CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26742-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - 05MtM [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1061/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della crp di Catania, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso IRPEF a seguito "[OSCURATO:PERSONA] orientale"; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo eli doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 9, comma 17, 1 n. 289/2002; art. 1, comma 665,1. n. 190/2014, art. 3 Ordinanza Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile del 21 dicembre 1990, del DPCM 15 gennaio 1991; che, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Ne consegue che l'esclusione del diritto al rimborso può essere dedotta per la prima volta anche in appello dall'amministrazione finanziaria, trattandosi di questione che, pur non esclusivamente processuale, partecipa a tale natura ed è, dunque, rilevabile d'ufficio (Cass., 21197/2014; Cass., 1906/2020; altresì, Cas. Sez. VI-5, ord. n. Ric. 2020 n. 26742 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- 718/2022), anche in sede di legittimità (mediante la deduzione di apposito motivo: Cass., 19764/2020); che, nella specie, a fronte dell'accertamento della CTR in favore del contribuente, l'amministrazione finanziaria ha eccepito la carenza del requisito della residenza nell'area interessata dal sisma - ai fini del rimborso - in sede di giudizio di legittimità, essendo pacifico che il contribuente non era residente, ma svolgeva soltanto l'attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'elenco di cui al DCPM [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi non rientrante tra gli aventi diritto alla normativa fiscale di favore; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per [OSCURATO:PERSONA] — Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitt