CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 22014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA ha pronunciato la seguente sul ricorso iscritto al n. 25360/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2017n. 25360 sez. S2 - ud. 13/06/2022 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 787/2017 depositata il 27/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il Comune di Rimini, deducendo di avere acquistato in data 17.12.1992 dai signori Fabbri-Canducci, un compendio immobiliare costituito da un fabbricato destinato a uso artigianale e terreni, sito in Comune di Rimini, via Barcarola n. 12, censito al Catasto terreni contraddistinto dalle particelle 7, 19, 142, 154 e 162, L’immobile era stato precedentemente ceduto dal Comune di Rimini al defunto padre/coniuge dei danti causa dell'attore, con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel rogito di compravendita del 17.12.1992 si dava atto che era pendenteuna domanda di concessione in sanatoria relativa al suddetto fabbricato. L’attore aveva richiesto all'[OSCURATO:PERSONA] di Rimini notizie sulla pratica edilizia in corso e in data 18.11.1998 aveva ricevuto nota in cui si dava atto della natura demaniale del bene immobile, successivamente confermata da altre successive comunicazioni. In particolare, la particella Ric. 2017n. 25360 sez. S2 - ud. 13/06/2022 appartenente al demanio sarebbe stata la n. 142, attraversata da un corso d'acqua denominato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la condanna dei propri danti causa al risarcimento danni per il mancato trasferimento della porzione immobiliare non disponibile e analoga richiesta proponeva nei confronti del Comune di Rimini per avere a sua volta alienato tale particella al Fabri nel 1978. 2. Si costituiva il Comune di Rimini, contestando le pretese attoree, dando atto che fra i terreni ceduti dall'Amministrazione nel 1978 vi era una porzione di area risultante dalla deviazione e tombinatura dell'ex alveo della [OSCURATO:PERSONA], a seguito delle opere di urbanizzazione eseguite nella nuova zona artigianale, precisando che la particella interessata era la n. 154 e non la 142 come indicata in citazione. Peraltro, la domanda risarcitoria era infondata, non potendo essere proposta nei confronti del Comune, ma solo a danno dei danti causa del Casalboni. Infine, il Comune deduceva che, in ogni caso, si era perfezionata la sdemanializzazione tacita della particella in questione a seguito della deviazione del corso d'acqua, con conseguente perfezionamento dell'usucapione in favore dell'attore. 3. Il Tribunale di Rimini, esperita consulenza tecnicad’ufficio, respingeva le domande attoree per intervenuta sdemanializzazione del bene. Peraltro, quand'anche non fosse stato operan te tale istituto, le domande risarcitorie nei confronti del Comune avrebbero dovuto essere respinte in quanto, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, il nesso di causalità sarebbestato insussistente, posto che il danno subito dall'attore sarebbestato riconducibile al contratto di compravendita concluso con i signori Fabbri-Canducci, Ric. 2017n. 25360 sez. S2 - ud. 13/06/2022 di per sé idoneo a interrompere ogni nesso causale tra la colposa alienazione da parte dell'amministrazione e il danno asseritamente subito dal Casalboni.Nello stesso senso, la domanda proposta nei confronti dei danti causaFabbri non avrebbe potuto essere accolta anche senza la sdemanializzazione della particella in contestazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. Resisteva il Comune di Rimini. 6. La Corte d'Appello rigettava il gravame evidenziando la carenza di interesse alla proposizione dell’appello da parte del Casalboni. Il Tribunale aveva, infatti, escluso la natura demaniale dell'intero lotto acquistato dal Casalboni, ivi comprese le particelle 154 e 142, per le quali, invece, l’appellante rivendicava il permanere dell'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato. circostanza sentenza fa cesse riferimento sola part. escluderne la demanialità, richiamando sul punto le conclusioni CTU che a veva qualificato solo tale incisa dal pregresso passaggio d'acqua denominato Brancona consentiva di escludere dell'appartenenza al patrimonio indisponibile pubblico dell'intervenuta sdemanializzazione, che anche le altre oggetto del compravendita del concluso dal Casalboni ricadevano in Non sussisteva, quindi, l'interesse da parte dell'appellante a impugnare la sentenza nella parte in cui aveva escluso che Ric. 2017n. 25360 sez. S2 - ud. 13/06/2022 l'immobile avesse natura demaniale,affermandone invece la libera disponibilità all’acquisto in capo ai privati. Le restanti censure, concernenti il rigetto delle domande risarcitorie svolte nei confronti dei signori Fabbri-Canducci e del Comune di Rimini, tutte fondate sull'erroneo presupposto del mancato acquistodelle porzioni immobiliari perché appartenenti al patrimonio indisponibile delloStato, erano assorbite . IlTribunale aveva statuito che il bene non aveva al momento del rogito, e neanche successivamente, natura demanialeed era di proprietà del Casalboni che poteva, ove necessario, ottenere l'accertamento dell'acquisto per usucapione nei confronti dello Stato. Inoltre, il bene era validamente commerciabile anche senza il preventivo accertamento giudiziale dell'intervenuto acquis to per usucapione dell'area precedentemente demaniale. In ogni caso, nessuna prova del danno era stata fornita in giudizio, tanto che l'appellante ne aveva chiesto la liquidazione in via equitativa. Meritava di essere accolta invece la doglianza in ordine alle spese di lite, in quanto prima dell'introduzione del giudizio la condotta del Comune di Rimini era stata tale da ingenerare il convincimento in ordine alla demanialità di parte del compendio immobiliare acquistato, tanto da indurre il Casalboni ad agi re in giudizio. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base didue motivi. 8. Il Comune di Rimini ha resistito con controricorso. 9. Le restanti parti sono rimaste intimate. Ric. 2017n. 25360 sez. S2 - ud. 13/06/2022 10. Il ricorrente , con memoria depositata in prossimità dell’udienza,ha insist ito nell a richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente deveevidenziarsi che il Comune di Rimini ha segnalato, ai fini del l’interruzione del giudizio , che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] da cui è rappresentato e difeso ha cessato il suo impiego con il Comune per pensionamento. La richiesta di interruzione del processo è infondata. Deve richiamarsi in proposito la giurisprudenza consolidata secondo cui nel giudizio di cassazione non opera l'interruzionedel processo e, in caso si tratti di evento sottratto alla disponibilità della parte (come la morte del difensore), la Corte ha il potere di differire l'udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Sez.3, Sent. n. 7751 del 2020) . Nel caso di specie, trattandosi di pensionamento per raggiunti limiti d’età del difensore dell’avvocatura interna del Comune stesso, dunque, di un evento palesemente prevedibile e , quindi , pienamente nella disponibilità del controricorrente, non si rende necessario differire l’udienza per comunicare al medesimo Comune la possibilità di nominare un nuovo difensore. 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 100e 112 c.p.c., 2043, 1223, 1175, 1375 c.c. laddove la Corte d’Appello ha ritenuto non sussistere alcun interesse ad impugnare la sentenza di primo grado nonostante Ric. 2017n. 25360 sez. S2 - ud. 13/06/2022 l’avvenuto accertamento circa la condotta colposa e contraria a buona fede postain essere dal Comune di Rimini nei confronti del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che la C orte d’ A ppello di Bologna ha preso atto che prima dell’introduzione del giudizio la condotta del Comune di Rimini sia stata tale da generare l’err oneo convincimento in ordine alla demanialità di parte del compendio immobiliare acquistato e che per questo motivo egli sia stato indotto ad agire nei confronti dell’amministrazione e, tuttavia , al contempo lamedesima Corte d'Appello ha affermato l’insussistenza dell’interesse ad impugnare la sentenza di primo grado. Il ricorrente evidenzia ulteriormente la responsabilità del Comune di Rimini circa la sua convinzione di non aver ottenuto la proprietà piena del bene acquistato si a a causa della lettera raccomandata con la quale il comune aveva sostenuto la non commerciabilità dell’immobile sia per il contegno successivo anche durante il giudizio di primo grado.Il danno delineatosi in capo al ricorrente sarebbe,pertanto, evidente tanto in termini patrimonial i, avendo dovuto corrispondere anche il canone annuo di affittoper l’utilizzo dell’area demaniale nonché il versamento di un deposito cauzionale di pari importo,come da documentazione del consorzio di bonifica della Romagna, sia il da nno non patrimoniale per l’impossibilità di godere e disporre dell’immobile. La posizione del ricorrente sarebbe dunque qualificata , potendo egli ottenere a seguito dell’accoglimento delle domande proposte, il risarcimento dei danni subiti quali conseguenze immediata e diretta del contegno colposo e contrario abuona fede adottato dal Comune. Ric. 2017n. 25360 sez. S2 - ud. 13/06/2022 Peraltro, vi sarebbe la violazione dell’articolo 112 c.p.c. non avendo la C orte d’ A ppello di Bologna statuito sulla d omanda risarcitoria promossa dal ricorrente nei confronti del Comune di Rimini neppure inriferimento al pregiudizio concretamente patito nel persistere dell’incertezza giudica colposamente creata dallo stesso ente, limitandosi invece a ritenere qualsiasi richiesta assorbitadalla presa d’atto dell’avvenuta sdemanializzazione. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento al contegno colposo adottato dal Comune di Rimini in danno del Casalboni, con conseguente ingiusta esclusione di qualsiasi pregiudizio. L’incidenza causale del comportamento del Comune di Rimini rispetto al convincimento del ricorrente circa la demanialitàdi parte del compendio immobiliare acquistato è stata considerata dalla Corte d’Appello solo ed esclusivamente in relazione alla disposta parziale compensazione delle spese. Il medesimo fatto, seppur decisivo per il giudizio nonché oggetto di discussione, è stato pretermesso nel merito della sentenza impugnata, di guisa che la censura concernente il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell’ente territoriale è stata erroneamente ritenut a assorbita. In altri termini, la Corte d'Appello non avrebbe considera to la condotta colposa e contraria a buona fede del Comune di Rimini causa diun effettivo pregiudizio in capo al ricorrente. 3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. Ric. 2017n. 25360 sez. S2 - ud. 13/06/2022 La domanda proposta in citazione dal ricorrente nei confronti del Comune di Rimini è stata di risarcimento dei danni per aver alienato ai suoi danti causa - con atto del 10 aprile 1978 , quindi molti anni prima del suo acquisto avvenuto nel 1992 - un bene appartenente al demanio pubblico cagionandogli un danno ingiusto. Per questo motivo egli ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento per la diminuzione patrimoniale e per il mancato guadagno patito. Secondo quanto accertato nella sentenza di primo grado, il bene acquistato dal ricorrente è stato sdemanializzato e , dunque , al momento della vendita al Casalboni era libero da pesi, d i conseguenza,la sua domanda – anche quella proposta nei confronti del Comune - per come dedotta e d allegata , è stata ritenuta infondata. Dalla sentenza di appello emerge che i motivi di gravame fatti valere dal Casalboni avevano tutti come presupposto la natura demaniale del bene. D’altra parte, lo stesso ricorrente, nel ricorso per cassazione , riporta che la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto la responsabilità del Comune per aver alienato nel 1978 un terreno indisponibile o demaniale ai suoi danti causa. Ne consegue che la doglianza proposta con i motivi in esame è inammissibile perché si riferisce ad un fatto diverso e non oggetto del giudizio di merito relativo ad un’ipotetica responsabilità extracontrattuale del Comune per aver ingenerato nel ricorrente l’erroneo convincimento circa la demanialità del terreno acquistato o di parte di esso. Tra il Casalboni e il Comune di Rimini, infatti, non è intercorso alcun rapporto contrattuale ma solo una interlocuzione per una pratica edilizia nel corso della quale il Ric. 2017n. 25360 sez. S2 - ud. 13/06/2022 Comune,con nota del 18 novembre 1998 , ha dato erroneament e atto della natura demaniale di parte dell’immobile. Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Il ricorso, peraltro, non si confronta con l’ulteriore ratio decidendi relativa alla assoluta mancanza di prova del danno. 4. Infine , deve evidenziarsi l’assenza di qualsi voglia contraddizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda del Casalboni e allo stesso tempo ha riconosciuto una compensazione delle spese per il contegno ambiguo tenuto dal Comune circa la natura demaniale del terreno che aveva indotto il ricorrente ad agire in giudizio. Tale comportamento, infatti, correttamente valutato in relazione al principio di causalità che regola la ripartizione delle spese del giudizioin correlazione con il principio della soccombenza, non ha, invece, alcuna rilevanza rispetto alla domanda proposta nei confronti del Comune dal Casalboni e rigettat a perch é fondata sull’erroneo convincimento della natura demaniale di parte del terreno acquistato. 5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2017n. 25360 sez. S2 - ud. 13/06/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Rimini delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4100 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei