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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04663/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21072/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 480/2023depositata il 16/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dall’azione revocatoria proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di cessione del credito sottoscritto in data 2 agosto 2016, con cui la debitrice sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla sig. [OSCURATO:PERSONA] un credito risarcitorio, sino alla concorrenza di euro 200.000,00, vantato nei confronti dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA], in relazione a responsabilità professionale.

L’istituto di credito, creditore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], deduceva che la cessione era stata effettuata immediatamente dopo la pubblicazione di una sentenza non definitiva del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che accertava la responsabilità dei predetti professionisti e liquidava a favore della [OSCURATO:PERSONA] una provvisionale di euro 214.910,26.

Sosteneva che l’atto dispositivo, compiuto in assenza di prova di un debito scaduto verso la cessionaria, aveva determinato un pregiudizio – quantomeno potenziale – alle proprie ragioni creditorie, ben noto tanto alla cedente quanto alla cessionaria.

Nel corso del giudizio veniva disposto sequestro conservativo della somma oggetto di cessione, ex artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c., confermato in sede di reclamo.

Si costituiva in giudizio la Taranta, eccependo l’inammissibilità dell’azione revocatoria, in quanto la cessione avrebbe avuto natura solutoria di un debito pregresso, e contestando altresì l’eventus damni, deducendo la presenza di garanzie ipotecarie sull’immobile della debitrice e la solvibilità del fideiussore.

Con la sentenza n. 377/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda revocatoria.

2. Con la sentenza n. 480/2023, pubblicata il 16 marzo 2023, la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale, confermando la pronuncia di primo grado. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Taranta e la [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo le ricorrent i denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901, 1988, 2720 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

La c orte d’appello, nel decidere la controversia, pur avendo correttamente qualificato la domanda della banca come actio pauliana, ne avrebbe poi snaturato gli elementi costitutivi, avendo posto in dubbio l’esistenza del rapporto di mutuo e, quindi, il credito della signora Taranta nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA].

Parimenti in modo erroneo avrebbe ripartito l’onere della prova, avendo gravato la convenuta di dimostrare l’efficacia dell’atto dispositivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando invece, costituendo una ricognizione e un negozio di accertamento di un pregresso rapporto, avrebbe l’efficacia probatoria riconosciutagli dall’art. 2720 c.c.

Per tali ragioni, altrettanto erroneamente, avrebbe respinto l’eccezione di cui all’art. 2901, co. 3, c.c. 4.1.1.Il motivo è inammissibile.

Secondo principio consolidato di questa Corte, la violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non ricomprende l’erronea ricognizione della fattispecie concreta effettuata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione riservata a quest’ultimo e sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 33221/2024; n. 13891/2025; n. 8844/2025, tra le altre).

In base al principio di specificità sancito dall’art. 366, 1 comma n. 4, c.p.c., è onere del ricorrente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale come le norme invocate siano state disattese.

Nella specie, le ricorrenti si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sostanziando una richiesta di rivalutazione del merito inammissibile in sede di legittimità.

Le doglianze articolate si risolvono, altresì, in una critica al ragionamento presuntivo svolto dalla Corte territoriale, senza tuttavia evidenziarne vizi logici o contraddittorietà.

È invece principio pacifico che la valutazione della rilevanza e della concludenza degli indizi, nonché l’idoneità della loro combinazione a integrare una prova presuntiva, spettano al giudice del merito e non sono sindacabili in questa sede, se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8053/2014 (cfr. Cass. nn. 11586, 15006, 11922, 11024 del 2025).

In ogni caso, la motivazione resa dalla Corte d’appello è pienamente conforme al minimo costituzionale, essendo congrua, logica e priva di aporie argomentative (Cass.

S.U. n. 8053/2014; Cass. n. 8192/2025; n. 26349/2024; n. 24760/2024).

Essa ha evidenziato, anche sulla base di presunzioni, l’assenza di elementi idonei a dimostrare l’effettiva esistenza di un contratto di mutuo sottostante alla ricognizione di debito, in mancanza di riscontri documentali (movimentazioni, quietanze, atti con data certa) e con riferimento a un importo significativo (euro 162.000).

