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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14669/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28329-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1304 contro F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 28329/2017 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Numero sezionale 1304/2022 Numero di raccolta generale 14669/2022 GERMANICO N. 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 759/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/06/2017 R.G.N. 753/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze, confermando la sentenza del Tribunale di Pisa (n. 317/2015), ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di euro 68.454,70 a titolo di differenze retributive in favore di [OSCURATO:PERSONA], sulla base della (diversa) sentenza n. 365/2013 del Tribunale di Pisa che aveva accertato l’irregolarità dei contratti di appalto stipulati tra la suddetta società e diverse ditte incaricate della fornitura di servizi postali, ordinato alla società di riammettere in servizio il lavoratore con diritto al “trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione di categoria per i lavoratori inquadrati nella categoria D profilo professionale autista”;F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 28329/2017

2. la Corte territoriale ha rilevato che la Numero sezionale 1304/2022 richiesta al trattamento economico, accolta dalla Numero di raccolta generale 14669/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 sentenza n. 365/2013 (e confermata in grado di appello), doveva intendersi quale domanda generica, attesa la riserva espressa dal lavoratore, nel suddetto ricorso giudiziale, per ottenere la quantificazione del credito; che non sussisteva, fra il giudizio sull’an e quello sul quantum, alcuna pregiudizialità necessaria che imponesse la sospensione del giudizio; che la prescrizione non poteva ritenersi decorrere in costanza dei rapporti di appalto, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro; che, infine, i conteggi formulati dal CTU con particolare riguardo alla corresponsione del premio di produttività erano corretti a fronte della previsione del CCNL e delle carenze di allegazioni della società in ordine al tipo di assenze sul lavoro che avrebbero consentito la sospensione dell’erogazione dell’emolumento;

3. avverso tale sentenza ricorre la società con quattro motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 346 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, trascurato che nel primo giudizio avanti al Tribunale di Pisa vi era una commistione delle domande avanzate e dei diritti fatti valere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva posto la seguente riserva F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 28329/2017 “che per il diritto in termini di differenze Numero sezionale 1304/2022 retributive il ricorrente si riserva autonoma Numero di raccolta generale 14669/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 azione giudiziale”, senza avanzare alcuna richiesta di condanna al quantum; doveva, in ogni caso, ritenersi che la richiesta di condanna al pagamento di cui al primo giudizio coprisse il dedotto ed il deducibile;

2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 336, comma 2, cod.proc.civ., nonché nullità della sentenza per omessa pronuncia su uno dei motivi di impugnazione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l’effetto espansivo esterno della sentenza pregiudiziale deve, per essere efficace, comportare il concreto annullamento della precedente statuizione e ciò non può avvenire se questa, nelle more, è stata portata ad esecuzione per il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione; inoltre, la domanda di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, cod.proc.civ. (e non ai sensi dell’art. 295 cod.proc.civ.) non è stata esaminata dalla Corte territoriale;

3. con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 18 dello Statuto dei lavoratori e 115 cod.proc.civ. nonché 2697 cod.civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la società, confidato nell’accoglimento della eccezione di prescrizione delle somme a fronte della motivazione adottata dal Tribunale di Pisa (sentenza n. 365/2013) che aveva respinto l’eccezione “attesa la formulazione della domanda nelle forme della condanna generica”; inoltre, la F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Corte territoriale non ha fatto alcuna indagine Numero registro generale 28329/2017 sull’organico delle ditte appaltatrici presso cui Numero sezionale 1304/2022 Numero di raccolta generale 14669/2022 aveva lavorato il [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. con il quarto motivo si denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nullità della sentenza per omessa pronuncia su uno dei motivi di impugnazione, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, trascurato le argomentazioni avanzate dalla società che richiamava il principio generale di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione (non maturando, il lavoratore, alcun credito in caso di assenza) e che sottolineava come il CTU avesse effettuato due conteggi (con e senza premio di produttività) prendendo cognizione delle prove raccolte;

5. il primo motivo di ricorso non è fondato;

5.1. questa Corte ha affermato che l'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al "quantum" attiene all'interpretazione della domanda, da condurre facendo esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è sottratto al sindacato di legittimità se correttamente motivato dal giudice di merito (Cass.n. 12650 del 2003);

5.2. anche tralasciando il pur decisivo profilo di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione delle parti rilevanti (ad eccezione di un unico passaggio) del ricorso introduttivo del giudizio definito con sentenza n. 365/2013 (cui va fatto esclusivo riferimento nell'individuare contenuto e limiti della domanda), dalla stessa F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 descrizione del ricorrente nonché dalla motivazione Numero registro generale 28329/2017 della sentenza impugnata emerge che la domanda Numero sezionale 1304/2022 Numero di raccolta generale 14669/2022 avente ad oggetto il trattamento retributivo è Data pubblicazione 09/05/2022 stata proposta senza alcuna specificazione ne' quantificazione delle somme pure genericamente pretese, ed è stata quindi evidentemente, ed in maniera corretta, interpretata dal giudice del merito come diretta ad ottenere una condanna generica al pagamento dei suddetti emolumenti e indennità, limitata quindi all'"an": così intesa la domanda è stata, quindi, accolta dal Tribunale, nessuna impugnativa al riguardo venendo del resto mossa dalla controparte che ha, anzi, convenuto su tale interpretazione (v. controricorso);

6. il secondo motivo di ricorso è inammissibile;

6.1. anche in tal caso, in disparte il pur decisivo profilo di difetto di specificità - mancando del tutto la trascrizione dei tempi e dei modi della devoluzione al giudice del gravame della domanda di sospensione ai sensi dell’art. 337 cod.proc.civ. - la censura è carente di specificità, avendo precisato, la sentenza impugnata, che in caso di riforma della sentenza di condanna generica sarebbe stata travolta altresì la condanna specifica, ex art. 336, comma 2, cod.proc.civ., a prescindere dalla formazione di giudicati apparenti, e ciò conformemente alle statuizioni adottate da questa Corte (cfr. Cass. n. 5162 del 2005; Cass. n. 10112 del 2021);

7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile;

7.1. le censure denunciate non rientrano, per un verso, nelle categorie logiche previste dall'art.360 cod. proc. civ., e, per l’altro, appaiono F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 nuove, non essendo stata la questione delle Numero registro generale 28329/2017 dimensioni dell’organico delle ditte appaltatrici Numero sezionale 1304/2022 Numero di raccolta generale 14669/2022 (nonché della natura del rapporto di lavoro Data pubblicazione 09/05/2022 intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e dette ditte) specificamente trattata nella decisione impugnata (che ha richiamato il consolidato principio secondo cui la situazione di stabilità reale - che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro ed impedisce la sospensione della decorrenza del termine - deve essere valutata non già con riguardo alla disciplina che astrattamente, ex post, viene attribuita dal giudice in sede di corretta qualificazione del rapporto bensì in riferimento alla effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore vissuta nell’attualità del suo svolgimento, considerando che la libera recedibilità da un contratto formalmente configurato dalle parti come autonomo (o parasubordinato) esclude quella particolare forza di resistenza che la giurisprudenza dei Giudici delle leggi pone quale presupposto per la decorrenza dei termini prescrizionali; cfr. Cass.n.5494 del 1997, Cass.n. 5934 del 2002, Cass. n. 22172 del 2017, Cass.n. 29774 del 2017);

8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile;

8.1. questa Corte ha affermato che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (cfr. da ultimo Cass.n. 2151 del 2021); nel caso di specie, le censure F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 28329/2017 non colgono la ratio decidendi perché la società Numero sezionale 1304/2022 ricorrente insiste sulla mancata considerazione del Numero di raccolta generale 14669/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 vincolo di sinallagmaticità tipico del rapporto di lavoro subordinato ma nulla deducono sulla interpretazione della disciplina di fonte contrattuale (le disposizioni del CCNL applicato dalla società, che regolano l’istituto del premio di produttività) richiamata a fondamento della pronuncia impugnata e, in specie, sul tipo di assenza posta in essere dal lavoratore ai fini della decurtazione di detto emolumento retributivo;

9. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.;

10. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 28329/2017 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Numero sezionale 1304/2022 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, Numero di raccolta generale 14669/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 addì 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28329-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 1304 contro F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 28329/2017 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Numero sezionale 1304/2022 Numero di raccolta generale 14669/2022 GERMANICO N. 172, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 759/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/06/2017 R.G.N. 753/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze, confermando la sentenza del Tribunale di Pisa (n. 317/2015), ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento di euro 68.454,70 a titolo di differenze retributive in favore di [OSCURATO:PERSONA], sulla base della (diversa) sentenza n. 365/2013 del Tribunale di Pisa che aveva accertato l’irregolarità dei contratti di appalto stipulati tra la suddetta società e diverse ditte incaricate della fornitura di servizi postali, ordinato alla società di riammettere in servizio il lavoratore con diritto al “trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione di categoria per i lavoratori inquadrati nella categoria D profilo professionale autista”;F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 28329/2017 2. la Corte territoriale ha rilevato che la Numero sezionale 1304/2022 richiesta al trattamento economico, accolta dalla Numero di raccolta generale 14669/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 sentenza n. 365/2013 (e confermata in grado di appello), doveva intendersi quale domanda generica, attesa la riserva espressa dal lavoratore, nel suddetto ricorso giudiziale, per ottenere la quantificazione del credito; che non sussisteva, fra il giudizio sull’an e quello sul quantum, alcuna pregiudizialità necessaria che imponesse la sospensione del giudizio; che la prescrizione non poteva ritenersi decorrere in costanza dei rapporti di appalto, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro; che, infine, i conteggi formulati dal CTU con particolare riguardo alla corresponsione del premio di produttività erano corretti a fronte della previsione del CCNL e delle carenze di allegazioni della società in ordine al tipo di assenze sul lavoro che avrebbero consentito la sospensione dell’erogazione dell’emolumento; 3. avverso tale sentenza ricorre la società con quattro motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 346 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, trascurato che nel primo giudizio avanti al Tribunale di Pisa vi era una commistione delle domande avanzate e dei diritti fatti valere dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva posto la seguente riserva F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 28329/2017 “che per il diritto in termini di differenze Numero sezionale 1304/2022 retributive il ricorrente si riserva autonoma Numero di raccolta generale 14669/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 azione giudiziale”, senza avanzare alcuna richiesta di condanna al quantum; doveva, in ogni caso, ritenersi che la richiesta di condanna al pagamento di cui al primo giudizio coprisse il dedotto ed il deducibile; 2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 336, comma 2, cod.proc.civ., nonché nullità della sentenza per omessa pronuncia su uno dei motivi di impugnazione, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l’effetto espansivo esterno della sentenza pregiudiziale deve, per essere efficace, comportare il concreto annullamento della precedente statuizione e ciò non può avvenire se questa, nelle more, è stata portata ad esecuzione per il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione; inoltre, la domanda di sospensione del processo ex art. 337, comma 2, cod.proc.civ. (e non ai sensi dell’art. 295 cod.proc.civ.) non è stata esaminata dalla Corte territoriale; 3. con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 18 dello Statuto dei lavoratori e 115 cod.proc.civ. nonché 2697 cod.civ., ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., avendo, la società, confidato nell’accoglimento della eccezione di prescrizione delle somme a fronte della motivazione adottata dal Tribunale di Pisa (sentenza n. 365/2013) che aveva respinto l’eccezione “attesa la formulazione della domanda nelle forme della condanna generica”; inoltre, la F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Corte territoriale non ha fatto alcuna indagine Numero registro generale 28329/2017 sull’organico delle ditte appaltatrici presso cui Numero sezionale 1304/2022 Numero di raccolta generale 14669/2022 aveva lavorato il [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. con il quarto motivo si denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nullità della sentenza per omessa pronuncia su uno dei motivi di impugnazione, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, trascurato le argomentazioni avanzate dalla società che richiamava il principio generale di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione (non maturando, il lavoratore, alcun credito in caso di assenza) e che sottolineava come il CTU avesse effettuato due conteggi (con e senza premio di produttività) prendendo cognizione delle prove raccolte; 5. il primo motivo di ricorso non è fondato; 5.1. questa Corte ha affermato che l'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al "quantum" attiene all'interpretazione della domanda, da condurre facendo esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è sottratto al sindacato di legittimità se correttamente motivato dal giudice di merito (Cass.n. 12650 del 2003); 5.2. anche tralasciando il pur decisivo profilo di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione delle parti rilevanti (ad eccezione di un unico passaggio) del ricorso introduttivo del giudizio definito con sentenza n. 365/2013 (cui va fatto esclusivo riferimento nell'individuare contenuto e limiti della domanda), dalla stessa F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 descrizione del ricorrente nonché dalla motivazione Numero registro generale 28329/2017 della sentenza impugnata emerge che la domanda Numero sezionale 1304/2022 Numero di raccolta generale 14669/2022 avente ad oggetto il trattamento retributivo è Data pubblicazione 09/05/2022 stata proposta senza alcuna specificazione ne' quantificazione delle somme pure genericamente pretese, ed è stata quindi evidentemente, ed in maniera corretta, interpretata dal giudice del merito come diretta ad ottenere una condanna generica al pagamento dei suddetti emolumenti e indennità, limitata quindi all'"an": così intesa la domanda è stata, quindi, accolta dal Tribunale, nessuna impugnativa al riguardo venendo del resto mossa dalla controparte che ha, anzi, convenuto su tale interpretazione (v. controricorso); 6. il secondo motivo di ricorso è inammissibile; 6.1. anche in tal caso, in disparte il pur decisivo profilo di difetto di specificità - mancando del tutto la trascrizione dei tempi e dei modi della devoluzione al giudice del gravame della domanda di sospensione ai sensi dell’art. 337 cod.proc.civ. - la censura è carente di specificità, avendo precisato, la sentenza impugnata, che in caso di riforma della sentenza di condanna generica sarebbe stata travolta altresì la condanna specifica, ex art. 336, comma 2, cod.proc.civ., a prescindere dalla formazione di giudicati apparenti, e ciò conformemente alle statuizioni adottate da questa Corte (cfr. Cass. n. 5162 del 2005; Cass. n. 10112 del 2021); 7. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; 7.1. le censure denunciate non rientrano, per un verso, nelle categorie logiche previste dall'art.360 cod. proc. civ., e, per l’altro, appaiono F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 nuove, non essendo stata la questione delle Numero registro generale 28329/2017 dimensioni dell’organico delle ditte appaltatrici Numero sezionale 1304/2022 Numero di raccolta generale 14669/2022 (nonché della natura del rapporto di lavoro Data pubblicazione 09/05/2022 intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e dette ditte) specificamente trattata nella decisione impugnata (che ha richiamato il consolidato principio secondo cui la situazione di stabilità reale - che consente il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro ed impedisce la sospensione della decorrenza del termine - deve essere valutata non già con riguardo alla disciplina che astrattamente, ex post, viene attribuita dal giudice in sede di corretta qualificazione del rapporto bensì in riferimento alla effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore vissuta nell’attualità del suo svolgimento, considerando che la libera recedibilità da un contratto formalmente configurato dalle parti come autonomo (o parasubordinato) esclude quella particolare forza di resistenza che la giurisprudenza dei Giudici delle leggi pone quale presupposto per la decorrenza dei termini prescrizionali; cfr. Cass.n.5494 del 1997, Cass.n. 5934 del 2002, Cass. n. 22172 del 2017, Cass.n. 29774 del 2017); 8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile; 8.1. questa Corte ha affermato che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (cfr. da ultimo Cass.n. 2151 del 2021); nel caso di specie, le censure F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 28329/2017 non colgono la ratio decidendi perché la società Numero sezionale 1304/2022 ricorrente insiste sulla mancata considerazione del Numero di raccolta generale 14669/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 vincolo di sinallagmaticità tipico del rapporto di lavoro subordinato ma nulla deducono sulla interpretazione della disciplina di fonte contrattuale (le disposizioni del CCNL applicato dalla società, che regolano l’istituto del premio di produttività) richiamata a fondamento della pronuncia impugnata e, in specie, sul tipo di assenza posta in essere dal lavoratore ai fini della decurtazione di detto emolumento retributivo; 9. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.; 10. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 28329/2017 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Numero sezionale 1304/2022 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, Numero di raccolta generale 14669/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 addì 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2