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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39108/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/05/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente al capo 7) e rigetto nel resto; uditi i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo, dopo ampia discussione, l'accoglimenti dei motivi presentati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati descritti ai capi 1), 2), 6) 7), 8) e 9) della imputazione provvisoria.

In particolare, l'indagato era stato ritenuto raggiunto da gravi di indizi di colpevolezza per i reati di peculato (capo 1), depistaggio (capo 2), falsità ideologica (capo 6), rivelazione di segreti d'ufficio (capo 7), tentata induzione indebita (capo 8) e corruzione (capo 9), commessi in qualità di Sindaco del Comune di Avellino.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 271 e 267 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

Il Tribunale ha respinto l'eccezione difensiva della inutilizzabilità delle captazioni per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 267 cod. proc. pen. (gravi indizi di reato ed indispensabilità dell'intercettazione) facendo illogicamente leva, da un lato, sul numero di pagine della motivazione del decreto del Giudice per le indagini preliminari e, dall'altro, dando dimostrazione che al momento dell'emissione del decreto autorizzativo le ipotesi di reato erano soltanto congetturali.

Tutte le contestazioni mosse nell'ordinanza genetica sono infatti successive al decreto autorizzativo, a dimostrazione che il mezzo di prova è stato surrettiziamente ed illegittimamente utilizzato per ricercare nuovi reati.

D'altra parte, è lo stesso Giudice per le indagini preliminari nella motivazione del decreto autorizzativo a fornire plastica riprova di tale assunto e le ipotesi di reato cui fa riferimento il decreto non sono state oggetto di contestazione nei confronti degli indagati o non sono state ritenute fondate su gravi indizi dall'ordinanza genetica.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 266, 267, 271 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate mediante captatore informatico.

Altra eccezione sollevata dalla difesa riguardava l'autorizzazione di captazioni effettuate a mezzo di trojan, sotto il profilo della omessa motivazione sui presupposti legittimanti (gravità indiziaria, necessità del ricorso al trojan, utilizzo dello stesso in luoghi di privata dimora), alla quale il Tribunale ha dato risposta in modo assertivo e carente.

Sulla gravità indiziaria si rimanda al motivo che precede; quanto al ricorso al captatore informatico, la risposta del Tribunale è di mero stile e non ha affrontato il profilo dedotto dalla difesa (la circostanza che svariate altre intercettaziróni ambientali erano già state autorizzate); in ordine infine ai luoghi di privata dimora, il Tribunale ha affrontato superficialmente le censure difensive, volte a dimostrare che l'ufficio del ricorrente non fosse un pubblico ufficio (locale ad uso esclusivo e non aperto al pubblico).

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità delle intercettazioni attive prorogate senza richiesta del P.M.

In ordine ad altra eccezione della difesa relativa alla mancanza di richiesta del P.M per la proroga dei decreti autorizzativi, la risposta del Tribunale si è basata su una ricostruzione meramente congetturale (refuso nella richiesta di proroga del 16 novembre 2023), senza riuscire a superare i profili dedotti.

La censura coinvolgeva infatti anche altri decreti, poiché con la richiesta del 5 dicembre 2023 il P.M. aveva chiesto soltanto la proroga dell'attività di intercettazione sull'IMEI, senza specificare la necessità di proseguire con le intercettazioni "attive", ovvero quelle effettuate tramite il captatore informatico. 2.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della fattispecie ex art. 375 cod. pen.

Il Tribunale ha fornito una risposta apparente alla censura difensiva volta a sostenere che l'operazione di occultamento del computer fosse in realtà funzionale a proteggere il ricorrente da indagini nei suoi confronti e che quindi la stessa andasse qualificata ai sensi dell'art. 374 cod. pen. e scriminata ex art. 384 cod. pen..

Difetta nella condotta contestata il tratto tipico del reato di depistaggio, ovvero il rapporto funzionale della qualifica soggettiva dell'agente con le indagini.

La motivazione è illogica: il Tribunale ha riconnesso l'occultamento del computer con la prova dei reati ai capi 6) e 7), non considerando che in essi era coinvolto il ricorrente e che veniva ad operare la scriminante ex art. 384 cod. pen. 2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 476 e 479 cod. pen.

Al capo 6) è stato contestato al ricorrente il concorso, sotto forma di determinazione, nel falso ideologico della determina comunale, predisposta e sottoscritta dal dirigente Marotta.

Tale imputazione ha avuto una originaria collocazione con riferimento alla turbativa d'asta di cui al capo 4), per la quale il Giudice per le indagini preliminari non ha emesso la misura cautelare per mancanza della gravità indiziaria.

In tal modo è venuto meno il necessario sostrato soggettivo dell'ipotesi accusatoria d falso.

Come evidenziato dalla difesa, in nessun passaggio del provvedimento genetico si rinveniva l'esposizione degli indizi di tale concorso.

Il Tribunale ha fornito una risposta lacunosa.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione al capo 7) e al reato di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen.

Il reato ha ad oggetto la rivelazione delle domande di un concorso.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma occorre, tuttavia, che alla rivelazione si accompagni un'azione ulteriore e diversa di sfruttamento o impiego autonomo da parte dell'íntraneus della notizia riservata.

Condotta nella specie neppure contestata.

Piuttosto era il solo Mazza, destinatario della rivelazione, ad avvalersi delle informazioni per superare l'esame.

Neppure era rinvenibile un indebito profitto da parte del ricorrente dello sfruttamento, non essendo sufficiente che l'agente abbia tratto un valore economico derivante dalla rivelazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha fatto leva su di un precedente (Sez. 2, n. 22973 del 2018) rimasto del tutto isolato e il Tribunale si è limitato a richiamare il diverso orientamento sostenuto dalla difesa, senza tuttavia spiegare le ragioni della decisione.

2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 319- quater e 115 cod. pen. e alla configurabilità del reato di cui al capo 8).

Il Tribunale ha ritenuto configurabile il tentativo del reato di induzione indebita, facendo richiamo ad un orientamento non pacifico e non condiviso dalle SS.UU.

Maldera.

L'esegesi accolta dal Tribunale, in particolare, si scontra con le caratteristiche del reato in questione, che è a concorso necessario, essendo una fattispecie costruita sul tipo del reato di corruzione, il cui disvalore non può essere segmentato là dove sia stata realizzata solo una condotta unilaterale (la controparte non è stata neppure mai iscritta nel registro degli indagati).

2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria del reato di cui al capo 8).

Il Tribunale non ha risposto alle censure difensive volte a sostenere l'inidoneità della condotta del ricorrente perché difettava un rapporto asimmetrico tra il ricorrente e il privato, un sinallagma illecito e un vantaggio personale del ricorrente.

In primo luogo, il Tribunale ha errato nel ritenere il Comune di Avellino estraneo all'organizzazione dell'evento: lo dimostra la delibera allegata, che attesta l'interesse del Comune all'evento, tanto da stabilire che, nel caso di mancanza di fondi sufficienti derivanti dalle sponsorizzazioni, era l'ente pubblico a doverne sopportare i costi.

In questo quadro, il ricorrente non aveva alcun vantaggio indebito da offrire alla società né alcun danno ingiusto da paventare.

Il ricorrente si era limitato a chiedere alla società uno sforzo per la sponsorizzazione a favore del Comune.

Il Tribunale si è sottratto al confronto con gli argomenti difensivi: la società era risultata affidataria per molti anni dei servizi di illuminazione ed era solita erogare energia per gli eventi comunali (come sponsorizzazione in natura); anche in tale importante occasione la società avrebbe comunque fatto una minima sponsorizzazione; per il Comune era più conveniente pagare l'intervento della società, così da ricevere la sponsorizzazione in danaro da destinare all'evento; il Giudice per le indagini preliminari, dunque, aveva errato nel ritenere significativo che il ricorrente avesse rassicurato l'imprenditore su una delibera di interesse della società (delibera che in realtà era stata già all'epoca adottata).

In definitiva, non vi è traccia di abuso prevaricatore da parte del ricorrente, che non ha chiesto nulla di illecito alla società né ha usato alcuna arma per compulsare la società.

Neppure si ravvisa, del resto, l'indebito beneficio che dall'operazione sarebbe stato tratto sia dal ricorrente (essendo comunque finalizzata alla riuscita dell'evento comunale), che dalla società nell'aderire alla sua richiesta.

2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 318 cod. pen. e alla gravità indiziaria del reato di cui al capo 9).

Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, valorizzando la sintomatica coincidenza temporale tra la dazione di 5.000 euro da parte dell'Ambrosino, titolare di un esercizio di ristorazione, e la richiesta di intervento fatta da questi al Sindaco per la risoluzione delle problematiche sorte nei confronti della società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

La difesa aveva dedotto e spiegato come l'intervento del Sindaco non fosse volto a far ottenere un trattamento preferenziale alla società, ma soltanto a ristabilire la legalità del servizio stesso; che ancora oggi la problematica non risulta risolta; che la scelta di non stabilire - come inizialmente scelto - una interlocuzione diretta con un dipendente della azienda dei rifiuti era volto a prevenire inopportuni o illeciti meccanismi.

Il Tribunale non si è confrontato con tali censure, offrendo viepiù una motivazione illogica (là dove ha affermato che l'Ambrosino, soddisfatto della interlocuzione, avrebbe corrisposto la seconda tranche).

2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49 e 318 cod. pen. quanto all'offensività della condotta. ci z La condotta del ricorrente era volta a ripristinare la legalità e assicurare la fruizione del servizio debitamente pagato dal privato.

In modo distorto il Tribunale ha assegnato alla pretesa del privato la finalità di ottenere un servizio preferenziale, laddove era soltanto chiesto un servizio differente proporzionato all'attività svolta.

Il Tribunale neppure ha chiarito l'indebito beneficio che il ricorrente avrebbe tratto dall'operazione, posto che la somma era destinata alla sponsorizzazione dell'evento comunale.

2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.

Il Tribunale non ha considerato le censure difensive volte a dimostrare la assenza dei pericula ravvisati dal Giudice per le indagini preliminari.

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale ha richiamato a sostegno le condotte addebitate ai capi 1) e 2), senza confrontarsi con il fatto: a) che era sopravvenuta l'indisponibilità, da parte del ricorrente, del suo ufficio e della documentazione in essa allocata, oltre che di tutti i devices oggetto di sequestro; b) che non vi era traccia di tentativi di condizionamenti di testimoni, che hanno invece dimostrato piena collaborazione.

Da censurare è altresì il richiamo del Tribunale alla scelta del ricorrente di non rispondere sul capo 1) (in realtà dovuta all'impossibilità di visionare i video e preparare l'interrogatorio).

Quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le dimissioni rese dal ricorrente, non considerando: a) che tutti i reati sono stati commessi nella veste pubblica; b) che nessuno dei reati vede il ricorrente perseguire interessi privati; c) che le dimissioni non erano formali, ma sostanziali, avendo determinato lo scioglimento della Giunta e del Consiglio comunale.

Difetta pertanto una valida motivazione sulla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, considerato viepiù la incensuratezza del ricorrente.

Va stigmatizzato inoltre il richiamo del Tribunale alle scelte fatte in occasione dell'interrogatorio, utilizzando parametri propri della fase di cognizione e non tipici del giudizio cautelare.

2.12. Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di revoca del divieto di comunicazione.

Il Tribunale non ha affrontato la doglianza con cui si sosteneva la mancanza di motivazione sul punto.

2.13. Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione di misura meno afflittiva.

Il Tribunale ha replicato in modo assertivo sulla inidoneità di misure più gradate, non considerando il mutamento di contesto sia personale che all'interno del Comune, nè i provvedimenti assunti per altri concorrenti (tutti in libertà o neppure raggiunti da titolo privativo).

3. La Procura generale ha presentato il 24 luglio 2024, in vista della discussione orale, una memoria scritta, con cui ha sostenuto la fondatezza del solo motivo di ricorso relativo al reato di cui al capo 7).

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il 12 settembre 2024 una memoria di replica, con la quale ha contestato le restanti osservazioni del P.G. sui vizi sollevati in ordine sia alla sussistenza delle fattispecie di reato (segnatamente di cui ai capi 2 e 8), sia alla risposta offerta dal Tribunale alle questioni sollevate (per il reato di falso, la determina non risultava ispirata dal ricorrente e non vi era alcuna condotta istigatoria ben circoscritta ed individuata; quanto al capo 9), era stato richiamato l'interrogatorio di garanzia rispetto al quale è mancato un confronto da parte del Tribunale), oltre che sta alle esigenze cautelari, rimarcando le criticità segnalate nel ricorso.

5. Il nuovo difensore aggiunto del [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo nominato (nomina depositata il 12 luglio 2024), Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato 1'8 settembre 2024 motivi nuovi relativi ai vizi concernenti le intercettazioni e una memoria di replica.

Con i motivi nuovi sono stati dedotti i seguenti vizi.

5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen.; abnormità e illegittimità del decreto del 4 settembre 2023, con cui sono state disposte le intercettazioni ambientali audio-video nell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] (RIT 292/23) e nell'autovettura Mercedes (RIT 298/23), in assenza di apposita richiesta del P.M.

Nella richiesta del 31 agosto 2023, il P.M. ha infatti richiesto soltanto intercettazioni telefoniche.

Tale vizio travolge integralmente il ragionamento indiziario per i reati di cui ai capi 1), 2), 7), 8) e 9) della rubrica cautelare.

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 267 e 271 cod. proc. pen. in ordine alla assoluta indispensabilità delle intercettazioni ambientali ai fini della prosecuzione delle indagini (RIT 292/23, 298/23 e 19/24); omessa motivazione rispetto al devoluto, anche con memoria difensiva.

I decreti del 4 settembre 2023 e del 9 gennaio 2024 (quest'imo riguardante la nuova auto del ricorrente) sono altresì viziati per motivazione assente/apparente quanto alla assoluta necessità di ricorrere alla intercettazione ambientale per il prosieguo delle investigazioni. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, in luogo di specifiche ragioni, si è affidato a mere ipotesi prive di concretezza.

La questione è stata sollevata in sede di riesame con memoria che si allega, ma sul punto alcuna spiegazione è stata offerta.

La declaratoria di inutilizzabilità concerne tutti i capi per cui è stata ritenuta la gravità indiziaria a carico del ricorrente e, in particolare, quelli di cui ai n. 1), 2), 6), 7) e 8) della rubrica cautelare, scardinando l'intera motivazione dei provvedimenti impugnati in punto di gravità indiziaria per tali capi.

5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 267 e 271 cod. proc. pen. in ordine alla gravità indiziaria necessaria per l'uso del captatore informatico (RIT 359/23); motivazione illegittima per relationem; omessa motivazione rispetto al devoluto, con riferimento anche alla memoria.

Nel decreto del 30 ottobre 2023, già censurato nel ricorso principale, con riguardo alla gravità indiziaria necessaria per autorizzare l'inoculazione del virus si è operato un mero rinvio alle precedenti autorizzazioni date per le intercettazioni.

Tale motivazione è illegittima, in quanto i precedenti decreti non sono indicati, non vi è traccia di una propria valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del presupposto richiamato, né della congruità e idoneità della motivazione richiamata a soddisfare il requisito richiesto dalla norma.

Anche a voler ipotizzare che il Giudice per le indagini preliminari abbia inteso far riferimento al decreto del 4 settembre 2023, la motivazione è carente in quanto si trattava di reati differenti e di provvedimento emesso da un giudice diverso.

La questione è stata sottoposta al Tribunale, che ha fornito una risposta di stile e apparente.

Piuttosto, il Tribunale ha dato atto che anche il decreto del 4 settembre 2023 era motivato per relationem, per cui ci troviamo in presenza di un doppio rinvio.

La rilevanza della questione si pone in termini di decisività per i reati di cui ai capi 6), 7), 8) e 9) della rubrica.

5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 267 e 271 cod. proc. pen. in ordine alla concreta necessità ai fini investigativi dell'uso del captatore informatico (RIT 359/23); omessa motivazione rispetto al devoluto, anche con riferimento alla memoria.

Contemporaneamente sono stati attivati due strumenti intrusivi sovrapponibili (le intercettazioni ambientali audio-video delle comunicazioni e delle conversazioni tra presenti all'interno degli uffici degli indagati; le intercettazioni con captatore informatico), ma il decreto autorizzativo del 30 ottobre 2023 ha omesso qualsiasi o valutazione della effettiva e della concreta necessità di far luogo a mezzi così invasivi (il Giudice per le indagini preliminari di fatto ha richiamato la stessa ragione con la quale è stato autorizzato l'altro strumento, ovvero l'atteggiamento prudente degli indagati).

Si tratta di un profilo sollevato dinanzi al Tribunale, anch'esso, però, affrontato con motivazione elusiva ed apparente.

5.5. Quanto alla requisitoria del P.G., la difesa ha contestato le osservazioni in ordine ai motivi già presentati sulle questioni delle intercettazioni, che si risolvono in una mera critica delle ragioni difensive.

6. Il medesimo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato anche altri motivi nuovi e una ulteriore memoria di replica.

I vizi denunciati sono così sintetizzati.

6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 64 e 350 cod. proc. pen., agli artt. 314 e 375 cod. pen., all'art. 273 cod. proc. pen.; motivazione assente/apparente/manifestamente illogica in punto di gravità indiziaria per i delitti di peculato e depistaggio; travisamento della prova; contraddittorietà interna della motivazione (sui reati di cui ai capi 1 e 2 dell'o.c.c.).

I reati di peculato e depistaggio si basano su alcuni video, la cui esatta data, che è rilevante nella ricostruzione della vicenda (la contiguità temporale tra le riprese video e le perquisizioni), è stata ricostruita dal Giudice per le indagini preliminari ritenendo erronea quella riportata nella didascalia della informativa di P.G. (4 gennaio 2024) sol perché le captazioni erano state attivate il 9 gennaio 2024.

Conclusione, questa, non esatta perché le operazioni hanno avuto inizio già nel dicembre precedente.

Inoltre, per il reato di depistaggio è stato dato peso decisivo a dichiarazioni inutilizzabili rese del [OSCURATO:PERSONA] all'atto della perquisizione (captate in ambientale).

Costui era indagato sin dal 31 agosto 2023.

La condotta addebitata, inoltre, non riveste i tratti del depistaggio in quanto emerge che il ricorrente abbia solo ceduto ad ignoti il p.c.

Si ribadisce la mancanza del nesso funzionale richiesto dalla norma e si evidenzia viepiù la carenza di motivazione sul dolo.

6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 476 e 479 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.; motivazione assente/apparente sull'efficienza causale del contributo concorsuale del ricorrente nel falso della determinazione RCG 511/24; contraddittorietà interna della motivazione (capo 6 dell'o.c.c.).

Per il reato di cui al capo 6) - che si fonda, come già dedotto, su intercettazioni inutilizzabili (RIT 359) - è comunque assente nell'ordinanza impugnata uní a motivazione sul rapporto di causalità efficiente tra la partecipazione ritenuta provata e le attività degli altri concorrenti.

Inoltre, vi è contraddizione rispetto alla captazione riportata in calce, ove si dava atto che il ricorrente non si era rivolto al Marotta.

6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 322 e 319 cod. pen., 273 cod. proc. pen.; motivazione assente/apparente sugli elementi costitutivi del delitto di induzione indebita e sull'idoneità e direzione univoca della condotta ai fini della realizzazione dell'evento del reato; omessa motivazione rispetto al devoluto, pure con memoria difensiva (capo 8 dell'o.c.c.).

Anche rispetto ai temi devoluti, il Tribunale non ha spiegato: la condotta induttiva; la soggezione indotta; la posizione asimmetrica tra il pubblico ufficiale infedele e il privato; le ragioni per cui, a fronte di specifica censura difensiva, i fatti de quibus non sarebbero di tipo corruttivo ex art. 322 cod. pen. 6.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274, 275 cod. proc. pen.

Difetta una valida e corretta valutazione delle esigenze cautelari, per entrambi i profili di pericolo individuati.

Astratto è il percolo di inquinamento probatorio, desunto soltanto con automatismo da una condotta di reato e meramente ipotizzato.

Parimenti da censurare è la valutazione sul pericolo di recidiva, meramente basato sul coinvolgimento dell'indagato nei reali, senza confrontarsi con la reale inclinazione a delinquere.

Anche sulla scelta della misura, il Tribunale non ha spiegato la inadeguatezza di misure meno afflittive.

6.5. La difesa ha infine ulteriormente replicato alle osservazioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.

2. Con primi tre motivi del ricorso principale, il ricorrente contesta l'inutilizzabilità delle intercettazioni e la risposta fornita dal Tribunale sulle medesime eccezioni.

Tutti e tre i motivi devono ritenersi generici, in quanto è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già in valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Per ogni reato, infatti, il ricorrente non ha indicato la decisività delle contestate intercettazioni rispetto al compendio indiziario, né il collegamento di quelle ritenute rilevanti rispetto all'atto viziato.

Va a tal riguardo rammentato che non sussiste un principio generale di invalidità "derivata" riferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità (tra tante, Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Rv. 284826).

La genericità dei motivi sui profili di inutilizzabilità rende pertanto irrilevanti i vizi di motivazione sollevati in ordine alla risposta fornita dal Tribunale.

È principio consolidato in tema di ricorso per cassazione che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

3. Anche i motivi nuovi sulle intercettazioni sono inammissibili.

Tale inammissibilità, in parte, discende dalla previsione di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e in altra parte dalla intrinseca genericità dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] intende invero dare continuità al principio secondo cui nel giudizio di legittimità, pur in presenza di motivi principali inammissibili o di motivi nuovi non collegati a quello principale, là dove i motivi nuovi illustrino una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non si applica lo sbarramento dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., bensì la regola dell'art. 609 cod. proc. pen. se il motivo sia proposto in una fase processuale già correttamente instaurata (Sez. 1, n. 9015 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285858).

Pertanto, i motivi nuovi presentati dalla difesa relativamente alle intercettazioni, nella misura in cui ne prospettano vizi di inutilizzabilità o invalidità, saranno esaminati in questa Sede ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., posto che, come si è premesso, il ricorso è fondato per altri motivi del ricorso principale.

Va a tal riguardo ribadito che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009 De brio, Rv. 244328).

Il mancato assolvimento di tale onere determina infatti la genericità del relativo motivo, che rende inammissibile il ricorso (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 243416).

Per i restanti motivi, vedenti sulla carente od omessa risposta del Tribunale del riesame alle questioni proposte, viene invece in applicazione il citato art. 585, comma 4.

3.1. Con il primo motivo nuovo, la difesa deduce che il decreto del 4 settembre 2023 con cui sono state disposte le intercettazioni ambientali audio-video nell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] (RIT 292/23) e nell'autovettura Mercedes (RIT 298/23) era privo di apposita richiesta del P.M. (nella specie limitata alle sole intercettazioni telefoniche).

La questione è sollevata dalla difesa per la prima volta in questa Sede.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente si limita a definire il vizio del decreto autorizzativo tale da "travolgere integralmente" il ragionamento probatorio per i reati di cui ai capi 1), 2), 7), 8) e 9) della rubrica cautelare.

Tale assunto è generico, in quanto di fatto affida alla Corte di cassazione il compito di articolare i termini del giudizio di resistenza con la ricerca di dati fattuali, viepiù senza fornire la indicazione delle specifiche evidenze indiziarie affette dal vizio (stante l'autonomia dei decreti di proroga).

In ogni caso è la stessa difesa a chiedere un "giudizio di resistenza" in sede di rinvio, prospettando quindi un necessario — e qui non consentito - esame di merito della questione.

Inoltre, a conferma della genericità del motivo, va osservato che è allegata, a sostegno della censura, la richiesta del P.M. del 31 agosto 2023, senza timbro di deposito. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari fa riferimento invece, nel decreto autorizzativo del 4 settembre 2023, alla richiesta del P.M.

"depositata in data odierna", che conteneva la richiesta di intercettazioni ambientali audio-video nell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e nella sua autovettura.

3.2. Con il secondo motivo nuovo, la difesa deduce la assenza/apparenza della motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali (RIT 292/23, 298/23 e 19/24) in ordine al presupposto della loro assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini.

Anche in tal caso il motivo è generico in ordine alla rilevanza del vizio per le ragioni già indicate nel paragrafo che precede.

3.3. Con il terzo e quarto motivo nuovo, la difesa deduce l'assenza/apparenza della motivazione del decreto del 30 ottobre 2023, che ha autorizzato l'uso del captatore informatico (RIT 359/23), in ordine ai presupposti di legittimità richiesti dalla legge.

Anche in tal caso il ricorrente si limita, del tutto assertivamente, a definire rilevanti in modo decisivo le captazioni per la prova indiziaria di alcune ipotesi di reato.

4. Il quarto motivo del ricorso principale contesta la configurabilità della fattispecie ex art. 375 cod. pen. e la motivazione resa dal Tribunale su tale capo.

Il motivo è fondato.

Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato di aver, quale Sindaco del Comune, al fine di ostacolare/sviare l'indagine in corso, con la condotta di appropriazione del personal computer e con la successiva condotta di occultamento/soppressione, immutato artificiosamente il corpo del reato e lo stato dei luoghi.

Va ribadito che il delitto di depistaggio materiale postula, sul piano oggettivo, l'esistenza di un nesso funzionale tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito e, su quello soggettivo, la consapevolezza che la condotta manipolatrice sia suscettibile di incidere con effetto inquinante su un'indagine in corso, non essendo necessaria, invece, la rappresentazione dello specifico reato rispetto al quale la condotta genera un tale effetto (Sez. 6, n. 34271 del 27/04/2022, Rv. 283727).

La Corte di legittimità, in tale arresto, ha spiegato come l'art. 375 cod. peri. declini "un reato proprio dell'attività del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all'alterazione dei dati che compongono l'indagine, o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali il pubblico agente sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante".

Si è chiarito che l'elevata previsione sanzionatoria della fattispecie suggerisce di riconnettere la condotta ad un dovere inerente specificamente alla funzione, il cui svolgimento implica una fisiologica convergenza di interessi tra pubblica amministrazione rappresentata e dipendente chiamato a svolgerne le funzioni.

Si è aggiunto, significativamente, che assume rilievo "il mancato ampliamento nella novella normativa delle cause di non punibilità inerenti alla necessità di essere costretti di salvare sé o altri dal pericolo ai sensi dell'art. 384 cod. pen.

L'indifferenza rispetto ai diritti personali o della considerazione dei vincoli familiari che emerge da tale scelta legislativa evidenzia la necessità di un riconoscimento di preminenza del dovere di collaborazione che discende dal rapporto professionale, che ulteriormente impone la preesistenza, rispetto al fatto, della qualità di pubblico ufficiale ... e la maggiore valenza del vincolo funzionale con lo Stato, rispetto agli interessi personali, considerati pertanto inesorabilmente recessivi rispetto ai doveri derivanti dalla funzione.

Solo tale vincolo riesce a caratterizzare, in maniera riconoscibile, il dolo specifico richiesto, cosicché deve individuarsi l'elemento tipico del reato nella violazione del dovere di fedeltà connesso alla preesistenza della qualifica rispetto al reato, in ragione della quale si richiede il più pregnante rispetto dell'obbligo di agire nell'interesse comune, preminente su ogni altro concorrente valore, cui deve attribuirsi, per l'effetto, considerazione subvalente".

La Corte Suprema ha poi osservato, a fondamento di questa interpretazione, che un ulteriore elemento caratterizzante della disciplina è costituito dal dolo specifico, elemento psicologico incompatibile con il dolo eventuale, cosicché l'esclusiva, o quanto meno preminente e diretta necessità di sviare le indagini non può che essere logicamente connessa a "specifici compiti" inerenti allo svolgimento di tale attività; in caso contrario, atteggiandosi solitamente la finalità dell'intervento inquinatorio in favore di una persona, la conseguente ricaduta sulla deviazione delle indagini non emergerebbe come necessariamente costitutiva del proposito di agire, e pertanto, pur realizzando formalmente l'elemento caratterizzante del reato, tale estremo risulterebbe di difficile dimostrazione.

Sulla base di queste indicazioni esegetiche, questa Corte ha escluso il reato nel caso in cui la qualità rivestita dall'imputato non aveva alcuna correlazione causale con la percezione dei fatti, costituendo la presenza nell'ufficio solo "l'occasione per apprendere le circostanze di interesse per le indagini".

Ebbene, dalla ordinanza impugnata, dalla imputazione provvisoria e dall'ordinanza genetica non emerge traccia alcuna del necessario nesso funzionale, nei termini sopra indicati, tra l'ufficio del ricorrente e l'accertamento in corso.

Si tratta di una carenza obiettivamente rilevabile in questa Sede e che determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per tale capo.

5. Con motivi nuovi la difesa ha inteso integrare il quarto motivo principale, relativo al reato di depistaggio.

5.1. Nella misura in cui la difesa riprende le doglianze esposte nel motivo principale, si rinvia al paragrafo che precede.

5.2. I restanti motivi nuovi sono invece inammissibili. 1 A Le doglianze sono infatti estranee al perimetro del motivo principale, che riguardava la sola questione della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 375 cod. pen.

In ogni caso, anche a voler esaminare, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., la censura della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente e captate in ambientale, la stessa deve ritenersi comunque generica quanto alla rilevanza del vizio sul compendio indiziario.

6. Con il quinto motivo del ricorso principale il ricorrente avanza censure in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del reato di falsità ideologica di cui al capo 6).

Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato di aver, nella qualità di Sindaco del Comune, concorso, come determinatore, nella redazione da parte di un dirigente comunale di una determinazione che attestava fatti falsi.

Il motivo di ricorso è generico rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata, che a pag. 4 ha puntualmente richiamato gli indizi che dimostravano il concorso del ricorrente come istigatore (ne era il "regista") della condotta commessa materialmente da altri.

La genericità del motivo impedisce l'esame dei motivi nuovi su tale capo.

7. Il sesto motivo del ricorso principale, relativo alla configurazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen., è fondato.

7.1. Va ribadito che la rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove compiuta per fini di utilità patrimoniale, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrinioniale, lo specifico contenuto delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione (fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza cautelare, emessa in relazione al reato di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen., rilevando che gli imputati non avevano tratto direttamente vantaggio dalle informazioni riservate, avendo informato i destinatari di una misura cautelare della loro adozione al fine di ottenere un'utilità economica quale corrispettivo della rivelazione) (Sez. 6, n. 16802 del 24/03/2021, Rv. 281303).

Il reato di utilizzazione di segreti d'ufficio si concreta, dunque, in un'azione diversa dalla mera trasmissione della notizia ad estranei all'ufficio.

Ed infatti il tratto che caratterizza sul versante oggettivo la condotta di cui al terzo comma dell'art. 326 cod. pen. va identificato nell'avvalersi delle notizie 1C destinate a rimanere segrete, con la conseguenza che, sul piano materiale, rileva non già la mera rivelazione - quali che siano i fini perseguiti dall'agente - ma la condotta di sfruttamento dell'informazione riservata.

In altri termini, nel primo comma, la notizia è l'oggetto della condotta incriminata (la rivelazione, appunto), laddove nel terzo comma, la conoscenza della notizia rappresenta il presupposto (e non l'oggetto) di una condotta ontologicamente distinta dalla mera rivelazione, attraverso la quale l'agente si avvale, ossia sfrutta, l'informazione d'ufficio, per conseguire "illegittimamente" le finalità indicate nel primo o secondo periodo.

In applicazione di questi principi, questa Corte ha escluso che, nella rivelazione da parte del Presidente della commissione esaminatrice ad alcuni candidati delle domande di una prova concorsuale per la copertura di posti presso un Asl, fossero ravvisabili i caratteri del delitto di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 4301 del 03/12/2021, dep. 2022).

7.2. Nel caso in esame, al capo 7) della rubrica cautelare, era stato provvisoriamente contestato al ricorrente, quale Sindaco del Comune, al presidente della [OSCURATO:PERSONA], al candidato Mazza e al padre di quest'ultimo, di aver concorso tra loro nella rivelazione al candidato Mazza delle domande predisposte per un pubblico concorso per l'assunzione di istruttori di vigilanza presso il Comune, al fine di procurarsi un indebito profitto patrimoniale (l'assunzione a tempo indeterminato del candidato).

Effettivamente la ordinanza impugnata non ha affrontato i rilievi difensivi relativi alla configurabilità dell'ipotesi del terzo comma dell'art. 326 cod. pen., in quanto, pur richiamando i principi sopra indicati, non ha indicato in concreto quale sia stato lo "sfruttamento" del contenuto delle informazioni perpetrato dal ricorrente (che nella ricostruzione del Tribunale viene descritto esclusivamente come latore delle notizie per informare anticipatamente Mazza del contenuto delle prove d'esame).

Quindi l'ordinanza impugnata sul capo 7) presenta i vizi nnotivazionali segnalati dalla difesa.

8. Con il settimo e ottavo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce vari profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata con riferimento al capo 8) (il reato di cui agli artt. 56, 319-quater cod. pen.).

Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato di aver, nella qualità di Sindaco del Comune, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, tentato di indurre un imprenditore, legato al Comune da rapporti contrattuali in essere, a. dare o promettere somme di danaro destinate alla sponsorizzazione della società organizzatrice della manifestazione "[OSCURATO:PERSONA] 2024".

8.1. Quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. in forma tentata, la difesa del ricorrente sostiene la tesi del carattere plurisoggettivo necessario del reato di induzione indebita, inizialmente prospettata anche da Sez.

U, n. 12228 del 2014, Maldera, e sostenuta anche da parte della dottrina.

Tale esegesi risulta, tuttavia, largamente superata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sedimentatasi posteriormente a quella pronuncia.

Essenzialmente soffermatasi sulla questione in parte diversa dell'ammissibilità del tentativo, tale giurisprudenza reputa che la struttura del reato non sia affatto bilaterale, dal momento che le condotte rispettivamente ascritte al soggetto pubblico, che abusando della funzione induce a dare o a promettere ed a quello privato, che sceglie di aderire all'induzione, si perfezionano autonomamente e, almeno idealmente, in tempi diversi (Sez. 6, n. 35271 del 22/06/2016, Rv. 267986; Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Rv. 265901; Sez. 6, n. 46071 del 22/07/2015, Rv. 265351; Sez. 6, n. 32246 del 11/09/2014, Rv. 262075).

8.2. E' invece fondato l'ottavo motivo.

Quanto alla gravità indiziaria del reato, la motivazione dell'ordinanza risulta carente su un aspetto decisivo.

Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, il ricorrente aveva esercitato indebite pressioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], responsabile della società "[OSCURATO:PERSONA]", già aggiudicataria del servizio di pubblica illuminazione del Comune, per indurlo a versare una somma di danaro da destinare alla sponsorizzazione di un importante evento ("[OSCURATO:PERSONA] 2024").

Al di là della pressione esercitata (è lo stesso ricorrente ad evocare nelle captazioni il suo metodo di aver "forzato la mano") e della generica "disponibilità clientelare" (cfr. Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, in motivazione, pag. 41) del ricorrente a risolvere le problematiche del Violante (pag. 67 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale non ha spiegato quale sia stata l'utilità da lui pretesa (ovvero il vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente).

Risulta infatti dall'ordinanza genetica che i costi dell'evento erano, al netto delle sponsorizzazioni, a carico del Comune (pag. 52).

Quindi la somma di danaro richiesta al Violante era diretta ad evitare un esborso per il Comune.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, emerso in relazione al delitto di concussione, ma estensibile, per identità di ratio, anche al delitto di induzione indebita (cfr. Sez. 6, n. 26224 del 09/05/2023), deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che in presenza di una condotta posta in essere da un Sindaco, consistente nell'attivarsi per procurare una sponsorizzazione alla locale squadra di calcio, il giudice di merito dovesse accertare se essa perseguisse una finalità di natura personale, quale l'accrescimento del proprio prestigio politico o una finalità di interesse pubblico) (Sez. 2, n. 45970 del 11/10/2013, Rv. 257754); ovvero deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato (buon andamento della P.A.), e per altro verso il fatto manca di tipicità, non potendosi l'agente identificare nell'Ente e non potendo questo - dato il rapporto di rappresentanza organica che lo lega al funzionario operante - considerarsi alla stregua di "terzo" destinatario della prestazione promessa od effettuata (fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di concussione con riferimento a pressioni esercitate dai vertici di un'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei titolari di un'impresa partecipante ad una gara, indetta per la concessione di spazi demaniali, al fine di indurli a sottoscrivere un accordo sostitutivo del provvedimento di concessione, e di realizzare in tal modo gli interessi istituzionali dell'ente, legati alla ricerca di una intesa calibrata sull'incremento dei traffici portuali in una prospettiva alla quale era estraneo il perseguimento dei personali utilità economiche). (Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014, Rv. 260427).

L'ordinanza impugnata per il capo 8) presenta, dunque, un rilevante vizio motivazionale nella ricostruzione della condotta penalmente.rt,'245.--444tA-

8.3. Le osservazioni che precedono assorbono l'esame del motivo aggiunto relativo a tale capo.

9. Con il nono e decimo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce vizi relativi al capo 9), ovvero il reato di cui all'art. 318 cod. pen.

Secondo l'ipotesi accusatoria, il ricorrente, quale Sindaco del Comune, in cambio del suo intervento presso gli uffici comunali per la risoluzione di problematiche a favore della società facente capo a [OSCURATO:PERSONA], riceveva da questi la promessa e poi la dazione di somme di danaro per la sponsorizzazione della predetta manifestazione "[OSCURATO:PERSONA] 2024". 1 Q

9.1. Il nono motivo avanza censure precluse in questa Sede.

Il Tribunale ha infatti spiegato adeguatamente e in modo non manifestamente illogico perché l'intervento a favore della ditta dell'Ambrosino fosse da ritenersi preferenziale (cfr. pag. 6): costui, infatti, intendeva ottenere dall'azienda incaricata dal Comune della raccolta dei rifiuti un controllo meno rigoroso sulla differenziata, che aveva indotto la sua ditta a dotarsi di un servizio privato molto costoso.

9.2. Quanto ai profili di illegittimità dedotti nel decimo motivo, risulta fondato invece il motivo con cui la difesa contesta la gravità indiziaria in relazione al sinallagma corruttivo.

Si ripropone anche in questo caso il tema dell'utilità che avrebbe tratto il ricorrente dal mercimonio della sua funzione, posto che la somma richiesta e poi versata dall'Ambrosino (10.000 euro) era pur sempre diretta a sostenere, sotto forma di sponsorizzazione, i costi dell'evento "[OSCURATO:PERSONA] 2024" (pag. 6 dell'ordinanza impugnata).

Anche sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata presenta un rilevante vizio motivazionale nella ricostruzione della condotta penalmente rilevante.

10. Fondato è infine l'undicesirno motivo del ricorso principale relativo alle esigenze cautelari, tenuto anche conto delle ulteriori osservazioni che la difesa ha avanzato con il relativo motivo nuovo.

Effettivamente, come dedotto, la motivazione del Tribunale sul punto risulta affetta dalle violazioni di legge segnalate dal ricorrente, sotto il profilo della mancanza/apparenza della motivazione in ordine ai requisiti di attualità e concretezza dei pericoli ravvisati dal provvedimento genetico.

Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, esso implica, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., la sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, dovendo evidenziare situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova.

Va in primo luogo ribadito che i comportamenti dell'indagato selezionati a tale ultimo fine devono essere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede, poiché, altrimenti, per alcuni reati, caratterizzati da attività di occultamento del corpo o del profitto del reato o da impedimento o sviamento delle indagini, l'esigenza di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen. dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, in palese contrasto con il disposto normativa che richiede la concretezza e attualità del pericolo (cfr. Sez. 2, n. 44922 del 03/11/2021, Rv. 282359). 1Q Questo rilievo è pertinente per il reato di cui al capo 1), posto che il pericolo di inquinamento probatorio è tratto dal Tribunale proprio dalla condotta penalmente rilevante di sottrazione del computer.

Risulta inoltre del tutto astratto il medesimo pericolo per le altre fattispecie di reato rispetto alla ritenuta esigenza di "assumere informazioni da parte di moltissimi soggetti coinvolti".

Va osservato, al riguardo, che la ordinanza impugnata non considera, da un lato, che proprio in relazione agli episodi di cui ai capi 1) e 2) i dipendenti comunali avevano pienamente collaborato con la giustizia per fornire la prova dei reati (così, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pag. 12-13 dell'ordinanza genetica); e, dall'altro, che la capacità del ricorrente di influire sulle dinamiche probatorie si era rivelata nel contesto funzionale dell'esercizio della carica di Sindaco, non più attuale alla luce delle successive dimissioni del ricorrente da tale incarico.

Né, come segnala la difesa, era possibile dedurre le esigenze cautelari dal mero rifiuto dell'indagato di rendere dichiarazioni o dalla mancata ammissione degli addebiti, stante il divieto ex art. 274, comma 1, lett. a), cit.

Inoltre, proprio la circostanza delle intervenute dimissioni non consentiva neppure di ravvisare un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la cui ricorrenza, fra l'altro, implica la spendita diretta o indiretta di una determinata qualità.

In tale prospettiva va rimarcata l'assertività degli assunti del Tribunale, che, nonostante tale dirinnente emergenza processuale, si è limitato a prospettare genericamente l'esistenza del pericolo di reiterazione, facendo genericamente riferimento alla personalità del ricorrente.

L'insussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari per le ragioni sopra espresse comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La impossibilità di colmare tali lacune — in ragione dell'assenza di elementi diversi da quelli considerati dal Tribunale del riesame - impone l'annullamento senza rinvio, risultando ingiustificato l'ulteriore sacrificio della libertà individuale alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost. (Sez. 2, n. 52488 del 05/10/2018, Rv. 275066).

Annullamento che viene, dunque, ad assorbire i vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata riscontrati per i capi 7), 8) e 9) della rubrica cautelare.

11. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata, per le ragioni espresse nei paragrafi 4 e 10 del "Considerato in diritto", deve essere annullata senza rinvio. ?n All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa dal Tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/05/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente al capo 7) e rigetto nel resto; uditi i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo, dopo ampia discussione, l'accoglimenti dei motivi presentati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati descritti ai capi 1), 2), 6) 7), 8) e 9) della imputazione provvisoria. In particolare, l'indagato era stato ritenuto raggiunto da gravi di indizi di colpevolezza per i reati di peculato (capo 1), depistaggio (capo 2), falsità ideologica (capo 6), rivelazione di segreti d'ufficio (capo 7), tentata induzione indebita (capo 8) e corruzione (capo 9), commessi in qualità di Sindaco del Comune di Avellino. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 271 e 267 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Il Tribunale ha respinto l'eccezione difensiva della inutilizzabilità delle captazioni per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 267 cod. proc. pen. (gravi indizi di reato ed indispensabilità dell'intercettazione) facendo illogicamente leva, da un lato, sul numero di pagine della motivazione del decreto del Giudice per le indagini preliminari e, dall'altro, dando dimostrazione che al momento dell'emissione del decreto autorizzativo le ipotesi di reato erano soltanto congetturali. Tutte le contestazioni mosse nell'ordinanza genetica sono infatti successive al decreto autorizzativo, a dimostrazione che il mezzo di prova è stato surrettiziamente ed illegittimamente utilizzato per ricercare nuovi reati. D'altra parte, è lo stesso Giudice per le indagini preliminari nella motivazione del decreto autorizzativo a fornire plastica riprova di tale assunto e le ipotesi di reato cui fa riferimento il decreto non sono state oggetto di contestazione nei confronti degli indagati o non sono state ritenute fondate su gravi indizi dall'ordinanza genetica. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 266, 267, 271 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate mediante captatore informatico. Altra eccezione sollevata dalla difesa riguardava l'autorizzazione di captazioni effettuate a mezzo di trojan, sotto il profilo della omessa motivazione sui presupposti legittimanti (gravità indiziaria, necessità del ricorso al trojan, utilizzo dello stesso in luoghi di privata dimora), alla quale il Tribunale ha dato risposta in modo assertivo e carente. Sulla gravità indiziaria si rimanda al motivo che precede; quanto al ricorso al captatore informatico, la risposta del Tribunale è di mero stile e non ha affrontato il profilo dedotto dalla difesa (la circostanza che svariate altre intercettaziróni ambientali erano già state autorizzate); in ordine infine ai luoghi di privata dimora, il Tribunale ha affrontato superficialmente le censure difensive, volte a dimostrare che l'ufficio del ricorrente non fosse un pubblico ufficio (locale ad uso esclusivo e non aperto al pubblico). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. ed inutilizzabilità delle intercettazioni attive prorogate senza richiesta del P.M. In ordine ad altra eccezione della difesa relativa alla mancanza di richiesta del P.M per la proroga dei decreti autorizzativi, la risposta del Tribunale si è basata su una ricostruzione meramente congetturale (refuso nella richiesta di proroga del 16 novembre 2023), senza riuscire a superare i profili dedotti. La censura coinvolgeva infatti anche altri decreti, poiché con la richiesta del 5 dicembre 2023 il P.M. aveva chiesto soltanto la proroga dell'attività di intercettazione sull'IMEI, senza specificare la necessità di proseguire con le intercettazioni "attive", ovvero quelle effettuate tramite il captatore informatico. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della fattispecie ex art. 375 cod. pen. Il Tribunale ha fornito una risposta apparente alla censura difensiva volta a sostenere che l'operazione di occultamento del computer fosse in realtà funzionale a proteggere il ricorrente da indagini nei suoi confronti e che quindi la stessa andasse qualificata ai sensi dell'art. 374 cod. pen. e scriminata ex art. 384 cod. pen.. Difetta nella condotta contestata il tratto tipico del reato di depistaggio, ovvero il rapporto funzionale della qualifica soggettiva dell'agente con le indagini. La motivazione è illogica: il Tribunale ha riconnesso l'occultamento del computer con la prova dei reati ai capi 6) e 7), non considerando che in essi era coinvolto il ricorrente e che veniva ad operare la scriminante ex art. 384 cod. pen. 2.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 476 e 479 cod. pen. Al capo 6) è stato contestato al ricorrente il concorso, sotto forma di determinazione, nel falso ideologico della determina comunale, predisposta e sottoscritta dal dirigente Marotta. Tale imputazione ha avuto una originaria collocazione con riferimento alla turbativa d'asta di cui al capo 4), per la quale il Giudice per le indagini preliminari non ha emesso la misura cautelare per mancanza della gravità indiziaria. In tal modo è venuto meno il necessario sostrato soggettivo dell'ipotesi accusatoria d falso. Come evidenziato dalla difesa, in nessun passaggio del provvedimento genetico si rinveniva l'esposizione degli indizi di tale concorso. Il Tribunale ha fornito una risposta lacunosa. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione al capo 7) e al reato di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen. Il reato ha ad oggetto la rivelazione delle domande di un concorso. Nell'ipotesi di cui al terzo comma occorre, tuttavia, che alla rivelazione si accompagni un'azione ulteriore e diversa di sfruttamento o impiego autonomo da parte dell'íntraneus della notizia riservata. Condotta nella specie neppure contestata. Piuttosto era il solo Mazza, destinatario della rivelazione, ad avvalersi delle informazioni per superare l'esame. Neppure era rinvenibile un indebito profitto da parte del ricorrente dello sfruttamento, non essendo sufficiente che l'agente abbia tratto un valore economico derivante dalla rivelazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha fatto leva su di un precedente (Sez. 2, n. 22973 del 2018) rimasto del tutto isolato e il Tribunale si è limitato a richiamare il diverso orientamento sostenuto dalla difesa, senza tuttavia spiegare le ragioni della decisione. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 319- quater e 115 cod. pen. e alla configurabilità del reato di cui al capo 8). Il Tribunale ha ritenuto configurabile il tentativo del reato di induzione indebita, facendo richiamo ad un orientamento non pacifico e non condiviso dalle SS.UU. Maldera. L'esegesi accolta dal Tribunale, in particolare, si scontra con le caratteristiche del reato in questione, che è a concorso necessario, essendo una fattispecie costruita sul tipo del reato di corruzione, il cui disvalore non può essere segmentato là dove sia stata realizzata solo una condotta unilaterale (la controparte non è stata neppure mai iscritta nel registro degli indagati). 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria del reato di cui al capo 8). Il Tribunale non ha risposto alle censure difensive volte a sostenere l'inidoneità della condotta del ricorrente perché difettava un rapporto asimmetrico tra il ricorrente e il privato, un sinallagma illecito e un vantaggio personale del ricorrente. In primo luogo, il Tribunale ha errato nel ritenere il Comune di Avellino estraneo all'organizzazione dell'evento: lo dimostra la delibera allegata, che attesta l'interesse del Comune all'evento, tanto da stabilire che, nel caso di mancanza di fondi sufficienti derivanti dalle sponsorizzazioni, era l'ente pubblico a doverne sopportare i costi. In questo quadro, il ricorrente non aveva alcun vantaggio indebito da offrire alla società né alcun danno ingiusto da paventare. Il ricorrente si era limitato a chiedere alla società uno sforzo per la sponsorizzazione a favore del Comune. Il Tribunale si è sottratto al confronto con gli argomenti difensivi: la società era risultata affidataria per molti anni dei servizi di illuminazione ed era solita erogare energia per gli eventi comunali (come sponsorizzazione in natura); anche in tale importante occasione la società avrebbe comunque fatto una minima sponsorizzazione; per il Comune era più conveniente pagare l'intervento della società, così da ricevere la sponsorizzazione in danaro da destinare all'evento; il Giudice per le indagini preliminari, dunque, aveva errato nel ritenere significativo che il ricorrente avesse rassicurato l'imprenditore su una delibera di interesse della società (delibera che in realtà era stata già all'epoca adottata). In definitiva, non vi è traccia di abuso prevaricatore da parte del ricorrente, che non ha chiesto nulla di illecito alla società né ha usato alcuna arma per compulsare la società. Neppure si ravvisa, del resto, l'indebito beneficio che dall'operazione sarebbe stato tratto sia dal ricorrente (essendo comunque finalizzata alla riuscita dell'evento comunale), che dalla società nell'aderire alla sua richiesta. 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 318 cod. pen. e alla gravità indiziaria del reato di cui al capo 9). Il Tribunale ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, valorizzando la sintomatica coincidenza temporale tra la dazione di 5.000 euro da parte dell'Ambrosino, titolare di un esercizio di ristorazione, e la richiesta di intervento fatta da questi al Sindaco per la risoluzione delle problematiche sorte nei confronti della società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. La difesa aveva dedotto e spiegato come l'intervento del Sindaco non fosse volto a far ottenere un trattamento preferenziale alla società, ma soltanto a ristabilire la legalità del servizio stesso; che ancora oggi la problematica non risulta risolta; che la scelta di non stabilire - come inizialmente scelto - una interlocuzione diretta con un dipendente della azienda dei rifiuti era volto a prevenire inopportuni o illeciti meccanismi. Il Tribunale non si è confrontato con tali censure, offrendo viepiù una motivazione illogica (là dove ha affermato che l'Ambrosino, soddisfatto della interlocuzione, avrebbe corrisposto la seconda tranche). 2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 49 e 318 cod. pen. quanto all'offensività della condotta. ci z La condotta del ricorrente era volta a ripristinare la legalità e assicurare la fruizione del servizio debitamente pagato dal privato. In modo distorto il Tribunale ha assegnato alla pretesa del privato la finalità di ottenere un servizio preferenziale, laddove era soltanto chiesto un servizio differente proporzionato all'attività svolta. Il Tribunale neppure ha chiarito l'indebito beneficio che il ricorrente avrebbe tratto dall'operazione, posto che la somma era destinata alla sponsorizzazione dell'evento comunale. 2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale non ha considerato le censure difensive volte a dimostrare la assenza dei pericula ravvisati dal Giudice per le indagini preliminari. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale ha richiamato a sostegno le condotte addebitate ai capi 1) e 2), senza confrontarsi con il fatto: a) che era sopravvenuta l'indisponibilità, da parte del ricorrente, del suo ufficio e della documentazione in essa allocata, oltre che di tutti i devices oggetto di sequestro; b) che non vi era traccia di tentativi di condizionamenti di testimoni, che hanno invece dimostrato piena collaborazione. Da censurare è altresì il richiamo del Tribunale alla scelta del ricorrente di non rispondere sul capo 1) (in realtà dovuta all'impossibilità di visionare i video e preparare l'interrogatorio). Quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le dimissioni rese dal ricorrente, non considerando: a) che tutti i reati sono stati commessi nella veste pubblica; b) che nessuno dei reati vede il ricorrente perseguire interessi privati; c) che le dimissioni non erano formali, ma sostanziali, avendo determinato lo scioglimento della Giunta e del Consiglio comunale. Difetta pertanto una valida motivazione sulla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, considerato viepiù la incensuratezza del ricorrente. Va stigmatizzato inoltre il richiamo del Tribunale alle scelte fatte in occasione dell'interrogatorio, utilizzando parametri propri della fase di cognizione e non tipici del giudizio cautelare. 2.12. Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di revoca del divieto di comunicazione. Il Tribunale non ha affrontato la doglianza con cui si sosteneva la mancanza di motivazione sul punto. 2.13. Mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione di misura meno afflittiva. Il Tribunale ha replicato in modo assertivo sulla inidoneità di misure più gradate, non considerando il mutamento di contesto sia personale che all'interno del Comune, nè i provvedimenti assunti per altri concorrenti (tutti in libertà o neppure raggiunti da titolo privativo). 3. La Procura generale ha presentato il 24 luglio 2024, in vista della discussione orale, una memoria scritta, con cui ha sostenuto la fondatezza del solo motivo di ricorso relativo al reato di cui al capo 7). 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il 12 settembre 2024 una memoria di replica, con la quale ha contestato le restanti osservazioni del P.G. sui vizi sollevati in ordine sia alla sussistenza delle fattispecie di reato (segnatamente di cui ai capi 2 e 8), sia alla risposta offerta dal Tribunale alle questioni sollevate (per il reato di falso, la determina non risultava ispirata dal ricorrente e non vi era alcuna condotta istigatoria ben circoscritta ed individuata; quanto al capo 9), era stato richiamato l'interrogatorio di garanzia rispetto al quale è mancato un confronto da parte del Tribunale), oltre che sta alle esigenze cautelari, rimarcando le criticità segnalate nel ricorso. 5. Il nuovo difensore aggiunto del [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo nominato (nomina depositata il 12 luglio 2024), Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato 1'8 settembre 2024 motivi nuovi relativi ai vizi concernenti le intercettazioni e una memoria di replica. Con i motivi nuovi sono stati dedotti i seguenti vizi. 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen.; abnormità e illegittimità del decreto del 4 settembre 2023, con cui sono state disposte le intercettazioni ambientali audio-video nell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] (RIT 292/23) e nell'autovettura Mercedes (RIT 298/23), in assenza di apposita richiesta del P.M. Nella richiesta del 31 agosto 2023, il P.M. ha infatti richiesto soltanto intercettazioni telefoniche. Tale vizio travolge integralmente il ragionamento indiziario per i reati di cui ai capi 1), 2), 7), 8) e 9) della rubrica cautelare. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 267 e 271 cod. proc. pen. in ordine alla assoluta indispensabilità delle intercettazioni ambientali ai fini della prosecuzione delle indagini (RIT 292/23, 298/23 e 19/24); omessa motivazione rispetto al devoluto, anche con memoria difensiva. I decreti del 4 settembre 2023 e del 9 gennaio 2024 (quest'imo riguardante la nuova auto del ricorrente) sono altresì viziati per motivazione assente/apparente quanto alla assoluta necessità di ricorrere alla intercettazione ambientale per il prosieguo delle investigazioni. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, in luogo di specifiche ragioni, si è affidato a mere ipotesi prive di concretezza. La questione è stata sollevata in sede di riesame con memoria che si allega, ma sul punto alcuna spiegazione è stata offerta. La declaratoria di inutilizzabilità concerne tutti i capi per cui è stata ritenuta la gravità indiziaria a carico del ricorrente e, in particolare, quelli di cui ai n. 1), 2), 6), 7) e 8) della rubrica cautelare, scardinando l'intera motivazione dei provvedimenti impugnati in punto di gravità indiziaria per tali capi. 5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 267 e 271 cod. proc. pen. in ordine alla gravità indiziaria necessaria per l'uso del captatore informatico (RIT 359/23); motivazione illegittima per relationem; omessa motivazione rispetto al devoluto, con riferimento anche alla memoria. Nel decreto del 30 ottobre 2023, già censurato nel ricorso principale, con riguardo alla gravità indiziaria necessaria per autorizzare l'inoculazione del virus si è operato un mero rinvio alle precedenti autorizzazioni date per le intercettazioni. Tale motivazione è illegittima, in quanto i precedenti decreti non sono indicati, non vi è traccia di una propria valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del presupposto richiamato, né della congruità e idoneità della motivazione richiamata a soddisfare il requisito richiesto dalla norma. Anche a voler ipotizzare che il Giudice per le indagini preliminari abbia inteso far riferimento al decreto del 4 settembre 2023, la motivazione è carente in quanto si trattava di reati differenti e di provvedimento emesso da un giudice diverso. La questione è stata sottoposta al Tribunale, che ha fornito una risposta di stile e apparente. Piuttosto, il Tribunale ha dato atto che anche il decreto del 4 settembre 2023 era motivato per relationem, per cui ci troviamo in presenza di un doppio rinvio. La rilevanza della questione si pone in termini di decisività per i reati di cui ai capi 6), 7), 8) e 9) della rubrica. 5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 267 e 271 cod. proc. pen. in ordine alla concreta necessità ai fini investigativi dell'uso del captatore informatico (RIT 359/23); omessa motivazione rispetto al devoluto, anche con riferimento alla memoria. Contemporaneamente sono stati attivati due strumenti intrusivi sovrapponibili (le intercettazioni ambientali audio-video delle comunicazioni e delle conversazioni tra presenti all'interno degli uffici degli indagati; le intercettazioni con captatore informatico), ma il decreto autorizzativo del 30 ottobre 2023 ha omesso qualsiasi o valutazione della effettiva e della concreta necessità di far luogo a mezzi così invasivi (il Giudice per le indagini preliminari di fatto ha richiamato la stessa ragione con la quale è stato autorizzato l'altro strumento, ovvero l'atteggiamento prudente degli indagati). Si tratta di un profilo sollevato dinanzi al Tribunale, anch'esso, però, affrontato con motivazione elusiva ed apparente. 5.5. Quanto alla requisitoria del P.G., la difesa ha contestato le osservazioni in ordine ai motivi già presentati sulle questioni delle intercettazioni, che si risolvono in una mera critica delle ragioni difensive. 6. Il medesimo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato anche altri motivi nuovi e una ulteriore memoria di replica. I vizi denunciati sono così sintetizzati. 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 64 e 350 cod. proc. pen., agli artt. 314 e 375 cod. pen., all'art. 273 cod. proc. pen.; motivazione assente/apparente/manifestamente illogica in punto di gravità indiziaria per i delitti di peculato e depistaggio; travisamento della prova; contraddittorietà interna della motivazione (sui reati di cui ai capi 1 e 2 dell'o.c.c.). I reati di peculato e depistaggio si basano su alcuni video, la cui esatta data, che è rilevante nella ricostruzione della vicenda (la contiguità temporale tra le riprese video e le perquisizioni), è stata ricostruita dal Giudice per le indagini preliminari ritenendo erronea quella riportata nella didascalia della informativa di P.G. (4 gennaio 2024) sol perché le captazioni erano state attivate il 9 gennaio 2024. Conclusione, questa, non esatta perché le operazioni hanno avuto inizio già nel dicembre precedente. Inoltre, per il reato di depistaggio è stato dato peso decisivo a dichiarazioni inutilizzabili rese del [OSCURATO:PERSONA] all'atto della perquisizione (captate in ambientale). Costui era indagato sin dal 31 agosto 2023. La condotta addebitata, inoltre, non riveste i tratti del depistaggio in quanto emerge che il ricorrente abbia solo ceduto ad ignoti il p.c. Si ribadisce la mancanza del nesso funzionale richiesto dalla norma e si evidenzia viepiù la carenza di motivazione sul dolo. 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 476 e 479 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.; motivazione assente/apparente sull'efficienza causale del contributo concorsuale del ricorrente nel falso della determinazione RCG 511/24; contraddittorietà interna della motivazione (capo 6 dell'o.c.c.). Per il reato di cui al capo 6) - che si fonda, come già dedotto, su intercettazioni inutilizzabili (RIT 359) - è comunque assente nell'ordinanza impugnata uní a motivazione sul rapporto di causalità efficiente tra la partecipazione ritenuta provata e le attività degli altri concorrenti. Inoltre, vi è contraddizione rispetto alla captazione riportata in calce, ove si dava atto che il ricorrente non si era rivolto al Marotta. 6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56, 322 e 319 cod. pen., 273 cod. proc. pen.; motivazione assente/apparente sugli elementi costitutivi del delitto di induzione indebita e sull'idoneità e direzione univoca della condotta ai fini della realizzazione dell'evento del reato; omessa motivazione rispetto al devoluto, pure con memoria difensiva (capo 8 dell'o.c.c.). Anche rispetto ai temi devoluti, il Tribunale non ha spiegato: la condotta induttiva; la soggezione indotta; la posizione asimmetrica tra il pubblico ufficiale infedele e il privato; le ragioni per cui, a fronte di specifica censura difensiva, i fatti de quibus non sarebbero di tipo corruttivo ex art. 322 cod. pen. 6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274, 275 cod. proc. pen. Difetta una valida e corretta valutazione delle esigenze cautelari, per entrambi i profili di pericolo individuati. Astratto è il percolo di inquinamento probatorio, desunto soltanto con automatismo da una condotta di reato e meramente ipotizzato. Parimenti da censurare è la valutazione sul pericolo di recidiva, meramente basato sul coinvolgimento dell'indagato nei reali, senza confrontarsi con la reale inclinazione a delinquere. Anche sulla scelta della misura, il Tribunale non ha spiegato la inadeguatezza di misure meno afflittive. 6.5. La difesa ha infine ulteriormente replicato alle osservazioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati. 2. Con primi tre motivi del ricorso principale, il ricorrente contesta l'inutilizzabilità delle intercettazioni e la risposta fornita dal Tribunale sulle medesime eccezioni. Tutti e tre i motivi devono ritenersi generici, in quanto è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già in valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Per ogni reato, infatti, il ricorrente non ha indicato la decisività delle contestate intercettazioni rispetto al compendio indiziario, né il collegamento di quelle ritenute rilevanti rispetto all'atto viziato. Va a tal riguardo rammentato che non sussiste un principio generale di invalidità "derivata" riferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità (tra tante, Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Rv. 284826). La genericità dei motivi sui profili di inutilizzabilità rende pertanto irrilevanti i vizi di motivazione sollevati in ordine alla risposta fornita dal Tribunale. È principio consolidato in tema di ricorso per cassazione che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 3. Anche i motivi nuovi sulle intercettazioni sono inammissibili. Tale inammissibilità, in parte, discende dalla previsione di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e in altra parte dalla intrinseca genericità dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] intende invero dare continuità al principio secondo cui nel giudizio di legittimità, pur in presenza di motivi principali inammissibili o di motivi nuovi non collegati a quello principale, là dove i motivi nuovi illustrino una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, non si applica lo sbarramento dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., bensì la regola dell'art. 609 cod. proc. pen. se il motivo sia proposto in una fase processuale già correttamente instaurata (Sez. 1, n. 9015 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 285858). Pertanto, i motivi nuovi presentati dalla difesa relativamente alle intercettazioni, nella misura in cui ne prospettano vizi di inutilizzabilità o invalidità, saranno esaminati in questa Sede ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., posto che, come si è premesso, il ricorso è fondato per altri motivi del ricorso principale. Va a tal riguardo ribadito che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009 De brio, Rv. 244328). Il mancato assolvimento di tale onere determina infatti la genericità del relativo motivo, che rende inammissibile il ricorso (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 243416). Per i restanti motivi, vedenti sulla carente od omessa risposta del Tribunale del riesame alle questioni proposte, viene invece in applicazione il citato art. 585, comma 4. 3.1. Con il primo motivo nuovo, la difesa deduce che il decreto del 4 settembre 2023 con cui sono state disposte le intercettazioni ambientali audio-video nell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] (RIT 292/23) e nell'autovettura Mercedes (RIT 298/23) era privo di apposita richiesta del P.M. (nella specie limitata alle sole intercettazioni telefoniche). La questione è sollevata dalla difesa per la prima volta in questa Sede. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente si limita a definire il vizio del decreto autorizzativo tale da "travolgere integralmente" il ragionamento probatorio per i reati di cui ai capi 1), 2), 7), 8) e 9) della rubrica cautelare. Tale assunto è generico, in quanto di fatto affida alla Corte di cassazione il compito di articolare i termini del giudizio di resistenza con la ricerca di dati fattuali, viepiù senza fornire la indicazione delle specifiche evidenze indiziarie affette dal vizio (stante l'autonomia dei decreti di proroga). In ogni caso è la stessa difesa a chiedere un "giudizio di resistenza" in sede di rinvio, prospettando quindi un necessario — e qui non consentito - esame di merito della questione. Inoltre, a conferma della genericità del motivo, va osservato che è allegata, a sostegno della censura, la richiesta del P.M. del 31 agosto 2023, senza timbro di deposito. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari fa riferimento invece, nel decreto autorizzativo del 4 settembre 2023, alla richiesta del P.M. "depositata in data odierna", che conteneva la richiesta di intercettazioni ambientali audio-video nell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e nella sua autovettura. 3.2. Con il secondo motivo nuovo, la difesa deduce la assenza/apparenza della motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni ambientali (RIT 292/23, 298/23 e 19/24) in ordine al presupposto della loro assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini. Anche in tal caso il motivo è generico in ordine alla rilevanza del vizio per le ragioni già indicate nel paragrafo che precede. 3.3. Con il terzo e quarto motivo nuovo, la difesa deduce l'assenza/apparenza della motivazione del decreto del 30 ottobre 2023, che ha autorizzato l'uso del captatore informatico (RIT 359/23), in ordine ai presupposti di legittimità richiesti dalla legge. Anche in tal caso il ricorrente si limita, del tutto assertivamente, a definire rilevanti in modo decisivo le captazioni per la prova indiziaria di alcune ipotesi di reato. 4. Il quarto motivo del ricorso principale contesta la configurabilità della fattispecie ex art. 375 cod. pen. e la motivazione resa dal Tribunale su tale capo. Il motivo è fondato. Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato di aver, quale Sindaco del Comune, al fine di ostacolare/sviare l'indagine in corso, con la condotta di appropriazione del personal computer e con la successiva condotta di occultamento/soppressione, immutato artificiosamente il corpo del reato e lo stato dei luoghi. Va ribadito che il delitto di depistaggio materiale postula, sul piano oggettivo, l'esistenza di un nesso funzionale tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito e, su quello soggettivo, la consapevolezza che la condotta manipolatrice sia suscettibile di incidere con effetto inquinante su un'indagine in corso, non essendo necessaria, invece, la rappresentazione dello specifico reato rispetto al quale la condotta genera un tale effetto (Sez. 6, n. 34271 del 27/04/2022, Rv. 283727). La Corte di legittimità, in tale arresto, ha spiegato come l'art. 375 cod. peri. declini "un reato proprio dell'attività del pubblico ufficiale, o dell'incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l'accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all'alterazione dei dati che compongono l'indagine, o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali il pubblico agente sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante". Si è chiarito che l'elevata previsione sanzionatoria della fattispecie suggerisce di riconnettere la condotta ad un dovere inerente specificamente alla funzione, il cui svolgimento implica una fisiologica convergenza di interessi tra pubblica amministrazione rappresentata e dipendente chiamato a svolgerne le funzioni. Si è aggiunto, significativamente, che assume rilievo "il mancato ampliamento nella novella normativa delle cause di non punibilità inerenti alla necessità di essere costretti di salvare sé o altri dal pericolo ai sensi dell'art. 384 cod. pen. L'indifferenza rispetto ai diritti personali o della considerazione dei vincoli familiari che emerge da tale scelta legislativa evidenzia la necessità di un riconoscimento di preminenza del dovere di collaborazione che discende dal rapporto professionale, che ulteriormente impone la preesistenza, rispetto al fatto, della qualità di pubblico ufficiale ... e la maggiore valenza del vincolo funzionale con lo Stato, rispetto agli interessi personali, considerati pertanto inesorabilmente recessivi rispetto ai doveri derivanti dalla funzione. Solo tale vincolo riesce a caratterizzare, in maniera riconoscibile, il dolo specifico richiesto, cosicché deve individuarsi l'elemento tipico del reato nella violazione del dovere di fedeltà connesso alla preesistenza della qualifica rispetto al reato, in ragione della quale si richiede il più pregnante rispetto dell'obbligo di agire nell'interesse comune, preminente su ogni altro concorrente valore, cui deve attribuirsi, per l'effetto, considerazione subvalente". La Corte Suprema ha poi osservato, a fondamento di questa interpretazione, che un ulteriore elemento caratterizzante della disciplina è costituito dal dolo specifico, elemento psicologico incompatibile con il dolo eventuale, cosicché l'esclusiva, o quanto meno preminente e diretta necessità di sviare le indagini non può che essere logicamente connessa a "specifici compiti" inerenti allo svolgimento di tale attività; in caso contrario, atteggiandosi solitamente la finalità dell'intervento inquinatorio in favore di una persona, la conseguente ricaduta sulla deviazione delle indagini non emergerebbe come necessariamente costitutiva del proposito di agire, e pertanto, pur realizzando formalmente l'elemento caratterizzante del reato, tale estremo risulterebbe di difficile dimostrazione. Sulla base di queste indicazioni esegetiche, questa Corte ha escluso il reato nel caso in cui la qualità rivestita dall'imputato non aveva alcuna correlazione causale con la percezione dei fatti, costituendo la presenza nell'ufficio solo "l'occasione per apprendere le circostanze di interesse per le indagini". Ebbene, dalla ordinanza impugnata, dalla imputazione provvisoria e dall'ordinanza genetica non emerge traccia alcuna del necessario nesso funzionale, nei termini sopra indicati, tra l'ufficio del ricorrente e l'accertamento in corso. Si tratta di una carenza obiettivamente rilevabile in questa Sede e che determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per tale capo. 5. Con motivi nuovi la difesa ha inteso integrare il quarto motivo principale, relativo al reato di depistaggio. 5.1. Nella misura in cui la difesa riprende le doglianze esposte nel motivo principale, si rinvia al paragrafo che precede. 5.2. I restanti motivi nuovi sono invece inammissibili. 1 A Le doglianze sono infatti estranee al perimetro del motivo principale, che riguardava la sola questione della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 375 cod. pen. In ogni caso, anche a voler esaminare, ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen., la censura della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente e captate in ambientale, la stessa deve ritenersi comunque generica quanto alla rilevanza del vizio sul compendio indiziario. 6. Con il quinto motivo del ricorso principale il ricorrente avanza censure in ordine ai gravi indizi di colpevolezza del reato di falsità ideologica di cui al capo 6). Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato di aver, nella qualità di Sindaco del Comune, concorso, come determinatore, nella redazione da parte di un dirigente comunale di una determinazione che attestava fatti falsi. Il motivo di ricorso è generico rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata, che a pag. 4 ha puntualmente richiamato gli indizi che dimostravano il concorso del ricorrente come istigatore (ne era il "regista") della condotta commessa materialmente da altri. La genericità del motivo impedisce l'esame dei motivi nuovi su tale capo. 7. Il sesto motivo del ricorso principale, relativo alla configurazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen., è fondato. 7.1. Va ribadito che la rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove compiuta per fini di utilità patrimoniale, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrinioniale, lo specifico contenuto delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione (fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza cautelare, emessa in relazione al reato di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen., rilevando che gli imputati non avevano tratto direttamente vantaggio dalle informazioni riservate, avendo informato i destinatari di una misura cautelare della loro adozione al fine di ottenere un'utilità economica quale corrispettivo della rivelazione) (Sez. 6, n. 16802 del 24/03/2021, Rv. 281303). Il reato di utilizzazione di segreti d'ufficio si concreta, dunque, in un'azione diversa dalla mera trasmissione della notizia ad estranei all'ufficio. Ed infatti il tratto che caratterizza sul versante oggettivo la condotta di cui al terzo comma dell'art. 326 cod. pen. va identificato nell'avvalersi delle notizie 1C destinate a rimanere segrete, con la conseguenza che, sul piano materiale, rileva non già la mera rivelazione - quali che siano i fini perseguiti dall'agente - ma la condotta di sfruttamento dell'informazione riservata. In altri termini, nel primo comma, la notizia è l'oggetto della condotta incriminata (la rivelazione, appunto), laddove nel terzo comma, la conoscenza della notizia rappresenta il presupposto (e non l'oggetto) di una condotta ontologicamente distinta dalla mera rivelazione, attraverso la quale l'agente si avvale, ossia sfrutta, l'informazione d'ufficio, per conseguire "illegittimamente" le finalità indicate nel primo o secondo periodo. In applicazione di questi principi, questa Corte ha escluso che, nella rivelazione da parte del Presidente della commissione esaminatrice ad alcuni candidati delle domande di una prova concorsuale per la copertura di posti presso un Asl, fossero ravvisabili i caratteri del delitto di cui all'art. 326, terzo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 4301 del 03/12/2021, dep. 2022). 7.2. Nel caso in esame, al capo 7) della rubrica cautelare, era stato provvisoriamente contestato al ricorrente, quale Sindaco del Comune, al presidente della [OSCURATO:PERSONA], al candidato Mazza e al padre di quest'ultimo, di aver concorso tra loro nella rivelazione al candidato Mazza delle domande predisposte per un pubblico concorso per l'assunzione di istruttori di vigilanza presso il Comune, al fine di procurarsi un indebito profitto patrimoniale (l'assunzione a tempo indeterminato del candidato). Effettivamente la ordinanza impugnata non ha affrontato i rilievi difensivi relativi alla configurabilità dell'ipotesi del terzo comma dell'art. 326 cod. pen., in quanto, pur richiamando i principi sopra indicati, non ha indicato in concreto quale sia stato lo "sfruttamento" del contenuto delle informazioni perpetrato dal ricorrente (che nella ricostruzione del Tribunale viene descritto esclusivamente come latore delle notizie per informare anticipatamente Mazza del contenuto delle prove d'esame). Quindi l'ordinanza impugnata sul capo 7) presenta i vizi nnotivazionali segnalati dalla difesa. 8. Con il settimo e ottavo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce vari profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata con riferimento al capo 8) (il reato di cui agli artt. 56, 319-quater cod. pen.). Al ricorrente è stato provvisoriamente contestato di aver, nella qualità di Sindaco del Comune, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, tentato di indurre un imprenditore, legato al Comune da rapporti contrattuali in essere, a. dare o promettere somme di danaro destinate alla sponsorizzazione della società organizzatrice della manifestazione "[OSCURATO:PERSONA] 2024". 8.1. Quanto alla configurabilità del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. in forma tentata, la difesa del ricorrente sostiene la tesi del carattere plurisoggettivo necessario del reato di induzione indebita, inizialmente prospettata anche da Sez. U, n. 12228 del 2014, Maldera, e sostenuta anche da parte della dottrina. Tale esegesi risulta, tuttavia, largamente superata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sedimentatasi posteriormente a quella pronuncia. Essenzialmente soffermatasi sulla questione in parte diversa dell'ammissibilità del tentativo, tale giurisprudenza reputa che la struttura del reato non sia affatto bilaterale, dal momento che le condotte rispettivamente ascritte al soggetto pubblico, che abusando della funzione induce a dare o a promettere ed a quello privato, che sceglie di aderire all'induzione, si perfezionano autonomamente e, almeno idealmente, in tempi diversi (Sez. 6, n. 35271 del 22/06/2016, Rv. 267986; Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Rv. 265901; Sez. 6, n. 46071 del 22/07/2015, Rv. 265351; Sez. 6, n. 32246 del 11/09/2014, Rv. 262075). 8.2. E' invece fondato l'ottavo motivo. Quanto alla gravità indiziaria del reato, la motivazione dell'ordinanza risulta carente su un aspetto decisivo. Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, il ricorrente aveva esercitato indebite pressioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], responsabile della società "[OSCURATO:PERSONA]", già aggiudicataria del servizio di pubblica illuminazione del Comune, per indurlo a versare una somma di danaro da destinare alla sponsorizzazione di un importante evento ("[OSCURATO:PERSONA] 2024"). Al di là della pressione esercitata (è lo stesso ricorrente ad evocare nelle captazioni il suo metodo di aver "forzato la mano") e della generica "disponibilità clientelare" (cfr. Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, in motivazione, pag. 41) del ricorrente a risolvere le problematiche del Violante (pag. 67 dell'ordinanza impugnata), il Tribunale non ha spiegato quale sia stata l'utilità da lui pretesa (ovvero il vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente). Risulta infatti dall'ordinanza genetica che i costi dell'evento erano, al netto delle sponsorizzazioni, a carico del Comune (pag. 52). Quindi la somma di danaro richiesta al Violante era diretta ad evitare un esborso per il Comune. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, emerso in relazione al delitto di concussione, ma estensibile, per identità di ratio, anche al delitto di induzione indebita (cfr. Sez. 6, n. 26224 del 09/05/2023), deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che in presenza di una condotta posta in essere da un Sindaco, consistente nell'attivarsi per procurare una sponsorizzazione alla locale squadra di calcio, il giudice di merito dovesse accertare se essa perseguisse una finalità di natura personale, quale l'accrescimento del proprio prestigio politico o una finalità di interesse pubblico) (Sez. 2, n. 45970 del 11/10/2013, Rv. 257754); ovvero deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato (buon andamento della P.A.), e per altro verso il fatto manca di tipicità, non potendosi l'agente identificare nell'Ente e non potendo questo - dato il rapporto di rappresentanza organica che lo lega al funzionario operante - considerarsi alla stregua di "terzo" destinatario della prestazione promessa od effettuata (fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di concussione con riferimento a pressioni esercitate dai vertici di un'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei titolari di un'impresa partecipante ad una gara, indetta per la concessione di spazi demaniali, al fine di indurli a sottoscrivere un accordo sostitutivo del provvedimento di concessione, e di realizzare in tal modo gli interessi istituzionali dell'ente, legati alla ricerca di una intesa calibrata sull'incremento dei traffici portuali in una prospettiva alla quale era estraneo il perseguimento dei personali utilità economiche). (Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014, Rv. 260427). L'ordinanza impugnata per il capo 8) presenta, dunque, un rilevante vizio motivazionale nella ricostruzione della condotta penalmente.rt,'245.--444tA- 8.3. Le osservazioni che precedono assorbono l'esame del motivo aggiunto relativo a tale capo. 9. Con il nono e decimo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce vizi relativi al capo 9), ovvero il reato di cui all'art. 318 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, il ricorrente, quale Sindaco del Comune, in cambio del suo intervento presso gli uffici comunali per la risoluzione di problematiche a favore della società facente capo a [OSCURATO:PERSONA], riceveva da questi la promessa e poi la dazione di somme di danaro per la sponsorizzazione della predetta manifestazione "[OSCURATO:PERSONA] 2024". 1 Q 9.1. Il nono motivo avanza censure precluse in questa Sede. Il Tribunale ha infatti spiegato adeguatamente e in modo non manifestamente illogico perché l'intervento a favore della ditta dell'Ambrosino fosse da ritenersi preferenziale (cfr. pag. 6): costui, infatti, intendeva ottenere dall'azienda incaricata dal Comune della raccolta dei rifiuti un controllo meno rigoroso sulla differenziata, che aveva indotto la sua ditta a dotarsi di un servizio privato molto costoso. 9.2. Quanto ai profili di illegittimità dedotti nel decimo motivo, risulta fondato invece il motivo con cui la difesa contesta la gravità indiziaria in relazione al sinallagma corruttivo. Si ripropone anche in questo caso il tema dell'utilità che avrebbe tratto il ricorrente dal mercimonio della sua funzione, posto che la somma richiesta e poi versata dall'Ambrosino (10.000 euro) era pur sempre diretta a sostenere, sotto forma di sponsorizzazione, i costi dell'evento "[OSCURATO:PERSONA] 2024" (pag. 6 dell'ordinanza impugnata). Anche sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata presenta un rilevante vizio motivazionale nella ricostruzione della condotta penalmente rilevante. 10. Fondato è infine l'undicesirno motivo del ricorso principale relativo alle esigenze cautelari, tenuto anche conto delle ulteriori osservazioni che la difesa ha avanzato con il relativo motivo nuovo. Effettivamente, come dedotto, la motivazione del Tribunale sul punto risulta affetta dalle violazioni di legge segnalate dal ricorrente, sotto il profilo della mancanza/apparenza della motivazione in ordine ai requisiti di attualità e concretezza dei pericoli ravvisati dal provvedimento genetico. Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, esso implica, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., la sussistenza di specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, dovendo evidenziare situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova. Va in primo luogo ribadito che i comportamenti dell'indagato selezionati a tale ultimo fine devono essere autonomi rispetto a quello che integra il reato per cui si procede, poiché, altrimenti, per alcuni reati, caratterizzati da attività di occultamento del corpo o del profitto del reato o da impedimento o sviamento delle indagini, l'esigenza di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen. dovrebbe ritenersi sussistere sempre e per definizione, in palese contrasto con il disposto normativa che richiede la concretezza e attualità del pericolo (cfr. Sez. 2, n. 44922 del 03/11/2021, Rv. 282359). 1Q Questo rilievo è pertinente per il reato di cui al capo 1), posto che il pericolo di inquinamento probatorio è tratto dal Tribunale proprio dalla condotta penalmente rilevante di sottrazione del computer. Risulta inoltre del tutto astratto il medesimo pericolo per le altre fattispecie di reato rispetto alla ritenuta esigenza di "assumere informazioni da parte di moltissimi soggetti coinvolti". Va osservato, al riguardo, che la ordinanza impugnata non considera, da un lato, che proprio in relazione agli episodi di cui ai capi 1) e 2) i dipendenti comunali avevano pienamente collaborato con la giustizia per fornire la prova dei reati (così, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pag. 12-13 dell'ordinanza genetica); e, dall'altro, che la capacità del ricorrente di influire sulle dinamiche probatorie si era rivelata nel contesto funzionale dell'esercizio della carica di Sindaco, non più attuale alla luce delle successive dimissioni del ricorrente da tale incarico. Né, come segnala la difesa, era possibile dedurre le esigenze cautelari dal mero rifiuto dell'indagato di rendere dichiarazioni o dalla mancata ammissione degli addebiti, stante il divieto ex art. 274, comma 1, lett. a), cit. Inoltre, proprio la circostanza delle intervenute dimissioni non consentiva neppure di ravvisare un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, la cui ricorrenza, fra l'altro, implica la spendita diretta o indiretta di una determinata qualità. In tale prospettiva va rimarcata l'assertività degli assunti del Tribunale, che, nonostante tale dirinnente emergenza processuale, si è limitato a prospettare genericamente l'esistenza del pericolo di reiterazione, facendo genericamente riferimento alla personalità del ricorrente. L'insussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari per le ragioni sopra espresse comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La impossibilità di colmare tali lacune — in ragione dell'assenza di elementi diversi da quelli considerati dal Tribunale del riesame - impone l'annullamento senza rinvio, risultando ingiustificato l'ulteriore sacrificio della libertà individuale alla luce dei principi sanciti dall'art. 13 Cost. (Sez. 2, n. 52488 del 05/10/2018, Rv. 275066). Annullamento che viene, dunque, ad assorbire i vizi motivazionali dell'ordinanza impugnata riscontrati per i capi 7), 8) e 9) della rubrica cautelare. 11. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata, per le ragioni espresse nei paragrafi 4 e 10 del "Considerato in diritto", deve essere annullata senza rinvio. ?n All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza emessa dal Tr
Sentenza Cassazione n. 39108/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris