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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21831/2026

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delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sardegna, n. 890/2023, depositata in data 13 dicembre 2023,non notificata;Numero registro generale 16851/2024Numero sezionale 5175/2026Numero di raccolta generale 21831/2026Data pubblicazione 26/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25giugno 2026 dalla Presidente relatrice Angelina-[OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate, inrelazione agli anni 1997 e 1998, recuperava a tassazione, a fini [OSCURATO:PERSONA], contributi comunitari, denominati «restituzioni FEOGA»,concessi per compensare, nelle cessioni extracomunitarie (nella specie,di prodotti lattiero-caseari), la differenza tra i costi di produzione e iprezzi di talune merci prodotte nell'Unione Europea, destinate adessere esportate verso paesi terzi, e i costi o prezzi vigenti sul mercatomondiale.

Le somme erano ritenute ricavi ai sensi dell’allora vigenteart. 53, comma 1, del TUIR e in quanto tali avrebbero dovutoconcorrere alla quantificazione del reddito negli esercizi di competenza,individuato nell’anno nel quale era stato emesso il rispettivamenteprovvedimento di attribuzione e liquidazione dei medesimi contributi invia definitiva, a conclusione dell’iter amministrativo avviato conl’istanza presentata dalla società.

Con gli atti si recuperavano altresìcosti indeducibili.2. [OSCURATO:SOCIETA] e Cubeddu impugnavano gli avvisi, che la Commissionetributaria provinciale di primo grado annullava, con sentenzeconfermate da quella di secondo grado.Questa Corte, con le sentenze nn. 30150 e 30152 del 2017, accoglievai ricorsi dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che le esportazioni delprodotto fruente dell'aiuto pubblico e, ancor prima, l'ottenimento deltitolo di esportazione e l'espletamento delle operazioni doganali diesportazione non costituissero la fonte della componente reddituale,ma semplici presupposti del diritto a ricevere il contributo, atteso ilnecessario concorso delle altre condizioni richieste: questo, infatti, nonsorge con l'esportazione del prodotto e con gli afferenti adempimenti(quindi, in tale momento), ma solo con l'emanazione del decretoNumero registro generale 16851/2024Numero sezionale 5175/2026Numero di raccolta generale 21831/2026Data pubblicazione 26/06/2026ministeriale di definitivo riconoscimento del diritto.

Demandava quindial giudice del rinvio l’accertamento del fatto controverso del momentodel definitivo riconoscimento.3.

Il giudice del rinvio con la sentenza impugnata accoglieva gli appellireputando che soltanto con la emissione del decreto di liquidazione icrediti divengano certi e liquidi, con la conseguenza che essiconcorrono a formare la base imponibile nel relativo esercizio dicompetenza.4.

Contro questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico motivo,cui l’Agenzia delle entrate replica con controricorso.5.

In data 30 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate deposita istanzadi cessazione della materia del contendere, corredato di accordiconciliativi.CONSIDERATO CHE1.

Dagli accordi conciliativi in atti, stipulati ai sensi dell’art. 48 del d.lgs.n. 546/1992 e regolarmente sottoscritti a norma del comma 1 dellanorma, risulta che le parti hanno definito la presente lite in relazioneagli atti originariamente impugnati, con compensazione delle spesegiudiziali.Gli accordi, in cui viene espressamente richiamato il presente giudizio,prevede la definizione della lite con la sola riduzione delle sanzioniirrogate.2.

Ai sensi del comma 4 del citato art. 48, la conciliazione si perfezionacon la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate, come nelcaso di specie, le somme dovute con i termini e le modalità dipagamento.A seguito della modifica apportata alla predetta disposizione dall'art. 9del d.lgs. n. 156/2015, non sono più necessari, ai fini delperfezionamento dell’accordo conciliativo, il pagamento della primaNumero registro generale 16851/2024Numero sezionale 5175/2026Numero di raccolta generale 21831/2026Data pubblicazione 26/06/2026rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive (Cass.n. 11598/2025; Cass. n. 17665/2026).3.

Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, concompensazione delle spese.

P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa lespese.Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2026.La Presidente relatriceAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sardegna, n. 890/2023, depositata in data 13 dicembre 2023,non notificata;Numero registro generale 16851/2024Numero sezionale 5175/2026Numero di raccolta generale 21831/2026Data pubblicazione 26/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25giugno 2026 dalla Presidente relatrice Angelina-[OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Emerge dalla sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate, inrelazione agli anni 1997 e 1998, recuperava a tassazione, a fini [OSCURATO:PERSONA], contributi comunitari, denominati «restituzioni FEOGA»,concessi per compensare, nelle cessioni extracomunitarie (nella specie,di prodotti lattiero-caseari), la differenza tra i costi di produzione e iprezzi di talune merci prodotte nell'Unione Europea, destinate adessere esportate verso paesi terzi, e i costi o prezzi vigenti sul mercatomondiale. Le somme erano ritenute ricavi ai sensi dell’allora vigenteart. 53, comma 1, del TUIR e in quanto tali avrebbero dovutoconcorrere alla quantificazione del reddito negli esercizi di competenza,individuato nell’anno nel quale era stato emesso il rispettivamenteprovvedimento di attribuzione e liquidazione dei medesimi contributi invia definitiva, a conclusione dell’iter amministrativo avviato conl’istanza presentata dalla società. Con gli atti si recuperavano altresìcosti indeducibili.2. [OSCURATO:SOCIETA] e Cubeddu impugnavano gli avvisi, che la Commissionetributaria provinciale di primo grado annullava, con sentenzeconfermate da quella di secondo grado.Questa Corte, con le sentenze nn. 30150 e 30152 del 2017, accoglievai ricorsi dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che le esportazioni delprodotto fruente dell'aiuto pubblico e, ancor prima, l'ottenimento deltitolo di esportazione e l'espletamento delle operazioni doganali diesportazione non costituissero la fonte della componente reddituale,ma semplici presupposti del diritto a ricevere il contributo, atteso ilnecessario concorso delle altre condizioni richieste: questo, infatti, nonsorge con l'esportazione del prodotto e con gli afferenti adempimenti(quindi, in tale momento), ma solo con l'emanazione del decretoNumero registro generale 16851/2024Numero sezionale 5175/2026Numero di raccolta generale 21831/2026Data pubblicazione 26/06/2026ministeriale di definitivo riconoscimento del diritto. Demandava quindial giudice del rinvio l’accertamento del fatto controverso del momentodel definitivo riconoscimento.3. Il giudice del rinvio con la sentenza impugnata accoglieva gli appellireputando che soltanto con la emissione del decreto di liquidazione icrediti divengano certi e liquidi, con la conseguenza che essiconcorrono a formare la base imponibile nel relativo esercizio dicompetenza.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] propongonoricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico motivo,cui l’Agenzia delle entrate replica con controricorso.5. In data 30 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate deposita istanzadi cessazione della materia del contendere, corredato di accordiconciliativi.CONSIDERATO CHE1. Dagli accordi conciliativi in atti, stipulati ai sensi dell’art. 48 del d.lgs.n. 546/1992 e regolarmente sottoscritti a norma del comma 1 dellanorma, risulta che le parti hanno definito la presente lite in relazioneagli atti originariamente impugnati, con compensazione delle spesegiudiziali.Gli accordi, in cui viene espressamente richiamato il presente giudizio,prevede la definizione della lite con la sola riduzione delle sanzioniirrogate.2. Ai sensi del comma 4 del citato art. 48, la conciliazione si perfezionacon la sottoscrizione dell’accordo, nel quale sono indicate, come nelcaso di specie, le somme dovute con i termini e le modalità dipagamento.A seguito della modifica apportata alla predetta disposizione dall'art. 9del d.lgs. n. 156/2015, non sono più necessari, ai fini delperfezionamento dell’accordo conciliativo, il pagamento della primaNumero registro generale 16851/2024Numero sezionale 5175/2026Numero di raccolta generale 21831/2026Data pubblicazione 26/06/2026rata e la prestazione di idonea garanzia per le rate successive (Cass.n. 11598/2025; Cass. n. 17665/2026).3. Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, concompensazione delle spese. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa lespese.Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2026.La Presidente relatriceAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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