CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 30486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22243-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via M alcesine 30 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] PORCELLI, che li rappresenta e dife nde unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA] MARGIOTTA; -ricorrenti - e da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Malcesine 30, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] PORCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] MARGIOTTA; -ricorrente - nonchéda Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Prova dei presupposti oggettivo e soggettivo dell’azione -In particolare, dell’esistenza di residualità attive nel patrimonio del debitore. R.G.N.22243/2020 Cron. Rep. Ud.16/05/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:SOCIETA].,subentrata nei diritti di [OSCURATO:PERSONA] S . r . l . , in persona dell’amministratore unico e legale r appresentante “ pro tempore”, elettivamente domiciliat a in Roma, via Malcesine 30, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] PORCELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] MARGIOTTA; -ricorrente - contro 2WORLDS S.R.L., e per essa quale mandataria la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 95 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CARSILLO, che la rappresentata e dife nde unitamente a gli [OSCURATO:PERSONA] CIRILLO e [OSCURATO:PERSONA] CIRILLO; -controricorrente - Avversola sentenza n. 1018/2020 del la Corte d’appello d i Milano , depositata il 28/04/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1018/20, del 28 aprile 2020, della Corte d’appello di Milano, che –respingendo il gravame, proposto dagli stessi, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (oggi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto di fusione societaria), avverso la sentenza n. 1445/18, del 24 maggio 2018, del Tribunale di Monza – ha confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria esperita dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”), alla quale subentrava in corso di causa, in qualità di cessionaria, la società 2Worlds S.r.l. 2. Riferisc ono , in punto di fatt o, gli odiern i ricorrent i che la predetta società [OSCURATO:PERSONA] agiva per la declaratoria di inopponibilità, ex art. 2901 cod. civ., di una serie di atti dispositivi dei rispettivi patrimoni, posti in essere dai fratelli Paolo e [OSCURATO:PERSONA]. Assumeva l’allora attricedi vantare un credito, nei confronti di costoro, per l’importo di € 499.894,70 ( come accertato da lla sentenza definitiva resa d a l Tribunale di Milano n. 85/16 ) , in ragione di uno scoperto del conto corrente acceso il 7 giugno 2010 dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in favore della quale i fratelli Rota si erano costituiti fideiussori. In particolare, oggetto dell’esperita “actio pauliana” erano, innanzitutto, due atti di compravendita del 20 febbraio 2012, con i quali erano stati trasferiti ad [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente dai suoi figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel primo caso la nuda proprietà di un appartamento sito in Monza (del quale ella aveva già l’usufrutto vitalizio) e, nel secondo, la piena proprietà di due box autorimessa, sempre siti nel capoluogo brianzolo. L’azione revocatoria, inoltre, concerneva due compravendite immobiliari con le quali [OSCURATO:PERSONA] – in data 17 luglio 2012 – aveva trasferito alla società [OSCURATO:PERSONA] la piena proprietà di immobili siti in Monza e Algua. Accolta integralmente la domanda dal giudice di prime cure, la decisione veniva confermata in appello. 3. Avverso la sentenza del la Corte ambrosiana ha nno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di un unico motiv o .3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Assumono i ricorrenti l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria, con specifico riferimento al contratto di compravendita immobiliare tra essiintervenuto. Quanto, infatti, al c.d. “eventus damni”, si evidenzia come oggetto dell’atto dispositivo posto in essere dal Rota, in favore della propria genitrice, sia stato il trasferimento della sola nuda proprietà dell’immobile, in relazione al quale la Galbiati già vantava un diritto di usufrutto vitalizio. Circostanza, questa, che – comportando la dubbia l’appetibilità commerciale del bene – renderebbe del tutto incerta la misura del possibile soddisfacimento dei creditori in sede esecutiva. Inoltre, nella medesima prospettiva, cioè a dire dell’insussistenza del presupposto oggettivo dell’azione ex art. 2901 cod. civ., si sottolinea come una garanzia decisamente superiore, affinché i creditori potessero soddisfare coattivamente il proprio credito, fosse costituita dal prezzo di € 120.000,00 ricavato dal Rota da quel trasferimento. Ciò detto, la Corte territoriale –nell’affermare che l’effettivo pagamento del prezzo e la congruità dello stesso non escludono la sussistenza dei presupposti propri dell’azione revocatoria, atteso, in particolare, che il pregiudizio che essa tende a neutralizzare può consistere anche solo in una modificazione qualitativa del patrimonio del debitore – avrebbe reso una motivazione non persuasiva (non spiegando in concreto se, come e perché il trasferimento della nuda proprietà abbia diminuito le garanzie concesse dal Rota, nella sua qualità di fideiussore) e lacunosa, “omettendo l’esame delle specifiche circostanze di fatto della situazione de qua”. D’altra parte, una volta esclusa la ricorrenza del c.d. “eventus damni”, il giudice di appello avrebbe dovuto, per ciò solo, ritenere insussistente pure il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria costituito della “scientia damni”. La carenza dello stesso, del resto, avrebbe dovuto essere affermata sul rilievo che, al momento del compimento dell’atto dispositivo oggetto dell’azione ex art. 2901 cod. civ., la società beneficiaria della garanzia fideiussoria prestata dal Rota “versava in condizioni economico/patrimoniali tutt’altro che critiche”, sicché se la Corte territoriale “avesse valutato più attentamente le prove e le difese del giudizio, ben avrebbe potuto comprendere le vere motivazioni sottese all’operazione di cui si discute, ben lontane da quelle di un intento «elusivo» delle garanzie” fideiussorie . Assumono, infatti, i ricorrenti come il motivo sotteso alla decisione, di [OSCURATO:PERSONA], di cedere la nuda proprietà dell’immobile fosse da ricondurre alla volontà dello stesso di trasferire la sua dimora abituale dall’immobile di Monza (nel quale viveva la sua famiglia di origine) ad altro in Milano, con la conseguenza “di sgravarsi di tutte le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie e di tutti gli oneri fiscali” incombenti su di unbene di cui non “avrebbe più goduto”. Infine, ad ulteriore riprova dell’insussistenza della “scientia damni” in capo al Rota, rileverebbe la circostanza che egli, in epoca ampiamente antecedente – 12 gennaio 2009 – rispetto all’origine del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva già provveduto ad alienare alla madre l’usufrutto generale e vitalizio sull’immobile del quale, tre anni dopo, le trasferiva la nuda proprietà. La sentenza impugnata, da ultimo, è censurata pure nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza, in capo alla Galbiati, del requisito della c.d. “partecipatio fraudis”, atteso che la sentenza impugnata sarebbe pervenuta a tale esito valorizzando –in modo aprioristico, oltre che esclusivo– il rapporto parentale tra la stessa e il Rota. La Corte territoriale, difatti, non avrebbe “argomentato in alcun modo” perché la Galbiati “fosse a conoscenza delle vicende legate al business dei propri figli”, essendo, anzi, “ben vero l’esatto opposto, dal momento che non è in alcun modo risultato” che ella “sia stata a vario titolo coinvolta negli affari di famiglia, né che abbia mai ricoperto alcuna carica né che sia mai stata titolare di quote di alcuna società riconducibile in alcun modo ai figli”. Orbene, i ricorrenti evidenziano che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di presumere il requisito della “partecipatio fraudis” dal rapporto di parentela, esistente tra il disponente e il terzo, può ritenersi “logica e congrua”, solo se tale rapporto – che può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca – si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti e riguardi parenti stretti, ma sempre che “non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13447). Nelle specie, le circostanze già illustrate, e dirette a dimostrare l’assenza dei requisiti dell’azione revocatoria costituiti da “eventus damni” e “conslium fraudis”, ovvero, l’avvenuto trasferimento della sola nuda proprietà del bene in favore della Galbiati, l’effettivo pagamento da parte della medesima del prezzo di acquisto e la congruità dello stesso, in uno con la sua estraneità agli affari dei figli, costituivano proprio quel “motivo oggettivo” idoneo a giustificare l’atto dispositivo, il cui esame, dunque, sarebbe stato omesso dal giudice di appello. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazione avverso la medesima sentenza, sulla base di due motivi. 4.1. Con il primo motivo egli denuncia violazione e falsa applicazione di legge, in relazione alla mancata declaratoria di nullità della fideiussione da esso prestata.Si duole, infatti, del rigetto dell’eccezione di nullità, sollevata con riferimento al fatto che la garanzia dal medesimo prestata presentava carattere di fideiussione “omnibus”, riconducibile al modello “ABI”, la cui contrarietà all’art. 2, comma 2, lett. a), della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dunque la conseguente nullità, è stata riconosciuta da questa Corte (è richiamata Cass. Sez. 1, ord. 12 dicembre 2017, n. 29810). Lamenta, in particolare, il ricorrente che la Corte territoriale si sia finanche astenuta dall’esame dell’eccezione, sull’errato presupposto che fosse coperta dal precedente giudicato costituito dalla sentenza n. 85/16 del Tribunale (quella che aveva condannato i fratelli Rota al pagamento, in favore della Banca di Desio, dell’importo di € 499.894,70). 4.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art.2901 cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria, con specifico riferimento ai tre contratti di compravendita immobiliare conclusi, il primo, con la madre, [OSCURATO:PERSONA], il 20 febbraio 2012, gli atri due con la società [OSCURATO:PERSONA], il successivo 10 luglio. Quanto, in primo luogo, al presupposto del c.d. “eventus damni”, se ne nega la sussistenza, sul rilievo che la Corte milanese non avrebbe considerato che tutti gli immobili oggetto delle tre compravendite – box pertinenziali ad altra proprietà, ovvero beni in comproprietà indivisa, oppure terreni agricoli o immobili in pessimo strato di conservazione – non avrebbero potuto assicurare, in caso di esecuzione forzata, alcuna somma significativa, sicché “la garanzia rappresentata da tale «patrimonio immobiliare» era molto limitata e comunque aleatoria”. L’inesistenza, dunque, del presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, vale a dire il pregiudizio alle ragioni creditorie, avrebbe dovuto essere affermato in ragione del fatto che, dalla prima vendita (quella conclusa con la Galbiati), era stata ricavata la somma di € 34.000,00, mentre dalle altre due, quelle intervenute con la società [OSCURATO:PERSONA], era stato ricavato l’importo complessivo di € 153.000,00. Orbene, tali operazioni negoziali avrebbero, pertanto, assicurato al creditore [OSCURATO:PERSONA] “una garanzia ancora superiore agli immobili venduti”, circostanza, questa, che la sentenza impugnata “ha omesso del tutto di considerare”. Sempre in relazione al presupposto oggettivo dell’esperita “actio pauliana”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che fosse a carico di esso Rota la prova della “disponibilità di ampie residualità”, idonee a soddisfare la pretesa creditoria di [OSCURATO:PERSONA], e ciò sebbene quest’ultimo non avesse “provato l’ammontare del suo asserito credito”. Difatti, sebbene l’importo di € 499.894,70 avesse formato oggetto di accertamento giudiziale passato in giudicato, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe “mai dato prova della sussistenza del proprio credito alla data degli atti dispositivi”, e ciò quantunque la giurisprudenza di questa Corte richieda che il momento storico con riferimento al quale accertare la sussistenza del c.d. “eventus damni” sia quello in cui viene compiuto l’atto dispositivo, essendo irrilevanti le successive vicende patrimoniali del debitore. In questo modo, pertanto, sarebbe statoimpedito all’odierno ricorrente di provare “di essere stato comunque in grado di soddisfare il debito”, sicché tale carenza probatoria avrebbe dovuto essere imputa ta allo stesso istituto di credito. Quanto, invece, al presupposto della c.d. “scientia damni” (la cui ricorrenza è stata affermata dalla sentenza impugnata sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] e il fratello [OSCURATO:PERSONA] erano, all’epoca del compimento degli atti dispositivi oggetto dell’azione revocatoria, l’uno consigliere e l’altro l’amministratore unico della società garantita dalle fideiussioni dagli stessi prestate, sicché non potevano ignorare che nel novembre 2012 essa avesse maturato una sofferenza di € 2.800.000,00 verso [OSCURATO:PERSONA]), si assume che la sua ricorrenza è stata presunta “sulla base dell’unico elemento costituito dai rapporti intercorrenti tra il Sig. [OSCURATO:PERSONA] e gli acquirenti degli immobili”, dato che di [OSCURATO:PERSONA] era amministratore, alla data di stipulazione dei contratti di compravendita, [OSCURATO:PERSONA]. Si imputa alla sentenza impugnata di aver omesso, invece, l’esame del fatto che gli atti dispostivi “de quibus” hanno assicurato un prezzo che “poteva rappresentare per i creditori” di esso ricorrente, tra i quali appunto [OSCURATO:PERSONA], “un asset più facilmente e proficuamente aggredibile rispetto ai beni immobili, il cui valore di realizzo era del tutto aleatorio”, ciò che confermerebbe come la realizzazione di tali operazioni negoziali sia “evidentemente incompatibile con la volontà, o anche solo la consapevolezza, di ridurre le garanzie in favore dei creditori”. Infine, quanto al presupposto della c.d. “partecipatio fraudis” in capo ai terzi acquirenti, si censura la sentenza impugnata per avere presunto la stessa sulla base “dell’unico elemento rappresentato dai legami familiari tra le parti coinvolte”, senza apprezzare – come richiesto da questa Corte – l’esistenza di “alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento”, anzi omettendo “l’esame di circostanze dirimenti che, se valutate, avrebbero dovuto condurre la Corte ad una decisione diametralmente opposta”. In relazione, in particolare, a tale secondo profilo, la sentenza impugnata non avrebbe considerato – quanto, specificamente, alla compravendita intervenuta tra il Rota e la madre – come i box alienati fossero pertinenziali ad un immobile già di proprietà della genitrice, rappresentando così “beni poco appetibili sia per eventuali ulteriori acquirenti che in ottica di una loro vendita in favore dei creditori”, omettendo, altresì, di dare rilievo al mancato coinvolgimento della Galbiati negli affari di famiglia. In ordine, invece, alle compravendite in favore della società [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea l’irrilevanza del fatto che amministratore della stessa fosse il fratello del ricorrente, ovvero [OSCURATO:PERSONA], atteso che gli acquisti immobiliari si indicano come effettuati in esecuzione di una delibera assembleare del gennaio 2012 e che , oltretutto, non hanno presentato carattere isolato, avendo la società acquistato nello stesso periodo (e sempre in esecuzione della medesima delibera assembleare) anche da terze persone. Circostanze, queste, che confermerebbero –in uno con il fatto che le trascrizioni nei registri immobiliari sono avvenute a distanza di parecchi giorni dalla stipulazione dei contratti (mentre la giurisprudenza di questa Corte individua nel carattere fulmineo delle trascrizioni un indice della “partecipatio frauidis”) – come i contratti oggetto della proposta azione revocatoria fossero “certamente non finalizzati a ridurre la garanzia prestata dal [OSCURATO:PERSONA]”. 5. Pure la società [OSCURATO:SOCIETA] (nella quale, come detto, è stata incorporata, per effetto di fusione, la società [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza della Corte milanese, sulla base di un unico motivo. 5.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, lamentando l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria, con specifico riferimento a due contratti di compravendita immobiliare conclusi il 10 luglio 2012 con [OSCURATO:PERSONA], e ciò sulla base di considerazioni pressoché identiche a quelle fatte valere da costui (con riferimento a tali contratti) con il secondo motivo del suo ricorso. 6. Ha resistito alle avversarie impugnazioni, con un unico controricorso, la società 2Worlds (cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. In via preliminare, peraltro, l’inammissibilità dei tre ricorsi è eccepita sotto il profilo della carenza di idonea procura speciale, atteso che la stessa risultadichiaratamente rilasciata, da ciascuna delle partiricorrenti, in relazione ad “instaurando giudizio contro [OSCURATO:SOCIETA].”, ovvero un soggetto privo di legittimazione. 7. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 8. La controricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità dei tre ricorsi, formulata dalla controricorrente sul rilievo che nelle procure speciali, rilasciate in relazione ad ognuno di essi, si faccia riferimento ad “instaurando giudizio” verso un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che si assume “privo di alcuna legittimazione”. Orbene, in disparte la constatazioneche tale soggetto, ovvero il creditore che ebbe ad agire in revocatoria (salvo poi cedere, in corso di causa, il credito a tutela del quale ebbe ad esperire l’azione ex art. 2901 cod. civ.) continua, pur sempre,a conservare la qualità di parte, visto che la cessione di credito “determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d’intervento di quest’ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti” (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 22 ottobre 2009, n. 22424, Rv. 610620-01), l’eccezione, comunque, è destituita di fondamento. Infatti, affinché la procura speciale, ex artt. 83 e 365 cod. proc. civ., possa dirsi validamente rilasciata è sufficiente che individui la sentenza avverso la quale si indirizza l’iniziativa impugnatoria, e ciò anche alla luce dei criteri di recente indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte per verificare la conformità della stessa –nei casi dubbi – al suo modello legale. Da un lato, infatti, si è sottolineato come non si possa “prescindere dalla considerazione della centralità del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, il quale diritto, “per poter essere concretamente esercitato, impone che gli ostacoli di natura procedurale impeditivi al raggiungimento di una pronuncia di merito siano limitati ai casi più gravi, nei quali non è possibile assumere una decisione diversa”; dall’altro lato, poi, si è valorizzato “il principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ.), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. civ.)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2022, n. 36057, Rv. 666374-01). 10. Ciò detto, tutti e tre i ricorsi vannorigettat i .11. L’unico motivo su cui si basa il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, è in parte inammissibile e in parte non fondato. 11.1. Inammissibili sono, innanzitutto, le censure, formulate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., esito che si impone ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Al riguardo va, infatti, segnalato che – risalendo la sentenza resa in prime cureal 24 maggio 2018 – l’atto di appello proposto contro di essa risulta, per definizione, proposto “ con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012”. Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01),norma che preclude, in un caso –qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non risulta però avvenuto, “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01). 11.2. In parte non fondate, e in parte inammissibili, invece, sono le censure di violazione dell’art. 2901 cod. civ. Non fondata, in particolare, è la doglianza – che investe la sentenza impugnata in relazione alla ritenuta ricorrenza del c.d. “eventus damni” – secondo cui il prezzo ( di € 120.000,00) ricavato dalla vendita della nuda proprietà dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] offriva una garanzia decisamente superiore, affinché i creditori potessero soddisfare coattivamente il proprio credito. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata al principio secondo cui “il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (c.d. «eventus damni») ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-01). Difatti, “l’accertamento dell’«eventus damni» non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2021,n. 26310, Rv. 662500- 03 ) . E in questa stessa prospettiva, pertanto, si è precisato che “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2012, n. 1896, Rv. 621268-01).11.3. Inammissibili, invece, sonole censure che investono la sentenza impugnata in merito all’affermazione relativa alla sussistenza della “scientia damni” in capo a [OSCURATO:PERSONA], giacché si risolvono nel rilievo per cui, se la Corte territoriale “avesse valutato più attentamente le prove e le difese del giudizio” (e tra esse, quella per cui il Rota aveva già trasferito alla madre l’usufrutto vitalizio dell’immobile), ben avrebbe potuto comprendere le vere motivazioni sottese all’operazione di cui si discute, certamentelontane da quelle di un intento “elusivo” delle garanzie creditorie. Si tratta, invero, di un tipo di doglianza che fuoriesce dal “paradigma” della violazione di legge, se è vero che tale vizio “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso”, sicché è estranea ad essa“ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414- 01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442) evenienza, quest’ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 11.4. Non fondata, infine, è la censura che investe il ragionamento presuntivo operato dalla Corte territoriale in merito alla ricorrenza pure del presupposto della “partecipatio fraudis”. Al riguardo, va ribadito che “la prova della «participatio fraudis» del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass. Sez. 3, ord. 18 gennaio 2019, n. 1286, Rv. 652471-01). Orbene, questa valutazione di inverosimiglianza la Corte ambrosiana ha compiuto non in modo “aprioristico” ed “immotivato”, come le addebitano i ricorrenti, bensì, innanzitutto, sulla base di un apprezzamento unitariodegli atti di disposizione compiuti in favore della Galbiati, peraltro alla stessa data, da entrambi i suoi figli([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), valorizzando anche il dato della comune convivenza, nonché dando rilievo alla circostanza che ella “non ha dato alcuna plausibile giustificazione” degli acquisti, “non avendo rappresentato quali fossero i sottostanti bisogni che dette vendite andavano a soddisfare”. 12. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] varigettato.12.1. Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità. 12.1. Difatti, “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura”, non solo “di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione”, ma anche “di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01). Nella specie, il ricorrente si duole della mancata declaratoria di nullità della fideiussione da esso prestata, giacché essa –a suo dire – presentava carattere di fideiussione “ omnibus ”, riconducibile al modello “ABI”, la cui contrarietà all’art. 2, comma 2, lett. a), della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dunque la conseguente nullità, è stata riconosciuta da questa Corte (è richiamata Cass. Sez. 1, ord. 12 dicembre 2017, n. 29810, ma sul punto si veda soprattutto Cass. Sez. Un., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994, Rv. 663507-01). Su tali basi, tuttavia, egli articola una censura di violazione e falsa applicazione di legge, non solo senza precisare quali esse siano, ma soprattutto senza confutare –se non sul rilievo del suo carattere “errato”(in assenza, però , di migliori specificazioni ) – la “ratio decidendi” posta dalla Corte ambrosiana a fondamento del rigetto dell’eccezione di nullità , ovvero l’essere la stessa coperta da un precedente giudicato, in virtù del principio per cui esso copre dedotto e deducibile. Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto lamentare la falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., facendosi carico di spiegare perché l’evocato giudicato non precludesse, invece, la disamina dell’eccezione di nullità della fideiussione per contrarietà alla normativa sulla concorrenza, provvedendo anche, preliminarmente, a riprodurne il contenuto. 12.2. Il secondo motivo risulta in parte inammissibile e in parte non fondato, sulla base di considerazioni analoghea quelle svolte con riferimento all’unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. 12.2.1. Inammissibili sono, in fatti , le censure formulate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., esito che s’imponeanche in questo caso – per le medesime ragioni illustrate al § 11.1. – ai sensi dell’art. 348 - ter , ultimo comma, cod. proc. civ. 12.2.2. In parte non fondate e in parte inammissibili, invece, sono le censure di violazione dell’art. 2901 cod. civ. Quanto, in particolare, aquelle che investono la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta sussistenza del c.d. “eventus damni”, vanno qui riproposte – essendo anch’esse basate sul presuppostoche il prezzo ricavato dalla alienazione dei beni alla Galbiati e alla società [OSCURATO:PERSONA] assicuravano “una garanzia ancora superiore agli immobili venduti” –gli stessi riliev i svolti in relazione all’analoga censura oggetto del ricorso già esaminato, alle quali si rinvia per ritenerle non fondate (cfr. § 11.2.).Un discorso diverso deve compiersi, invece, con riferimento alla censura con cui [OSCURATO:PERSONA] contesta alla sentenza impugnata di avergli fatto carico di provare la “disponibilità di ampie residualità”, idonee a soddisfare la pretesa creditoria di [OSCURATO:PERSONA], sebbene quest’ultimo non avesse provveduto, a propria volta, a dimostrare quale fosse l’esatto ammontare del suo credito al momento del compimento degli atti dispositivi oggetto della revocatoria. L’assunto del ricorrente è che, così come la ricorrenza delc.d. “eventus damni” deve essere apprezzata con riferimento alla situazione patrimoniale esistente al momento del compimento dell’atto dispositivo, altrettanto dovrebbe dirsi per la sussistenza di residualità idonee a soddisfare la pretesa creditoria, sicché, non essendo noto quale fosse l’ammontare del credito di [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui egli ebbe a porre in essere le due alienazioni per cui è causa (o meglio, non essendo stata tale circostanza provata dall’attore in revocatoria), non potrebbero essere poste a carico di esso Rota le conseguenze della mancata prova delle residualità esistenti inquello stesso momento. Tale censura non è fondata , perché si basa su di un falso presupposto. Invero, in presenza di un credito addirittura certo, non solo nell’esistenza ma anche nel suo ammontare (essendo passata in giudicato la sentenza che riconosceva i fratelli Rota coobbligati solidalmente, quali fideiussori delle obbligazioni assunte dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a pagare a [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 499.894,70), la sussistenzadi residualità patrimoniali idonee a consentire il soddisfacimento di quel credito per intero, ovvero di un fatto impeditivo della pretesa azionata ex art. 2901 cod. civ., doveva essere necessariamente provato dai convenuti. Costoro, in particolare, dovevano dimostrare che il patrimonio facente capo singolarmente a ciascuno di essi (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 11 novembre 2022, n. 33391 , Rv. 666344 - 01) avesse “sostanzialmente conservato”, anche dopo l’atto di disposizione, le sue caratteristiche quantitative e qualitative tali da autorizzare a ritenere che l’atto medesimo non avesse “ in concreto pregiudicato in modo rilevante le ragioni del creditore”. (Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 1998, n. 4578, Rv. 515164-01). È, dunque, non già l’esistenza, ma la “conservazione” – nel patrimonio del soggetto autore dell’atto dispositivo sul quale si appunti l’azione revocatoria – di caratteristiche quantitative e qualitativeche lo mantengano idoneo a soddisfare la garanzia ex art. 2740 cod. civ. anche nel tempo successivo al compimento dell’atto dispositivo, ciò che formaoggetto della prova da fornirsi da parte delconvenuto in revocatoria; donde , allora , la necessità di riferirsi non solo alla “esistenza”di tale eventualità al momento cui risale l’atto revocando , bensì alla sua “ persistenza ” anche in epoca successiva. Né,in senso contrario, può richiamarsi il principio secondo cui “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell’«eventus damni», inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l’insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 6 febbraio 2019, n. 3538 , Rv. 653005 - 0 1) , principio enunciato essenzialmente per negare rilievo ad atti depauperativi del patrimonio del debitore successivi a quello che il creditore intenda rendere ad esso inopponibile attraverso l’esercizio dell’azione revocatoria. Per contro, il principio che qui viene in rilievo è quello secondo cui, così come il pericolo di pregiudizio per le ragioni creditorie deve sussistere lungo tutto l’arco del giudizio ex art. 2901 cod. civ., denotando il persistere dell’interesse ad agire (che sarebbe escluso, ad esempio, da una riduzione del credito in corso di causa; cfr. Cass. Sez. 2, sent. 11 agosto 2016, n. 17029, Rv.640832-01), anche l’eventuale idoneità del residuo patrimonio del debitore a soddisfare la pretesa creditoria, quale fatto impeditivo del diritto dell’attore, deve presentare, appunto, un’analoga persistenza. 12.2.3. Inammissibili, invece, sono tutte le doglianze che investono la sentenza impugnata in relazione all’affermata sussistenza della “scientia damni” e della “partecipatio fraudis”. Esse, per vero, si risolvono in una censura di omesso esame di fatti, in particolare– quanto alla “ scientia damni ” – che gli atti dispostivi posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] avessero assicurato un prezzo che “poteva rappresentare per i creditori un asset più facilmente e proficuamente aggredibile rispetto ai beni immobili”. Analogamente, quanto alla “ partecipatio fraudis ” , la Corte territoriale avrebbe omesso di considerareche i box alienati erano pertinenziali ad un immobile già di proprietà della genitrice (rappresentando così “beni poco appetibili sia per eventuali ulteriori acquirenti che in ottica di una loro vendita in favore dei creditori”) e, infine,il mancato coinvolgimento della Galbiati negli affari di famiglia. Nondimeno, siffatta impostazione, che si traduce nell’addebitare alla Corte milanese di aver omesso “l’esame di circostanze dirimenti che, se valutate, avrebbero dovuto condurre la Corte ad una decisione diametralmente opposta”, finisce con il sostanziare una censura riconducibile alla previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., rispetto alla quale, però, opera la già ricordata preclusione di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. 13. Infine, anche il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA] è da rigettare, atteso che il suo unico motivo ripropone censure pressoché identiche a quelle proposte da [OSCURATO:PERSONA] – ovviamente, quanto ai contratti conclusidallo stesso con la predetta società – con il secondo motivo del suo ricorso, sicché le stesse considerazioni appena svolte per dimostrarne l’infondatezza e l’inammissibilità debbonoessere qui reiterate. 14. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, essendo pertanto poste, solidalmente, a carico d i tutti i ricorrent i e liquidate come da dispositivo , attraverso l’attribuzione di un’unica somma in favore della controricorrente, avendo essa resistito alle avversarie impugnazioni attraverso un unitario atto defensionale. 15. A carico di tutti i ricorrenti , stante il rigetto de i ricors i , sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta tutti e tre i ricors i , condannando in solido [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]a rifondere, alla società 2Worlds S.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 12.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai s