CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 12174/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25171/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t, rappresentat a e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del controricorso;pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 831/2016 depositata il06/04/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che La società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò la cartella di pagamento con cui le era chiesto il pagamento di 47.624,23 a titolo di sanzione, interessi e accessori, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bisd.P.R. n. 600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 197 2 sulla dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2010, avendo dichiarato la decadenza della società dal beneficio della rateazione cui era stata ammessa. La CTP di Bari accolse il ricorso in ragione del fatto che, avendo la ricorrente presentato al T ribunale di Trani domanda di concordato preventivo in data 15/11/2012, essa aveva perso la possibilità di soddisfare i debiti pregressi, dovendo salvaguardare il patrimonio societario in modo da rispettare la par condicio creditorum. La CTR della Puglia rigettò l'appello erariale evidenziando che l'art. 167 della legge fallimentare esclude, durante la procedura di concordato, l'efficacia di atti di straordinaria amministrazione, tra cui il pagamento dei debiti scaduti senza autorizzazione del giudice delegato. Contro tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi. Resiste la società contribuente mediante controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dell'art. 3-bis d. lgs. n. 462 del 1997 e dell'art. 167 del r.d. n. 267 del 1942, in relazione all'art. 360, prima comma, n. 4) cod. proc. civ., denunciando l’omessa pronuncia sul reale oggetto del giudizio e la pretermissione delle deduzioni fornite dall'ufficio che aveva evidenziato che la pretesa tributaria non era fondata sul recupero di debiti pregressi ma sulla costituzione di un titolo giuridico idoneo al recupero delle sanzioni in misura piena, essendo la contribuente decaduta dal beneficio delle sanzioni ridotte poiché aveva omesso di pagare nei termini la terza rata della comunicazione di irregolarità. Con il secondo motivo l'Agenzia deduce la violazione dell'art. 3- bisd. lgs. n. 462 del 1997 e dell'art. 167 del r.d. n. 267 del 1942, in relazione all'art. 360, prima comma, n. 3) cod. proc. civ., in quanto la cartella di pagamento è ammissibile pure in pendenza di concordato preventivo,non essendo un atto esecutivo. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 3-bis d. lgs. n. 462 del 1997 e dell'art. 167 del r.d. n. 267 del 1942, in relazione all'art. 360, prima comma, n. 4) cod. proc. civ., in quanto è legittimo il recupero di sanzioni e interessi in misura piena in caso di omesso versamento della rata nei termini, seppure in presenza di concordato preventivo. 2. Il primo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. Sul punto, soccorre quanto già espresso da questa Corte (Cass.n. 4081/2023), con arresto recente, cui occorre dare continuità, per cui in materia di riscossione dei tributi e rateizzazione degli stessi da parte del contribuente, anche in caso di rateazione ai sensi dell'art.3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997, si verifica il fenomeno sospensivo che consegue all'apertura della procedura di concordato, per cui il debitore non può eseguire i pagamenti rateali perché ciò costituirebbe una violazione del concorso e, dunque, lo stesso non incorre nella decadenza dalla rateazione né può subire l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. In particolare, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, «posto che il R.D.14 marzo 1942, n. 267, art. 168, in materia di concordato preventivo, richiamato dal successivo art. 188, comma 2, relativo all'amministrazione controllata, stabilisce che dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l'esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, quest'ultimo non può eseguire, per i debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura con la conseguenza che dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorchè previsti da norme di diritto pubblico (Cass.n. 18078 del 2008; v. anche Cass. n. 8118 del 2001; Cass. n. 4234 del 2006; Cass. n. 24071 del 2006)». Il principio è stato affermato in particolare con riguardo all'IVA, escludendosi l'illegittimità del comportamento dell'imprenditore che abbia omesso il pagamento dell'IVA dovuta per cessioni effettuate nell'esercizio dell'impresa, successivamente sottoposta a procedura concorsuale minore, non potendo egli eseguire pagamenti al di fuori del concorso di tutti i creditori, con la conseguenza che egli resta indenne dalle sanzioni inflittegli in via amministrativa. L'ammissione alla procedura di concordato è stata considerata anche «ostacolo all'eventuale esercizio, da parte del medesimo contribuente e negli stessi limiti temporali, della facoltà di definizione agevolata dell'atto di irrogazione della sanzione, quale prevista nella specie dalD.P.R. n. 633 del 1972, art. 58, comma 4, da ciò conseguendo, ai sensidell'art. 2935 c.c., il differimento di detto possibile esercizio - e la corrispondente decorrenza del termine decadenziale previsto dalla norma - solo dal passaggio in giudicato (ed ora definitività) dell'omologazione» (Cass. n. 24427/2008). Data l'ampia latitudine della regola concorsuale, che «ha riguardo a tutti i creditori e dunque anche all'Ufficio fiscale» e prevale sulla normativa di diritto pubblico, deve concludersi che anche in caso di rateazione ai sensi deld.lgs. n. 462/1997, art. 3 - bis,si verifichi il medesimo fenomeno sospensivo, cosicchè, aperta la procedura di concordato, il debitore, che non può eseguire i pagamenti rateali - perchè ciò costituirebbe una violazione del concorso - non incorre nella decadenza dalla rateazione nè può subire l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. 3. Il secondo motivo è invece inammissibile. La doglianza non coglie la ratio decidendi della pronuncia, in quanto la CTR, che ha individuato l'oggetto della controversia nella «legittimità della sospensione, a seguito dell'istanza di ammissione al concordato preventivo, del pagamento delle rate relative ad imposte dovute», non entra nel merito della natura giuridica della cartella di pagamento e della possibilità di emetterla nel corso del concordato preventivo, ma afferma la legittimità della sospensione, a seguito del deposito della domanda di concordato preventivo, che, in sostanza, rendeva ingiustificata e infondata l'emissione della cartella di pagamento. In particolare, la CTR ha osservato che,presentata la domanda, il debitore può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del Tribunale (r.d. n. 267 del 1942, art. 161, comma 7) e che gli atti di pagamento di debiti scaduti rientrano negli atti di natura straordinaria. La natura della cartella di pagamento e la sua ammissibilità in pendenza di concordato preventivo sono quindi question i sostanzialmente estranee al decisum della CTR, come già evidenziato per analoghe vicende da questa Corte (Cass. n. 4081/2023). 4. Il ricorso va quindi respinto, con condanna dell’Agenzia ricorrenteal pagamento delle spese di lite. Poiché è soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. n. 30/05/2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater(Cass. n. 1778/2016). P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, spese che liquid