CassazionesentenzaSezione FDecisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 34392/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 18.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, giudicando sull'appello proposto dagli odierni ricorrenti, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale Capitolino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], responsabili del delitto di truffa aggravata loro ascritto (in concorso, anche, con [OSCURATO:PERSONA], assolto per non aver commesso il fatto) e commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui avrebbero proposto un investimento in vista della riapertura e ristrutturazione del locale denominato "[OSCURATO:PERSONA]", in [OSCURATO:PERSONA], ottenendo dalle predette prima la somma di Euro 101.051,32 e poi, a più riprese, quella di Euro 200.000 rappresentando loro, falsamente, che il locale non era più sottoposto a sequestro penale, in tal modo inducendole in errore e procurandosi un ingiusto profitto; il Tribunale aveva di conseguenza condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 200 di multa ed [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; il primo giudice aveva inoltre riconosciuto agli odierni ricorrenti il beneficio della sospensione condizionale della pena condizionata tuttavia al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva che aveva liquidato in Euro 20.000; 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite i rispettivi difensori lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa: rileva, infatti, che la Corte di Appello, come il giudice di primo grado, ha omesso di considerare la sequenza dei momenti costitutivi del delitto in esame la cui corretta valutazione avrebbe portato ad escludere la fondatezza della ipotesi accusatoria; segnala la mancata considerazione delle dichiarazioni della Hallaoui in ordine al rapporto sentimentale che la legava al [OSCURATO:PERSONA] e la sua piena consapevolezza della persistenza del sequestro del locale come confermato dal teste di parte civile [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea che, proprio per questo, il PM aveva confinato la rilevanza penale della condotta alla corresponsione della somma di Euro 200.000 essendo pacifico che le altre somme erano state consegnate nella consapevole esistenza del sequestro sicché la truffa sarebbe stata consumata soltanto in data 15.1.2015 con la falsa comunicazione dell'avvenuto dissequestro del locale; evidenzia che proprio tenendo conto di ciò andava verificata la scansione dei vari momenti in cui si articola la condotta riconducibile alla fattispecie della truffa e richiama la giurisprudenza di questa Corte sull'errore indotto nella vittima che deve essere la conseguenza degli artifizi e dei raggiri ed al tempo stesso causa determinante dell'atto di disposizione patrimoniale; evidenzia, ancora, come l'elemento che consente di attribuire rilevanza penale alla condotta di inadempienza è il dolo iniziale incidente sull'altrui volontà negoziale; di qui, secondo la difesa, la irrilevanza penale della dazione della somma di Euro 101.051,32 avvenuta, secondo il Tribunale e le stesse parti civili, in un momento in cui costoro erano perfettamente consapevoli del sequestro; sottolinea, invece, come la ricostruzione della pubblica accusa sia stata smentita dalle prove acquisite e, in particolare, dalle parole del teste di parte civile [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva in primo luogo confermato l'interesse della Hallaoui, per nulla pressata dai ricorrenti, ad investire nel territorio marchigiano e, in secondo luogo, che, alla data del 15.3.2015, in occasione dell'incontro presso il suo studio, la medesima era a conoscenza del persistente sequestro del locale ma nel contempo comunque intenzionata a dar corso all'investimento; rileva, a questo punto, come la Corte di Appello abbia replicato sul punto, con riguardo peraltro al solo appello del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che tali dichiarazioni andassero inserite in un più ampio contesto che, tuttavia, doveva considerare la pacifica conoscenza del vincolo in precedenza insistente sul locale; 2.1.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova del concorso di persone ex art. 110 cod. pen.: segnala come la sentenza della Corte di Appello abbia in più passaggi dato rilievo ad elementi ambigui e congetturali e ciò con riguardo, in particolare, al tema del concorso di persone nel reato; rileva che la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] è stata il frutto di una errata valutazione delle prove e disancorata da elementi specifici ma piuttosto fondata su una concezione solidaristica di stampo esclusivamente civilistico; sottolinea che le sentenze di merito hanno considerato non differenziabili le posizioni dei ricorrenti omettendo di dare conto del rapporto peculiare esistente tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, in tal modo, violando l'obbligo del giudice di verificare la posizione ed il ruolo di ciascun compartecipe; segnala che, in quest'ottica, non si è tenuto conto di una serie di elementi tra cui le stesse dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che aveva sempre protestato la propria estraneità rispetto a dinamiche truffaldine ed alle intenzioni del [OSCURATO:PERSONA] tanto da rendersi indisponibile a ricevere la somma di Euro 200.000 una volta appreso dei rapporti tra il coimputato e la parte civile; ribadisce come egli si fosse prestato esclusivamente a far transitare sul proprio conto corrente le somme destinate al [OSCURATO:PERSONA] al fine di impedire iniziative da parte della moglie di costui con cui era in corso una burrascosa separazione e di aver rigirato al medesimo [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 101.051,32, avendo tuttavia, una volta appreso del peggioramento dei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Hallauoi, rifiutato di prestarsi a ricevere sul proprio conto l'ulteriore importo di 200.000 Euro per cui era stato invece coinvolto un terzo soggetto nella persona di [OSCURATO:PERSONA]; richiama, a tal proposito, gli elementi documentali acquisiti al processo e la deposizione del commercialista [OSCURATO:PERSONA]; 2.1.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 163 e 165 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale: denunzia, infatti, come tale previsione sia stata adottata senza alcuna previa valutazione delle condizioni economiche del ricorrente in esplicita adesione ad un orientamento non pacifico ed a cui si contrappone quello che esige invece una disamina specifica sul punto anche in forza del richiamo al dettato costituzionale ed ai principi di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena; tanto premesso, sottolinea che nel caso in esame, qualunque fosse stato l'orientamento seguito dalla Corte di Appello, si imponeva un preciso onere di verifica essendo emersa pacificamente la situazione di dissesto che aveva portato al sequestro del locale e tale da far dubitare delle reali capacità dell'imputato di adempiere alla condizione cui era stato subordinato il beneficio; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], 2.2.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con travisamento dei fatti e delle prove anche in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa: denunzia il vizio motivazionale in cui sarebbe caduta la Corte di Appello in ordine alla valutazione delle deposizioni delle persone offese portatrici di interesse economici e di palesi risentimenti nei confronti dell'odierno ricorrente in conseguenza della interruzione del rapporto sentimentale con la [OSCURATO:PERSONA] di cui tuttavia il provvedimento impugnato non fa alcun cenno; segnala, infatti, che tutti i soggetti interessati avevano riferito di essere a conoscenza del persistente sequestro e che soltanto a séguito della rottura della relazione la [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutata di perfezionare l'accordo proponendo un atto di querela nemmeno preceduto da richieste di restituzione delle somme corrisposte in adempimento dell'accordo liberamente e spontaneamente assunto di fronte ad un legale; evidenzia, anzi, come le persone offese, in data 28.3.2015 avessero intimato l'adempimento delle obbligazioni assunte con la scrittura privata del 19.3.2015 che esse stesse perciò avevano considerato del tutto regolare e non il frutto di pressanti richieste; richiama la giurisprudenza di questa Corte sull'onere motivazionale in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile ed alla necessità che essa sia ancorata ad elementi specifici e non congetturali; sottolinea come la Corte non abbia dato conto dei rilievi articolati sul punto nell'atto di gravame; 2.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa e travisamento dei fatti e delle prove: segnala come i giudici di merito abbiano ritenuto integrata la fattispecie della truffa sulla scorta di una omessa considerazione degli elementi acquisiti al processo e della mancata valutazione della attendibilità delle persone offese; in termini non dissimili da quanto esposto nel ricorso proposto nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA], ribadisce quale debba essere la sequenza dei momenti costitutivi del delitto in esame la cui corretta valutazione avrebbe nel caso di specie portato ad escludere la fondatezza della ipotesi accusatoria; segnala, in particolare, la mancata considerazione delle dichiarazioni della Hallaoui in ordine al rapporto sentimentale che la legava al [OSCURATO:PERSONA] con la piena consapevolezza del sequestro del locale confermato dal teste di parte civile [OSCURATO:PERSONA]; evidenzia come la gli elementi acquisiti avrebbero dovuto dar conto della estraneità del ricorrente rispetto alla ricezione della somma di Euro 200.000 che aveva visto protagonista il solo Romiti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1.1 La vicenda è stata ricostruita nelle due sentenze di merito all'esito di una conforme valutazione delle emergenze istruttorie e, in particolare, della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] che tuttavia il Tribunale come la Corte di Appello hanno giudicato riscontrata, nel suo contenuto, da quelle degli altri testi pure sentiti nel corso del giudizio e dalla documentazione acquisita agli atti del processo. Alla luce di questi elementi, Il Tribunale, con valutazione condivisa dalla Corte di Appello, era pervenuto alla conferma della ipotesi accusatoria secondo cui gli odierni ricorrenti avrebbero indotto in errore le persone offese circa la consistenza, i requisiti e le condizioni di un locale adibito a ristorante e discoteca sito in [OSCURATO:PERSONA] e già gestito da [OSCURATO:PERSONA], inducendole a consegnare loro rilevanti somme di denaro in vista della sua riapertura e ristrutturazione; ciò non soltanto strumentalizzando il rapporto sentimentale tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] ma, anche, attraverso condotte più specifiche quali il mostrare alla persona offese foto del locale in apparente avanzato stato di ristrutturazione in realtà risalenti a molto tempo prima. 2. Le censure articolate con il primo ed il secondo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] come anche con i due motivi del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] finiscono, in definitiva, per reiterare doglianze concernenti la complessiva valutazione delle emergenze istruttorie che erano già state sollevate nel corso del giudizio di primo grado per poi essere con gli atti di appello e che, invero, trovano ampia e dettagliata risposta nelle motivazioni delle due sentenze di merito; si è accennato, d'altra parte, che si è in presenza di una "doppia conforme" laddove la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia, anche, adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01). Non è allora inutile ricordare che in caso di "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, conseguente alla utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale ovvero alla omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., solo ed esclusivamente nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 18.11.2016 n. 7.986, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 19.710, P.C. in proc. Buraschi; Cass. Pen., 4, 13.11.2013 n. 5.615, Nicoli). In ogni caso, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Vero che, tra i vizi denunciabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. v'è anche il "travisamento della prova": ed è noto che il "travisamento" della prova che, in virtù del disposto di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel testo novellato dalla legge 46 del 2006, e che è consentito dedurre in sede di legittimità, è integrato nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., Cass. Pen., 5, 21.1.2011 n. 18.542, Carone; cfr., Cass. Pen., 2, 3.10.2013 n. 47.035, Giugliano, secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; conf., ancora, Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini e, più recentemente, Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG c/ Borriello).È noto, d'altra parte, che, per aversi vizio di travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini; cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; cfr., anche, Cass. Peri., 5, 2.7.2019 n. 48.050, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). Nel caso di specie, invece, le difese hanno dedotto - senza ritualmente allegare le relative deposizioni - la errata lettura delle dichiarazioni del teste Corti che a loro avviso sarebbero state non correttamente valutate dai giudici di merito inducendoli a pervenire a conclusioni errate; in tal modo, tuttavia, finendo per sollecitare una non consentita (in questa sede) rivalutazione della loro valenza ed efficacia dimostrativa.Per altro verso, con il vizio di violazione di legge i ricorrenti denunziano la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice che al contrario sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno ritenuto esser stata integrata; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono anche in tal caso per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. 3. Alla luce di questi principi è dunque agevole render conto della complessiva inammissibilità dei due ricorsi. 3.1.1 Come accennato, il primo ed il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] si risolvono in questioni attinenti non già il "travisamento" ma la valutazione delle prove testimoniali come operata dai giudici di merito: a partire dal vaglio di attendibilità della persona offesa che la Corte di Appello ha al contrario verificato con estrema attenzione giudicando le versione dei fatto propinata dalla [OSCURATO:PERSONA] assolutamente attendibile in quanto confortata dalle parole del teste [OSCURATO:PERSONA] (che, come sottolineato dal Tribunale, aveva per primo intravisto gli aspetti potenzialmente truffaldini della operazione per la quale era stato chiesto il suo aiuto) oltre che dai documenti acquisiti agli atti (attestanti i versamenti) e, infine, dalle parole del teste [OSCURATO:PERSONA], su cui si tornerà in séguito. Nessun "travisamento" è in primo luogo ipotizzabile quanto alla deposizione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], di cui entrambi i giudici di merito hanno invece puntualmente tenuto conto ed il cui contenuto non hanno affatto ignorato considerandolo, invece, con argomentazione non illogica e certamente non contraddetta dal tenore delle dichiarazioni rese dal legale, un essenziale conforto ed un oggettivo riscontro alle parole della parte civile. Si legge nella sentenza di primo grado che la conoscenza tra la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 2012 e che i due, successivamente, si erano avvicinati sentimentalmente sicché nel luglio del 2014, quindi, il [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato alla donna (che, disponendo di una cospicua eredità, aveva intenzione di avviare una attività per la figlia [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio di costui [OSCURATO:PERSONA] i quali avevano in precedenza gestito un locale in [OSCURATO:PERSONA] al momento sotto sequestro ma con ottime prospettive di reddittività; la [OSCURATO:PERSONA] aveva perciò disposto un primo bonifico di Euro 40.000 in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] (documentato in atti) e, poi, nel novembre, un secondo bonifico di Euro 61.051,32 finalizzato, secondo quanto le era stato detto, ad ottenere il dissequestro del locale; il tutto, peraltro, senza alcun impegno formale che avrebbe invece dovuto intervenire con la costituzione di una società di cui sarebbero stati soci la figlia della [OSCURATO:PERSONA] e il figlio dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione del Tribunale e, poi, della Corte di Appello, era stata nel senso che già lo stesso iniziale investimento di oltre 100.000 Euro era in realtà intervenuto sulla prospettazione della concreta possibilità di ottenere la riapertura del locale; ed è proprio in questa prospettiva che, nel gennaio del 2015, la donna era stata indotta a versare altri 200.000 Euro all'esito di un incontro presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. In quella occasione, come aveva rilevato il primo giudice, la era stato presentato [OSCURATO:PERSONA] come nipote dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto rivestire la carica di amministratore della società e, alle richieste della [OSCURATO:PERSONA] su come stesse procedendo la vicenda, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] la aveva rassicurata sul fatto che il locale era stato dissequestrato e restituito inviandole persino una foto che lo ritraeva al suo interno. Ma era stato proprio di fronte al comportamento sfuggente del [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva di continuo e con vari pretesti rinviato la venuta nelle Marche della parte civile) che nel marzo del 2015 la [OSCURATO:PERSONA] - cui era stata fatta presente l'esigenza di un ulteriore intervento finanziario per far fronte alle spese per l'impianto elettrico - aveva chiesto di formalizzare un accordo di fronte all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a Roma che era stato sottoscritto dal [OSCURATO:PERSONA] (anche quale procuratore dell'[OSCURATO:PERSONA]), dalla figlia e dal Romiti. Il Tribunale aveva già chiarito che la persistenza del sequestro del locale era circostanza acclarata in forza di una foto del 27.3.2015 (con l'immagine di un quotidiano recante quella data) e, soprattutto, aveva riportato la deposizione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito in ordine alla intenzione, manifestatagli dalla [OSCURATO:PERSONA], sua vecchia cliente, di aprire una attività nelle Marche ed alla funzione della scrittura privata da lui redatta nel marzo di quell'anno e che, nelle sue intenzioni, finalizzata a dare evidenza ai versamenti ed alla loro scansione temporale visto che sino ad allora tutti gli accordi erano intervenuti sulla parola e che, pertanto, occorreva una qualche formalizzazione di quanto era stato versato e degli accordi intercorsi al fine, evidentemente, di consentire alla donna di recuperare quanto sborsato. Insomma, secondo la ricostruzione delle due sentenze di merito, era proprio dalla deposizione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che era stato possibile acquisire la conferma del fatto che la donna era stata indotta a versare l'ulteriore somma di Euro 200.000 sulla falsa ("truffaldina") prospettazione dell'avvenuto dissequestro del locale sicché il professionista era intervenuto (su richiesta della donna che aveva iniziato ad avere forti dubbi) per cercare di "recuperare" la situazione dando formale rilievo agli accordi che erano intervenuti precedentemente soltanto a parole proprio per "garantire" la posizione della sua assistita. La Corte di Appello ha anzi riportato testualmente le parole del teste il quale aveva spiegato che "... la problematica, sostanzialmente, era di recuperare una situazione, dal mio punto di vista - in quel momento anche dal suo, anche si ci arrivò con un po' di ritardo - una situazione, si passi la parola, 'truffaldina', nel senso che la signora, insieme alla figlia, mi dissero che avevano fatto dei bonifici ad alcune persone, che sarebbero servizi, in parte ... per 'togliere i sigilli' a questa futura discoteca - perché, appunto, aveva i sigilli, e, in parte per ristrutturarla" (cfr., pagg. 6-7 della sentenza di appello). In definitiva, i giudici di merito hanno fornito una lettura assolutamente lineare della deposizione del Corti finendo per concludere, in termini non censurabili in questa sede in quanto di fatto tendenti a sollecitare una diversa interpretazione delle parole del teste piuttosto che un loro "travisamento", nel senso che la versione della [OSCURATO:PERSONA] fossero state confermate proprio dalla testimonianza del professionista il quale, prima della donna, aveva subodorato il carattere truffaldino della operazione cercando in qualche modo di "recuperare la situazione" di cui, per l'appunto, aveva compreso la natura. Nel contempo, la Corte territoriale ha segnalato il dato, in ogni caso assolutamente pacifico, secondo cui a nemmeno un mese dalla data fissate per la riapertura del locale - indicata nel 22.4.2015 - non era stato eseguito alcun lavoro di ripristino e di ristrutturazione ma, soprattutto, non era stata nemmeno ottenuta la liberazione del locale dal vincolo; ha inoltre fatto presente che la [OSCURATO:PERSONA], di fronte ai continui pretesti dei due, si era convinta ad recarsi personalmente sul posto verificando la situazione e scoprendo che non era stato fatto nulla; aveva perciò deciso di sporgere querela non essendo più riuscita a contattare l'[OSCURATO:PERSONA] e ad ottenere spiegazioni dal [OSCURATO:PERSONA]; tanto meno la restituzione degli importi versati.I due ricorsi, a parte un fugace accenno contenuto in quello dell'[OSCURATO:PERSONA] nel quale si rimprovera alla Corte di Appello di non averne tenuto conto, hanno invece sostanzialmente omesso di soffermarsi sulla deposizione del Mancinelli, commercialista e già consulente dell'[OSCURATO:PERSONA] e, al contrario di quanto sostenuto dalle difese, attentamente considerata dal Tribunale e dalla Corte di Appello; i giudici di merito hanno infatti spiegato che il professionista era a conoscenza del fatto che alla discoteca erano stati apposti i sigilli ed aveva ricordato di un incontro dei primi mesi del 2015 con l'[OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] i quali si erano recati da lui per incaricarlo di predisporre un preliminare relativo alla società "[OSCURATO:PERSONA]" che lui sapeva per l'appunto essere fallita perciò non avendo dato séguito alla richiesta; il Mancinelli aveva inoltre ricordato che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fatto presente di una signora di Roma, cui era legato sentimentalmente, interessata ad investire 200.000 Euro nel locale avendo tuttavia compreso che egli avrebbe finito per essere "utilizzato" per convincere costei atteso che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiaramente rappresentato che l'operazione non aveva alcuna prospettiva reale confermando così il carattere sostanzialmente truffaldino delle iniziative adottate dai due odierni ricorrenti. I ricorsi, in definitiva, sono generici nella misura in cui non tengono conto delle articolate risposte, contenute nelle due sentenze di merito, alle medesime doglianze difensive già formulate in primo ed in secondo grado; tendono, inoltre, a formulare (reiterandole) contestazioni sulla "lettura" delle risultanze probatorie al contrario attentamente considerate dai giudici di primo e secondo grado che ne hanno dato conto in termini non censurabili in questa sede ovvero con motivazione priva di vizi logici e giuridici oltre che, per l'appunto, puntualmente ancorata ai dati processuali di cui invece i due ricorsi non hanno tenuto conto e con cui non si sono confrontati. 3.1.2 Infondato è anche il secondo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] che, di fatto, replica l'analogo motivo di appello concernente i presupposti della responsabilità concorsuale del ricorrente già, peraltro, oggetto di rilievi nel corso del giudizio di primo grado. Il primo giudice, infatti, non aveva mancato di prendere in esame la tesi difensiva dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo cui egli si sarebbe in realtà limitato a rendersi disponibile, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], a far transitare sul suo conto gli importi bonificati dalla [OSCURATO:PERSONA], al fine di impedire iniziative della moglie (separata) di quello; il Tribunale aveva spiegato che tale ultima circostanza non era confortata da alcun elemento mentre il fatto che le somme erano state immediatamente "rigirate" al [OSCURATO:PERSONA] (come documentalmente provato) era in realtà la dimostrazione dell'accordo intercorso tra i due aggiungendo che, in ogni caso, tale condotta era certamente qualificabile in termini di concorso materiale dell'[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva in tal modo fornito un contributo sostanziale alla realizzazione della truffa tenuto conto del fatto che proprio lui era stato il gestore dell'attività della discoteca mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto far leva sul rapporto sentimentale con la donna. Nel replicare al motivo di appello con cui la difesa aveva nuovamente ribadito la propria tesi, la Corte territoriale ha motivato, in termini del tutto esaustivi in fatto e corretti in diritto, sul concorso dell'[OSCURATO:PERSONA] sia con riguardo alla prima "tranche" dei soldi confluiti sul suo conto sia per quanto concerne la sua conclamata disponibilità ad occuparsi del locale anche sotto il profilo del disbrigo delle "pratiche burocratiche" (finalizzate al dissequestro) sia, infine, alla irrilevanza del rifiuto a far transitare sul suo conto i successivi 200.000 Euro e ad assumere ruoli formali nella costituenda società. In particolare, i giudici di merito, quanto al ruolo del ricorrente di mero "depositario" delle somme recapitate a [OSCURATO:PERSONA], hanno invece fatto presente che, in realtà, egli aveva "rigirato" a quest'ultimo non tutti gli importi ricevuti di cui aveva invece trattenuto una parte quale cospicuo guadagno personale (cfr., pag. 8 della sentenza qui impugnata); sul punto il ricorso è assolutamente silente e, perciò, generico omettendo di confrontarsi con un dato di assoluto rilievo richiamato dalla Corte di Appello per confutare la tesi difensiva qui pedissequamente riproposta ma senza tener conto di quanto puntualmente sottolineato nella sentenza in verifica. Per altro verso, la Corte di Appello (cfr., pag. 8 della sentenza che richiama quanto esposto dal Tribunale a pag. 13 della sentenza di primo grado) ha anche testualmente richiamato le parole della [OSCURATO:PERSONA] sull'impegno direttamente assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] di provvedere prima alle "pratiche burocratiche" necessarie per la riapertura del locale e, poi, per l'avvio dell'attività "... avendo avuto, diciamo, questo locale - l'ha gestito, diciamo, per una vita - conoscendo anche l'ambiente, il settore ... anche per le cose burocratiche ..." ed avendo ricevuto proprio dall'[OSCURATO:PERSONA] diretta e personale conferma dell'avvenuto recupero della disponibilità del locale per la intrapresa dei lavori di ristrutturazione. In questo quadro, del tutto coerentemente la Corte territoriale ha stimato irrilevante la circostanza che egli non avesse assunto ruoli societari o avesse rifiutato di prestarsi a ricevere gli altri 200.000 Euro; secondo i giudici di secondo grado, anzi, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva in tal modo recepito il suggerimento del suo commercialista Mancinelli ad astenersi da assumere ruoli formali proprio in considerazione del carattere "torbido" dell'affare (cfr., ivi, pag. 9 su cui, ancora una volta, il ricorso è silente).Anche in tal caso, perciò, le censure articolate dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] evocano non già un profilo di illogicità o contraddittorietà della motivazione ovvero di "travisamento" della prova ma, piuttosto, una questione legata alla "lettura" e interpretazione degli elementi istruttori insuscettibile di esser sollevato in questa sede. 3.1.3 Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] con cui la difesa denuncia vizio di motivazione sulla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della disposta provvisionale. La Corte di Appello, nel replicare al motivo di gravame articolato contro la statuizione di primo grado, ha richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (cfr., in tal senso, Sez. 4 - , Sentenza n. 4626 del 08/11/2019, Rv. 278290-01, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, Sentenza n. 12614 del 09/12/2015, Rv. 266873 - 01, imp. Fanella; Sez. 5, Sentenza n. 15800 del 17/11/2015, Rv. 266690 - 01, imp. Foddi ed altro; Sez. 2, Sentenza n. 26221 del 11/06/2015, Rv. 264013 - 01, Dammico). A questo orientamento, come è noto, si affianca quello, obiettivamente più recente, secondo cui il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (cfr., così, Sez. 6 - , Sentenza n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348 - 01, P.; Sez. 6 - , Sentenza n. 22094 del 18/03/2021, Rv. 281510 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 26958 del 24/07/2020, Rv. 279648 - 01, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5 - , Sentenza n. 11299 del 09/12/2019, Rv. 278799 - 01, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha ribadito che il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacità economica del condannato, aveva subordinato al pagamento di una provvisionale la concessione del beneficio della sospensione della pena, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento era stato dichiarato fallito in proprio dopo la sentenza di condanna di primo grado e spogliato dei suoi beni, venduti all'asta; Sez. 5 - , Sentenza n. 48913 del 01/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274599 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11371 del 15/02/2018, Rv. 272544 - 01, C.). Tanto premesso, rileva il Collegio che, anche seguendo l'orientamento di cui si è dato conto da ultimo, si deve prendere atto che l'atto di appello era, sul punto, assolutamente generico perché (cfr., pag. 23 dell'impugnazione) si limitava ad invocare la necessità di un previo esame delle condizioni economiche dell'imputato senza prospettare alcun elemento in grado di giustificare l'obbligo del giudice di verificarne la capacità di adempiere; né, per altro verso, il fallimento della società che aveva gestito la discoteca può automaticamente rappresentare un indizio di incapienza del ricorrente. 3.2.1 II primo motivo dell'appello del [OSCURATO:PERSONA] evoca, in realtà, censure "di merito" ed è a sua volta generico perché, nel censurare la sentenza della Corte di Appello per non aver operato una adeguata valutazione della attendibilità della parte civile, non tiene conto di come la motivazione abbia invece attentamente passato in rassegna i plurimi e convergenti riscontri alla versione dei fatti propinata dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire dal richiamo alle dichiarazioni dei testi Corti e Mancinelli di cui entrambi i ricorsi, come accennato trattando della posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], hanno tentato di dedurre l'avvenuto travisamento ma, in effetti, ignorato il puntuale riferimento operato nelle due sentenze di merito. La Corte ha inoltre risposto in maniera altrettanto puntuale al rilievo difensivo sulla "estraneità" del [OSCURATO:PERSONA] dando conto della documentazione prodotta dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla "restituzione" dei primi bonifici effettuati dalla parte civile. Non risponde inoltre al vero che la sentenza abbia trascurato il rapporto sentimentale tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avendo invece specificamente considerato come proprio quel rapporto fosse stato strumentalizzato dal [OSCURATO:PERSONA] di interferire sulla volontà della donna. 4. L'inammissibil