È inammissibile anche la dedotta violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., non essendo configurabili né un’inversione dell’onere probatorio né l’utilizzo da parte del giudice di prove inesistenti o non ritualmente acquisite (Cass. nn. 12507, 12391, 10127 del 2025; Cass. n. 964/2025).

In definitiva, le censure si risolvono nella prospettazione di un diverso apprezzamento del fatto, estraneo al perimetro del giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo.

Dunque, sul punto, la motivazione è compiutamente giustificata e chiara nel suo iter argomentativo, che dà contezza degli elementi probatori (rectius, dell’assenza di elementi probatori) dai quali ha tratto il suo convincimento (cfr. pp. 4-5 sentenza impugnata n. 480/2023).

4.2. Con il secondo motivo le ricorrent i denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2740, 2901 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; in relazione al n. 4, la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, avendo la Corte d’appello compiuto un’erronea valutazione del patrimonio residuo della debitrice al momento dell’atto di disposizione.

In particolare, la c orte territoriale non avrebbe valutato la complessiva garanzia patrimoniale della signora [OSCURATO:PERSONA] esistente al momento dell’atto di cessione, che includeva anche il credito nei confronti dei signori Coccia e Vagnoni, che “già esisteva in quanto il danno si era da tempo verificato.

Il giudizio di merito, contemporaneamente pendente, era solo diretto ad ottenere l’accertamento processuale e la quantificazione ma il diritto era ormai entrato nel patrimonio della signora [OSCURATO:PERSONA], seppur sub iudice” (cfr. pp. 13-14, ricorso).

L’errore, quindi, sarebbe stato quello di aver “considerato il diritto risarcitorio da responsabilità professionale non ancora sorto, soltanto perché sub iudice” (cfr. p. 14, ricorso).

Il giudice del gravame, infine, avrebbe omesso di valutare che i danni stimati dalla CTU in tale giudizio erano di gran lunga superiori all’importo attribuito al giudice a titolo di provvisionale.

Sulla scorta di ciò, le odierne ricorrenti sostengono che la Corte non ne avrebbe nemmeno verificato la pericolosità dell’atto dispositivo in termini di possibile infruttuosità della futura azione esecutiva.

Per cui, la relativa motivazione sarebbe arbitraria e fondata su errori logici e giuridici. 4.2.1.Il motivo è inammissibil e .

In particolare, con riferimento alle doglianze delle ricorrenti in ordine alla pretesa violazione del comma 3 dell’art. 2901 c.c., vale quanto affermato con riferimento al 1° motivo.

Le doglianze relative alla pretesa nullità della sentenza di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. sono inammissibili, in difetto di relativa argomentazione a sostegnonel corpo del motivo.

Parimenti non coglie nel segno la censura sull’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio, che sarebbero costituiti dalle risultanze probatorie acquisite nell’altro giudizio – in materia di responsabilità professionale proposto nei confronti Coccia e Vagnoni, oggetto dell’atto di cessione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Taranta -che sarebbero inammissibili stante, da un lato, l’applicabilità alla sentenza impugnata della regola della pronuncia c.d. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c., dall’altro, il fatto che le ricorrenti non hanno neppure indicato la diversità tra le ragioni poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, così incorrendo inevitabilmente nella declaratoria di inammissibilità (v. tra le tante Cass. n. 22990/2025; Cass. civ. Sez.

II, Ord., 28 febbraio 2024, n. 5259).

Trattasi di censure e deduzioni che piuttosto mirano, ancora una volta, a una nuova interpretazione delle questioni di fatto già analizzate dal giudice d’appello e, prima ancora, dal Tribunale.

Per tutte queste ragioni, quindi, anche il motivo in esame non può essere accolto.

4.3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2740, 2901 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.c., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione al n. 4, del medesimo articolo, oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere il giudice del gravame ritenuto irrilevante il patrimonio del fideiussore e figlio della signora [OSCURATO:PERSONA], signor [OSCURATO:PERSONA].

Lamentano che la corte di merito abbiaerroneamente confermato il rigetto dell’istanza di C.T.U. estimativa del patrimonio del medesimo fideiussore.

