CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15485/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 15 / 05/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 11559 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11559del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (“MCC”), società con socio unico lnvitalia S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell'amministratore de- legato, [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CDDSMN 70T01 H501L ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Erasmo (C.F.: NTRRSM 6 3R29 A6 6 2H ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : GST VCN42L14 A6 6 2H) -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Barin. 1845/2021, pubblicatain data 22 ottobre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 maggio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 11559/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzionee agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 615, comma 1, nonché dell’art. 617 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate – Riscos- sione: AdER), per l’importo complessivo di € 562.949,29, in virtù di crediti iscritti a ruolo nei suoi confronti, qualefideiussore di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), dalla Banca del Mezzogiorno - [OSCURATO:SOCIETA]. (“MCC”), nella qualità di gestore del fondo di garanzia istituito per garantire i crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole e medie im- prese. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Bari. La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Banca del Mezzogiorno - [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le partiex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. Omessa ana- lisi o valutazione del fatto decisivo che il rapporto tra MCC e beneficiario/fideiussori non è qualificabile alla stregua di un rap- porto di diritto privato». Ric. n. 11559/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 Con il secondo motivo si denunzia « Errata o falsa applicazione della normadi cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 46 del 1999 in rela- zione all’art. 360, primo comma n. 3) c.p.c.». I primi due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giu- ridicamente, onde possono essere esaminati congiuntamente. Secondo la società ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dalla corte d’appello, la disposizione di cui all’art. 8bis, del de- creto-legge 24 gennaio 2015 n. 3(convertito con modificazioni nella legge24 marzo 2015 n. 33) consentirebbe l’iscrizione nei ruoli esattoriali del proprio credito, avente ad oggetto il recu- pero, in surroga, degli importi pagati agli istituti bancari credi- tori della società garantita dall’intimato, anche in mancanza di titolo esecutivo, in deroga aquanto previsto dall’art. 21 del de- creto legislativo n. 46 del 1999, come per i casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca del beneficio pub- blico, ai sensi dell’art.9, comma 5, del d ecreto l e g i s lativo 31 marzo 1998n. 123. La censura è fondata. 1.1 La corte d’appello, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ha espressamente affermato di «con- cordare con la più recente giurisprudenza, secondo cui il privi- legio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pub- blico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istitutodi credito finan- ziatore a seguitodell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (se- condo l’insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma an- zidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (Cass., Ord. n. 6508 del 09/03/2020)». Ric. n. 11559/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 Ha, però, ugualmente confermato la sentenza di primo grado (che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione, per la ritenuta insussistenza di un titolo esecutivo che legittimasse l’iscrizione del credito a ruolo), osservando come «… la titolarità di un credito privilegiato ex lege in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, non infici l’argomento su cui si fonda l’accoglimento dell’opposizione da parte del giudice di primo grado in ordine alla necessità di un titolo esecutivo a monte dell’iscrizione a ruolo, atteso che alcuna espressa deroga di legge è dato ravvisare all’applicabilità dell’art. 21 alla fattispe- cie, con riferimento ai crediti che trovano causa in rapporti di diritto privato, qual è quello oggetto del presente giudizio». Dunque, non è in discussione, nella presente sede, né l’appli- cabilità, nella fattispecie concreta, della norma di cui all’art. 9, comma 5, del decreto l e g i s lativo 31 marzo 1998 n. 123 , né l’applicabilità di quella di cui all’art. 8 bis, comma 3, del decreto- leggen. 3/2015 convertito in legge 24 marzo 2015 n. 33 , es- sendo stato espressamente statuito dalla corte d’appello che tali disposizioni sono applicabilicon riguardo al credito in riscos- sione e non essendovi censure in ordine a tale specifico punto della sentenza. Si discute esclusivamente della necessitàdi un titolo esecutivo, ai fini dell’iscrizione nei ruoli esattoriali del credito privilegiato derivante dal diritto di surroga spettante al gestore del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finan- ziatore,a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999. Tale necessità, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, va esclusa. 1.2 È opportuno premette re che, secondo gli indirizzi ormai consolidati di questa Corte(cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Ric. n. 11559/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 3025 del09/02/2021, in motivazione), sostanzialmente fatti propri dalla corte d’appello, con riguardo alla parte della deci- sione non oggetto di censure: -il decreto l e g i s lativo 31 marzo 1998 n. 123 è una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasver- sale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche an- che tramite soggetti terzi (Cass., Sez.1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019), onde l’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998,è fonte normativa diretta del titolo di privilegio an- che in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della legge n. 662/1996, a favore di chi ha finanziato la piccola o media impresa (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30739 del 26/11/2019); -gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di conces- sione di garanzia godono anch’essi del privilegio di cui all’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998, perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività pro- duttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri inter- venti di sostegno della produzione; d’altra parte non vi è alcuna necessità – sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico –che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perché di un privilegio possa disporre il garante, indipendentemente dalla esatta qualificazione dell'azione eser- citata dal garante che sia stato escusso (Cass., Sez. 1, Sen- tenza n. 2664 del 30/01/2019, Rv. 652683 -01); -il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d ecreto l e g i s la- tivon. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli inter- venti di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto Ric. n. 11559/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della so- cietà beneficiaria del finanziamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 -01), in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella succes- siva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv. 648259 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019); -in ogni caso, l’art. 8 bis del decreto - legge n. 3/2015 convertito in legge 24 marzo 2015 n. 33, il cui comma 3, in maniera espli- cita, prevede che costituisce credito privilegiato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi pre- statori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha natura di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo (Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 30739 del 26/11/2019). 1.3Tanto premesso, la decisione impugnata, laddove nega la possibilità di procedere alla iscrizione nei ruoli esattoriali del credito in surroga vantato dalla società ricorrente, in mancanza di un titolo esecutivo, non è, invece,conforme ai principi di di- rittoenunciati da questa stessa Corte, secondo i quali « in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di conces- sione di garanzia pubblica, l’avvenuta escussione di quest’ul- tima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] determina la surro- gazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al re- cupero del credito di diritto comune originato dal primigenio fi- nanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con con- seguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi Ric. n. 11559/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023, Rv. 666687 –01). In altri termini, la decisione impugnata non è conforme a diritto nella parte in cui considera il credito fatto valere dalla società ricorrente come un ordinario credito avente causa in un rap- portodi diritto privato, mentre, al contrario, ad esso va ricono- sciuta natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimento ha lo scopo difare «riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese», con conseguente ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo per il suo recupero, anche in mancanza di un titolo ese- cutivo, in deroga all’art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999. La predetta decisione va, di conseguenza, cassata, affinché, in sede di rinvio, sia rivalutata la fattispecie, sulla base dei principi di diritto esposti. 2.Con il terzo motivo si denunzia « Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. Omessa analisi o valuta- zione di documentazione relativi ai pagamenti effettuati da MCC». Il motivo ha ad oggetto la questione della prova dell’effettivo pagamento degli importi spettanti agli istituti di credito finan- ziatori,da parte del Fondo di garanzia, con conseguente acqui- sizione, da parte di quest’ultimo, del diritto alla surrogazione legale. Esso è inammissibile. La corte d’appello ha, in proposito, espressamente affermato che la questionein esame (oggetto del secondo motivo di ap- pello)era da ritenersi assorbita dall’accoglimento del motivo di opposizione relativo alla mancanza di un titolo esecutivo alla base dell’iscrizione a ruolo. Ric. n. 11559/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 Ha ritenuto,semplicemente, “ opportuno ” fornire alcune “ preci- sazioni” in proposito(introdotte dalla formula verbale «Benché possa ritenersi assorbito il secondo motivo di appello, è comun- que opportuno precisare … ») : i n tale ottica, ha , quindi, affer- mato che era da ritenersi correttamente rilevata dal tribunale l’insufficienza della prova del pagamento operato dal Fondo di garanzia in favore di due dei tre istituti bancari finanziatori della società beneficiaria dell’intervento pubblico di sostegno. A giudizio di questa Corte, peraltro, le indicate “ precisazioni ” che la corte d’appello ha inteso fornire, dopo avere espressa- mente affermato che la questione era assorbitain virtù dell’ac- coglimento del motivo di opposizione relativo alla mancanza del titolo esecutivo, non possono in nessun modo ritenersi unaul- teriore autonoma ratio decidendi a sostegno della statuizione finaledi accoglimento dell’opposizione stessa. Essecostituiscono esclusivamente un obiter dictum, non idoneo ad acquisire efficacia di giudicato, con conseguente insussi- stenza dell’interesse all’impugnazione della parte ricorrente, in relazione a tale parte della decisione. 2.1Si premette che, in generale, la questione dell’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e quella dell’esistenza del credito per cui si procede sono questioni distinte, non ne- cessariamente coincidenti, seppure interferenti; potrebbe, in- fatti,mancare un titolo esecutivo ma, a prescindere da ciò, es- sere sussistente o insussistente, in tutto o in parte, il credito sottostante. Il debitore contro il quale sia minacciata o intrapresa l’esecu- zione forzata,può semplicemente contesta re i l diritto del cre- ditore di procedere ad esecuzione forzata (ad esempio soste- nendo che manchiun valido titolo esecutivo) senza però conte- stare la sussistenza del relativo credito sul piano sostanziale , mapuò anche contestare la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva (ad esempio allegando fatti estintivi, impeditivi Ric. n. 11559/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 o modificativi dello stesso, ovviamente nei limiti in cui ciò sia consentito dalla natura del titolo). Le indicate contestazioni, introducendo motivi di opposizione differenti, costituiscono domande diverse ed autonome, che lo stesso opponente può proporre congiuntamente in via princi- pale, ma può ancheavanzare in via vicendevolmente subordi- nata:naturalmente, l’ accertamento dell’insussistenza (in tutto o in parte) del creditoescluderà automaticamente anche il cor- relativo diritto di procedere ad esecuzione forzata, mentre non è vero il contrario, in quanto l’accertamento del difetto di un valido titolo esecutivo non è incompatibile con la sussistenza del credito sul piano sostanziale. Laddovevenga avanzata , in via principale , una mera contesta- zione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l’insus- sistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. e, solo in via subordinata, una contestazione relativa all’esi- stenza del credito, il giudice dell’opposizione che accerti il di- fetto del titolo esecutivo,non può e non deve pronunciare sulla domanda di accertamento della sussistenza del credito (in quanto solo subordinata). Laddove, al contrario,venga proposta, oltre alla contestazione della sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art.474 c.p.c.,anche la domanda di accertamento negativo del la sussistenza (in tutto o in parte) del relativocredito, a prescin- dere dall’esito dell’opposizione all’esecuzione sul difetto di titolo esecutivo (cioè, non in via subordinata) , per altro , il giudice dell’opposizione che accolga quest’ultima dovrà in ogni caso emettere una specifica ed espressa pronuncia di accertamento (positivoo negativo , integrale o parziale) in ordine all’esistenza del credito in questione. 2.2Nella specie, oltre alla espressa affermazione che la que- stione della prova della sussistenza del credito in surroga del gestore del Fondo di garanzia era da ritenersi assorbitain virtù Ric. n. 11559/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 dell’accoglimento del motivo di opposizione relativo alla man- canza di un valido titolo esecutivo, è agevole osservare che la corte d’appello, in ordine alla sussistenza del credito sotto- stante,non ha emesso alcuna pronuncia, come emerge chiara- mente non solo dall’esame della motivazione del provvedi- mento ma, soprattutto, dal relativo dispositivo, con il quale si conferma semplicemente la decisione di primo grado, che aveva integramente annullato la cartella opposta, senzaalcun riferimento alla eventuale sussistenza o insussistenza del cre- dito sottostante e, tantomeno, alla misura di esso . Tale omissione non si potrebbe ritenere come un implicito ac- certamento negativo integrale dello stesso credito, perché, in realtà, al contrario, sulla base delle “precisazioni” contenute nella sentenza, parrebbe che, almeno in parte, la sussistenza del credito sarebbe stata in realtà ritenuta adeguatamente pro- vata. Inoltre, nella parte dellamotivazione della decisione impugnata contenente le “precisazioni” oggetto del motivo di ricorso in esame,che fa seguito all’espressa affermazione del carattere assorbentedel preliminare rilievo del difetto di titolo esecutivo, la corte d’appello si limita, in sostanza, a d affermare quanto segue: a) «in primo luogo … … la contestazione del credito van- tato in surrogazione risulta essere stata specificamente effet- tuata dall’opponente in atto di citazione»; b) « a fronte della contestazione e sulla scorta della documentazione prodotta dall’opposto a sostegno della propria pretesa di pagamento delle somme erogate in favore degli istituti di credito, corretta- mente il giudice di primo grado, nell’esaminare la documenta- zione da questi prodotta, ha rilevato che risultava mancante proprio quella necessaria a fini di prova, attestante che i paga- menti fossero stati effettivamente eseguiti (sia pure con l’ecce- zione relativa all’importo di € 151.517,63 indicato nella nota del Ric. n. 11559/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 legale di [OSCURATO:PERSONA], con cui si dà atto dell’avvenuto paga- mento di tale somma)». Si tratta di una motivazioneche risulta, almeno in parte, logi- camente contraddittoria, per quanto già rilevato, perché dà atto del fatto che i pagamenti in favore di una delle banche finan- ziatricierano stati adeguatamente provati, ma poi non ne trae le debite conseguenze, dichiarando sussistente almeno quel credito, al di là dell’esistenza del diritto di procedere alla riscos- sione a mezzo ruolo. Soprattutto,si tratta di una motivazione così vaga e generica da risultare addirittura meramente apparente, sia in relazione alle ragioni per cui sarebbe stata ritenuta esistente la contesta- zione sull’avvenuto pagamento in favore delle banche finanzia- trici (in effetti, la corte d’appello afferma che era stato conte- stato il credito, in generale, ma neancheprecisa se ed in quali termini fosse stato eventualmente oggetto di contestazione lo specifico fatto oggettivo dell’avvenuto pagamento, da parte del Fondo di garanzia,degli importi dovuti alle banche finanziatrici della società garantita), sia in relazione alle ragioni per cui sa- rebbe stata ritenuta insufficiente e/o inidonea la documenta- zione relativa ai pagamenti effettuati in favore degli altri istituti di credito, a fronte della regolarità di quella del pagamento ef- fettuato in favore dellaBanca Carime ( in particolare, non ven- gono chiarite le ragioni per cui le deliberazionidel Comitato di Gestione del Fondo di garanzia,di liquidazione della perdita de- gli importi pagati alle banche,non costituirebbero idonea prova dei pagamenti e, tanto meno, le ragioniper cui eventualmente lo sarebbero per il pagamento effettuato in favore di un banca e non per quello effettuato infavore delle altre banche). L’insieme delle considerazioni che precedono conferma, a giu- dizio della Corte, che le “opportune precisazioni” oggetto del motivo di ricorso in esame non costituiscono una autonoma ul- terioreratio decidendi a sostegno della pronuncia impugnata, Ric. n. 11559/2022 –Sez. 3 – A d. 15 maggio 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 ma costituiscono un mero “obiter dictum”, espresso solo “ad abundantiam”, nel contesto di una decisione che ha ritenuto assorbente e dirimente la sola constatazione del difetto di un valido titolo esecutivo che giustificasse l’iscrizione a ruolo dei crediti vantati dal Fondo di garanzia, cioè del diritto di proce- dere ad esecuzione forzataper i predetti crediti, a prescindere dalla sussistenza di essi sul piano sostanzialee che solo su tale diritto ha inteso pronunciarsi. Di conseguenza, essendo stati ritenuti fondati e dovendo essere accolti i primi due motivi del ricorso,relativi proprio alla sussi- stenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme della riscossione a mezzo ruolo,il terzo motivo deve ri- tenersi inammissibile per difetto di interesse, avendo ad og- getto un mero obiter dictumdella sentenza impugnata, non ido- neo al giudicato. Naturalmente, la questione della effettiva sussistenza dei cre- diti iscritti a ruolo, una volta escluso il difetto del diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione for- zata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione in sede di rin- vio. 3.Sono accolti i primi due motivi del ricorso, è dichiarato inam- missibile il terzo. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appellodi Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giud