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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 36568/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente: ORDINANZA C.C. 15.09.2021 sul ricorso iscritto al n.r.g. 15987/2015 proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore, pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stati che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- per la cassazione della sentenza n.1501/38/14 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 17 dicembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. depositò presso l'Ufficio di Cuneo dell'Agenzia delle entrate istanza di interpello disapplicativo, ai sensi della normativa vigente in materia di "società non operativa", relativamente all'anno di imposta 2006, facendo presente di avere concesso in affitto ad altro soggetto l'unica azienda e di non disporre di altra fonte di ricavi se non quella consistente nella percezione del canone.

L'Ufficio emetteva provvedimento di diniego all'istanza di disapplicazione e notificava avviso di accertamento i quali venivano impugnati dalla Società e dai soci dinnanzi alla C.T.P. di Cuneo che accoglieva il ricorso, rilevando che fosse ragionevole ritenere che il reddito presunto non fosse mai stato conseguito.

La decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, veniva confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte (d'ora in poi C.T.R.) che condivideva l'accertamento in fatto compiuto dal primo Giudice.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non resiste.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ, alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1.preliminarmente va rilevato che, come risulta dalla intestazione della sentenza impugnata e dato atto dalla stessa Agenzia delle entrate in seno al ricorso, al giudizio nei precedenti gradi ha preso parte anche [OSCURATO:PERSONA] a cui il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato.

Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. tra le altre, di recente, Cass. n. 16141 del 17/06/2019; Cass. n. 12515 del 2018) «il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso ..."prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti».

2. Tale ipotesi ricorre, nella specie, in quanto l'unico motivo di ricorso -rubricato: art.360 1° comma n.4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art.30 comma 4 bis della legge 724/1994 e art.2697 c.c. e con cui l'Agenzia delle entrate deduce la violazione di legge perpetrata dalla C.T.R. nell'avere ritenuto che la Società avesse fornito la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di conseguire la soglia di ricavi minimi indicata dal legislatore- è, all'evidenza, inammissibile.

2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia (v. tra le altre di recente Cass.n.24314 del 03/11/2020; Cass.n. 17590 del 21/06/2021) «in tema di società "di comodo", l'impossibilità per l'impresa di conseguire il reddito minimo secondo il meccanismo di determinazione di cui all'art. 30, comma 4-bis, della legge n., 724 del 1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario, deve essere intesa non in termini assoluti, bensì elastici, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell'imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell'attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standard minimi legali ovvero ne ritardi l'avvio oltre il primo periodo di imposta»,

2.2. Nel caso in esame, i giudici di merito, con doppia conforme, hanno ritenuto la sussistenza di una situazione oggettiva di carattere straordinario, non dipendente dalla scelta consapevole dell'imprenditore, sulla base della seguente argomentazione: il canone di affitto corrisposto nell'anno oggetto di accertamento poco si discostava da quello precedentemente corrisposto da altra società poi fallita nel 2003, e che la stessa nuova affittuaria per difficoltà operative nel 2008 cessava l'attività.

Stessa sorte era toccata alla attuale appellata nel 2009.

Tali fatti ...provano che l'attività in questione nel corso degli anni pur con gestioni diverse non ha avuto uno sviluppo fisiologico emergendo l'esatto contrario.

2.3. A fronte di tale argomentare, il mezzo di impugnazione, nei termini in cui è formulato, pur sotto l'egida della violazione di legge, prospetta in realtà carenze motivazionali e censure in ordine alla valutazione degli elementi di fatto addotti in giudizio, risolvendosi in realtà in una inammissibile, in questa sede, critica all'accertamento in fatto compiuto conformemente dai due giudici di merito. 3.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell'intimata.4.Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso, in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA C.C. 15.09.2021 sul ricorso iscritto al n.r.g. 15987/2015 proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore, pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stati che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- per la cassazione della sentenza n.1501/38/14 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 17 dicembre 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. depositò presso l'Ufficio di Cuneo dell'Agenzia delle entrate istanza di interpello disapplicativo, ai sensi della normativa vigente in materia di "società non operativa", relativamente all'anno di imposta 2006, facendo presente di avere concesso in affitto ad altro soggetto l'unica azienda e di non disporre di altra fonte di ricavi se non quella consistente nella percezione del canone. L'Ufficio emetteva provvedimento di diniego all'istanza di disapplicazione e notificava avviso di accertamento i quali venivano impugnati dalla Società e dai soci dinnanzi alla C.T.P. di Cuneo che accoglieva il ricorso, rilevando che fosse ragionevole ritenere che il reddito presunto non fosse mai stato conseguito. La decisione, appellata dall'Agenzia delle entrate, veniva confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte (d'ora in poi C.T.R.) che condivideva l'accertamento in fatto compiuto dal primo Giudice. Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non resiste. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ, alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.preliminarmente va rilevato che, come risulta dalla intestazione della sentenza impugnata e dato atto dalla stessa Agenzia delle entrate in seno al ricorso, al giudizio nei precedenti gradi ha preso parte anche [OSCURATO:PERSONA] a cui il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato. Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. tra le altre, di recente, Cass. n. 16141 del 17/06/2019; Cass. n. 12515 del 2018) «il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso ..."prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti». 2. Tale ipotesi ricorre, nella specie, in quanto l'unico motivo di ricorso -rubricato: art.360 1° comma n.4 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art.30 comma 4 bis della legge 724/1994 e art.2697 c.c. e con cui l'Agenzia delle entrate deduce la violazione di legge perpetrata dalla C.T.R. nell'avere ritenuto che la Società avesse fornito la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di conseguire la soglia di ricavi minimi indicata dal legislatore- è, all'evidenza, inammissibile. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia (v. tra le altre di recente Cass.n.24314 del 03/11/2020; Cass.n. 17590 del 21/06/2021) «in tema di società "di comodo", l'impossibilità per l'impresa di conseguire il reddito minimo secondo il meccanismo di determinazione di cui all'art. 30, comma 4-bis, della legge n., 724 del 1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario, deve essere intesa non in termini assoluti, bensì elastici, identificandosi con uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell'imprenditore, che impedisca lo svolgimento dell'attività produttiva con risultati reddituali conformi agli standard minimi legali ovvero ne ritardi l'avvio oltre il primo periodo di imposta», 2.2. Nel caso in esame, i giudici di merito, con doppia conforme, hanno ritenuto la sussistenza di una situazione oggettiva di carattere straordinario, non dipendente dalla scelta consapevole dell'imprenditore, sulla base della seguente argomentazione: il canone di affitto corrisposto nell'anno oggetto di accertamento poco si discostava da quello precedentemente corrisposto da altra società poi fallita nel 2003, e che la stessa nuova affittuaria per difficoltà operative nel 2008 cessava l'attività. Stessa sorte era toccata alla attuale appellata nel 2009. Tali fatti ...provano che l'attività in questione nel corso degli anni pur con gestioni diverse non ha avuto uno sviluppo fisiologico emergendo l'esatto contrario. 2.3. A fronte di tale argomentare, il mezzo di impugnazione, nei termini in cui è formulato, pur sotto l'egida della violazione di legge, prospetta in realtà carenze motivazionali e censure in ordine alla valutazione degli elementi di fatto addotti in giudizio, risolvendosi in realtà in una inammissibile, in questa sede, critica all'accertamento in fatto compiuto conformemente dai due giudici di merito. 3.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell'intimata.4.Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016). P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso, in Roma, nella camer
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