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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03786/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 27446del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Verona (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del dirigente legale rappresentante in giudizio pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per mandato depositato in atti del pct, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 83T21 F861C, indirizzo di p.e.c. a.sala @ pec.iuscapuleti.it, [OSCURATO:TELEFONO]) con studio in Verona, L.ge Capuleti n. 1/a, nonché, per mandato telematicamente congiunto al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66M54 H501J; pec raffaellaturini @ ordineavvocatiroma.org; [OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio della quale, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, 33, elegge domicilio agli effetti del presente giudizio.

Ricorrente contro Comune di Pescantina (VR), con sede in 37026 - Pescantina (VR), [OSCURATO:PERSONA] n. 49 (cod. fisc.: 00661770230), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a stare in giudizio con determinazione n. 1112 del 2 novembre 2021 in virtù dell'art. 13 dello Statuto comunale, rappresentato e difeso, come da procura speciale allegata ex art. 83 c.p.c. al presente controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53R20 E349V e PEC: avvrenzofaustoscappini @ puntopec.it) del Foro di Verona, con studio in 37122 - Verona, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (fax n. 045/590299) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 78A48 H501T e PEC f.feleppa @ pec.professionalitainrete.it), del Foro di Roma eleggendo domicilio digitale presso le loro pec avvrenzofaustoscappini @ puntopec.it f.feleppa @ pec.professionalitainrete.it e domicilio fisico presso lo studio della seconda in Roma, 00153 Via di [OSCURATO:PERSONA], 22 ([OSCURATO:TELEFONO].

Controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] impianti s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo (ora [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, con sede in [OSCURATO:PERSONA] 80, 00197 Roma, codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]).

Intimato Marzano avv. [OSCURATO:PERSONA].

Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 861 depositata il 31 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] impianti s.r.l. – concessionaria della gestione della discarica sita in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pescantina – dovendo provvedere a trattare e smaltire il percolato derivante dai [OSCURATO:PERSONA] (RSU), che, accumulatosi sul fondo della discarica, metteva a rischio la falda acquifera sottostante (come era emerso in un procedimento penale), sottoscriveva col Comune di Pescantina, nonché con la [OSCURATO:PERSONA] di Verona e la Regione Veneto, alcuni accordi in base ai quali (per quanto rileva nella presente controversia) la concessionaria avrebbe versato su un conto corrente bancario a lei intestato, ma vincolato all’ordine della [OSCURATO:PERSONA] di Verona (secondo la Delibera della Giunta regionale Veneto n° 2528 del 14 luglio 1999), una quota della tariffa di conferimento RSU, periodicamente riscossa, destinata a creare un fondo per la gestione “post-chiusura” della discarica. 2.- Dopo aver eseguito, a seguito di ordinanza sindacale contingibile e urgente, i lavori emergenziali di asportazione e trattamento del percolato, la [OSCURATO:PERSONA], che non era stata pagata, otteneva per tali lavori decreto ingiuntivo per euro 443.790,58, oltre interessi e spese, contro il Comune.

Il Comune (sempre per quanto qui interessa) eccepiva di non essere passivamente legittimato, in quanto con Protocollo d’Intesa del 3 marzo 2010 (successivamente integrato il 30 maggio 2011 ed il 20 marzo 2013), le parti contraenti (Regione, [OSCURATO:PERSONA] e Comune) avevano previsto l’utilizzo di tale fondo per il pagamento di tali interventi.

In via subordinata, chiedeva che la [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa dallo stesso Comune, fosse condannata a provvedere allo svincolo delle somme presenti sul fondo ed occorrenti per il pagamento della [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, premesso che il credito della concessionaria non era in contestazione, osservava che gli accordi intervenuti tra Comune, [OSCURATO:PERSONA] e Regione non spostavano l’obbligo di provvedere al pagamento dei lavori ordinati in via d’urgenza ed eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA]: donde il rigetto dell’opposizione proposta dall’Ente locale.

D’altra parte, premesso che il Protocollo integrativo del 30 maggio 2011 prevedeva la possibilità di svincoli solo all’avveramento di tre condizioni (la presentazione di un’istanza di approvazione del progetto definitivo per il completamento e la messa in sicurezza del sito; la bonifica del confinante fondo, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”; l’esperimento delle azioni risarcitorie verso i responsabili) e che tali condizioni si erano verificate, condannava la [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare lo svincolo dei fondi “per l’importo di euro 443.790,58” per la chiusura della discarica (“somme post-mortem”). 3.-Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune, lamentando che il Tribunale aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare lo svincolo delle somme limitatamente al capitale ingiunto nel decreto monitorio, senza pronunciarsi sugli interessi moratori pure richiesti da [OSCURATO:PERSONA] nell’ingiunzione.

Dal canto suo la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale, col quale contestava la sussistenza delle tre condizioni, ritenute presenti dal Tribunale ed occorrenti per lo svincolo delle somme. 4.-Con la sentenza indicata in intestazione, la Corte veneziana, in riforma della decisione del primo giudice, condannava la [OSCURATO:PERSONA] di Verona a pagare al Comune euro 177 mila, a titolo di interessi sul capitale di cui al decreto ingiuntivo, nonché di spese di ingiunzione, liquidate in euro 634,00 per esborsi ed in euro 4.812,75 per compensi.

Con la stessa sentenza la Corte rigettava l’appello incidentale, ritenendo, al pari del Tribunale, verificate le condizioni previste nel Protocollo.

Spese a carico della [OSCURATO:PERSONA] ed a favore del Comune e di [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore del difensore di quest’ultimo. 5.-Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Verona in base a quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste il Comune di Pescantina con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] impianti s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo (ora [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione) e l’antistataria, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti meramente intimati.

La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Col primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] si duole, ex art. 360 n° 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 dello stesso codice.

Il Comune, nell’atto di chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la condanna di quest’ultima allo svincolo delle somme depositate sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale aveva disposto in conformità a tale istanza, condannando la [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare lo svincolo.

Con l’appello, invece, il Comune aveva chiesto alla Corte di riformare la prima decisione e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli interessi sulla somma depositata: domanda difforme da quella originaria ed inopinatamente accolta dalla Corte territoriale, che con la sentenza gravata aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare, anziché solo a svincolare, così pronunciando ultra petita. 7.-Il motivo è fondato.

Dall’esame della sentenza di primo grado (reso possibile dalla sussunzione nel mezzo sub art. 360 n° 4 cod. proc. civ.) emerge che il Comune aveva chiamato in causa la [OSCURATO:PERSONA] domandandone la condanna “a provvedere allo svincolo delle somme e al loro versamento in favore del Comune” (sentenza pagina 2): somme depositate su un conto corrente bancario intestato alla stessa [OSCURATO:PERSONA] (sentenza di primo grado pagina 2 e sentenza d’appello pagina 4).

Tale domanda è stata intesa dal Tribunale – del tutto correttamente – come condanna ad un “facere infungibile” (sentenza pagina 4) e coerentemente con tale premessa la sentenza di primo grado porta la condanna della [OSCURATO:PERSONA] “a ordinare lo svincolo di somme post mortem, accantonate da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999, per l’importo di € 443.790,58”.

La decisione del primo giudice è del tutto conforme alle disposizioni contenute nel provvedimento amministrativo generale costituito dalla Delibera della Giunta regionale Veneto n° 2528/1999, nella quale, infatti, si prevedeva la costituzione di un fondo su un conto corrente bancario, alimentato con la parte di tariffa destinata agli oneri da sostenere nella fase “post-chiusura” delle discariche, prevedendosi che lo svincolo, ossia – in sostanza – l’autorizzazione alla banca a provvedere ai pagamenti da addebitare sul fondo fosse data dalla [OSCURATO:PERSONA], dopo ovviamente i controlli e le verifiche del caso sulle spese sostenute.

A fronte del percorso motivazionale adottato dal Tribunale, il Comune ha proposto appello senza adeguatamente contrastarlo, ma facendo presente che la domanda proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era di condanna allo svincolo delle somme dovute a [OSCURATO:PERSONA] per capitale, interessi e spese.

Tali istanze sono state ribadite anche nelle conclusioni dell’impugnazione, nelle quali l’Ente locale ha chiesto di dichiarare la [OSCURATO:PERSONA] di Verona “tenuta a svincolare le somme post-mortem (…) comprensive di interessi legali e spese”.

La Corte territoriale ha del tutto frainteso queste istanze e le ha interpretate non come una domanda di condanna ad un facere infungibile (come correttamente ritenuto dal primo giudice), ma come una domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] a pagare le ulteriori somme dovute a titolo di interessi.

Ne è derivata nel dispositivo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] di Verona “a pagare al comune di Pescantina € 177.000,00 a titolo di interessi sul capitale di cui al decreto ingiuntivo, nonché spese di ingiunzione, liquidate in € 634,00 per spese vive e in € 4.812,75 per compensi (…)”, che – palesemente – è una statuizione condannatoria a pagare, non corrispondente alla domanda del Comune di condanna ad un facere.

Per contro, la Corte avrebbe dovuto, in linea con il dispositivo di primo grado, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a svincolare la somma di euro 477 mila, nonché l’importo degli interessi e delle spese e a versare tali somme così svincolate al Comune. 8.- Col secondo mezzo lamenta la violazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n° 4, 183 e 189 del codice di rito.

La sentenza impugnata sarebbe, “peraltro”, erronea per aver accolto l’appello principale del Comune nella parte in cui lamentava che la sentenza di primo grado aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Verona a ordinare lo svincolo del solo importo capitale e non anche di quello corrispondente agli interessi e alle spese del decreto ingiuntivo. 9.-Il motivo è infondato.

La sentenza della Corte territoriale riferisce (paragrafo 9) che «in citazione per la chiamata del terzo, provincia di Verona, il comune di Pescantina ha chiesto in via di subordine la condanna della medesima provincia a svincolare le somme “nella misura richiesta dall’opposta” [OSCURATO:PERSONA], che è quella del ricorso per ingiunzione, interessi e spese incluse».

La Corte, dunque, ha interpretato gli atti processuali dell’opponente Comune (attività a lei integralmente rimessa e non censurata col mezzo in esame) ed ha concluso nel senso che quest’ultimo avesse formulato domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del capitale, degli interessi e delle spese.

Ne deriva che la Corte d’appello non ha affatto pronunciato ultra petita in punto di interessi e spese. 10.-Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

La Corte veneziana, nel regolare le spese, avrebbe fatto applicazione del principio della soccombenza, condannando la [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di lite sia in favore della concessionaria, che del Comune.

Tuttavia, la condanna alla rifusione delle spese in favore della [OSCURATO:PERSONA] era illegittima, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non era soccombente nei confronti della concessionaria. 11.-Il motivo è fondato.

La Corte del merito ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] le spese del grado “all’appellante principale e a [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e concordato preventivo”, ma senza considerare che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vi era alcuna contrapposizione in sede di appello.

Infatti, come si desume dalle conclusioni riportate nell’intestazione della sentenza (pagina 2), sia [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] avevano concluso per la reiezione dell’impugnazione principale proposta dal Comune, mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito per l’accoglimento di quella incidentale da lei formulata contro il solo Comune, sicché la [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi soccombente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 11.- Col quarto motivo la ricorrente si duole della reiezione del suo appello incidentale e lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ.

La Corte avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio, ritenendo – del tutto erroneamente – che le condizioni previste dal Protocollo per lo svincolo del fondo si fossero realizzate. 12.-Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non indica un fatto storico naturalisticamente inteso e decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte d’appello, ma demanda a questa Corte il riesame del materiale probatorio prudentemente apprezzato dal primo e dal secondo giudice del merito. 13.- Alla cassazione della sentenza, segue il rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M la Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 27446del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Verona (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del dirigente legale rappresentante in giudizio pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per mandato depositato in atti del pct, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Verona (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 83T21 F861C, indirizzo di p.e.c. a.sala @ pec.iuscapuleti.it, [OSCURATO:TELEFONO]) con studio in Verona, L.ge Capuleti n. 1/a, nonché, per mandato telematicamente congiunto al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66M54 H501J; pec raffaellaturini @ ordineavvocatiroma.org; [OSCURATO:TELEFONO]), presso lo studio della quale, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, 33, elegge domicilio agli effetti del presente giudizio. Ricorrente contro Comune di Pescantina (VR), con sede in 37026 - Pescantina (VR), [OSCURATO:PERSONA] n. 49 (cod. fisc.: 00661770230), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a stare in giudizio con determinazione n. 1112 del 2 novembre 2021 in virtù dell'art. 13 dello Statuto comunale, rappresentato e difeso, come da procura speciale allegata ex art. 83 c.p.c. al presente controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53R20 E349V e PEC: avvrenzofaustoscappini @ puntopec.it) del Foro di Verona, con studio in 37122 - Verona, [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (fax n. 045/590299) e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 78A48 H501T e PEC f.feleppa @ pec.professionalitainrete.it), del Foro di Roma eleggendo domicilio digitale presso le loro pec avvrenzofaustoscappini @ puntopec.it f.feleppa @ pec.professionalitainrete.it e domicilio fisico presso lo studio della seconda in Roma, 00153 Via di [OSCURATO:PERSONA], 22 ([OSCURATO:TELEFONO]. Controricorrente nonché [OSCURATO:PERSONA] impianti s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo (ora [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, con sede in [OSCURATO:PERSONA] 80, 00197 Roma, codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]). Intimato Marzano avv. [OSCURATO:PERSONA]. Intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 861 depositata il 31 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] impianti s.r.l. – concessionaria della gestione della discarica sita in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Pescantina – dovendo provvedere a trattare e smaltire il percolato derivante dai [OSCURATO:PERSONA] (RSU), che, accumulatosi sul fondo della discarica, metteva a rischio la falda acquifera sottostante (come era emerso in un procedimento penale), sottoscriveva col Comune di Pescantina, nonché con la [OSCURATO:PERSONA] di Verona e la Regione Veneto, alcuni accordi in base ai quali (per quanto rileva nella presente controversia) la concessionaria avrebbe versato su un conto corrente bancario a lei intestato, ma vincolato all’ordine della [OSCURATO:PERSONA] di Verona (secondo la Delibera della Giunta regionale Veneto n° 2528 del 14 luglio 1999), una quota della tariffa di conferimento RSU, periodicamente riscossa, destinata a creare un fondo per la gestione “post-chiusura” della discarica. 2.- Dopo aver eseguito, a seguito di ordinanza sindacale contingibile e urgente, i lavori emergenziali di asportazione e trattamento del percolato, la [OSCURATO:PERSONA], che non era stata pagata, otteneva per tali lavori decreto ingiuntivo per euro 443.790,58, oltre interessi e spese, contro il Comune. Il Comune (sempre per quanto qui interessa) eccepiva di non essere passivamente legittimato, in quanto con Protocollo d’Intesa del 3 marzo 2010 (successivamente integrato il 30 maggio 2011 ed il 20 marzo 2013), le parti contraenti (Regione, [OSCURATO:PERSONA] e Comune) avevano previsto l’utilizzo di tale fondo per il pagamento di tali interventi. In via subordinata, chiedeva che la [OSCURATO:PERSONA], chiamata in causa dallo stesso Comune, fosse condannata a provvedere allo svincolo delle somme presenti sul fondo ed occorrenti per il pagamento della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, premesso che il credito della concessionaria non era in contestazione, osservava che gli accordi intervenuti tra Comune, [OSCURATO:PERSONA] e Regione non spostavano l’obbligo di provvedere al pagamento dei lavori ordinati in via d’urgenza ed eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA]: donde il rigetto dell’opposizione proposta dall’Ente locale. D’altra parte, premesso che il Protocollo integrativo del 30 maggio 2011 prevedeva la possibilità di svincoli solo all’avveramento di tre condizioni (la presentazione di un’istanza di approvazione del progetto definitivo per il completamento e la messa in sicurezza del sito; la bonifica del confinante fondo, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”; l’esperimento delle azioni risarcitorie verso i responsabili) e che tali condizioni si erano verificate, condannava la [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare lo svincolo dei fondi “per l’importo di euro 443.790,58” per la chiusura della discarica (“somme post-mortem”). 3.-Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune, lamentando che il Tribunale aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare lo svincolo delle somme limitatamente al capitale ingiunto nel decreto monitorio, senza pronunciarsi sugli interessi moratori pure richiesti da [OSCURATO:PERSONA] nell’ingiunzione. Dal canto suo la [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello incidentale, col quale contestava la sussistenza delle tre condizioni, ritenute presenti dal Tribunale ed occorrenti per lo svincolo delle somme. 4.-Con la sentenza indicata in intestazione, la Corte veneziana, in riforma della decisione del primo giudice, condannava la [OSCURATO:PERSONA] di Verona a pagare al Comune euro 177 mila, a titolo di interessi sul capitale di cui al decreto ingiuntivo, nonché di spese di ingiunzione, liquidate in euro 634,00 per esborsi ed in euro 4.812,75 per compensi. Con la stessa sentenza la Corte rigettava l’appello incidentale, ritenendo, al pari del Tribunale, verificate le condizioni previste nel Protocollo. Spese a carico della [OSCURATO:PERSONA] ed a favore del Comune e di [OSCURATO:PERSONA], con distrazione in favore del difensore di quest’ultimo. 5.-Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Verona in base a quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste il Comune di Pescantina con controricorso illustrato da memoria, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] impianti s.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo (ora [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione) e l’antistataria, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti meramente intimati. La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Col primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] si duole, ex art. 360 n° 4, cod. proc. civ., della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 dello stesso codice. Il Comune, nell’atto di chiamata in causa della [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto la condanna di quest’ultima allo svincolo delle somme depositate sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale aveva disposto in conformità a tale istanza, condannando la [OSCURATO:PERSONA] ad ordinare lo svincolo. Con l’appello, invece, il Comune aveva chiesto alla Corte di riformare la prima decisione e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli interessi sulla somma depositata: domanda difforme da quella originaria ed inopinatamente accolta dalla Corte territoriale, che con la sentenza gravata aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare, anziché solo a svincolare, così pronunciando ultra petita. 7.-Il motivo è fondato. Dall’esame della sentenza di primo grado (reso possibile dalla sussunzione nel mezzo sub art. 360 n° 4 cod. proc. civ.) emerge che il Comune aveva chiamato in causa la [OSCURATO:PERSONA] domandandone la condanna “a provvedere allo svincolo delle somme e al loro versamento in favore del Comune” (sentenza pagina 2): somme depositate su un conto corrente bancario intestato alla stessa [OSCURATO:PERSONA] (sentenza di primo grado pagina 2 e sentenza d’appello pagina 4). Tale domanda è stata intesa dal Tribunale – del tutto correttamente – come condanna ad un “facere infungibile” (sentenza pagina 4) e coerentemente con tale premessa la sentenza di primo grado porta la condanna della [OSCURATO:PERSONA] “a ordinare lo svincolo di somme post mortem, accantonate da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della D.G.R.V. n. 2528 del 14.7.1999, per l’importo di € 443.790,58”. La decisione del primo giudice è del tutto conforme alle disposizioni contenute nel provvedimento amministrativo generale costituito dalla Delibera della Giunta regionale Veneto n° 2528/1999, nella quale, infatti, si prevedeva la costituzione di un fondo su un conto corrente bancario, alimentato con la parte di tariffa destinata agli oneri da sostenere nella fase “post-chiusura” delle discariche, prevedendosi che lo svincolo, ossia – in sostanza – l’autorizzazione alla banca a provvedere ai pagamenti da addebitare sul fondo fosse data dalla [OSCURATO:PERSONA], dopo ovviamente i controlli e le verifiche del caso sulle spese sostenute. A fronte del percorso motivazionale adottato dal Tribunale, il Comune ha proposto appello senza adeguatamente contrastarlo, ma facendo presente che la domanda proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era di condanna allo svincolo delle somme dovute a [OSCURATO:PERSONA] per capitale, interessi e spese. Tali istanze sono state ribadite anche nelle conclusioni dell’impugnazione, nelle quali l’Ente locale ha chiesto di dichiarare la [OSCURATO:PERSONA] di Verona “tenuta a svincolare le somme post-mortem (…) comprensive di interessi legali e spese”. La Corte territoriale ha del tutto frainteso queste istanze e le ha interpretate non come una domanda di condanna ad un facere infungibile (come correttamente ritenuto dal primo giudice), ma come una domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] a pagare le ulteriori somme dovute a titolo di interessi. Ne è derivata nel dispositivo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] di Verona “a pagare al comune di Pescantina € 177.000,00 a titolo di interessi sul capitale di cui al decreto ingiuntivo, nonché spese di ingiunzione, liquidate in € 634,00 per spese vive e in € 4.812,75 per compensi (…)”, che – palesemente – è una statuizione condannatoria a pagare, non corrispondente alla domanda del Comune di condanna ad un facere. Per contro, la Corte avrebbe dovuto, in linea con il dispositivo di primo grado, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a svincolare la somma di euro 477 mila, nonché l’importo degli interessi e delle spese e a versare tali somme così svincolate al Comune. 8.- Col secondo mezzo lamenta la violazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n° 4, 183 e 189 del codice di rito. La sentenza impugnata sarebbe, “peraltro”, erronea per aver accolto l’appello principale del Comune nella parte in cui lamentava che la sentenza di primo grado aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Verona a ordinare lo svincolo del solo importo capitale e non anche di quello corrispondente agli interessi e alle spese del decreto ingiuntivo. 9.-Il motivo è infondato. La sentenza della Corte territoriale riferisce (paragrafo 9) che «in citazione per la chiamata del terzo, provincia di Verona, il comune di Pescantina ha chiesto in via di subordine la condanna della medesima provincia a svincolare le somme “nella misura richiesta dall’opposta” [OSCURATO:PERSONA], che è quella del ricorso per ingiunzione, interessi e spese incluse». La Corte, dunque, ha interpretato gli atti processuali dell’opponente Comune (attività a lei integralmente rimessa e non censurata col mezzo in esame) ed ha concluso nel senso che quest’ultimo avesse formulato domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del capitale, degli interessi e delle spese. Ne deriva che la Corte d’appello non ha affatto pronunciato ultra petita in punto di interessi e spese. 10.-Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. La Corte veneziana, nel regolare le spese, avrebbe fatto applicazione del principio della soccombenza, condannando la [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di lite sia in favore della concessionaria, che del Comune. Tuttavia, la condanna alla rifusione delle spese in favore della [OSCURATO:PERSONA] era illegittima, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non era soccombente nei confronti della concessionaria. 11.-Il motivo è fondato. La Corte del merito ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] le spese del grado “all’appellante principale e a [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e concordato preventivo”, ma senza considerare che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vi era alcuna contrapposizione in sede di appello. Infatti, come si desume dalle conclusioni riportate nell’intestazione della sentenza (pagina 2), sia [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] avevano concluso per la reiezione dell’impugnazione principale proposta dal Comune, mentre la [OSCURATO:PERSONA] aveva insistito per l’accoglimento di quella incidentale da lei formulata contro il solo Comune, sicché la [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi soccombente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 11.- Col quarto motivo la ricorrente si duole della reiezione del suo appello incidentale e lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ. La Corte avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio, ritenendo – del tutto erroneamente – che le condizioni previste dal Protocollo per lo svincolo del fondo si fossero realizzate. 12.-Il motivo è inammissibile. La ricorrente non indica un fatto storico naturalisticamente inteso e decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte d’appello, ma demanda a questa Corte il riesame del materiale probatorio prudentemente apprezzato dal primo e dal secondo giudice del merito. 13.- Alla cassazione della sentenza, segue il rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M la Cort
Sentenza Cassazione n. 03786/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris