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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11598/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5019/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] tore Cantelli ed elettivamente domiciliata all’indirizzo Pec:salvato- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:IVA – accordo con- ciliativo –conseguenze su ipoteca iscritta– limiti giuri- sdizione giudice tributario – cattivo comportamento PA nonché AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore protempore; –intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n.3375/6/2022, depositata il 19 luglio 2022 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3375/6/2022,depositata il 19 luglio 2022 , veniva rigettato l’appello proposto da ll a società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , ora in liquida- zione,avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale diRoma n. 5882 / 3 8/2019 la quale aveva rigettato i l ricors o introdut- tivo proposto da lla contribuente avente ad oggetto l’intimazione di pagamentoconseguente alla decadenza dalla rateizzazione del de- bitoconcessa di una conciliazione “fuori udienza” stipulata nel gen- naio 2017, ex art.48 d.lgs. n. 546 del 1992 , relativamente alle im- posteaccertate con avvis o di accertamento per l ’ annualità 2011. 2.Per quanto qui ancora interessa, in sentenza si legge che la società impugnava la sentenza di primo grado deducendo, in via prelimi- nare,l’assenza di legittima sottoscrizione dell’atto impugnato e, nel merito,prospettava che il mancato versamento della rata che aveva determinato la decadenza dal piano di rateizzazione del debito era stata la conseguenza di un comportamento omissivo dell'agente dellariscossione che non aveva provveduto alla cancellazione o so- spensione dell'ipoteca iscritta sui beni immobili della società.

Tale circostanzaaveva impedito alle banche di concedere fidi e finanzia- mentianche per assolvere al debito erariale.

Quindi, insisteva a che fosseripristinata la rateizzazione e che fossero dichiarate non dovute le maggiori sanzioni del 45% sul residuo importo dovuto a titolo d'impostaai sensi dell'art. 48 ter comma 3 del d.lgs. 546/92 .

3. La contribuente proponericorso per cassazione affidato a tre mo- tivi,che illustra con memoria ex art.380 bis. 1 cod. proc. civ., cui replical’Agenzia con controricorso; l’agente della riscossione è rima- sto intimato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4 cod. proc. civ., si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 29, comma 1, lett. a), DL 78/2010, 53 Cost., violazione e falsa applicazione artt. 48, comma 4, e 48 ter, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 perché la decisione impugnata sa- rebbe stata erroneamente fondata sul disposto dell’art. 48, comma 3,d.lgs. 546/92 in vigore fino al 05/07/2011 che prevedeva il per- fezionamentodella conciliazione rateale solo con il pagamento della primarata e con la prestazione di garanzia per le rate successive, così falsamente affermando che l’agente della riscossione non po- tessecancellare l’ipoteca fino al pagamento di tutte le rate.

Invece, ilgiudice avrebbe dovuto applicare il quarto comma dell’articolo nella versionein vigore a gennaio 2017, data dell’accordo conciliativo.

La- menta anche la violazione della seconda parte del secondo comma dell’art.10 della L. 27 luglio 2000 n. 212 secondo il quale non sono irrogatesanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qua- lora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamenteconseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’Ammini- strazionestessa, nonché la violazione dell’art. 2043 del cod. civ. e dell’art.97 Cost., con assunzione di responsabilità delle conseguenze delmancato pagamento della seconda .

Inoltre,si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la memoria depositata dalla parte privata, contenente la sentenza n. 3072del 2022 fosse tardiva in quanto depositata oltre l’udienza pub- blica, in violazione dell’art. 112 e 115 cod. proc. civ., statuizione ritenutaillegittima in quanto il deposito d i tale atto sarebbe avvenuto ilgiorno prima e lla suddetta udienza.

Sichiede infine che si applichi il giudicato esterno formatosi a seguito dellapronuncia della sentenza della CTR n . 3072 del 2022. 2.Il motivo è infondato, con correzione della motivazione .

2.1. Il testo dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, tenuto conto che il momento in cui le parti hanno stipulato l’accordo di conciliazioneè stato il mese di gennaio 2017 , è il testo in vigore dal 1/1/2016, modificato dal d.lgs.del 24/09/2015 n. 156, articolo 9e, nella versione applicabile alla fattispecie, non attiene più alla “conciliazione giudiziale”, ora prevista all’art. 48-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 così appositamente rubricato, ma alla “conciliazione fuori udienza”, come da rubrica dell’articolo.

Nel caso di specie è lo stesso incipit del ricorso, a pag.3, a riferire che «La controversia devoluta all’esame di codesta Ecc.ma Corte, trae origine dall’intimazione di pagamento n. 25886 relativa all’anno 2011 (già all. 1 al ricorso in 1°grado e ora Doc. 2.1), impugnata dinanzi alla CTP di Roma.

Tale avviso di intimazione relativo all’anno 2011 era stato emesso a seguito del mancato versamento della se- conda rata trimestrale su sedici dell’importo di Euro 44.194,19 come da piano di rateazione allegato a proposta di conciliazione giudiziale n TK5 500004/2017».

L’accordo è stato prodotto agli atti ed è un accordo conciliativo ex art.48cit., “ fuori udienza ” .

2.2. La disposizione applicabile èin particolare quella di cui al quarto commadel citato art. 48, che nel testo applicabile ratione temporis recita: «La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'ac- cordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalitàdi pagamento.

L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente».Quindi, ai fini del perfezionamento dell’accordo conciliativo, al mo- mento della stipula intervenuta nel gennaio 2017, a differenza di quanto ritiene il giudice d’appello, èidonea e sufficiente la sottoscri- zione delle parti, senza necessit̀ di ulteriori attivit ̀ , quale il paga- mento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia sull’im- porto delle rate successive.

2.3. Sul punto la motivazione del giudice va correttaex art.384 u.c. cod. proc. civ., mala decisione giunge a condivisibili conclusioni.

La prospettazione del ricorrente, secondo cui l’Amministrazione per ef- fetto della conciliazione “fuori udienza” aveva l’obbligo di cancellare l’ipoteca iscritta a garanzia del debito oggetto della conciliazione, e questo comportamento negligente dell’Amministrazione sarebbe stato la causa del mancato ottenimento di finanziamenti necessari all’estinzione delle rate e,dunque, della decadenza dal beneficio del termine, non può su di un piano logico condurre ad una statuizione di non debenza del tributo e delle sanzioni.

Eventualmente avrebbe potuto essere introdotta davanti al giudice ordinario una domanda risarcitoria(cfr. Cass. 17902/2010), ma non può essereutilmente contestato davanti al giudice tributario un pre- sunto cattivo comportamento dell’Amministrazione per non av er adeguato tempestivamente l’ipoteca agli esiti della conciliazione , fatto intervenutosolo nel 2020.

Non è devolvibile al giudice tributario un profilo di responsabilità per eventuale comportamento dell’Am- ministrazione, ma solo un giudizio sulla debenza del tributo.

La questione posta all’attenzione del giudice d’appello, dunque,è in ultima analisi priva di decisivitàe il giudice, anche se sulla base della motivazione come sopra corretta, è giunto ad esatte conclusioni ri- gettandola.

2.4. Non puòinoltre trovare accoglimento neppure la parte del mo- tivo relativ o al giudicato esterno , dal momento che la sentenza n.3072 del 2022invocata dalla ricorrente riguarda pacificamente un’ al- tra annualit̀ in presenza di imposte erariali che variano a seconda delle operazioni economiche realizzate nel periodo, né sono offerti elementi fattuali da cui desumere l’identit̀ dei fatti alla base delle riprese nei due processi e ciò assorbe ogni profilo circa la tempesti- vit̀ o meno del deposito della sentenza nel grado d’appello .

3. Con il secondo motivo la ricorrente, in riferimento all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., deduce la n ullità della sentenza permotivazione apparente circa l’eccepito difetto di delega del fun- zionarioche ha sottoscritto l’intimazione di pagamento, in violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/92, 112, 115 c od . p roc . c iv . , dell’art. 29, comma,1, lett. a), d.l. 78/2010.

4. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.

La sentenza impugnat a ha deciso sul motivo di gravame rilevante neiseguenti termini: « Quantoal secondo motivo di appello relativo al difetto di delega della funzionaria che ha sottoscritto l'avviso di intimazione,si osserva come lo stesso non sia fondato.

Invero, l'Uf- ficioproduceva tutte le deleghe sia originarie che poi prorogate, dalle qualisi evinceva come detta funzionaria avesse i poteri per apporre lapropria sottoscrizione sotto l'atto impugnato. (cfr.

DELEGA N. 67, allegataalla DDS n. 167 del 16 novembre 2015, conferita al Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], delegato per la funzione di [OSCURATO:PERSONA], tra- smessa telematicamente nel giudizio di primo grado) » (v. p.5 sen- tenza) .

Il giudice d’appello ha perciò motivato sulla questione, con precisi addentellati al quadro istruttorio e la motivazione sicuramente ri- spettail minimo costituzionale ( cfr. Cass. Sez.

U. n.8053/2014).

Inoltre,la censura nella parte in cui deduce anche una violazione del 115 cod. proc. civ. che sembrerebbe prospettare, anche a tenore delleargomentazioni svolte, un travisamento del contento dei docu- mentiprodotti dall’Agenzia, è anche inammissibile sotto tale profilo perchénon riproduce il contenuto dei documenti in questione. 5.Con il terzo motivo si prospetta, in riferimento all’art. 360, primo comma,n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per illegittima condannaal pagamento delle spese di lite, in violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/92 per avere il giudice del gravame erroneament e con- dannato la societ ̀ al pagamento delle spese di lite, anche perch ́ l’Agenziadelle entrate era difesa da proprio funzionario, con viola- zionedegli artt. 11, 12 e 15 d.lgs. 54671992. 6.Il motivo è infondato.

Va reiterato anche nella presente fattispecie che,in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanzia- riaassistita in giudizio dai propri funzionari , in caso di vittoria nella lite,spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applican- dosila tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione delventi per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazionedi attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimentiin compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. n. 24675/2011; conforme, da ultimo Cass.n.1019/2024).

La ricorrente non argomenta nemmeno in ordine al fatto che l’im- portoindividuato non tenga conto della riduzione del venti per cento previsto dalle disposizioni per la liquidazione del compenso per gli avvocati.

7. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo, se- guonola soccombenza.

P.Q.M LaCorte:rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di litein favore della controricorrente, liquidate in 10.600 ,00 euro per compensi,oltre spese prenotate a debito.

Sidà atto del fatto che, ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5019/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] tore Cantelli ed elettivamente domiciliata all’indirizzo Pec:salvato- [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:IVA – accordo con- ciliativo –conseguenze su ipoteca iscritta– limiti giuri- sdizione giudice tributario – cattivo comportamento PA nonché AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore protempore; –intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , n.3375/6/2022, depositata il 19 luglio 2022 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3375/6/2022,depositata il 19 luglio 2022 , veniva rigettato l’appello proposto da ll a società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , ora in liquida- zione,avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale diRoma n. 5882 / 3 8/2019 la quale aveva rigettato i l ricors o introdut- tivo proposto da lla contribuente avente ad oggetto l’intimazione di pagamentoconseguente alla decadenza dalla rateizzazione del de- bitoconcessa di una conciliazione “fuori udienza” stipulata nel gen- naio 2017, ex art.48 d.lgs. n. 546 del 1992 , relativamente alle im- posteaccertate con avvis o di accertamento per l ’ annualità 2011. 2.Per quanto qui ancora interessa, in sentenza si legge che la società impugnava la sentenza di primo grado deducendo, in via prelimi- nare,l’assenza di legittima sottoscrizione dell’atto impugnato e, nel merito,prospettava che il mancato versamento della rata che aveva determinato la decadenza dal piano di rateizzazione del debito era stata la conseguenza di un comportamento omissivo dell'agente dellariscossione che non aveva provveduto alla cancellazione o so- spensione dell'ipoteca iscritta sui beni immobili della società. Tale circostanzaaveva impedito alle banche di concedere fidi e finanzia- mentianche per assolvere al debito erariale. Quindi, insisteva a che fosseripristinata la rateizzazione e che fossero dichiarate non dovute le maggiori sanzioni del 45% sul residuo importo dovuto a titolo d'impostaai sensi dell'art. 48 ter comma 3 del d.lgs. 546/92 . 3. La contribuente proponericorso per cassazione affidato a tre mo- tivi,che illustra con memoria ex art.380 bis. 1 cod. proc. civ., cui replical’Agenzia con controricorso; l’agente della riscossione è rima- sto intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4 cod. proc. civ., si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 29, comma 1, lett. a), DL 78/2010, 53 Cost., violazione e falsa applicazione artt. 48, comma 4, e 48 ter, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 perché la decisione impugnata sa- rebbe stata erroneamente fondata sul disposto dell’art. 48, comma 3,d.lgs. 546/92 in vigore fino al 05/07/2011 che prevedeva il per- fezionamentodella conciliazione rateale solo con il pagamento della primarata e con la prestazione di garanzia per le rate successive, così falsamente affermando che l’agente della riscossione non po- tessecancellare l’ipoteca fino al pagamento di tutte le rate. Invece, ilgiudice avrebbe dovuto applicare il quarto comma dell’articolo nella versionein vigore a gennaio 2017, data dell’accordo conciliativo. La- menta anche la violazione della seconda parte del secondo comma dell’art.10 della L. 27 luglio 2000 n. 212 secondo il quale non sono irrogatesanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente qua- lora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamenteconseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’Ammini- strazionestessa, nonché la violazione dell’art. 2043 del cod. civ. e dell’art.97 Cost., con assunzione di responsabilità delle conseguenze delmancato pagamento della seconda . Inoltre,si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la memoria depositata dalla parte privata, contenente la sentenza n. 3072del 2022 fosse tardiva in quanto depositata oltre l’udienza pub- blica, in violazione dell’art. 112 e 115 cod. proc. civ., statuizione ritenutaillegittima in quanto il deposito d i tale atto sarebbe avvenuto ilgiorno prima e lla suddetta udienza. Sichiede infine che si applichi il giudicato esterno formatosi a seguito dellapronuncia della sentenza della CTR n . 3072 del 2022. 2.Il motivo è infondato, con correzione della motivazione . 2.1. Il testo dell’art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, tenuto conto che il momento in cui le parti hanno stipulato l’accordo di conciliazioneè stato il mese di gennaio 2017 , è il testo in vigore dal 1/1/2016, modificato dal d.lgs.del 24/09/2015 n. 156, articolo 9e, nella versione applicabile alla fattispecie, non attiene più alla “conciliazione giudiziale”, ora prevista all’art. 48-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 così appositamente rubricato, ma alla “conciliazione fuori udienza”, come da rubrica dell’articolo. Nel caso di specie è lo stesso incipit del ricorso, a pag.3, a riferire che «La controversia devoluta all’esame di codesta Ecc.ma Corte, trae origine dall’intimazione di pagamento n. 25886 relativa all’anno 2011 (già all. 1 al ricorso in 1°grado e ora Doc. 2.1), impugnata dinanzi alla CTP di Roma. Tale avviso di intimazione relativo all’anno 2011 era stato emesso a seguito del mancato versamento della se- conda rata trimestrale su sedici dell’importo di Euro 44.194,19 come da piano di rateazione allegato a proposta di conciliazione giudiziale n TK5 500004/2017». L’accordo è stato prodotto agli atti ed è un accordo conciliativo ex art.48cit., “ fuori udienza ” . 2.2. La disposizione applicabile èin particolare quella di cui al quarto commadel citato art. 48, che nel testo applicabile ratione temporis recita: «La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'ac- cordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalitàdi pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente».Quindi, ai fini del perfezionamento dell’accordo conciliativo, al mo- mento della stipula intervenuta nel gennaio 2017, a differenza di quanto ritiene il giudice d’appello, èidonea e sufficiente la sottoscri- zione delle parti, senza necessit̀ di ulteriori attivit ̀ , quale il paga- mento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia sull’im- porto delle rate successive. 2.3. Sul punto la motivazione del giudice va correttaex art.384 u.c. cod. proc. civ., mala decisione giunge a condivisibili conclusioni. La prospettazione del ricorrente, secondo cui l’Amministrazione per ef- fetto della conciliazione “fuori udienza” aveva l’obbligo di cancellare l’ipoteca iscritta a garanzia del debito oggetto della conciliazione, e questo comportamento negligente dell’Amministrazione sarebbe stato la causa del mancato ottenimento di finanziamenti necessari all’estinzione delle rate e,dunque, della decadenza dal beneficio del termine, non può su di un piano logico condurre ad una statuizione di non debenza del tributo e delle sanzioni. Eventualmente avrebbe potuto essere introdotta davanti al giudice ordinario una domanda risarcitoria(cfr. Cass. 17902/2010), ma non può essereutilmente contestato davanti al giudice tributario un pre- sunto cattivo comportamento dell’Amministrazione per non av er adeguato tempestivamente l’ipoteca agli esiti della conciliazione , fatto intervenutosolo nel 2020. Non è devolvibile al giudice tributario un profilo di responsabilità per eventuale comportamento dell’Am- ministrazione, ma solo un giudizio sulla debenza del tributo. La questione posta all’attenzione del giudice d’appello, dunque,è in ultima analisi priva di decisivitàe il giudice, anche se sulla base della motivazione come sopra corretta, è giunto ad esatte conclusioni ri- gettandola. 2.4. Non puòinoltre trovare accoglimento neppure la parte del mo- tivo relativ o al giudicato esterno , dal momento che la sentenza n.3072 del 2022invocata dalla ricorrente riguarda pacificamente un’ al- tra annualit̀ in presenza di imposte erariali che variano a seconda delle operazioni economiche realizzate nel periodo, né sono offerti elementi fattuali da cui desumere l’identit̀ dei fatti alla base delle riprese nei due processi e ciò assorbe ogni profilo circa la tempesti- vit̀ o meno del deposito della sentenza nel grado d’appello . 3. Con il secondo motivo la ricorrente, in riferimento all’art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., deduce la n ullità della sentenza permotivazione apparente circa l’eccepito difetto di delega del fun- zionarioche ha sottoscritto l’intimazione di pagamento, in violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/92, 112, 115 c od . p roc . c iv . , dell’art. 29, comma,1, lett. a), d.l. 78/2010. 4. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. La sentenza impugnat a ha deciso sul motivo di gravame rilevante neiseguenti termini: « Quantoal secondo motivo di appello relativo al difetto di delega della funzionaria che ha sottoscritto l'avviso di intimazione,si osserva come lo stesso non sia fondato. Invero, l'Uf- ficioproduceva tutte le deleghe sia originarie che poi prorogate, dalle qualisi evinceva come detta funzionaria avesse i poteri per apporre lapropria sottoscrizione sotto l'atto impugnato. (cfr. DELEGA N. 67, allegataalla DDS n. 167 del 16 novembre 2015, conferita al Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], delegato per la funzione di [OSCURATO:PERSONA], tra- smessa telematicamente nel giudizio di primo grado) » (v. p.5 sen- tenza) . Il giudice d’appello ha perciò motivato sulla questione, con precisi addentellati al quadro istruttorio e la motivazione sicuramente ri- spettail minimo costituzionale ( cfr. Cass. Sez. U. n.8053/2014). Inoltre,la censura nella parte in cui deduce anche una violazione del 115 cod. proc. civ. che sembrerebbe prospettare, anche a tenore delleargomentazioni svolte, un travisamento del contento dei docu- mentiprodotti dall’Agenzia, è anche inammissibile sotto tale profilo perchénon riproduce il contenuto dei documenti in questione. 5.Con il terzo motivo si prospetta, in riferimento all’art. 360, primo comma,n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per illegittima condannaal pagamento delle spese di lite, in violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/92 per avere il giudice del gravame erroneament e con- dannato la societ ̀ al pagamento delle spese di lite, anche perch ́ l’Agenziadelle entrate era difesa da proprio funzionario, con viola- zionedegli artt. 11, 12 e 15 d.lgs. 54671992. 6.Il motivo è infondato. Va reiterato anche nella presente fattispecie che,in tema di contenzioso tributario, all'Amministrazione finanzia- riaassistita in giudizio dai propri funzionari , in caso di vittoria nella lite,spetta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, la liquidazione delle spese che va effettuata applican- dosila tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione delventi per cento degli onorari di avvocato, quale rimborso per la sottrazionedi attività lavorativa dei funzionali medesimi, utilizzabile altrimentiin compiti interni di ufficio e tenuto conto dell'identità della prestazione professionale profusa dal funzionario rispetto a quella del difensore abilitato (Cass. n. 24675/2011; conforme, da ultimo Cass.n.1019/2024). La ricorrente non argomenta nemmeno in ordine al fatto che l’im- portoindividuato non tenga conto della riduzione del venti per cento previsto dalle disposizioni per la liquidazione del compenso per gli avvocati. 7. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo, se- guonola soccombenza. P.Q.M LaCorte:rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di litein favore della controricorrente, liquidate in 10.600 ,00 euro per compensi,oltre spese prenotate a debito. Sidà atto del fatto che, ai sensi
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