CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-Numero registro generale 13797/2024Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 23685/2026Data pubblicazione 21/07/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 272/2024depositata il 29 marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], fideiussore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponevaopposizione alla cartella esattoriale n. 10020130024962342001, emessaper il recupero di euro 148.086,36, somma versata da MediocreditoCentrale – [OSCURATO:SOCIETA]. quale gestore del Fondo digaranzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), l. n. 662/1996, a Banco diNapoli s.p.a., creditore della società in relazione a un finanziamento dieuro 500.000.A seguito dell’inadempimento e del successivo fallimento di PromoExport, Banco di Napoli escuteva la garanzia del Fondo, ottenendo daMediocredito [OSCURATO:PERSONA], suo gestore, il pagamento dell’80% del creditoresiduo, pari a circa euro 148.086,38; per questo [OSCURATO:PERSONA] era rivalsa nei confronti della Sciaraffa quale fideiussore, a mezzo dicartella esattoriale.2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 4028/2022, accoglieval’opposizione della Sciaraffa alla cartella esattoriale, escludendo cheMediocredito [OSCURATO:PERSONA] potesse agire in rivalsa e surroga nei confrontidella fideiubente mediante cartella esattoriale; per l’effetto, annullava lacartella e condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spesealla Sciaraffa.3. Successivamente, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n.272/2024, accoglieva l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA],mentre rigettava l’appello incidentale della Sciaraffa e, in integraleriforma, rigettava l’opposizione alla cartella esattoriale e condannava laSciaraffa alla restituzione a [OSCURATO:PERSONA] somma di euro16.799,88, corrispondente alle spese di lite liquidate per il primo grado,Numero registro generale 13797/2024Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 23685/2026Data pubblicazione 21/07/2026nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Laricorrente e la banca resistente hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinatodisposto con l’art. 2697 c.c.”.1.1. Si lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto che la opponentenon avesse contestato la carenza di legittimazione attiva delMediocredito [OSCURATO:PERSONA], vista l’assenza di prova dell’avvenuto pagamentoa Banco di Napoli. Si sostiene, in particolare, che il giudice d’appelloavrebbe omesso di rilevare che [OSCURATO:PERSONA], quale attricesostanziale, era onerata di dimostrare la sua legittimazione attivamediante la prova di essersi surrogata a Banco di Napoli; si afferma,inoltre, che tale prova, ove pure ritenuta esistente, sarebbe stata offertasolo dopo che la causa era stata trattenuta in decisione in primo grado,e dunque tardivamente.1.2. Il motivo è infondato.Dalla lettura della impugnata sentenza risulta che la Corteterritoriale ha svolto una motivazione congrua, che resiste al sindacatodi legittimità, con cui ha rilevato che la odierna ricorrente ha semprericonosciuto l’avvenuto pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] aseguito della escussione della garanzia da Banco di Napoli e che, in ognicaso, essa aveva effettuato deduzioni palesemente incompatibili con lapretesa mancata prova del pagamento.Ne consegue che, sotto l’apparente denuncia di una violazione ofalsa applicazione di legge, la ricorrente mira in realtà a sollecitare unnuovo apprezzamento della valutazione di non contestazione compiutadal giudice di merito, così svolgendo una doglianza estranea al sindacatoNumero registro generale 13797/2024Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 23685/2026Data pubblicazione 21/07/2026di legittimità.2. Il secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 8 bis del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3(convertito in legge n. 33/2015) e dell’art. 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] inrelazione al disposto degli att. 12 e 14 delle disp. att. c.c.”, per avere lacorte territoriale ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 8bis d.l. 3/2015 assumendo che fosse confermativo e ripetitivo dell’art. 2del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e delle norme all’epoca vigenti, con ciò violando iprincipi di interpretazione della legge e del tempus regit actum, e, perl’effetto, erroneamente ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] avessediritto di surrogarsi nei confronti del garante direttamente con emissionedi cartella esattoriale. Invero, tale diritto sarebbe stato riconosciuto solodalla novella del 2015, mentre, antecedentemente, il diritto al recuperodel credito attraverso iscrizione al ruolo poteva essere esercitatosoltanto nei confronti del debitore principale e non anche nei confrontidel fideiussore, del che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto.3. Il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., del disposto degli artt. 2 D.M. 20.06.2005 eart. 17 co. 1 del d.lgs. n. 46/1999”, per avere il giudice d’appelloritenuto legittima la riscossione mediante iscrizione a ruolo senzaprecostituzione del titolo esecutivo, ovvero senza previa ingiunzionefiscale.4. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per laloro stretta connessione, sono infondati.4.1. Tali motivi prendono le mosse da un comune presupposto:prima dell’entrata in vigore dell’art. 8-bis d.l. n. 3/2015, convertito dallal. n. 33/2015, il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medieimprese poteva procedere mediante iscrizione a ruolo soltanto neiconfronti del debitore principale, e non anche nei confronti dei terziprestatori di garanzia; e inoltre, in difetto di un previo titolo esecutivo oNumero registro generale 13797/2024Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 23685/2026Data pubblicazione 21/07/2026di un’ingiunzione fiscale, la cartella esattoriale non poteva esserevalidamente emessa nei confronti del fideiussore.4.2. Tali assunti non sono condivisibili.Anzitutto, il Fondo di Garanzia per le Piccole e [OSCURATO:PERSONA] è unostrumento istituito con la l. n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a), lacui finalità è favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medieimprese mediante la concessione di una garanzia pubblica. In sostanza,una piccola o media impresa può accedere al Fondo, che garantisce larestituzione dell’80% alla banca che ha erogato un finanziamentoall’impresa priva delle garanzie usualmente richieste dal sistemabancario.Pertanto, qualora l’impresa che ha ottenuto il suddettofinanziamento da un istituto di credito privato sia inadempiente nellarestituzione del prestito, la banca finanziatrice escute il Fondo, cherimborsa l’80% dello stesso prestito da esso garantito e che, per effettodi tale escussione, si surroga alla banca finanziatrice nella titolarità delcredito garantito nella misura della somma pagata dal Fondo neiconfronti dell’impresa originaria debitrice. Una volta intervenutal’escussione della garanzia e la menzionata surrogazione nelle ragionicreditorie nei confronti del soggetto sovvenzionato dalla banca, il Fondoprovvede a recuperare la somma corrisposta a quest’ultima qualegarante, agendo, per il tramite del proprio gestore (qui appuntoMediocredito [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].), nei confrontidell’impresa beneficiaria del finanziamento ed eventualmente dei garantidi quest’ultima.4.3. Tanto premesso, l’art. 8-bis d.l. n. 3/2015, convertito dalla l. n.33/2015, prevede che il diritto alla restituzione, nei confronti delbeneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzia, delle sommeliquidate a titolo di perdite dal Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett.a), l. n. 662/1996 costituisce credito privilegiato, e che al relativoNumero registro generale 13797/2024Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 23685/2026Data pubblicazione 21/07/2026recupero si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17 deld.lgs. n. 46/1999.Orbene, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare chetale disposizione non ha natura innovativa né di interpretazioneautentica, ma meramente ricognitiva e confermativa del regime giàvigente. Essa, pertanto, non introduce ex novo né il privilegio né lapossibilità di procedere mediante riscossione esattoriale anche neiconfronti dei terzi garanti, ma soltanto esplicita una disciplina giàdesumibile dal sistema previgente, avuto riguardo alla funzionepubblicistica del Fondo e alla natura del credito che sorge in capo al suogestore a seguito dell’escussione della garanzia pubblica.In particolare, si è precisato che il gestore del Fondo di garanzia perle piccole e medie imprese, una volta soddisfatto il soggettofinanziatore, non agisce per il recupero del credito di diritto comunederivante dal rapporto di finanziamento originario, bensì per lareintegrazione delle risorse pubbliche impiegate dal Fondo stesso, percui diviene titolare di un credito restitutorio di natura pubblicistica eprivilegiata, assoggettato alla procedura di riscossione coattiva deicrediti agevolati di cui all’art. 17 d.lgs. n. 46/1999, anche nei confrontidei terzi prestatori di garanzia, pur quando il credito sia sortoanteriormente all’entrata in vigore dell’invocato art. 8-bis, trattandosi didisposizione meramente ripetitiva e confermativa del regime previgente(Cass. n. 9657/2024, sulla scia di Cass. n. 1005/2023 e Cass. n.14915/2019).Laddove ha espressamente affermato che “in caso di inadempimentodelle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sulil debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile,nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sullepiccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.Numero registro generale 13797/2024Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 23685/2026Data pubblicazione 21/07/2026Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cuiall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio1999, n. 46”, la Corte di merito si è pertanto pronunciata del tuttoconformemente al summenzionato orientamento di legittimità.4.4. Per le ragioni sinora esposte va parimenti ritenuta infondatal’ulteriore doglianza, espressa nel terzo motivo, sulla necessità di untitolo esecutivo ai fini dell’iscrizione nei ruoli esattoriali del creditoprivilegiato derivante dal diritto di surroga spettante al gestore deldi credito finanziatore. La censura, infatti, si fonda sulla considerazionedel credito fatto valere dall’ente gestore del Fondo come un ordinariocredito avente causa in un rapporto di diritto privato, mentre, alcontrario, esso ha natura pubblicistica, in quanto il suo riconoscimentomira a consentire di “riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità delfondo per le piccole e medie imprese”: ne deriva, pertanto,l’ammissibilità del ricorso alla procedura di riscossione a mezzo ruolo peril suo recupero, anche in mancanza di un titolo esecutivo, in derogaall’art. 21 d.lgs. n. 46/1999 (v. Cass. n. 15485/2024).5. Il quinto motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione, ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., del disposto dell’art. 8 bis del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA]n. 3 degli artt. 2 D.M. 20.06.2005 e art. 17 co. 1 del d.lgs. n. 46/1999 inrelazione agli artt. 1203 – 1204 – 1205 c.c. – 1946 – 1954 e 2697 c.c.5.1. Viene censurata l’impugnata sentenza laddove afferma (v. p. 9):“avendo l’art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, delineatouna specifica ipotesi di surrogazione parziale. Pertanto, ad onta diquanto sostenuto dal giudice di prime cure sulla base dell’inconferenteriferimento al principio sancito dalla Corte di Cassazione in tema diNumero registro generale 13797/2024Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 23685/2026Data pubblicazione 21/07/2026rivalsa tra più fideiussori autonomi (cfr., ex ceteris, Cass. 7 aprile 1998,n. 3575; Cass. 6 maggio 2004, n. 8605), il “[OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA].”, dopo aver versato al “Banco di Napolis.p.a.”, che aveva richiesto l’escussione della garanzia prestata daldell’esposizione debitoria della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, acquisiva, opelegis, il diritto di surrogarsi, pro concurrenti quantitate, nella posizionecreditoria dell’istituto mutante e di procedere, in tale misura, adespropriazione forzata nei confronti della Sciaraffa, non costituendofattore ostativo l’estinzione parziale dell’obbligazione restitutoriadell’impresa inadempiente, che, di contro, integra il presuppostocostitutivo dell’azione esecutiva in danno del fideiussore”.Si sostiene invece: “L’assunta decisione non risulta condivisibile, nonessendosi la Corte specificamente soffermata sulla corretta applicazionedelle disposizioni dettate dagli art. 1203 e segg. c.c. in materia disurroga, per come espressamente richiamate dall’art. 2 del D.M.[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sulla distinzione tra garanzie autonome e confideiussione”.5.2. Il motivo è infondato.5.2.1. In primis, sotto la formale denuncia del vizio di violazione efalsa applicazione di legge, tende sostanzialmente a sollecitare unanuova qualificazione dei rapporti intercorsi tra le parti e, dunque, a unarivalutazione in fatto già motivatamente svolta dalla Corte territoriale enon più censurabile in sede di legittimità.5.2.2. Peraltro, la censura non coglie la ratio della decisioneimpugnata, la quale non ha fondato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] suuna pretesa azione di regresso tra garanti, né sulla disciplina dellacofideiussione, ma sulla specifica funzione svolta dall’ente gestore delquale esso si surroga, nei limiti dell’importo pagato, nei diritti spettantial finanziatore verso il debitore principale e verso i terzi garanti, comeNumero registro generale 13797/2024Numero sezionale 2200/2026Numero di raccolta generale 23685/2026Data pubblicazione 21/07/2026espressamente previsto dall’art. 2, comma 4, d.m. 20 giugno 2005 e dalgià citato art. 8-bis d.l. n. 3/2015, convertito dalla l. n. 33/2015.6. In conclusione, il ricorso va rigettato, le spese del giudizio dilegittimità, liquidate come da dispositivo, seguendo la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dàversamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese, che liquida in euro 4.000 per compensied euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI