Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 22253/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31791/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al controricorso, ed elettivamente domiciliatapresso la cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente - avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,n. 3926/5/18 emessa in data 5 /07/ 2018 e pubblicata in data 21/09/2018, non notificata; [OSCURATO:PERSONA] SICILIAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglievain parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva respinto l’istanza di rimborso del 90 per cento dei tributi versati per l'IRPEF in relazione agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992.

La C.T.R., in particolare, evidenziava che il beneficio di cui all’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, non incontrava limiti nella presenza di un sostituto di imposta, che l’istanza era tempestiva, che potevano beneficiare del rimborso anche coloro che, pur non residenti nei comuni colpiti dal sisma, vi svolgevano attività lavorativa anche se dipendente, e infine che l’ufficio non aveva evidenziato né che la richiedente svolgesse attività di impresa né quant’altro di specifico sulla sua situazione.

2. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrat e propone ricorso affidato ad un solo motivo.

Lacontribuente resiste con controricorso .

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197.

Considerato che:

1. L’Agenzia censura la sentenza impugnata ededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 e 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21/12/1990, del D.P.C.M. del 15 /01/ 1991 , evidenziando che la contribuente risiedesse nel Comune di Belpasso che non era interessato dalla normativa agevolativa, precisando che la residenza era circostanza ammessa dallo stesso contribuente, fatto sul quale la CTR avrebbe erratamente pronunciato.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Occorre premettere che l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, nel riconoscere il diritto al rimborso in favore dicoloro che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’art. 9, comma 117, della l. n. 289 del 2002, fa riferimento ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990; l’art. 3 di tale ordinanza prevede che Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della p rotezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia.

Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residentialtrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse.

Il D.P.C.M. 15/01/1991 individua i comuni interessati dalle agevolazioni prevedendo un elenco dei Comuni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa da considerarsi danneggiati da gli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990.2.2.

Èfermo orientamento di questa Corte (Cass. n. 18830/2020; conf.

Cass. n. 31626/2018, Cass. n. 21314/2010, Cass. n. 11682/2007) che , nelle liti da rimborso, la posizione dell’amministrazione è di convenuta sostanziale ; con particolare riferimento alle norme in esame, la condizione di [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dalla predetta normativa è fatto costitutivo del diritto del contribuente istante (Cass. n. 1798 / 2023 ; Cass. n. 718/2022; Cass. n. 25818/2022) e di conseguenza le contestazioni dell’Agenzia sul punto costituiscono mere difese.

2.3. Occorre peraltro precisare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass.n. 640/2019; Cass. n. 23851 / 2019 e per casi analoghi Cass. n. 37080/2022; Cass. n. 8738/2022; Cass. n. 29811/2021; Cass. n. 28103/2021; Cass. 28829/2021). 3.Nella specie la CTR ha quindi errato laddove ha evidenziato , con affermazione non corretta in diritto, alla luce delle predette disposizioni normative, che abbiano diritto al rimborso   coloro che, pur non avendo la residenza nei comuni indicati, vi svolgevano attività lavorativa anche se dipendente, in quanto il complesso normativo sopra citato impone che, ove si tratti di lavoratori dipendenti, si debba fare riferimento solo alla residenza alla data del sisma, che l’Amministrazione assume essere a Belpasso.

4. Il ricorso va quindi accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per applicazione del predetto principio, dopo aver effettuato gli accertamenti in fatto necessari, nonché per regolare le spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31791/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura allegata al controricorso, ed elettivamente domiciliatapresso la cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente - avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,n. 3926/5/18 emessa in data 5 /07/ 2018 e pubblicata in data 21/09/2018, non notificata; [OSCURATO:PERSONA] SICILIAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, accoglievain parte l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva respinto l’istanza di rimborso del 90 per cento dei tributi versati per l'IRPEF in relazione agli anni d'imposta 1990, 1991, 1992. La C.T.R., in particolare, evidenziava che il beneficio di cui all’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, non incontrava limiti nella presenza di un sostituto di imposta, che l’istanza era tempestiva, che potevano beneficiare del rimborso anche coloro che, pur non residenti nei comuni colpiti dal sisma, vi svolgevano attività lavorativa anche se dipendente, e infine che l’ufficio non aveva evidenziato né che la richiedente svolgesse attività di impresa né quant’altro di specifico sulla sua situazione. 2. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrat e propone ricorso affidato ad un solo motivo. Lacontribuente resiste con controricorso . Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 7/07/2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l. 25/10/2016, n.197. Considerato che: 1. L’Agenzia censura la sentenza impugnata ededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 e 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21/12/1990, del D.P.C.M. del 15 /01/ 1991 , evidenziando che la contribuente risiedesse nel Comune di Belpasso che non era interessato dalla normativa agevolativa, precisando che la residenza era circostanza ammessa dallo stesso contribuente, fatto sul quale la CTR avrebbe erratamente pronunciato. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Occorre premettere che l’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, nel riconoscere il diritto al rimborso in favore dicoloro che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’art. 9, comma 117, della l. n. 289 del 2002, fa riferimento ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990; l’art. 3 di tale ordinanza prevede che Possono beneficiare delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli i soggetti residenti, da data anteriore al 13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della p rotezione civile, sentito il presidente della regione Sicilia. Possono altresì beneficiare delle disposizioni previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono, nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di cui al precedente comma, la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residentialtrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse. Il D.P.C.M. 15/01/1991 individua i comuni interessati dalle agevolazioni prevedendo un elenco dei Comuni delle province di Catania, Ragusa e Siracusa da considerarsi danneggiati da gli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990.2.2. Èfermo orientamento di questa Corte (Cass. n. 18830/2020; conf. Cass. n. 31626/2018, Cass. n. 21314/2010, Cass. n. 11682/2007) che , nelle liti da rimborso, la posizione dell’amministrazione è di convenuta sostanziale ; con particolare riferimento alle norme in esame, la condizione di [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dalla predetta normativa è fatto costitutivo del diritto del contribuente istante (Cass. n. 1798 / 2023 ; Cass. n. 718/2022; Cass. n. 25818/2022) e di conseguenza le contestazioni dell’Agenzia sul punto costituiscono mere difese. 2.3. Occorre peraltro precisare che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass.n. 640/2019; Cass. n. 23851 / 2019 e per casi analoghi Cass. n. 37080/2022; Cass. n. 8738/2022; Cass. n. 29811/2021; Cass. n. 28103/2021; Cass. 28829/2021). 3.Nella specie la CTR ha quindi errato laddove ha evidenziato , con affermazione non corretta in diritto, alla luce delle predette disposizioni normative, che abbiano diritto al rimborso   coloro che, pur non avendo la residenza nei comuni indicati, vi svolgevano attività lavorativa anche se dipendente, in quanto il complesso normativo sopra citato impone che, ove si tratti di lavoratori dipendenti, si debba fare riferimento solo alla residenza alla data del sisma, che l’Amministrazione assume essere a Belpasso. 4. Il ricorso va quindi accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per applicazione del predetto principio, dopo aver effettuato gli accertamenti in fatto necessari, nonché per regolare le spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizi