CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 17650/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15389/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. r . l . in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avv.tiAlfredo Galasso e [OSCURATO:PERSONA]Amico come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti controricorrente- e contro N. 15389/23R.G. AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. intimate- avverso la sentenza n. 932/2023della Corte d’appello di Palermo, depositata il 16.5.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.4.2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del21.12.2016, la [OSCURATO:PERSONA].r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora, Agenzia delle Entrate - Riscossione) e la Banca del Mezzogiorno-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi, rispettivamente, “AdER” e “MCC”) proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 29620160106259792 relativa al pagamento della somma di € 3 96.714,07 , notificatale il 28 . 11 .201 6 , relativa (quanto ad € 396.060,08 ) al ruolo n. 2016/004340, scaturente dalla surroga di MCC alla BNL, nell’ambito del finanziamento agevolato ex legen. 662/1996 concesso da quest’ultima ad essa società. L’opponente dedusse la nullità del contratto di mutuo e l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo del credito vantato da MCC per carenza del titolo esecutivo, in violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, oltre a vizi formali della cartella. Costituitisi MCC - che, in virtù della convenzione stipulata con il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], svolge attività di gestione del Fondo di Garanzia istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 23.12.1996 - , nonché l’Agente della riscossionee, a seguito della chiamata in causa di MCC, in manleva, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “BNL”), il Tribunale N. 15389/23R.G. di Palermo, con sentenza n. 1477/2020del 20.5.2020, rigettò l’opposizione. La società propose quindi gravame e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 16.5.2023, lo rigettò. Osservò il giudice d’appello che MCC aveva diritto di procedere coattivamente alla riscossione delle somme in questione, mediante ruolo. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricors o MCC, che ha pure depositato memoria. L’AdER e BNLsono rimaste intimat e . [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Con l’unico motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 3 , c.p.c. , la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46 del 26.2.1999. Si rileva che la sentenza impugnata ha respinto l’opposizione avverso la cartella esattoriale in parola contraddicendo la tesi di essa ricorrentesecondo cui l’Istituto avrebbe dovuto premunirsi di un valido titolo esecutivo, prima di procedere ad esecuzione sulla base dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999, giacché il credito riscosso è originato da un rapporto privato, ossia da un finanziamento stipulato dai ricorrenti con un Istituto bancario. Il rigetto dell’azione è fondato sulla riconosciuta natura pubblica del credito del resistente, che escluderebbe l’applicazione dell’art. 21 del d . l gs. 46/1999. Tuttavia, si prosegue, la conclusione cui è pervenuta la Corte d’a ppello è erronea , perché l ’ art. 21 cit. presuppone l’origine pubblica o privata del credito, maal momento del sorgere dello stesso. Non rileva pertanto il fatto che il credito abbia natura pubblica per N. 15389/23R.G. effetto della surrogazione di MCC nei diritti di BNL, non potendo prescindersi dal fatto che esso ha avuto origine da un rapporto privato. 2.1 -Il ricorso è infondato. Secondo l’ormai consolidato orientamento diquesta Corte, cui si intende dare continuità, “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (così, tra le altre , Cass. n . 9657/2024; conf. Cass. n. 32148/2024, Cass. n. 3118/2024 e Cass. n. 1005/2023). Pertanto, la decisione della Corte d’appellosi rivela corretta, perché conforme al suddetto principio. 3.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato . Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla va disposto rispetto alle intimate, che non hanno svolto difese. N. 15389/23R.G. Infine, in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 10.700,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma,