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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01005/2023

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20 ORDINANZA sul ricorso 19138/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi Agenzia delle Entrate Riscossione, e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2655/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la società Banca del Mezzogiorno, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2655 del 2019 pronunciata dal Tribunale di Foggia, esponendo che: -[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617, cod. proc. civ., alla cartella di pagamento emessa e notificata nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione in forza di ruolo straordinario dell'Ente creditore Banca del Mezzogiorno, a séguito dell'escussione della garanzia a prima richiesta allo stesso imputata, rilasciata a séguito del finanziamento erogato dal [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di cui peraltro Pellegrini era socio e amministratore unico, con operazione a sua volta ammessa alla garanzia del Fondo pubblico costituito presso la deducente "ex" art. 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996; -l'opponente aveva dedotto, per quanto qui assume rilievo, la mancata comunicazione di avvenuta escussione della garanzia e della surroga, nonché di ogni altro atto prodromico o presupposto, essendo quindi rimasta incomprensibile la causale dell'importo richiesto, con violazione del diritto di difesa; -il Tribunale di Foggia aveva accolto l'opposizione, qualificata agli atti esecutivi, per difetto di prova della notifica del titolo esecutivo, rappresentato dall'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, sottesa alla cartella; nessuna difesa è stata svolta da [OSCURATO:PERSONA] né dalla sopravvenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasti intimati; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, quarto comma, del d.m. 20 giugno 2005, Ministero delle attività produttive e Ministero dell'Innovazione e della Tecnologia, 8-bis, decreto-legge n. 3 del 2015, quale convertito, 9, d.lgs. n. 123 del 1998, poiché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la natura privatistica del credito, con conseguente inoperatività della procedura di riscossione esattoriale e correlata rilevanza della mancata notifica del titolo esecutivo ingiuntivo, non avendo invero considerato che l'intervenuto pagamento, per effetto della garanzia pubblica, da parte della Banca del Mezzogiorno, avrebbe generato una surrogazione non più volta al recupero del credito di diritto comune dell'istituto bancario privato, bensì a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del menzionato Fondo, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 46 del 1999; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, quarto comma, del d.m. 20 giugno 2005, Ministero delle attività produttive e Ministero dell'Innovazione e della Tecnologia, 8-bis, decreto-legge n. 3 del 2015, quale convertito, 17, d.lgs. n. 46 del 1999, 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non era previsto un onere di notifica dell'ingiunzione ovvero comunicazione dell'avvenuta surroga del gestore del fondo pubblico nel diritto di credito originariamente spettante alla banca finanziatrice, atto, quest'ultimo, riconosciuto sussistente e infatti prodotto, senza bisogno di tener conto della sanatoria comunque conseguente all'opposizione, e senza per converso verificare quale pregiudizio ne fosse in tesi derivato al debitore opponente che, invece, si era difeso nel merito; Considerato che bkco:Fowakro il primo motivo di ricorso è nforclat , con assorbimento del secondo; i preliminarmente va evidenziato che la notifica del ricorso è tempestiva, come rimarcato anche dalla difesa istante, a mente della speciale sospensione pandemica prevista dall'art. 83, secondo comma, decreto-legge n. 18 del 2020, quale convertito, e successive modifiche; nel merito cassatorio vale ciò che segue; questa Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art. 8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato; tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi; una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art. 8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica; il secondo motivo è pertanto logicamente assorbito; spese al giudice del rinvio; p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 ORDINANZA sul ricorso 19138/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi Agenzia delle Entrate Riscossione, e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2655/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 15/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la società Banca del Mezzogiorno, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2655 del 2019 pronunciata dal Tribunale di Foggia, esponendo che: -[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617, cod. proc. civ., alla cartella di pagamento emessa e notificata nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione in forza di ruolo straordinario dell'Ente creditore Banca del Mezzogiorno, a séguito dell'escussione della garanzia a prima richiesta allo stesso imputata, rilasciata a séguito del finanziamento erogato dal [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di cui peraltro Pellegrini era socio e amministratore unico, con operazione a sua volta ammessa alla garanzia del Fondo pubblico costituito presso la deducente "ex" art. 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996; -l'opponente aveva dedotto, per quanto qui assume rilievo, la mancata comunicazione di avvenuta escussione della garanzia e della surroga, nonché di ogni altro atto prodromico o presupposto, essendo quindi rimasta incomprensibile la causale dell'importo richiesto, con violazione del diritto di difesa; -il Tribunale di Foggia aveva accolto l'opposizione, qualificata agli atti esecutivi, per difetto di prova della notifica del titolo esecutivo, rappresentato dall'ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910, sottesa alla cartella; nessuna difesa è stata svolta da [OSCURATO:PERSONA] né dalla sopravvenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, rimasti intimati; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, quarto comma, del d.m. 20 giugno 2005, Ministero delle attività produttive e Ministero dell'Innovazione e della Tecnologia, 8-bis, decreto-legge n. 3 del 2015, quale convertito, 9, d.lgs. n. 123 del 1998, poiché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la natura privatistica del credito, con conseguente inoperatività della procedura di riscossione esattoriale e correlata rilevanza della mancata notifica del titolo esecutivo ingiuntivo, non avendo invero considerato che l'intervenuto pagamento, per effetto della garanzia pubblica, da parte della Banca del Mezzogiorno, avrebbe generato una surrogazione non più volta al recupero del credito di diritto comune dell'istituto bancario privato, bensì a riacquisire risorse di natura pubblica alla disponibilità del menzionato Fondo, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17, d.lgs. n. 46 del 1999; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, quarto comma, del d.m. 20 giugno 2005, Ministero delle attività produttive e Ministero dell'Innovazione e della Tecnologia, 8-bis, decreto-legge n. 3 del 2015, quale convertito, 17, d.lgs. n. 46 del 1999, 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che non era previsto un onere di notifica dell'ingiunzione ovvero comunicazione dell'avvenuta surroga del gestore del fondo pubblico nel diritto di credito originariamente spettante alla banca finanziatrice, atto, quest'ultimo, riconosciuto sussistente e infatti prodotto, senza bisogno di tener conto della sanatoria comunque conseguente all'opposizione, e senza per converso verificare quale pregiudizio ne fosse in tesi derivato al debitore opponente che, invece, si era difeso nel merito; Considerato che bkco:Fowakro il primo motivo di ricorso è nforclat , con assorbimento del secondo; i preliminarmente va evidenziato che la notifica del ricorso è tempestiva, come rimarcato anche dalla difesa istante, a mente della speciale sospensione pandemica prevista dall'art. 83, secondo comma, decreto-legge n. 18 del 2020, quale convertito, e successive modifiche; nel merito cassatorio vale ciò che segue; questa Corte ha in effetti già avuto modo di ribadire che la previsione dell'art. 8-bis citato, inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie §§ 11.6, 11.7); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato; tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi; una volta rinvenuto il coerente fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art. 8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da quella della sottesa seppur prevista ingiunzione ex art. 2, primo comma, r.d. n. 639 del 1910, del quale l'art. 17, comma 3-ter, del d.lgs. n. 46 del 1999, infatti, non richiama il secondo comma dove si prevede, quale regola generale, la correlata notifica; il secondo motivo è pertanto logicamente assorbito; spese al giudice del rinvio; p.q.m. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Foggia perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di
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