4.3.1. Valgono le osservazioni formulate con riferimento ai precedenti motivi.

Va ulteriormente posto in rilievo, quanto alle doglianze relative all’asseritaerronea valutazione della Corte d’appello sulla ‘capienza’ del patrimonio della debitrice, attesa l’esistenza di beni nel patrimonio del fideiussore Presutti, figlio della stessa, che qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., ricorrendone i presupposti, nei di lui confronti, essendo irrilevante che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento (cfr. Cass. civ., Sez.

III, Ord., 5 settembre 2023, n. 25883; Cass. civ., Sez.

VI-3, Ord., 11 novembre 2022, n. 33391; Cass. civ., Sez.

III. 31 marzo 2017, n. 8315).

Orbene, non può non rilevarsi come i giudici di merito – nell’esercizio del potere di valutazione diretto delle prove a loro esclusivamente rimesso – hanno ritenuto che il patrimonio del fideiussore, a fronte del credito della banca, non avrebbe comunque potuto ritenersi sufficiente a ‘coprire’ il credito, componendosi infatti di un unico bene immobile, su cui il signor Presutti aveva la nuda proprietà e la madre il solo diritto di usufrutto, e che, comunque, si trattava di bene immobile con numerose iscrizioni ipotecarie a garanzia di altri creditori, non risultando ulteriori beni aggredibili.

4.4. Con il quarto motivo le ricorrent i denunziano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e, ancora, con riferimento al n. 4, la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente desunto la sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis dall’affermazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’atto dispositivo, di non essere in grado di rimborsare il debito contratto verso la Taranta.

Affermazione asseritamente inconferente, rendendo l’accertamento, compiuto dal giudice del gravame, dell’elemento soggettivo dell’actiopauliana, ancor più approssimativo.

Lamentano che detto giudice non abbia ten uto conto degli esiti della CTU del ridetto giudizio risarcitorio avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei professionisti Coccia e Vagnoni, la cui consistenza non avrebbe reso più difficoltosa l’azione esecutiva della banca. 4.4.1.Il motivo è infondato.

Va anzitutto osservato che per gli atti di disposizione a titolo oneroso – quale quello di specie, trattandosi, come detto, di cessione di somme fino a concorrenza dell’importo di euro 200mila –quando l’atto è successivo al sorgere del credito – come nel caso, avendo le parti sottoscritto la cessione il 2.08.2016, mentre il debito della signora [OSCURATO:PERSONA] con la Banca era precedente –ai fini della valutazione della participatio fraudis del terzo, si ritiene sufficiente la mera consapevolezza, da parte di quest’ultimo, della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore (cfr. ex plurimis, da ultimo, (Cass.

S.U. n. 1898/2025; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 15 ottobre 2021, n. 28423; Cass. civ., Sez.

VI-3, Ord., 29 novembre 2019, n. 31227).

Inoltre, sotto il profilo del relativo accertamento, tale elemento psicologico, “può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato” (cfr. Cass. civ., Sez.

III, 18 settembre 2015, n. 18315; nello stesso senso, Cass. civ., Sez.

I, Ord., 14 maggio 2024, n. 13265;Cass.

N. 5328/2024; Cass. N. 30486/2023; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 8 aprile 2022, n. 11485).

Ancora in relazione alla partecipatio fraudis del terzo, questa Corte ha già avuto modo di chiarire come la vicinanza, determinata dalla convivenza e/o da un rapporto familiare tra disponente e terzo, è di per sé sufficiente a fondare la prova presuntiva dell’elemento soggettivo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile “che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (così Cass. civ., Sez.

III, Ord., 8 gennaio 2021, n. 161; conformemente v.Cass. n. 9349/2025; Cass.5328/2024; Cass. civ., Sez.

III, Ord., 18 gennaio 2019, n. 1286).

Nel caso in esame, tale conoscenza, come evidenziato dalla corte d’appello, risultava dallo stesso contenuto dell’atto impugnato, con conseguente insussistenza dei denunciati vizi.

4.5. Con il quinto motivo le ricorrent i denunziano la violazione edell’art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c., lamentando una motivazione apparente, giacché il giudice del gravame “pur ritenendo assorbito il motivo di appello in cui si denunciava l’abuso del diritto, avrebbe affermato, in modo assertivo, che il valore del bene ipotecato non era idoneo a coprire l’intero credito della banca” (cfr. p. 25, ricorso). 4.5.1.Il motivo è infondato.

Il vizio rilevante come ragione di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione –ovvero (...) formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” (cfr. Cass. civ., Sez.

V, 28 dicembre 2023, n. 36250; nello stesso senso, da ultimo; Cass. N. 17128/2024; Cass. civ., Sez.

V, Ord., 26 febbraio 2024, n. 5097).

Ebbene, una simile anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, mentre nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, escludendosi qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora una volta, Cass., SS.UU. n. 8053/2014 cit., e le citate numerose altre seguenti).

Nella sentenza impugnata non ricorre nessuna di tali anomalie, e men che meno può dirsi che la Corte d’appello romana abbia avuto un “approccio approssimativo” rispetto alla valutazione della ricorrenza dei presupposti dell’actio pauliana, essendo la motivazione chiara, lineare ed esaustiva, anche per le ragioni esposte nella disamina dei precedenti motivi di ricorso.

Neppure può dirsi sussistente il prospettato abuso di diritto asseritamente compiuto dalla Banca [i.e. sequestro conservativo], avendo la Corte d’appello statuito sul relativo motivo, spiegando le ragioni della sua decisione di rigetto.

Infatti, seppur sinteticamente, la Corte ha reso obiettivamente percepibili le ragioni del proprio convincimento, evidenziando che la circostanza dell’insufficienza del patrimonio del signor Presutti era sufficiente a determinare la legittimità dell’adozione dello strumento del sequestro da parte della Banca, con conseguente esclusione di un vizio della sentenza impugnata, che risulta invece conforme al paradigma più sopra descritto.

Del resto, tale strumento non può ritenersi contrario a buona fede, stante il tenore dell’art. 2905, comma 2, c.c. e tenuto, comunque, conto del complessivo valore del bene ipotecato, di per sé non idoneo a ‘coprire’ l’intero credito della banca (cfr. p. 8 sentenza impugnata n. 480/2023).

Diverso è, invece, il fine delle ricorrenti, che è di ottenere oggi, tramite l’impugnazione nella presente sede, una valutazione a loro più favorevole. 5.Le spese del giudizio di cassazione liquidato come in dispositivo in favore della controricorrent e società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00 ( di cui 8.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dell a controricorrent e società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21072/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 480/2023depositata il 16/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’azione revocatoria proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai sensi dell’art. 2901 c.c., avverso l’atto di cessione del credito sottoscritto in data 2 agosto 2016, con cui la debitrice sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito alla sig. [OSCURATO:PERSONA] un credito risarcitorio, sino alla concorrenza di euro 200.000,00, vantato nei confronti dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA], in relazione a responsabilità professionale. L’istituto di credito, creditore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], deduceva che la cessione era stata effettuata immediatamente dopo la pubblicazione di una sentenza non definitiva del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che accertava la responsabilità dei predetti professionisti e liquidava a favore della [OSCURATO:PERSONA] una provvisionale di euro 214.910,26. Sosteneva che l’atto dispositivo, compiuto in assenza di prova di un debito scaduto verso la cessionaria, aveva determinato un pregiudizio – quantomeno potenziale – alle proprie ragioni creditorie, ben noto tanto alla cedente quanto alla cessionaria. Nel corso del giudizio veniva disposto sequestro conservativo della somma oggetto di cessione, ex artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c., confermato in sede di reclamo. Si costituiva in giudizio la Taranta, eccependo l’inammissibilità dell’azione revocatoria, in quanto la cessione avrebbe avuto natura solutoria di un debito pregresso, e contestando altresì l’eventus damni, deducendo la presenza di garanzie ipotecarie sull’immobile della debitrice e la solvibilità del fideiussore. Con la sentenza n. 377/2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda revocatoria. 2. Con la sentenza n. 480/2023, pubblicata il 16 marzo 2023, la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale, confermando la pronuncia di primo grado. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Taranta e la [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo le ricorrent i denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901, 1988, 2720 e 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La c orte d’appello, nel decidere la controversia, pur avendo correttamente qualificato la domanda della banca come actio pauliana, ne avrebbe poi snaturato gli elementi costitutivi, avendo posto in dubbio l’esistenza del rapporto di mutuo e, quindi, il credito della signora Taranta nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti in modo erroneo avrebbe ripartito l’onere della prova, avendo gravato la convenuta di dimostrare l’efficacia dell’atto dispositivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quando invece, costituendo una ricognizione e un negozio di accertamento di un pregresso rapporto, avrebbe l’efficacia probatoria riconosciutagli dall’art. 2720 c.c. Per tali ragioni, altrettanto erroneamente, avrebbe respinto l’eccezione di cui all’art. 2901, co. 3, c.c. 4.1.1.Il motivo è inammissibile. Secondo principio consolidato di questa Corte, la violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non ricomprende l’erronea ricognizione della fattispecie concreta effettuata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione riservata a quest’ultimo e sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 33221/2024; n. 13891/2025; n. 8844/2025, tra le altre). In base al principio di specificità sancito dall’art. 366, 1 comma n. 4, c.p.c., è onere del ricorrente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale come le norme invocate siano state disattese. Nella specie, le ricorrenti si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sostanziando una richiesta di rivalutazione del merito inammissibile in sede di legittimità. Le doglianze articolate si risolvono, altresì, in una critica al ragionamento presuntivo svolto dalla Corte territoriale, senza tuttavia evidenziarne vizi logici o contraddittorietà. È invece principio pacifico che la valutazione della rilevanza e della concludenza degli indizi, nonché l’idoneità della loro combinazione a integrare una prova presuntiva, spettano al giudice del merito e non sono sindacabili in questa sede, se non nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8053/2014 (cfr. Cass. nn. 11586, 15006, 11922, 11024 del 2025). In ogni caso, la motivazione resa dalla Corte d’appello è pienamente conforme al minimo costituzionale, essendo congrua, logica e priva di aporie argomentative (Cass. S.U. n. 8053/2014; Cass. n. 8192/2025; n. 26349/2024; n. 24760/2024). Essa ha evidenziato, anche sulla base di presunzioni, l’assenza di elementi idonei a dimostrare l’effettiva esistenza di un contratto di mutuo sottostante alla ricognizione di debito, in mancanza di riscontri documentali (movimentazioni, quietanze, atti con data certa) e con riferimento a un importo significativo (euro 162.000). È inammissibile anche la dedotta violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., non essendo configurabili né un’inversione dell’onere probatorio né l’utilizzo da parte del giudice di prove inesistenti o non ritualmente acquisite (Cass. nn. 12507, 12391, 10127 del 2025; Cass. n. 964/2025). In definitiva, le censure si risolvono nella prospettazione di un diverso apprezzamento del fatto, estraneo al perimetro del giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo. Dunque, sul punto, la motivazione è compiutamente giustificata e chiara nel suo iter argomentativo, che dà contezza degli elementi probatori (rectius, dell’assenza di elementi probatori) dai quali ha tratto il suo convincimento (cfr. pp. 4-5 sentenza impugnata n. 480/2023). 