensili e non sulle letturemensili dei contatori; f) non si era proceduto alla rielaborazione delleletture dei gruppi di misura con le costanti di lettura; g) si era pertantoNumero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/2026obliterata, contestualmente, la temporalità dei consumi e l’esame dei datidi prelievo di potenza; h) si era parimenti obliterata la lettura progressivadei dati e l’erroneo conteggio degli interessi pure oggetto di obiezione.3.

Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., poiché la fondatezza delle censure precedenti avrebbe dovutocondurre a una diversa regolazione delle spese processuali.Considerato che:4.

Il ricorso non può dirsi inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3,c.p.c., contenendo una illustrazione dei fatti processuali nella misuraminima utile allo scrutinio delle censure, ma dev’essere disatteso per leragioni che seguono.5.

Il primo motivo è infondato.Questa Suprema Corte ha chiarito che il consulente tecnico d'ufficio, neilimiti delle indagini che gli sono affidate e nell’osservanza delcontraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice idocumenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le partiavevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l’ordine diesibizione ex art. 210 c.p.c., pur se relativi ai fatti principali dedotti afondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle partiprovare (così Sez.

U., 1/2/2022 n. 3086), senza che tale attività incorranella sanzione da nullità relativa di cui all’art. 157 c.p.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 3947).

E ciò è del tutto logico, poiché il mezzo istruttorio della richiestadi ordine di esibizione rientra tra quelli che le parti possono utilizzare perassolvere ai loro oneri probatori.D’altronde è pacifico che si trattava di documenti individuabili e nelladisponibilità dei soggetti destinatari dell’ordine, mentre in alcun modo èevincibile la pretesa condizione, in tesi legale, della previa richiestastragiudiziale di essi alla parte che li possiede.

Altro sarebbe stato infattiipotizzare che si trattava di documentazione facilmente acquisibile inautonomia ad opera delle parti (in questo caso) attrici.Numero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/2026Quanto all’asserto che la documentazione prodotta dalle parti istantiavrebbe (già) supportato i dati di consumo (pag. 18 del ricorso), ciò sirivela irrilevante alla luce della motivazione basata sulla ricostruzioneperitale.6.

Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.6.1 In primo luogo, la denuncia di violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.sostenuta dalla parte evocando nomofilachia concernente la mancatarisposta alle critiche formulate avverso la consulenza d’ufficio (Cass.,20/11/2023 n. 32069) non è ammissibile perché, quanto all’accertamentofattuale dei giudici di merto, vi è stata doppia decisione conforme,generante dunque la preclusione di cui all’art. 360, quarto comma, c.p.c.,già introdotta dal previo art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.Né vi è stata dimostrazione che le suddette decisioni siano state sul puntodifferenti (Cass. 28/2/2023 n. 5947; Cass. 22/12/2016 n. 26774), anziessendo conclusivamente pacifica la conformità in parola.Il profilo appena evidenziato preclude anche la denuncia – di cui lacensura è innervata – di travisamento della prova (documentale), ovverodel suo contenuto consistente nell’analisi dei dati quale svolta dalconsulente: ciò perché si ricade nell’omesso esame (quando non si possadire di un diverso errore revocatorio) se non nella rilettura istruttoriaestranea alla presente sede di sola legittimità (Sez.

U. 5/3/2024 n. 5792).6.2 In secondo luogo, non può affermarsi una radicale carenzamotivazionale poiché la Corte di appello ha condiviso la perizia giudizialerimarcando che aveva ricostruito in consumi traendoli dalla misurazionedel contatore del distributore, di cui non era stato allegato prima chedimostrato un malfunzionamento.A fronte di ciò si ricade in un’inammissibile richiesta di revisione fattuale,fermo rimanendo, al contempo, che:Numero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/20261) la deduzione di genericità e inidoneità della documentazioneacquisita e dell’analisi delle fatture è del tutto aspecifica epriva di potenziale decisività;2) nulla è spiegato di come e perché sarebbe statoalternativamente decisivo il dato del “prelievo di potenza”assertivamente obliterato;3) nulla è compiutamente spiegato di cosa significasse e comepotesse incidere la “costante di lettura”;4) il gravame non riporta né illustra ovvero compiutamentericostruisce la contrattualistica quanto all’affermata fasciatemporale dei costi;5) nulla si spiega compiutamente di come avrebbe inciso ladifferenza tra letture mensili e consumi mensili;6) nulla si spiega compiutamente di come avrebbe inciso, nellospecifico, la progressività delle misurazioni;7) risulta estraneo all’indagine peritale fattuale il tema dellamisura degli interessi moratori, che non si dimostra coltivato,nei termini assertivi riferibili alla parte quale rappresentata daldifensore, in tutte le fasi di merito, mentre involgeaccertamenti relativi anche in tal caso alla contrattualisticanon riportata né specificatamente illustrata, per cui si deveritenere questione complessivamente nuova e comunqueinammissibile in questa sede.7.

Il terzo motivo è logicamente assorbito poiché presuppone non unerrore nella regolazione delle spese di lite, bensì una rivisitazione diquesta alla luce delle precedenti censure però, come appena visto,disattese.Spese secondo soccombenza.

P.Q.MNumero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/2026Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione dellespese di lite alle controricorrenti, liquidate, per ciascuna, in 12.000 euro,oltre 200 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, insolido, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rigento, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoMarcello Capello, domiciliazione telematica legale-controricorrente-Numero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3247/2023depositata il 16 novembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di Bonifica 3Agrigento ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione dellasentenza n. 3247 del 2023 della Corte di appello di Milano esponendo che:- il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] aveva opposto undecreto ingiuntivo accordato in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cessionaria di parte del credito, perfornitura di energia elettrica;- le pretese creditrici avevano ottenuto di chiamare in causa ilConsorzio di Bonifica 3 Agrigento, accorpato al Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA];- il Tribunale di Milano, esperita consulenza tecnica d’ufficio, avevaaccertato il credito per quanto di ragione e aveva condannato alcorrispondente pagamento, in solido, i due Consorzi;- la Corte di appello di Milano con sentenza n. 3247/2023 avevarigettato il gravame osservando, per quanto qui ancora di utilità,che: correttamente il primo giudice aveva utilizzato ladocumentazione acquisita, su autorizzazione del Tribunale, adopera del consulente giudiziale dalle due società per azioni,poiché oggetto di tempestiva richiesta di ordine di esibizione;sulla base di questa, la condivisa consulenza, anche in replica alleosservazioni dei consulenti di parte, aveva ricostruito i consumi eil correlato credito con riferimento ai primi quali misurati dalcontatore del distributore, essendo indiscusso il correttofunzionamento di quest’ultimo.Numero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/2026Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] eLuce S.p.A., e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memorie.Rilevato che:1. Il primo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115, 183, 153, 210 c.p.c. e 111 Cost., poiché la Corte diappello avrebbe errato mancando di considerare, in particolare, che ilconsulente dell’ufficio aveva raggiunto le sue conclusioni a mezzo didocumentazione illegittimamente acquisita, come da richiesta di revocadella relativa autorizzazione giudiziale sùbito rivolta al Tribunale concontestazione coltivata anche in appello, in quanto era relativa alla provadei fatti costitutivi principali e non vi era dimostrazione che fosse stataprima richiesta alle parti destinatarie dell’ordine di esibizione, onde lesocietà attrici non avevano fatto quanto nel loro potere e dovere perassolvere al proprio onere probatorio, fermo restando che in modoparimenti erroneo già il primo giudice aveva affermato che le due opposteavevano prodotto documentazione a supporto dei dati di consumo, inveceaffatto estrapolabili, dalla produzione offerta, con riferimento ai contratticoinvolti.2. Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.360, n. 5, e 132, n. 4, c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe erratoomettendo di esaminare le specifiche contestazioni formulate daiconsulenti di parte al perito d’ufficio, omettendo del tutto di motivare sulleseguenti critiche: a) i calcoli sommari fatti si basavano su documentazioneparziale, unilaterale e generica; b) non vi era stata acquisizione dei datidettagliati di prelievo di potenza; c) non era stata tenuta nel conto latariffa diversificata per fasce orarie; d) non vi era correlata analisidettagliata delle fatture. Ciò facendo si sarebbe mancato di considerareche: e) ci si era basati su pretesi consumi mensili e non sulle letturemensili dei contatori; f) non si era proceduto alla rielaborazione delleletture dei gruppi di misura con le costanti di lettura; g) si era pertantoNumero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/2026obliterata, contestualmente, la temporalità dei consumi e l’esame dei datidi prelievo di potenza; h) si era parimenti obliterata la lettura progressivadei dati e l’erroneo conteggio degli interessi pure oggetto di obiezione.3. Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c., poiché la fondatezza delle censure precedenti avrebbe dovutocondurre a una diversa regolazione delle spese processuali.Considerato che:4. Il ricorso non può dirsi inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3,c.p.c., contenendo una illustrazione dei fatti processuali nella misuraminima utile allo scrutinio delle censure, ma dev’essere disatteso per leragioni che seguono.5. Il primo motivo è infondato.Questa Suprema Corte ha chiarito che il consulente tecnico d'ufficio, neilimiti delle indagini che gli sono affidate e nell’osservanza delcontraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice idocumenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le partiavevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l’ordine diesibizione ex art. 210 c.p.c., pur se relativi ai fatti principali dedotti afondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle partiprovare (così Sez. U., 1/2/2022 n. 3086), senza che tale attività incorranella sanzione da nullità relativa di cui all’art. 157 c.p.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 3947). E ciò è del tutto logico, poiché il mezzo istruttorio della richiestadi ordine di esibizione rientra tra quelli che le parti possono utilizzare perassolvere ai loro oneri probatori.D’altronde è pacifico che si trattava di documenti individuabili e nelladisponibilità dei soggetti destinatari dell’ordine, mentre in alcun modo èevincibile la pretesa condizione, in tesi legale, della previa richiestastragiudiziale di essi alla parte che li possiede. Altro sarebbe stato infattiipotizzare che si trattava di documentazione facilmente acquisibile inautonomia ad opera delle parti (in questo caso) attrici.Numero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/2026Quanto all’asserto che la documentazione prodotta dalle parti istantiavrebbe (già) supportato i dati di consumo (pag. 18 del ricorso), ciò sirivela irrilevante alla luce della motivazione basata sulla ricostruzioneperitale.6. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.6.1 In primo luogo, la denuncia di violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.sostenuta dalla parte evocando nomofilachia concernente la mancatarisposta alle critiche formulate avverso la consulenza d’ufficio (Cass.,20/11/2023 n. 32069) non è ammissibile perché, quanto all’accertamentofattuale dei giudici di merto, vi è stata doppia decisione conforme,generante dunque la preclusione di cui all’art. 360, quarto comma, c.p.c.,già introdotta dal previo art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.Né vi è stata dimostrazione che le suddette decisioni siano state sul puntodifferenti (Cass. 28/2/2023 n. 5947; Cass. 22/12/2016 n. 26774), anziessendo conclusivamente pacifica la conformità in parola.Il profilo appena evidenziato preclude anche la denuncia – di cui lacensura è innervata – di travisamento della prova (documentale), ovverodel suo contenuto consistente nell’analisi dei dati quale svolta dalconsulente: ciò perché si ricade nell’omesso esame (quando non si possadire di un diverso errore revocatorio) se non nella rilettura istruttoriaestranea alla presente sede di sola legittimità (Sez. U. 5/3/2024 n. 5792).6.2 In secondo luogo, non può affermarsi una radicale carenzamotivazionale poiché la Corte di appello ha condiviso la perizia giudizialerimarcando che aveva ricostruito in consumi traendoli dalla misurazionedel contatore del distributore, di cui non era stato allegato prima chedimostrato un malfunzionamento.A fronte di ciò si ricade in un’inammissibile richiesta di revisione fattuale,fermo rimanendo, al contempo, che:Numero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/20261) la deduzione di genericità e inidoneità della documentazioneacquisita e dell’analisi delle fatture è del tutto aspecifica epriva di potenziale decisività;2) nulla è spiegato di come e perché sarebbe statoalternativamente decisivo il dato del “prelievo di potenza”assertivamente obliterato;3) nulla è compiutamente spiegato di cosa significasse e comepotesse incidere la “costante di lettura”;4) il gravame non riporta né illustra ovvero compiutamentericostruisce la contrattualistica quanto all’affermata fasciatemporale dei costi;5) nulla si spiega compiutamente di come avrebbe inciso ladifferenza tra letture mensili e consumi mensili;6) nulla si spiega compiutamente di come avrebbe inciso, nellospecifico, la progressività delle misurazioni;7) risulta estraneo all’indagine peritale fattuale il tema dellamisura degli interessi moratori, che non si dimostra coltivato,nei termini assertivi riferibili alla parte quale rappresentata daldifensore, in tutte le fasi di merito, mentre involgeaccertamenti relativi anche in tal caso alla contrattualisticanon riportata né specificatamente illustrata, per cui si deveritenere questione complessivamente nuova e comunqueinammissibile in questa sede.7. Il terzo motivo è logicamente assorbito poiché presuppone non unerrore nella regolazione delle spese di lite, bensì una rivisitazione diquesta alla luce delle precedenti censure però, come appena visto,disattese.Spese secondo soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 2445/2024Numero sezionale 2296/2026Numero di raccolta generale 24946/2026Data pubblicazione 02/09/2026Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione dellespese di lite alle controricorrenti, liquidate, per ciascuna, in 12.000 euro,oltre 200 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, insolido, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi