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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 26066/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18572/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -controricorrente- FALLIMENTO della [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 842/2018,depositata il 23/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietario di una unità immobiliare posta al quarto piano di un edificio condominiale, sito in Genova ([OSCURATO:PERSONA] n. 12- via Cecchi n. 6), conveniva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. , chiedendo di accertare il proprio diritto, in base all’art. 8 del regolamento condominiale, di utilizzare l’ascensore e, quindi , di ordinare alla convenuta di riattivare il servizio di ascensore con riguardo al quarto piano e di riaprire il varco di collegamento tra l’atrio e l’area di accesso al locale ascensore ubicata al piano terra e di proprietà della convenuta.

La convenuta si costituiva, contestando la fondatezza della domanda e chiamando in causa, ai sensi dell’art.1485 c.c., la venditrice, la società L a g afi s.r.l., che si costituiva e rilevava come la servitù invocata dall’attore trova sse fondamento nel regolamento condominiale, accettato da parte convenuta nel proprio atto di acquisto dell’immobile.

Con sentenza n. 4502/2011 il Tribunale di Genova rigettava la domanda.

2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Visconti.

La Corte d’appello di Genova - con la sentenza 23 maggio 2018, n. 842 -ha accolto il gravame.

Il giudice d’appello ha ritenuto che il diritto dell’appellante all’utilizzo dell’ascensore trovi il proprio fondamento nell’art. 8, punto 4, del regolamento condominiale, richiamato sia nell’atto di acquisto di Visconti sia nell’atto di acquisto di [OSCURATO:SOCIETA], diritto di natura reale, che non si è estinto al momento del trasferimento a terzi di porzionidell’immobile.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto attività difensive in questa sede.

Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo denuncia, “relativamente alla reiezione dell’eccezione di omessa impugnazione di un punto decisivo della controversia da parte dell’appellante, nullità assoluta della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. e/o ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

“, nonché “violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 100 c.p.c.”; si adduce che nella propria comparsa di costituzione in appello la ricorrente aveva eccepito l’omessa impugnazione da parte di Visconti di un punto decisivo della controversia, ossia la constatazione da parte del Tribunale che nessun diritto di servitù era stato dedotto dall’attore; la Corte d’appello aveva rigettato la censura senza motivare, così ledendo gli artt. 342 e 100 c.p.c.; b) il secondo motivo lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di domanda nuova in relazione alla richiesta di accertamento di una servitù sull’immobile di [OSCURATO:SOCIETA], la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. e/o ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione alla violazio ne dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché la “violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 5, e 345 c.p.c., 1064 c.c., 101 c.p.c.”; nella propria comparsa di costituzione in appello la ricorrente aveva eccepito come l’atto di appello avversario fosse incentrato sull’accertamento di una servitù di passaggio, per potere utilizzare l’ascensore, senza che di tale servitù fosse mai stato chiesto l’accertamento con le domande proposte in primo grado; nel respingere l’eccezione la Corte d’appello a veva omesso di fornireapposita motivazione.

I motivi non possono essere accolti.

La Corte d’appello (v. la pag. 5 della sentenza impugnata), nel rigettare le eccezioni pregiudiziali fatte valere dall’appellata, ora ricorrente, ha argomentato – con motivazione sufficiente e rispettosa del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111 Cost. – comedall’esame del complesso motivo d’appello del Visconti, ove si censurava l’affermazione del giudice di primo grado per cui parte attrice non aveva dedotto l’esistenza di un diritto di passaggio sul civico 92, si ricaviche l’appellante aveva impugnato quel capo della sentenza.

Il giudice d’appello, ancora, al paragrafo successivo di pag. 5, ha confutato l’eccezione di novità della domanda di accertamento della servitù, anzitutto osservando comela questione – in quanto affrontata dal Tribunale – non pote sse dirsi proposta per la prima volta in appello e poi come, in ogni caso, la proposizione di tale domanda fosse da intendersi compresa nella affermazione del diritto all’utilizzo dell’ascensore; al riguardo , va sottolineato che l’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se sufficientemente motivata (ex multis, cfr. Cass. n. 14669/2022).

2. Il terzo motivo fa valere, “in merito alle opere che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe intrapreso nel proprio immobile e sull’utilizzo pregresso dell’ascensore, nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”: la Corte d’appello non avrebbe considerato le difese della ricorrente, ove si precisava che la medesima “ha acquistato l’immobile già con tale conformazione e non ha quindi effettuato alcuna opera che abbia in ipotesi chiuso accessi o varchi a quell’ascensore”.

Il motivo non può essere accolto per difetto di rilevanza della prospettata questione.

Il dettagliato motivo non contesta infatti – come evidenzia il controricorrente – la situazione di fatto dedotta dall’originario attore, ossia l’impossibilità di utilizzo dell’ascensore determinata dalla chiusura del varco di collegamento tra l’atrio del caseggiato a cui si accede dal civico 12 di via [OSCURATO:PERSONA] e l’area di accesso al locale ascensore ubicata al piano terra di proprietà della ricorrente, ma la circostanza, ritenuta provata dalla Corte d’appello e invece negata dalla ricorrente, che la trasformazione non sarebbe stata da essa posta in essere, avendo acquistato i locali nello stato attuale dalla venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiamato in causa per essere manlevata, aspetto che non ha rilievo dirimente rispetto all’avvenuto riconoscimento da parte del giudice d’appello del diritto dell’attore all’utilizzo dell’ascensore, diritto – come visto in premessa –basato su una clausola del regolamento condominiale e sull’espresso recepimento di tale clausola negli atti di acquisto della ricorrente e del controricorrente. 4) Il quarto motivo denuncia “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. e/o ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e per contraddittorietà di altra parte motivazionale, nonché la concorrente nullità della sentenza, sempre ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1064, 1027, 1062 e 2909 c.c., nonché ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame della improspettabilità di una servitù che consenta l’ingresso indiscriminato in una abitazione privata”: la Corte d’appello avrebbe totalmente travisato, senza alcuna motivazione sul punto, la portata della disposizione del regolamento condominiale (l’art. 8.4), che non conferirebbe alcun diritto di servitù ai condomini su proprietà individuali, ma semplicemente contemplerebbe il diritto di “mantenere apparati individuali in spazi potenzialmente condominiali”; inoltre avrebbe violato l’art. 1027 c.c., secondo cui il diritto di servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, in quanto l’art. 8.4 del regolamento non contempla alcun peso sull’immobile posto al piano terreno di proprietà della ricorrente, ma stabilisce semplicemente il diritto a mantenere un ascensore all’interno del condominio; inoltre, non sarebbe stata impugnata la statuizione di primo grado laddove ha affermato che il menzionato articolo non poteva stabilire una servitù in favore dei condomini, posto che all’epoca in cui era stato redatto il regolamento tutti gli immobili richiamati nel medesimo appartenevano allo stesso proprietario, così che tale accertamento è ormai passato in giudicato; la sentenza d’appello, che accetta tale conclusione, sarebbe poi contradditoria in quanto da un lato afferma che la previsione di cui all’art. 8.4 ha natura reale e poi che il diritto di servitù, quando il regolamento è stato redatto, non esisteva perché gli immobili appartenevano a un unico proprietario, senza contare che non è vero che all’epoca della redazione del regolamento l’unico proprietario fosse il costruttore del palazzo, ma piuttosto che vi era un unico proprietario per tutti gli immobili contemplati dall’art. 8.4; né può ricorrere nel caso di specie una ipotesi di servitù per destinazione del padre di famiglia; se anche fosse configurabile un diritto di servitù, si avrebbe comunque la violazione degli artt. 1064 e 1065 c.c., oltre all’art. 1027 c.c., qualora al preteso diritto d’uso dell’ascensore si pretendesse di aggiungere un ulteriore diritto reale, quale quello di transitare all’interno di una abitazione privata.

Il complessomotivo non può essere accolto.

Le minuziose censure, che richiamano la violazione di svariate disposizioni, ruotano tutte intorno alla interpretazione dell’art. 8.4 del regolamento, il quale dispone che “a favore dei proprietari dei locali posti ai piani, parte del seminterrato, parte del terreno e ai piani quarto, quinto e sesto sono riconosciuti in via esclusiva i seguenti diritti: a) diritto di usare e mantenere in perpetuo il nuovo ascensore posto all'interno del fabbricato e chiaramente identificato nella tavola allegata”.

Orbene, ad avviso della Corte d'appello, l'espresso richiamo negli atti di compravendita del regolamento condominiale e in particolare dei diritti contenuti nell'articolo 8.4 del regolamento e l'espressa sua accettazione e il conseguente obbligo di rispetto limita e vincola l'uso della proprietà esclusiva; il diritto all'utilizzo perpetuo dell'ascensore stabilito dall'articolo del regolamento ha natura reale più che obbligatoria e per tale ragione non si è estinto al momento del trasferimento a terzi di alcune porzioni dell'immobile; la disposizione condominiale ha , quindi , costituito – secondo il giudice d' appello - una servitù a vantaggio delle unità immobiliari poste al quarto piano; il fatto poi che le unità immobiliari poste al pianterreno e al quarto piano appartenessero allo stesso soggetto non è - ad avviso della Corte d'appello - un ostacolo in quanto i regolamenti sono frequentemente predisposti quando il caseggiato è ancora interamente di proprietà del soggetto costruttore e prima dell'inizio dell'alienazione delle singole unità immobiliari; d'altra parte il regolamento condominiale, di natura contrattuale, espressamente richiamato nell'atto di acquisto d el Visconti, riconosce al medesimo , in quanto condomino del quarto piano, il diritto di usare l'ascensore avente base di parte nza nel locale di proprietà della ricorrente; il diritto di usare l'ascensore – alla stregua di quanto rilevato dal giudice d'appello - non può non comprendere ai sensi del primo comma dell'art. 1064 c.c., il diritto di raggiungere pedonalmente la base di partenza di tale ascensore e dunque il locale civico 92 che Visconti raggiungeva da un varco interno partendo dall'atrio del civico 12.

Alla plausibile operazione ermeneutica posta in essere dal giudice d’appello, appunto fondata sul regolamento condominiale, sugli atti di acquisto delle parti e sull’accertamento della situazione di fatto, la ricorrente contrappone la propria interpretazione.

Costituisce, però, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’interpretazione di clausole contrattuali accolta nella sentenza impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delleplausibili interpretazioni sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (in tal senso, ex multis, Cass. 28319/2017). 5) Il quinto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 43, comma 3 r.d. 267/1942: nel corso del giudizio d’appello, in data 9 maggio 2013, la società [OSCURATO:SOCIETA] era stata dichiarata fallita, evento che comportava l’automatica interruzione del processo, così che il mancato rilievo della causa di interruzione da parte del giudice d’appello ha comportato la nullità della sentenza impugnata.

Anche questomotivo deve essere respinto.

È vero che l'articolo 43 della legge fallimentare prevede al terzo comma, aggiunto dal d.lgs. 5 / 2006, che “ l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”.

L’interruzione opera automaticamente e, come hanno sottolineato le Sezioni unite con la sentenza n. 12154/2021 , la eventuale omessa pronuncia del giudice, assumendo ai fini interruttivi natura meramente dichiarativa, è a sua volta improduttiva di conseguenze, è cioè inidonea a pregiudicare gli effetti che l'interruzione sopravvenuta ha già prodotto, posto che la prosecuzione ciononostante del corso del processo implica la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza.

Si tratta però di nullità relativa, soggetta alla disciplina dell'art. 157 c.p.c., ed è pertanto non rilevabile d 'ufficio ed eccepibile solo dalla parte nel cui interesse sono poste le norme in tema di interruzione, ossia dalla parte colpita dall'evento interruttivo (v. in tal senso ancora la pronuncia delle sezioni unite appena citata), così che la ricorrente non è legittimata a fare valere il vizio.

II. Il ricorso va,pertanto, interamente rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidatein euro 4.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Dà atto della sussistenza, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18572/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -controricorrente- FALLIMENTO della [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 842/2018,depositata il 23/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietario di una unità immobiliare posta al quarto piano di un edificio condominiale, sito in Genova ([OSCURATO:PERSONA] n. 12- via Cecchi n. 6), conveniva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. , chiedendo di accertare il proprio diritto, in base all’art. 8 del regolamento condominiale, di utilizzare l’ascensore e, quindi , di ordinare alla convenuta di riattivare il servizio di ascensore con riguardo al quarto piano e di riaprire il varco di collegamento tra l’atrio e l’area di accesso al locale ascensore ubicata al piano terra e di proprietà della convenuta. La convenuta si costituiva, contestando la fondatezza della domanda e chiamando in causa, ai sensi dell’art.1485 c.c., la venditrice, la società L a g afi s.r.l., che si costituiva e rilevava come la servitù invocata dall’attore trova sse fondamento nel regolamento condominiale, accettato da parte convenuta nel proprio atto di acquisto dell’immobile. Con sentenza n. 4502/2011 il Tribunale di Genova rigettava la domanda. 2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da Visconti. La Corte d’appello di Genova - con la sentenza 23 maggio 2018, n. 842 -ha accolto il gravame. Il giudice d’appello ha ritenuto che il diritto dell’appellante all’utilizzo dell’ascensore trovi il proprio fondamento nell’art. 8, punto 4, del regolamento condominiale, richiamato sia nell’atto di acquisto di Visconti sia nell’atto di acquisto di [OSCURATO:SOCIETA], diritto di natura reale, che non si è estinto al momento del trasferimento a terzi di porzionidell’immobile. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto attività difensive in questa sede. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo denuncia, “relativamente alla reiezione dell’eccezione di omessa impugnazione di un punto decisivo della controversia da parte dell’appellante, nullità assoluta della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. e/o ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. “, nonché “violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 100 c.p.c.”; si adduce che nella propria comparsa di costituzione in appello la ricorrente aveva eccepito l’omessa impugnazione da parte di Visconti di un punto decisivo della controversia, ossia la constatazione da parte del Tribunale che nessun diritto di servitù era stato dedotto dall’attore; la Corte d’appello aveva rigettato la censura senza motivare, così ledendo gli artt. 342 e 100 c.p.c.; b) il secondo motivo lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di domanda nuova in relazione alla richiesta di accertamento di una servitù sull’immobile di [OSCURATO:SOCIETA], la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. e/o ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione alla violazio ne dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché la “violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 5, e 345 c.p.c., 1064 c.c., 101 c.p.c.”; nella propria comparsa di costituzione in appello la ricorrente aveva eccepito come l’atto di appello avversario fosse incentrato sull’accertamento di una servitù di passaggio, per potere utilizzare l’ascensore, senza che di tale servitù fosse mai stato chiesto l’accertamento con le domande proposte in primo grado; nel respingere l’eccezione la Corte d’appello a veva omesso di fornireapposita motivazione. I motivi non possono essere accolti. La Corte d’appello (v. la pag. 5 della sentenza impugnata), nel rigettare le eccezioni pregiudiziali fatte valere dall’appellata, ora ricorrente, ha argomentato – con motivazione sufficiente e rispettosa del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111 Cost. – comedall’esame del complesso motivo d’appello del Visconti, ove si censurava l’affermazione del giudice di primo grado per cui parte attrice non aveva dedotto l’esistenza di un diritto di passaggio sul civico 92, si ricaviche l’appellante aveva impugnato quel capo della sentenza. Il giudice d’appello, ancora, al paragrafo successivo di pag. 5, ha confutato l’eccezione di novità della domanda di accertamento della servitù, anzitutto osservando comela questione – in quanto affrontata dal Tribunale – non pote sse dirsi proposta per la prima volta in appello e poi come, in ogni caso, la proposizione di tale domanda fosse da intendersi compresa nella affermazione del diritto all’utilizzo dell’ascensore; al riguardo , va sottolineato che l’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se sufficientemente motivata (ex multis, cfr. Cass. n. 14669/2022). 2. Il terzo motivo fa valere, “in merito alle opere che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe intrapreso nel proprio immobile e sull’utilizzo pregresso dell’ascensore, nullità della sentenza ai sensi dell’art.360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.”: la Corte d’appello non avrebbe considerato le difese della ricorrente, ove si precisava che la medesima “ha acquistato l’immobile già con tale conformazione e non ha quindi effettuato alcuna opera che abbia in ipotesi chiuso accessi o varchi a quell’ascensore”. Il motivo non può essere accolto per difetto di rilevanza della prospettata questione. Il dettagliato motivo non contesta infatti – come evidenzia il controricorrente – la situazione di fatto dedotta dall’originario attore, ossia l’impossibilità di utilizzo dell’ascensore determinata dalla chiusura del varco di collegamento tra l’atrio del caseggiato a cui si accede dal civico 12 di via [OSCURATO:PERSONA] e l’area di accesso al locale ascensore ubicata al piano terra di proprietà della ricorrente, ma la circostanza, ritenuta provata dalla Corte d’appello e invece negata dalla ricorrente, che la trasformazione non sarebbe stata da essa posta in essere, avendo acquistato i locali nello stato attuale dalla venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiamato in causa per essere manlevata, aspetto che non ha rilievo dirimente rispetto all’avvenuto riconoscimento da parte del giudice d’appello del diritto dell’attore all’utilizzo dell’ascensore, diritto – come visto in premessa –basato su una clausola del regolamento condominiale e sull’espresso recepimento di tale clausola negli atti di acquisto della ricorrente e del controricorrente. 4) Il quarto motivo denuncia “nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. e/o ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per mancanza assoluta di motivazione su fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e per contraddittorietà di altra parte motivazionale, nonché la concorrente nullità della sentenza, sempre ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1064, 1027, 1062 e 2909 c.c., nonché ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame della improspettabilità di una servitù che consenta l’ingresso indiscriminato in una abitazione privata”: la Corte d’appello avrebbe totalmente travisato, senza alcuna motivazione sul punto, la portata della disposizione del regolamento condominiale (l’art. 8.4), che non conferirebbe alcun diritto di servitù ai condomini su proprietà individuali, ma semplicemente contemplerebbe il diritto di “mantenere apparati individuali in spazi potenzialmente condominiali”; inoltre avrebbe violato l’art. 1027 c.c., secondo cui il diritto di servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario, in quanto l’art. 8.4 del regolamento non contempla alcun peso sull’immobile posto al piano terreno di proprietà della ricorrente, ma stabilisce semplicemente il diritto a mantenere un ascensore all’interno del condominio; inoltre, non sarebbe stata impugnata la statuizione di primo grado laddove ha affermato che il menzionato articolo non poteva stabilire una servitù in favore dei condomini, posto che all’epoca in cui era stato redatto il regolamento tutti gli immobili richiamati nel medesimo appartenevano allo stesso proprietario, così che tale accertamento è ormai passato in giudicato; la sentenza d’appello, che accetta tale conclusione, sarebbe poi contradditoria in quanto da un lato afferma che la previsione di cui all’art. 8.4 ha natura reale e poi che il diritto di servitù, quando il regolamento è stato redatto, non esisteva perché gli immobili appartenevano a un unico proprietario, senza contare che non è vero che all’epoca della redazione del regolamento l’unico proprietario fosse il costruttore del palazzo, ma piuttosto che vi era un unico proprietario per tutti gli immobili contemplati dall’art. 8.4; né può ricorrere nel caso di specie una ipotesi di servitù per destinazione del padre di famiglia; se anche fosse configurabile un diritto di servitù, si avrebbe comunque la violazione degli artt. 1064 e 1065 c.c., oltre all’art. 1027 c.c., qualora al preteso diritto d’uso dell’ascensore si pretendesse di aggiungere un ulteriore diritto reale, quale quello di transitare all’interno di una abitazione privata. Il complessomotivo non può essere accolto. Le minuziose censure, che richiamano la violazione di svariate disposizioni, ruotano tutte intorno alla interpretazione dell’art. 8.4 del regolamento, il quale dispone che “a favore dei proprietari dei locali posti ai piani, parte del seminterrato, parte del terreno e ai piani quarto, quinto e sesto sono riconosciuti in via esclusiva i seguenti diritti: a) diritto di usare e mantenere in perpetuo il nuovo ascensore posto all'interno del fabbricato e chiaramente identificato nella tavola allegata”. Orbene, ad avviso della Corte d'appello, l'espresso richiamo negli atti di compravendita del regolamento condominiale e in particolare dei diritti contenuti nell'articolo 8.4 del regolamento e l'espressa sua accettazione e il conseguente obbligo di rispetto limita e vincola l'uso della proprietà esclusiva; il diritto all'utilizzo perpetuo dell'ascensore stabilito dall'articolo del regolamento ha natura reale più che obbligatoria e per tale ragione non si è estinto al momento del trasferimento a terzi di alcune porzioni dell'immobile; la disposizione condominiale ha , quindi , costituito – secondo il giudice d' appello - una servitù a vantaggio delle unità immobiliari poste al quarto piano; il fatto poi che le unità immobiliari poste al pianterreno e al quarto piano appartenessero allo stesso soggetto non è - ad avviso della Corte d'appello - un ostacolo in quanto i regolamenti sono frequentemente predisposti quando il caseggiato è ancora interamente di proprietà del soggetto costruttore e prima dell'inizio dell'alienazione delle singole unità immobiliari; d'altra parte il regolamento condominiale, di natura contrattuale, espressamente richiamato nell'atto di acquisto d el Visconti, riconosce al medesimo , in quanto condomino del quarto piano, il diritto di usare l'ascensore avente base di parte nza nel locale di proprietà della ricorrente; il diritto di usare l'ascensore – alla stregua di quanto rilevato dal giudice d'appello - non può non comprendere ai sensi del primo comma dell'art. 1064 c.c., il diritto di raggiungere pedonalmente la base di partenza di tale ascensore e dunque il locale civico 92 che Visconti raggiungeva da un varco interno partendo dall'atrio del civico 12. Alla plausibile operazione ermeneutica posta in essere dal giudice d’appello, appunto fondata sul regolamento condominiale, sugli atti di acquisto delle parti e sull’accertamento della situazione di fatto, la ricorrente contrappone la propria interpretazione. Costituisce, però, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’interpretazione di clausole contrattuali accolta nella sentenza impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delleplausibili interpretazioni sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (in tal senso, ex multis, Cass. 28319/2017). 5) Il quinto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 43, comma 3 r.d. 267/1942: nel corso del giudizio d’appello, in data 9 maggio 2013, la società [OSCURATO:SOCIETA] era stata dichiarata fallita, evento che comportava l’automatica interruzione del processo, così che il mancato rilievo della causa di interruzione da parte del giudice d’appello ha comportato la nullità della sentenza impugnata. Anche questomotivo deve essere respinto. È vero che l'articolo 43 della legge fallimentare prevede al terzo comma, aggiunto dal d.lgs. 5 / 2006, che “ l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”. L’interruzione opera automaticamente e, come hanno sottolineato le Sezioni unite con la sentenza n. 12154/2021 , la eventuale omessa pronuncia del giudice, assumendo ai fini interruttivi natura meramente dichiarativa, è a sua volta improduttiva di conseguenze, è cioè inidonea a pregiudicare gli effetti che l'interruzione sopravvenuta ha già prodotto, posto che la prosecuzione ciononostante del corso del processo implica la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza. Si tratta però di nullità relativa, soggetta alla disciplina dell'art. 157 c.p.c., ed è pertanto non rilevabile d 'ufficio ed eccepibile solo dalla parte nel cui interesse sono poste le norme in tema di interruzione, ossia dalla parte colpita dall'evento interruttivo (v. in tal senso ancora la pronuncia delle sezioni unite appena citata), così che la ricorrente non è legittimata a fare valere il vizio. II. Il ricorso va,pertanto, interamente rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidatein euro 4.200,00 di cui euro 200 ,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Dà atto della sussistenza, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da p
Sentenza Cassazione n. 26066/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris