CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20483/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- controricorrente -nonché controCONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 717/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 28/02/2025 R.G.N. 1642/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 18/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;Numero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Numero di raccolta generale 20483/2026Data pubblicazione 17/06/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di [OSCURATO:PERSONA] rigettava i gravami rispettivamente proposti daInes Boccia, da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniTaddeo, dall’altra, avverso sentenza del Tribunale di Napolidel 20/12/2023 che aveva accolto solo limitatamente allaparte prescritta le domande da questi proposte, ed intese asentir accertare l’insussistenza del diritto della RegioneCampania di ripetere somme date per indebitamenteerogate.2. La vicenda traeva origine da Cort. Cost. n. 146/2019che, adìta dalla Sezione regionale di controllo per laCampania della Corte dei Conti, in sede di parifica deirendiconti degli anni 2015 e 2016, aveva dichiaratol’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni delle LL.RR.Campania nn. 20/2002 e 25/2003, che avevano istituitonuovi fondi destinati a finanziare un nuovo trattamentoeconomico accessorio per le attività di assistenza e supportoagli organi istituzionali della Regione, per contrasto con lariserva statale in materia di ordinamento civile e Cost.81. Adesito del giudizio, la Corte dei Conti, nel 2019, non avevaparificato i due rendiconti, ed imposto all’Amministrazione ilrecupero delle erogazioni indebite.3. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello lamentandoviolazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., di Cost. 36 e delprincipio di legittimo affidamento di cui all’art. 1 del Protocolloaddizionale alla CEDU.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano propostoappello dolendosi: della mancata pronuncia sulla dedottanullità della nota del 1/2/2021 intimante la restituzione;Numero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/2026dell’insufficienza motiva sulla ritenuta retroattivitàNu mderoe dlli ara ccolta generale 20483/2026Data pubblicazione 17/06/2026sentenza della Corte costituzionale; ancora, della violazionedegli artt. 2033, 2126 e 2041 c.c..5. La Corte territoriale rigettava i gravami perché (insintesi): la nota del 1/2/2021 era idonea ad individuarel’oggetto della pretesa restitutoria; per effetto della sentenzadella Corte Costituzionale, con efficacia retroattiva, leerogazioni erano divenute indebite, col solo limite del nonesaurimento del rapporto; a soddisfare l’art. 1 del Protocolloaddizionale alla CEDU bastava, secondo Cort. Cost. n.8/2023,l’osservanza dei limiti della cd. buona fede oggettiva, nellaspecie onorati, stante il carattere parziale della pretesarestitutoria e la rateizzazione, tenuto conto delle condizionieconomico-patrimoniali degli obbligati; l’art. 2126 c.c. nonpoteva trovare applicazione in mancanza di resa di unaspecifica prestazione aggiuntiva radicalmente diversa dalpunto di vista qualitativo, quantitativo e temporale (Cass. n.36568/2021); tanto più che l’indennità era indifferente alleore di lavoro prestate; lo stesso valeva per l’art. 2041 c.c.,stante l’impossibilità di sostenere una autonomaremunerabilità delle attività svolte; il termine prescrizionalenon era quinquennale, ma decennale e decorrente dai singoliesborsi; la pretesa negativa non poteva fondarsi su Cost. 36,avendo questo riguardo al trattamento economico nel suocomplesso, e non alle singole voci dello stesso; l’attivitàoggetto dell’indennità accessorie rientrava tra i compitiesigibili secondo gli inquadramenti.6. Per la cassazione della sentenza ricorrono i trelavoratori con atto affidato a tre motivi.7. Resiste la Regione Campania con controricorso.8. I ricorrenti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/20261. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 deNlu mperriom di ora ccolta generale 20483/2026Data pubblicazione 17/06/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione delloius superveniens posto dalla modifica operata sull’art.3,comma 1, del d.l. n. 44/2023 conv. in legge n.74/2023,dall’art 8, comma 3, del d.l. 14 marzo 2025 n. 25, comemodificato dalla legge n.69/2025.La novella, nel ribadire la possibilità delle Regioni diassegnare proprio personale di ruolo agli uffici di direttacollaborazione applicando gli istituti di cui all’art. 14, comma2, del d.lgs. n.165/2001, prevede che «Sono fatti salvi gli attie i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alledisposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 5,nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla basedegli stessi».I ricorrenti si appellano a quanto affermato in Cort. Cost.n.185/2024, riguardo al fatto che, posto che la possibilitàdelle Regioni di applicare l’art.14, co.2, del d.lgs. n.165/2001era già prevista dal relativo art.27, l’art.3, comma 1, del d.l.n. 44/2023 andava interpretato nel senso di consentire allestesse di applicare l’art. 14 anche con legge regionale, oltreche con atti giuntili o consiliari (cosa data per già consentita),a fondamento dell’assunto per cui la novella aveva inteso farsalvi tutti gli atti ed i provvedimenti in forza dei quali essiavevano ricevuto i pagamenti dati per indebiti.2. Il motivo è infondato.3. L’art. 58 della L.R. Campania come modificato dalleLL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003, prevedeva, per quanto quirileva, al comma 2, che « E’ istituito un fondo per il personalecomandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cuiagli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ivi compresol’autoparco, così come regolamentato con delibera dell’[OSCURATO:PERSONA] 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità:a) risorse per il trattamento economico accessorio daNumero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/2026Data pubblicazione 17/06/2026salario accessorio previsto dai [OSCURATO:PERSONA] DecentratiIntegrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale; b)risorse per l’incremento dell’attività istituzionale e perl’assistenza agli organi, integrative a quelle previste dallalettera a».4. Prevedeva, altresì, al comma 4, che «E’ istituito unulteriore fondo per il personale in servizio presso le struttureorganizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989,n.15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l’assistenzaagli organi istituzionali per l’incremento dell’attività anchelegata ai processi di riforma in atto consequenziali allemodifiche del titolo V della Costituzione – parte II che hannolegislative»; ed al comma 5 che «Le modalità di erogazioneed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definitecon le organizzazioni sindacali in sede di contrattazionedecentrata integrativa».5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.146/2019, hadichiarato l’illegittimità costituzionale dei surrichiamaticommi 2 e 4, sulla base del seguente percorso motivazionale(in sintesi, per quanto si ritiene rilevi): « Le norme regionalirichiamate, come è evidente, istituiscono nuovi fondi al finedi destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio deidipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate atutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglioregionale (o presso organi dello stesso) e a quello in serviziopresso le strutture organizzative del Consiglio, in ragionedella mera attività di assistenza agli organi del Consigliostesso... Tali previsioni, peraltro, non trovano riscontro nellacontrattazione collettiva nazionale di comparto, cui illegislatore statale demanda la determinazione el'assegnazione delle risorse destinate al trattamentoNumero registro generale 18167/2025accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiareN umero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 20483/2026il merito e il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti,Data pubblicazione 17/06/2026come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3-bis, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165... Le normeregionali hanno introdotto la previsione di un nuovotrattamento economico accessorio per il personale regionaleche, oltre a non essere coerente con i criteri indicati daicontratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrastocon la riserva di competenza esclusiva assegnata allegislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l),Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia,secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (explurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016;n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014), devericondursi la disciplina del trattamento giuridico edeconomico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali,“retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazionecollettiva” nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenzan. 196 del 2018)... Non è superfluo rimarcare che lo spaziodella contrattazione decentrata e integrativa, individuatodall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 comesede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relativeal trattamento economico accessorio collegato alla qualità delrendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitatodai contratti nazionali di comparto. La contrattazione nonpotrà che svolgersi “sulle materie, con i vincoli e nei limitistabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con leprocedure negoziali che questi ultimi prevedono”. Comequesta Corte ha recentemente evidenziato “[i] due livelli dellacontrattazione sono [...] gerarchicamente ordinati, in specienel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito deglil'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dallaNumero registro generale 18167/2025contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sedeN umero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 20483/2026decentrata e sotto-ordinata di contrattazione” (sentenza n.Data pubblicazione 17/06/2026196 del 2018).L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali inviolazione della competenza legislativa esclusiva statale, hadeterminato, quale inevitabile conseguenza, un aggraviodella spesa per il personale regionale che, “per la suaimportanza strategica, [costituisce] non già una minuta vocedi dettaglio nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, maun importante aggregato della spesa di parte corrente” (frale altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, nonautorizzata dal legislatore statale e dunque non divenutaoggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non puòtrovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essaincide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sullasostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e97, primo comma, Cost.. Il nesso funzionale che connette laviolazione della competenza statale in materia di“ordinamento civile” con la tutela del bilancio inteso qualebene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specificocaso sottoposto al vaglio di questa Corte».6. La sentenza della Corte non prese in considerazione ilfatto (invece poi valutato dalle pronunce successive su cuiinfra) che il finanziamento e lo spazio aperto dalla leggeregionale alla contrattazione regionale integrativa avesseroad oggetto indennità accessorie destinate al personaleimpiegato in attività di assistenza agli organi istituzionalidella Regione, circostanza virtualmente idonea ad ascriverela fattispecie nel campo di applicazione degli artt. 14 e 27 deld.lgs. n. 165/2001. Difficile dire se ciò sia dipeso dalleparticolari caratteristiche delle disposizioni scrutinate, comepare trarsi dal rilievo che «Le norme regionali richiamate,come è evidente, istituiscono nuovi fondi al fine di destinareNumero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/2026risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipNeunmdereo ndi trai ccolta generale 20483/2026Data pubblicazione 17/06/2026regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto ilpersonale comandato o distaccato presso il Consiglioregionale (o presso organi dello stesso) e a quello in serviziopresso le strutture organizzative del Consiglio, in ragionedella mera attività di assistenza agli organi del Consigliostesso»; o dal disconoscimento del fatto che l’art. 27 deld.lgs. n.165/2001 attribuisse, nel contesto di cui all’art. 14,alle Regioni un particolare e differenziato statuto diautonomia.7. In ogni caso, la statuizione di incostituzionalità -, inquanto:a) basata su una declinazione del principio di riserva afavore della legislazione statale implicante l’applicabilità delprincipio, mutuato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001,secondo il quale la contrattazione regionale aveva carattereintegrativo di quella nazionale di comparto, e come talepoteva svolgersi solo sulle materie, con i vincoli e nei limitistabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con leprocedure negoziali che questi ultimi prevedono;b) che solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dalMinistero e diretti all'ARAN per l'erogazione dei fondi,secondo quanto previsto dalla contrattazione collettivanazionale, poteva aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinatadi contrattazione;c) e che la spesa, non autorizzata dal legislatore statale edunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione dicomparto, non poteva trovare per ciò stesso legittimacopertura finanziaria -, trovò il suo fondamento logico-giuridico nel disconoscimento del fatto che la legge regionaleimpugnata rientrasse nel campo di applicazione degli artt. 14e 27, o che l’art. 27 non attribuisse in materia alle Regioni ungrado di autonomia differenziato.Numero registro generale 18167/20258. E’ poi intervenuto l’art.3, comma 1, del d.l. n. 44/2023N, umero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 20483/2026conv. in legge n. 74/2023, che ha previsto che: «Le regioniData pubblicazione 17/06/2026possono applicare, senza aggravio di spesa, l’articolo 14 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo i principidi cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo».9. La Corte costituzionale, nella sentenza n.185/2024,nello scrutinare la legittimità costituzionale di unasuccessione di leggi della Regione Toscana che dapprimaavevano riconosciuto un trattamento economico accessorioal personale assegnato alle strutture di supporto agli organipolitici regionali; quindi, a seguito delle sentenze della CorteCostituzionale, avevano ricondotto la disciplina nell’alveo deirapporti tra contrattazione integrativa regionale econtrattazione nazionale di comparto; ed infine, a seguitodella novella del 2023, avevano in sostanza riprodotto ladisciplina originaria, nell’interpretare in via incidentale lanovella, ha affermato che «La nuova disposizione del d.l. n.44 del 2023, come convertito, non ha una mera portataconfermativa, che sarebbe superflua, né ha natura diinterpretazione autentica, mancandone i presupposti formalie sostanziali, ma ha un contenuto innovativo, come emergeanche dagli atti parlamentari (in particolare dalla relazioneillustrativa del decreto in sede di conversione). Quest’ultimadescrive il comma 1 dell’art. 3 come una estensione espressaalle regioni della previsione dell’art. 14 citato, la cui ratio èindividuata nella necessità di superare “una disomogeneavalutazione di tale fattispecie da parte delle sezioni regionaliper il controllo della Corte dei conti, che talvolta – in assenzadi una espressa previsione normativa – non ha riconosciutotale possibile applicazione ai livelli di governo regionale”.In realtà – come correttamente evidenzia la Corte rimettente– l’indicato art. 3, comma 1, proprio per superare i rilievi dellesezioni regionali della Corte dei conti, abilita le regioni adNumero registro generale 18167/2025«applicare» l’art. 14 il cui secondo comma riguarda, appuntoN, umero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 20483/2026il trattamento economico degli uffici di diretta collaborazioneData pubblicazione 17/06/2026degli organi politici; e ciò fa tout court senza limitazione dellivello in cui tale “applicazione” si colloca nel sistema dellefonti del diritto; quindi eventualmente anche con leggeregionale. La Corte rimettente e la difesa della RegioneToscana concordano nel ritenere che dopo il d.l. n. 44 del2023, come convertito, la legge regionale possa prevedereed eventualmente disciplinare il trattamento economico degliuffici di diretta collaborazione degli organi politici.In sostanza, il legislatore statale si è reso conto che il livellopiù idoneo per regolamentare questo trattamento accessorioè quello regionale, stante la perdurante mancanza di unaregolamentazione ad opera della contrattazione collettiva dicomparto; ciò in applicazione del principio di sussidiarietà –da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte(sentenze n. 31 del 2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del2022, n. 87 del 2018, n. 170 del 2017, n. 6 del 2004 e n. 303del 2003) – che opera non solo come chiamata dicompetenza, anche legislativa, a livello superiore (da quelloregionale a quello statale), ma anche come attribuzione adun livello inferiore (da quello statale a quello regionale).È quindi con l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del 2023, comeconvertito, che è riconosciuta al legislatore regionale lafacoltà di entrare nel perimetro della materia «ordinamentocivile», ma limitatamente alla disciplina del trattamentoeconomico accessorio del personale di staff; questoampliamento limitato della competenza del legislatoreregionale si giustifica, appunto, in ragione del generaleprincipio di sussidiarietà che opera anche a livello legislativo,oltre che amministrativo, e come consente al legislatorestatale di chiamare a sé in sussidiarietà una competenzalegislativa che rientrerebbe in quella del legislatore regionale,Numero registro generale 18167/2025così gli consente di demandare in sussidiarietà al legislatoreN umero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 20483/2026regionale porzioni di competenze esclusive statali cheData pubblicazione 17/06/2026rispondano ad esigenze organizzative di prossimità, quale èquella dell’adeguata remunerazione del personale di supportoagli organi politici regionali, il cui rapporto si caratterizza perla marcata fiduciarietà dell’incarico e per la tradizionaleestraneità alla regolamentazione ad opera dellacontrattazione collettiva di comparto.Questa è quindi la portata innovativa dell’art. 3, comma 1,del d.l. n. 44 del 2023, come convertito. Va pertantocondiviso il presupposto interpretativo da cui muove la Corterimettente che, esclusa la natura di norma di interpretazioneautentica (o meramente confermativa, come assume ladifesa della Regione) dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 44 del2023, come convertito, ritiene operante l’estensione dellacompetenza legislativa regionale solo dalla data della suaentrata in vigore (23 aprile 2023)».10. La piena condivisione del giudizio reso sul punto dalGiudice delle Leggi, giudizio che non vincola questa Corte mache per la sua autorevolezza non può essere ignorato, e cheperaltro ha un indubbio fondamento logico-giuridico laddovela Corte premette all’assunto che «l’applicazione alle regionidell’art. 14 del d.lgs. n. 165 del 2001, era già contenuta nelpiù ampio richiamo dell’art. 27 del medesimo decreto»incontra la difficoltà, colta dalla controricorrente, data dalfatto che la novella è esplicita nell’affermare chel’applicazione deve avvenire «senza aggravio di spesa».11. Si deve peraltro rimarcare che la stessa CorteCostituzionale, nell’arresto qui in esame, affermò che lanovella aveva riconosciuto «al legislatore regionale la facoltàdi entrare nel perimetro della materia «ordinamento civile»,ma limitatamente alla disciplina del trattamento economicoaccessorio del personale di staff»; che «dopo il d.l. n. 44 delNumero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/20262023, come convertito, la legge regionale (poteva) preNvumeedroe dri era ccolta generale 20483/2026Data pubblicazione 17/06/2026ed eventualmente disciplinare il trattamento economico degliuffici di diretta collaborazione degli organi politici»; e chel’intervento in sussidiarietà era legittimato dalla ritenutaesigenza «dell’adeguata remunerazione del personale disupporto agli organi politici regionali, il cui rapporto sicaratterizza per la marcata fiduciarietà dell’incarico e per latradizionale estraneità alla regolamentazione ad opera dellacontrattazione collettiva di comparto». Appare così chiaroche, anche secondo il Giudice delle Leggi, la facoltà inquestione, oltre ad essere prevista solo per il futuro, potevanon ricorrere nel caso, in tali termini valutato da Cort. Cost.n.146/2019, dell’introduzione con legge e contrattazioneregionale svincolata da quella nazionale di comparto, ditrattamenti economici destinati a personale al quale lacontrattazione nazionale di comparto si applica, per il merofatto di essere impiegati anche in attività di assistenza degliorgani istituzionali della Regione, senza la specificaassegnazione, con incarico fiduciario, ad un ufficio di staff-diretta collaborazione con l’organo politico.12. Viene ora in successiva considerazione il fatto chel’art.8, comma 3, del d.l. n. 25/2025, conv. in leggen.69/2025, è intervenuto a prevedere che: «All'articolo 3,comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74, sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni possonoassegnare agli uffici di diretta collaborazione propriopersonale di ruolo e personale proveniente da società apartecipazione pubblica, applicando gli istituti di cuiall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n.165, ed altri analoghi istituti previstidall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti. Sonofatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni inNumero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/2026adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 3N ummearor dzi ora ccolta generale 20483/2026Data pubblicazione 17/06/20262001, n.165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridicisorti sulla base degli stessi».13. La novella non reca alcuna disposizione che contraddicale conclusioni sopra raggiunte riguardo al fatto che il poteredipendenti, trattamenti economici svincolati dallacontrattazione nazionale di comparto, è condizionato dalfatto che si tratti di personale formalmente assegnato ad unufficio di diretta collaborazione. La disposizione prevedeinfatti che «Le regioni possono assegnare agli uffici di direttacollaborazione proprio personale di ruolo... applicando gliistituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo30 marzo 2001».14. In tale contesto, ad avviso di questo Collegio, laclausola di salvaguardia, in quanto avente ad oggetto «gli attie i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alledisposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2001, n.165»,ossia gli atti emessi in base all’art. 27 del d.lgs. n. 165/2001,mira a far salvi (in modo evidentemente retroattivo) gli attied i provvedimenti riconducibili all’ambito di autoregolazione,da parte delle Regioni, della materia di cui all’art.14, primache, nel 2023, fosse rimosso l’impedimento rappresentatodalla riserva di legislazione statale, ma non può essere estesoagli atti interni coi quali la Regione Campania diedeapplicazione alla contrattazione integrativa regionalenell’ambito previsto dalle leggi regionali dichiarateincostituzionali dalla sentenza n. 146/2019, perché quellasentenza venne emessa sul presupposto che quelledisposizioni non fossero riconducibili all’ambitodell’autonomia regionale già riconosciuto dall’art. 27, o chetale autonomia non sussistesse in termini differenziati.Numero registro generale 18167/202515. D’altronde, è del tutto pacifico nella giurisprudenza dNi umero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 20483/2026questa Corte che nel campo di applicazione degli artt. 40 eData pubblicazione 17/06/2026segg. del d.lgs.n. 165/2001, giudicato nella specie applicabiledalla sentenza del 2019, se sono nulle le disposizioni dellacontrattazione integrativa che eccedano le materie ed i limitiprevisti dalla contrattazione nazionale (Cass SU n.9146/2009) – ed infatti Cort. Cost. n.146/2019 affermò pureche «I commi 3 e 5 del medesimo art. 58 della legge reg.Campania n. 10 del 2001, - il primo sostituito dall'art. 2 dellalegge regionale n. 20 del 2002, il secondo aggiunto dall'art.1,comma 1, della legge n. 25 del 2003 -, che disciplinano lemodalità di erogazione e ripartizione dei fondi istituiti con lenorme dichiarate costituzionalmente illegittime, divengononon più applicabili e sono dunque destinati a seguire la stessasorte delle disposizioni da cui dipendono (sentenza n. 123 del2019)» (ed il comma 5 demandava la regolazione dellamateria alla contrattazione decentrata regionale) - a maggiorragione sono nulli, e non meramente annullabili, gli atti deldatore di lavoro pubblico che attribuiscano compensi nonlegittimamente previsti dalle leggi o dai contratti (Cass SU n.21744/2009; Cass. nn. 24216/2017, 14672/2022).Ne discende che la tesi dei ricorrenti fondata sull’erroneopresupposto che si tratti di atti autoritativi e non di gestionedei rapporti è da disattendere.16. L’applicazione della regola di sanatoria al caso di specierichiederebbe pertanto un aperto e diretto disattendimentodi quel giudicato costituzionale, non giustificabile in viainterpretativa, alla luce del contesto in cui la disposizione èinserita, ed anche in ragione della estrema genericità dellaclausola. D’altronde, le regole di sanatoria hanno carattereeccezionale e come tali sono di stretta e rigorosainterpretazione. La regola di salvaguardia non ha fatto, néavrebbe potuto validamente far salvi gli effetti delle leggiNumero registro generale 18167/2025regionali dichiarate incostituzionali. E l’assunto di persistenteN umero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 20483/2026validità ed efficacia di atti amministrativi interni dantiData pubblicazione 17/06/2026esecuzione a leggi dichiarate incostituzionali, in quantoascritte a fattispecie normative nell’ambito delle quali essisono radicalmente nulli, incontra difficoltà non superabili invia interpretativa.17. Le superiori conclusioni non possono essere scalfite dalfatto che la Corte Costituzionale, con successiva sentenza n.165/2025, nello scrutinare la legittimità costituzionale di altresuccessive leggi della Regione Campania, richiamato l’arrestodel 2024, ed esaminata la disposizione di sanatoria, harimesso gli atti al giudice a quo, perché valutasse se virientrasse, non senza rimarcare che «Si tratta, quindi, di unalegge di sanatoria, che non è preclusa al legislatore (sentenzen. 116 del 2020, n. 14 del 1999 e n. 1 del 1996); per poiaffermare che:«5.1.– L’ampiezza di questa disposizione sopravvenuta è taleda ricomprendere anche i provvedimenti attuativi delledisposizioni censurate e, in particolare, le delibere dell’Ufficiodi presidenza della Regione Campania n. 22 e n. 23 del 29aprile 2021, che hanno determinato l’ammontaredell’emolumento istituito dal censurato art. 23, comma 12-ter, della legge reg. Campania n. 1 del 2012.Alla luce di questa sopravvenienza normativa, tali attipotrebbero ritenersi idonei a giustificare gli esborsi sostenutidalla Regione Campania, come riportati nel rendicontogenerale per l’esercizio finanziario 2023, oggetto del giudiziodi parificazione dinnanzi alla Corte dei conti». Ed invero, lostesso Giudice delle Leggi ha rimesso la valutazione di taleeventualità allo scrutinio del giudice.Si tratta di una decisione che ha valore meramenteinterlocutorio e non vincolante se non per il giudiceNumero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/2026remittente, e che alla luce delle considerazioni su svoNlutmee rno odi nra ccolta generale 20483/2026Data pubblicazione 17/06/2026conduce ad un diverso approdo.18. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsaapplicazione dell’art.40, comma 3 -quinquies, del d.lgs.n.165/2001; dell’art.2, comma 5, della L.R. n. 20/2002;dell’art. 2033 c.c.; dell’art. 117, comma 1 della Costituzione;e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.Si assume che l’art. 40, comma 3- quinquies cit., che dovevaessere applicato d’ufficio al caso in esame, posto che la leggeregionale si limitava a finanziare il Fondo, mentre le modalitàed i criteri di erogazione erano rimessi dalla contrattazionecollettiva integrativa decentrata, imponga che il recuperoavvenga nell’ambito della sessione negoziale successiva, conquote annuali ed entro un numero massimo di anni, inmisura non eccedente il 25% delle risorse destinate allacontrattazione integrativa, ed ad altre condizioni, ossiamediante risparmi sulla successiva contrattazioneintegrativa, e non mediante recupero diretto sui dipendentipercettori. La regola in tal senso rientrerebbe nel novero delledisposizioni speciali, tra le quali quelle in materiaprevidenziale, che derogano all’art. 2033 c.c. persalvaguardare, in casi, tra i quali quello in esame, chepresentano caratteristiche di criticità in rapporto allasentenza della [OSCURATO:PERSONA], in tema di legittimoaffidamento.19. Il motivo è infondato.20. Questa Corte ha affermato, seppure con riguardoall’analoga disposizione dettata per gli enti locali dall’art.4,comma 1, del d.l. n. 16/2014, conv. in legge n.68/2014, che«La disciplina per il recupero delle somme pagate dagli entilocali in base a disposizioni della contrattazione collettivaintegrativa nulle per violazione dei vincoli finanziari, dettataNumero registro generale 18167/2025dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, conv. con modifN. umero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 20483/2026dalla l. n. 68 del 2014, non costituisce una deroga all'art.Data pubblicazione 17/06/20262033 c.c., con la conseguenza che la P.A. può ripetere, nelleipotesi previste da tale norma, le somme illegittimamenteversate direttamente dal dipendente che le abbiaindebitamente percepite» (Cass. nn.17648/2023,17762/2024).La già citata Cass. n. 17648/2023, a fronte di disposizioneche obbliga alcune amministrazioni a recuperare gli indebiticon modalità diverse dal recupero diretto dai percettori,stabilendo che le somme indebitamente corrisposte vadanorecuperate (per quel che rileva) “sulle risorse finanziarie aquesta destinate, rispettivamente al personale dirigenziale enon dirigenziale”, “mediante il graduale riassorbimento dellestesse, con quote annuali e per un numero massimo diannualità corrispondente a quelle in cui si è verificato ilsuperamento di tali vincoli”. ha già chiarito che tal tipo didisposizione non esclude il diritto/dovere di recupero diretto,non essendovi deroga espressa all’art. 2033 c.c., e posto chela tesi contraria condurrebbe ad un esito incoerente, inquanto: - da un lato, impedirebbe alla P.A. di riscuotere lasomma indebitamente pagata da chi con certezza l’hapercepita e, dunque, ben potrebbe restituirla, il quale, così,beneficerebbe di un arricchimento definitivo; - dall’altro,imporrebbe di recuperare detto importo “sulle risorsefinanziarie a questa destinate, rispettivamente al personaledirigenziale e non dirigenziale”, “mediante il gradualeriassorbimento delle stesse, con quote annuali e per unnumero massimo di annualità corrispondente a quelle in cuisi è verificato il superamento di tali vincoli” e, quindi, nellasostanza, sulla eventuale retribuzione futura degli altridipendenti.Numero registro generale 18167/2025Gli stessi argomenti valgono per l’art. 40, comma 3 –N umero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 20483/2026quinquies, del d.lgs. n.165/2001, che peraltro non contieneData pubblicazione 17/06/2026alcun elemento atto a far ritenere che la modalità di recuperoprevista dalla disposizione abbia per ratio la prevenzione dirischi di incompatibilità con il principio CEDU di preservazionedel cd. legittimo affidamento; ratio peraltro di per sé esclusadal carattere generale della regola che prevede che «In casodi superamento di vincoli finanziari accertato da parte dellesezioni regionali di controllo della Corte dei conti, delDipartimento della funzione pubblica o del Ministerodell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo direcupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, conquote annuali e per un numero massimo di annualitàcorrispondente a quelle in cui si è verificato il superamentodi tali vincoli», a fronte dei presupposti ben specifici richiestida Corte Edu 11 febbraio 2021, Casarin, perché il legittimoaffidamento, caso per caso, debba essere tutelato.21. Malgrado il motivo sembri censurare la violazione deiprincìpi di tutela della cd. legitimate expectation solo sotto ilprofilo dell’inferenza del principio sull’interpretazione del’art.40, comma 3 – quinquies, vale la pena di aggiungere chequesta Corte ha ormai ripetutamente affermato che «Nelpubblico impiego privatizzato non è configurabile un dirittoquesito del dipendente a ritenere un trattamento economicoche non trova titolo nel contratto collettivo, anche se dimiglior favore, né l'affidamento ingenerato dalla suacorresponsione vale a consolidare tale diritto, poiché,secondo Corte cost. n. 8 del 2023, in tal caso è ammissibilela sola tutela risarcitoria, eventualmente attraverso le regoledi buona fede, ove ne sussistano i presupposti» (Cass. n.8136/2025; ma già Cass.n. 23419/2023).Numero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/202622. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione alN num.3er od dei ral ccolta generale 20483/2026Data pubblicazione 17/06/2026primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsaapplicazione degli artt. 2033, 2041 e 2126 c.c.Si censura l’affermazione di inapplicabilità dell’art. 2126 c.c.,per aver la Corte di merito affermato che l’indennità nonremunerava specifiche prestazioni aggiuntive, ignorando chesin dall’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato previstoche l’assistenza dovesse essere prestata al di fuori delnormale orario di lavoro, per un certo numero di ore annue,che con l’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era prevista lapossibilità di rendersi indisponibili all’esecuzione delle attivitàin questione; che il successivo accordo collettivo del11/2/2015 aveva previsto che le attività in questione nonerano riconducibili ad incarichi attribuiti ratione ufficii, tantoda poter essere conferite anche a soggetti esterni, ed eranostate regolate da appositi contratti individuali.23. Il motivo è inammissibile perché, sotto lo schermo dellacensura di violazione di legge, censura l’apprezzamento dellaCorte di merito riguardo al fatto che non risultava resa unaspecifica prestazione aggiuntiva radicalmente diversa dalpunto di vista qualitativo, quantitativo e temporale, e chel’attività oggetto dell’indennità accessorie rientrava tra icompiti esigibili secondo gli inquadramenti.Si deve a tal proposito rammentare che questa Corte hasempre affermato che «In tema di ricorso per cassazione, ilvizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma dilegge e quindi implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazionedella norma di legge e inerisce alla tipica valutazione delNumero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/2026giudice di merito, la cui censura è possibile, in sNeumdeero ddi rai ccolta generale 20483/2026Data pubblicazione 17/06/2026legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: ildiscrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge insenso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astrattafattispecie normativa, ovvero erronea applicazione dellalegge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzionedella fattispecie concreta - è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa» (Cass. nn.24054/2017, 25182/2024).23. In punto di diritto, si deve poi rilevare che, comunque,questa Corte ha affermato che «In caso di invalidità deicontratti collettivi integrativi, per contrasto con i limiti o ivincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,sussiste il diritto dell'ente erogatore al recupero delle sommecorrisposte ai lavoratori in forza di apposite previsioni deicontratti integrativi, non trovando applicazione l'art. 2126,comma 2, c.c., in quanto la nullità non riguarda il contrattodi lavoro bensì proprio la clausola di attribuzione delbeneficio» (Cass. nn. 30748/2021, 10452/2025).Cass. n. 8134/2025 ha ulteriormente spiegato, a fondamentodello stesso assunto, che «su tali principi (quelli cheimpediscono la ritenzione di compensi non aventi titolo validonella legge o nel contratto collettivo) va calibrata anche latutela ai sensi dell’art. 2126 c.c., non potendosi certamenteritenere che da un rapporto giuridicamente invalido possanoscaturire, per lo svolgimento di fatto delle prestazioni, effettidiversi o migliori di quelli che deriverebbero da un rapportovalidamente instaurato».24. Sotto altro profilo, il motivo censura l’affermazione diinapplicabilità dell’art. 2041 c.c., sulla base dell’assunto,mutuato da Cass nn. 3971/2019 e 10810/2020, secondo cuidalla naturale irrepetibilità delle prestazioni ormai rese,Numero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/2026dovrebbe discendere naturalmente, in ragione delN umneeros dsi ora ccolta generale 20483/2026Data pubblicazione 17/06/2026sinallagmatico, l’irrepetibilità delle relative remunerazioni.25. Anche sotto tale profilo, il motivo è infondato.26. L'azione generale di arricchimento ha comepresupposto che la locupletazione di un soggetto a dannodell'altro sia avvenuta senza giusta causa, per cui, quandoquesta sia invece la conseguenza di un contratto o comunquedi un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o siaingiusta, almeno fino a quando il contratto o l'altro rapportoconservino la propria efficacia obbligatoria (Cass SU n.14215/2002; Cass. n. 2312/2008). Sicchè: o si trattava diprestazioni già remunerate dai contratti nazionali edintegrativi validi ed applicabili, sicchè non c’è stato alcunindebito arricchimento (come peraltro la Corte territoriale haaccertato nel merito, affermando l’impossibilità di sostenereuna autonoma remunerabilità delle attività svolte, e chel’attività oggetto dell’indennità accessorie rientrava tra icompiti esigibili secondo gli inquadramenti); o si trattava diprestazioni altrimenti remunerabili secondo i contratti validi,magari ad altro titolo (ad es. straordinario); o si trattava diprestazioni del tutto estranee al sinallagma contrattuale, edin tal caso, prima di ricorrere all’art.2041 c.c., si dovrebbestabilire se siano remunerabili altrimenti. In ogni caso, èescluso che l’arricchimento indebito possa esserecommisurato al compenso invalidamente pattuito, e primaancora accertato sulla mera base del fatto che sia caduto iltitolo di uno specifico compenso.27. In conclusione, il ricorso va rigettato.28. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese delNumero registro generale 18167/2025Numero sezionale 1439/2026giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.500,0Nu0m erop dei rra ccolta generale 20483/2026Data pubblicazione 17/06/2026compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’udienzapubblica del 18 marzo 2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ario ConteLA PRESIDENTEAdriana Doronzo