4.2. Con il secondo motivo le ricorrent i denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 2740, 2901 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; in relazione al n. 4, la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, avendo la Corte d’appello compiuto un’erronea valutazione del patrimonio residuo della debitrice al momento dell’atto di disposizione. In particolare, la c orte territoriale non avrebbe valutato la complessiva garanzia patrimoniale della signora [OSCURATO:PERSONA] esistente al momento dell’atto di cessione, che includeva anche il credito nei confronti dei signori Coccia e Vagnoni, che “già esisteva in quanto il danno si era da tempo verificato. Il giudizio di merito, contemporaneamente pendente, era solo diretto ad ottenere l’accertamento processuale e la quantificazione ma il diritto era ormai entrato nel patrimonio della signora [OSCURATO:PERSONA], seppur sub iudice” (cfr. pp. 13-14, ricorso). L’errore, quindi, sarebbe stato quello di aver “considerato il diritto risarcitorio da responsabilità professionale non ancora sorto, soltanto perché sub iudice” (cfr. p. 14, ricorso). Il giudice del gravame, infine, avrebbe omesso di valutare che i danni stimati dalla CTU in tale giudizio erano di gran lunga superiori all’importo attribuito al giudice a titolo di provvisionale. Sulla scorta di ciò, le odierne ricorrenti sostengono che la Corte non ne avrebbe nemmeno verificato la pericolosità dell’atto dispositivo in termini di possibile infruttuosità della futura azione esecutiva. Per cui, la relativa motivazione sarebbe arbitraria e fondata su errori logici e giuridici. 4.2.1.Il motivo è inammissibil e . In particolare, con riferimento alle doglianze delle ricorrenti in ordine alla pretesa violazione del comma 3 dell’art. 2901 c.c., vale quanto affermato con riferimento al 1° motivo. Le doglianze relative alla pretesa nullità della sentenza di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. sono inammissibili, in difetto di relativa argomentazione a sostegnonel corpo del motivo. Parimenti non coglie nel segno la censura sull’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio, che sarebbero costituiti dalle risultanze probatorie acquisite nell’altro giudizio – in materia di responsabilità professionale proposto nei confronti Coccia e Vagnoni, oggetto dell’atto di cessione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Taranta -che sarebbero inammissibili stante, da un lato, l’applicabilità alla sentenza impugnata della regola della pronuncia c.d. doppia conforme ex art. 348 ter c.p.c., dall’altro, il fatto che le ricorrenti non hanno neppure indicato la diversità tra le ragioni poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, così incorrendo inevitabilmente nella declaratoria di inammissibilità (v. tra le tante Cass. n. 22990/2025; Cass. civ. Sez. II, Ord., 28 febbraio 2024, n. 5259). Trattasi di censure e deduzioni che piuttosto mirano, ancora una volta, a una nuova interpretazione delle questioni di fatto già analizzate dal giudice d’appello e, prima ancora, dal Tribunale. Per tutte queste ragioni, quindi, anche il motivo in esame non può essere accolto. 4.3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2740, 2901 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.c., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione al n. 4, del medesimo articolo, oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere il giudice del gravame ritenuto irrilevante il patrimonio del fideiussore e figlio della signora [OSCURATO:PERSONA], signor [OSCURATO:PERSONA]. Lamentano che la corte di merito abbiaerroneamente confermato il rigetto dell’istanza di C.T.U. estimativa del patrimonio del medesimo fideiussore. 4.3.1. Valgono le osservazioni formulate con riferimento ai precedenti motivi. Va ulteriormente posto in rilievo, quanto alle doglianze relative all’asseritaerronea valutazione della Corte d’appello sulla ‘capienza’ del patrimonio della debitrice, attesa l’esistenza di beni nel patrimonio del fideiussore Presutti, figlio della stessa, che qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., ricorrendone i presupposti, nei di lui confronti, essendo irrilevante che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l’adempimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 5 settembre 2023, n. 25883; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 11 novembre 2022, n. 33391; Cass. civ., Sez. III. 31 marzo 2017, n. 8315). Orbene, non può non rilevarsi come i giudici di merito – nell’esercizio del potere di valutazione diretto delle prove a loro esclusivamente rimesso – hanno ritenuto che il patrimonio del fideiussore, a fronte del credito della banca, non avrebbe comunque potuto ritenersi sufficiente a ‘coprire’ il credito, componendosi infatti di un unico bene immobile, su cui il signor Presutti aveva la nuda proprietà e la madre il solo diritto di usufrutto, e che, comunque, si trattava di bene immobile con numerose iscrizioni ipotecarie a garanzia di altri creditori, non risultando ulteriori beni aggredibili. 4.4. Con il quarto motivo le ricorrent i denunziano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901, comma 3, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e, ancora, con riferimento al n. 4, la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente desunto la sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis dall’affermazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’atto dispositivo, di non essere in grado di rimborsare il debito contratto verso la Taranta. Affermazione asseritamente inconferente, rendendo l’accertamento, compiuto dal giudice del gravame, dell’elemento soggettivo dell’actiopauliana, ancor più approssimativo. Lamentano che detto giudice non abbia ten uto conto degli esiti della CTU del ridetto giudizio risarcitorio avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei professionisti Coccia e Vagnoni, la cui consistenza non avrebbe reso più difficoltosa l’azione esecutiva della banca. 4.4.1.Il motivo è infondato. Va anzitutto osservato che per gli atti di disposizione a titolo oneroso – quale quello di specie, trattandosi, come detto, di cessione di somme fino a concorrenza dell’importo di euro 200mila –quando l’atto è successivo al sorgere del credito – come nel caso, avendo le parti sottoscritto la cessione il 2.08.2016, mentre il debito della signora [OSCURATO:PERSONA] con la Banca era precedente –ai fini della valutazione della participatio fraudis del terzo, si ritiene sufficiente la mera consapevolezza, da parte di quest’ultimo, della diminuzione della garanzia generica, derivante dalla riduzione della consistenza patrimoniale del debitore (cfr. ex plurimis, da ultimo, (Cass. S.U. n. 1898/2025; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15 ottobre 2021, n. 28423; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 29 novembre 2019, n. 31227). Inoltre, sotto il profilo del relativo accertamento, tale elemento psicologico, “può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2015, n. 18315; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, Ord., 14 maggio 2024, n. 13265;Cass. N. 5328/2024; Cass. N. 30486/2023; Cass. civ., Sez. III, Ord., 8 aprile 2022, n. 11485). Ancora in relazione alla partecipatio fraudis del terzo, questa Corte ha già avuto modo di chiarire come la vicinanza, determinata dalla convivenza e/o da un rapporto familiare tra disponente e terzo, è di per sé sufficiente a fondare la prova presuntiva dell’elemento soggettivo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile “che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (così Cass. civ., Sez. III, Ord., 8 gennaio 2021, n. 161; conformemente v.Cass. n. 9349/2025; Cass.5328/2024; Cass. civ., Sez. III, Ord., 18 gennaio 2019, n. 1286). Nel caso in esame, tale conoscenza, come evidenziato dalla corte d’appello, risultava dallo stesso contenuto dell’atto impugnato, con conseguente insussistenza dei denunciati vizi. 4.5. Con il quinto motivo le ricorrent i denunziano la violazione edell’art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c., lamentando una motivazione apparente, giacché il giudice del gravame “pur ritenendo assorbito il motivo di appello in cui si denunciava l’abuso del diritto, avrebbe affermato, in modo assertivo, che il valore del bene ipotecato non era idoneo a coprire l’intero credito della banca” (cfr. p. 25, ricorso). 4.5.1.Il motivo è infondato. Il vizio rilevante come ragione di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. si configura quando la motivazione “manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione –ovvero (...) formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum” (cfr. Cass. civ., Sez. V, 28 dicembre 2023, n. 36250; nello stesso senso, da ultimo; Cass. N. 17128/2024; Cass. civ., Sez. V, Ord., 26 febbraio 2024, n. 5097). Ebbene, una simile anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, mentre nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, escludendosi qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora una volta, Cass., SS.UU. n. 8053/2014 cit., e le citate numerose altre seguenti). Nella sentenza impugnata non ricorre nessuna di tali anomalie, e men che meno può dirsi che la Corte d’appello romana abbia avuto un “approccio approssimativo” rispetto alla valutazione della ricorrenza dei presupposti dell’actio pauliana, essendo la motivazione chiara, lineare ed esaustiva, anche per le ragioni esposte nella disamina dei precedenti motivi di ricorso. Neppure può dirsi sussistente il prospettato abuso di diritto asseritamente compiuto dalla Banca [i.e. sequestro conservativo], avendo la Corte d’appello statuito sul relativo motivo, spiegando le ragioni della sua decisione di rigetto. Infatti, seppur sinteticamente, la Corte ha reso obiettivamente percepibili le ragioni del proprio convincimento, evidenziando che la circostanza dell’insufficienza del patrimonio del signor Presutti era sufficiente a determinare la legittimità dell’adozione dello strumento del sequestro da parte della Banca, con conseguente esclusione di un vizio della sentenza impugnata, che risulta invece conforme al paradigma più sopra descritto. Del resto, tale strumento non può ritenersi contrario a buona fede, stante il tenore dell’art. 2905, comma 2, c.c. e tenuto, comunque, conto del complessivo valore del bene ipotecato, di per sé non idoneo a ‘coprire’ l’intero credito della banca (cfr. p. 8 sentenza impugnata n. 480/2023). Diverso è, invece, il fine delle ricorrenti, che è di ottenere oggi, tramite l’impugnazione nella presente sede, una valutazione a loro più favorevole. 5.Le spese del giudizio di cassazione liquidato come in dispositivo in favore della controricorrent e società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00 ( di cui 8.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dell a controricorrent e società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppo