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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07082/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità di tutti i ricorsi, come da requisitoria scritta cui si è riportata; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, i quali hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] del 13 agosto 2025 veniva rigettata l’istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. del medesimo Tribunale per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), aggravata sia dalla natura armata sia dalla transnazionalità, nonché contestata a più di dieci persone.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp.

Att. cod. proc. pen. 2.1.

Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale (artt. 273, 274, 292 co. 2 lett. c) e cbis), 309, 125 cod. proc. pen.) e violazione di legge sostanziale (art. 74 d.P.R. 309/1990) e correlato vizio motivazionale sotto il profilo del travisamento probatorio.

In sintesi, in relazione il primo profilo (violazione della legge processuale), si censura l’uso di una motivazione assertiva (“condivisione” delle valutazioni del G.i.p.) priva di analitico scrutinio dei singoli elementi indiziari e delle eccezioni difensive; ciò integrerebbe la violazione dell’obbligo di motivazione “specifica” dell’ordinanza cautelare e del sindacato del riesame.

È dedotta, inoltre, la mancata considerazione della memoria del 13.08.2025 (rilievi su assenza di delittifine, assenza di criptofonino/SkyECC, irrilevanza di condotte neutre quali “bonifica dei mezzi”, dialoghi su trojan di terzi e telefono lasciato fuori dall’abitazione), elementi che il giudice avrebbe dovuto confutare puntualmente.

In relazione al secondo profilo (violazione della legge penale sostanziale), si sostiene che la partecipazione associativa richiede stabile inserimento e contributo apprezzabile al programma comune, non episodi isolati; la difesa evidenzia l’assenza di contestazioni ex art. 73 d.P.R. 309/1990 a carico del ricorrente (a fronte di molteplici “delittifine” contestati al fratello [OSCURATO:PERSONA]) e la mancanza di contatti/ruoli con altri presunti partecipi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ecc.).

Gli episodi valorizzati (24.04.2021 conversazione con il fratello [OSCURATO:PERSONA]; recupero di un fustino alla ditta “Bergamotto di Fortugno”; 08.11.2021 sotterramento di un contenitore nell’area della casa di [OSCURATO:PERSONA]; sequestri di denaro del 19.11.2021) non dimostrerebbero coscienza e volontà di far parte del sodalizio né un ruolo tipico, secondo la ricostruzione difensiva.

Si censura, in particolare, il vizio di motivazione apparente, incompleta e illogica sul ruolo di “partecipe”.

In particolare: a) quanto alla conversazione del 24.04.2021, il tenore è ritenuto generico e riferito a indicazioni di terzi su un occultamento in un terreno; la traiettoria del mezzo mostrerebbe che il ricorrente si muove in direzione opposta a quella ipotizzata; il “fusto” sarebbe vuoto; non vi è prova di cosa sia stato occultato, né collegamento con i sequestri successivi; b) quanto al sotterramento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], le immagini mostrano un contenitore interrato con [OSCURATO:PERSONA]; la difesa afferma che ciò prova, al più, un aiuto contingente al fratello, non un ruolo associativo; il successivo sequestro di circa €400.000 sarebbe non riconducibile al ricorrente; c) quanto al sequestro di € 500.000 (06.02.2021) e al capo 7, il G.i.p. ha escluso i gravi indizi sul ricorrente, mentre il riesame avrebbe impropriamente utilizzato quell’episodio in danno del ricorrente; d) le condotte valorizzate nell’ordinanza sarebbero neutre (“bonifica dei mezzi” ridotta a un controllo visivo con specchietto; telefonino lasciato all’esterno; commenti su apparato “infettato” in capo a terzo sarebbero una notizia da fonti aperte).

Tali elementi sarebbero privi di valore indiziante ai fini dell’art. 74 TU Stup.

Quanto, poi, al dedotto vizio di travisamento probatorio, riguarderebbe le dichiarazioni di due collaboranti.

Anzitutto, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nel verbale [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe solo riconosciuto in fotografia i fratelli e riferito frequentazioni risalenti, ma non li avrebbe qualificati come affiliati né attribuito ruoli nel periodo contestato (dal 2020).

Il riesame, secondo la difesa, avrebbe travisato il contenuto.

Quanto, invece, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso si sarebbe limitato ad indicare doti (“Santa” per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; “Trequarcino” per [OSCURATO:PERSONA]) e un episodio di importazione di 200 kg di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], collocato in epoca precedente al perimetro cautelare e non individualizzato quanto al ruolo del ricorrente.

Mancherebbero quindi riscontri estrinseci individualizzanti idonei a fondare i gravi indizi sul ricorrente.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta configurabilità delle aggravanti della transnazionalità (art. 61bis cod. pen.) e dell’associazione armata (art. 74 co. 4 d.P.R. 309/1990).

In sintesi, quanto alla transnazionalità (art. 61bis cod. pen.), si deduce l’inapplicabilità per assenza di un gruppo criminale organizzato estero identificato e distinto dall’associazione italiana; la motivazione del riesame richiama paesi (Ecuador, Spagna, Belgio, Francia, Albania) e soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ma non spiega il contributo del ricorrente né la consapevolezza della cooperazione con il gruppo transnazionale.

Quanto, invece, all’aggravante delle armi (art. 74 co. 4), le conversazioni su armi (“ferri”, pistola Tanfoglio cal. 9, ordigni) riguarderebbero altri indagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Per l’imputazione dell’aggravante al singolo partecipe occorre quantomeno la prevedibilità concreta e/o la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio, che nel caso di specie la difesa reputa non dimostrata per il ricorrente.

3. Con requisitoria scritta del 15 dicembre 2025, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, richiesta cui si è riportato in udienza.

Secondo il PG, l’ordinanza impugnata ha ampiamente specificato che le emergenze investigative avevano acclarato la sussistenza di una specifica organizzazione criminale, composta da più di dieci sodali, con disponibilità di armi e ramificazione qualitativa e quantitativa del fenomeno associativo e puntuale ripartizione dei ruoli, anche con riferimento a figure esterne al sodalizio di cui la medesima associazione si avvaleva (la rete di esfiltratori capeggiata da ZAMBARA): era del tutto emblematica la presenza di organizzatori/promotori/finanziatori inseriti nella fascia apicale del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), la sussistenza di custodi preposti alla gestione/occultamento/trasferimento della sostanza stupefacente (VOTANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] detto "Memè", [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] cl. 69'), di un corriere preposto alla gestione materiale delle singole cessioni ([OSCURATO:PERSONA] Santo) e di una nutrita schiera di fornitori/acquirenti pronti a dare al sodalizio la costante disponibilità nell'approvvigionamento, anche mediante canali di rifornimento di derivazione sovranazionale, di ingentissime quantità di sostanza stupefacente di varie tipologie.

Non vi è quindi dubbio in ordine alla sussistenza di elementi idonei a dimostrare l'associazione dedita al narcotraffico per la cui esistenza non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583).

Con riferimento, poi, agli elementi da cui trarre l’adesione al gruppo organizzato, il Tribunale del riesame ha ben delineato la trama dell’associazione, la suddivisione dei compiti e il ruolo svolto dal ricorrente che si era messo a disposizione del sodalizio per l’occultamento del prodotto e dei proventi illeciti (pag. 11 ordinanza).

Il coinvolgimento dell’indagato è stato correttamente ritenuto dimostrato dalle emergenze investigative: servizi di pedinamento e controllo e di videosorveglianza, riferimenti univoci ed individualizzanti contenuti nell’analisi dei dati, nelle chat acquisite e nelle intercettazioni captate, nelle dichiarazioni rese dallo stesso indagato e dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

E' sufficiente, ai fini dell’integrazione della partecipazione associativa, che tra i sodali esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione.

Lo svolgimento delle funzioni di custode costituisce lo svolgimento di un ruolo strategico nel perseguimento dei fini comuni e, soprattutto, può ragionevolmente intendersi espressivo di un collaudato rapporto fiduciario esistente tra i sodali.

E' sufficiente, ai fini dell’integrazione della partecipazione associativa, che tra i sodali esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione.

Lo svolgimento delle funzioni di custode costituisce lo svolgimento di un ruolo strategico nel perseguimento dei fini comuni e, soprattutto, può ragionevolmente intendersi espressivo di un collaudato rapporto fiduciario esistente tra i sodali.

Sul punto va posto in rilievo che la Corte di cassazione ha ritenuto che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 27866 del 2019). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale, è inammissibile.

2. Il primo motivo, variamente articolato, non sfugge al giudizio di inammissibilità.

2.1. Ed invero, in via preliminare, il Collegio cautelare di merito fa proprio il percorso motivazionale dell’ordinanza genetica e ne sottolinea la coerenza logica, adottando una motivazione “per relationem” integrativa rispetto a quanto già argomentato dal G.i.p., e richiamando il principio di integrazione motivazionale tra le ordinanze ex artt. 292 e 309 cod. proc. pen. (complementarietà motivazionale tra giudice della cautela e tribunale della libertà).

Il Tribunale ricorda che il rinvio è ammissibile purché non si risolva in un mero richiamo generico, ma dia conto dell’autonoma valutazione. (sul punto, l’ordinanza richiama espressamente: Sez.

II, n. 774/2007; Sez.

II, n. 1154/1994; Sez.

U, n. 919/2003).

Tali principi risultano coerenti con l’orientamento di legittimità sulla motivazione per relationem nei provvedimenti cautelari, che ne ammette l’uso a condizione di un effettivo vaglio autonomo della base indiziaria e delle esigenze cautelari.

Detto modus procedendi è pienamente legittimo.

L’ordinanza di riesame può invero motivare per relationem rispetto al titolo genetico se emerge l’autonoma presa di cognizione e valutazione critica degli atti, e non un “copiaincolla” che vanifichi il mezzo d’impugnazione (artt. 292 e 309 c.p.p.; Sez.

U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226488 - 01).

L’atto in esame non si limita a rinvii generici, ma integra i passaggi essenziali (associazione; transnazionalità; armamento; gravità indiziaria sul ricorrente; esigenze cautelari), indicando specificamente gli elementi ritenuti decisivi (chat, sequestri, video, collaboratori).

Ciò è coerente con i requisiti enucleati dalla Cassazione (tra le tante: Sez. 4, n. 45847 del 08/07/2004, Chisari, Rv. 230415 - 01).

La tecnica redazionale è dunque correttamente impiegata, né emergono vizi di motivazione apparente o mancanza assoluta di motivazione.

2.2. Nel merito, con riferimento alla deduzione di vizio di violazione di legge sostanziale, il provvedimento ricostruisce una associazione stabile, strutturata e articolata, con vertice in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (promotori, organizzatori, finanziatori), capace di importare e distribuire ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana sfruttando canali transnazionali ([OSCURATO:PERSONA] — Ecuador; Europa — Spagna, Germania, Olanda, Belgio, Albania), e di reimpiegare proventi per il finanziamento di ulteriori operazioni.

L’ordinanza dettaglia ruoli funzionali (intermediazione, approvvigionamento, smercio, logistica, riciclaggio), menziona corrieri, auto modificate, contabilità delle transazioni, e canali cifrati (SkyECC) per le comunicazioni.

Quanto alla natura armata, il Tribunale valorizza plurime conversazioni intercettate su SkyECC (es. richieste di recupero di “ferri”, conferme di consegna di armi, offerta di pistola “Tanfoglio” con immagini, fotografie di ordigni), che denotano disponibilità attuale di armi per la tutela degli interessi del gruppo.

Sul piano probatorio, oltre alle chat criptate, il Tribunale richiama sequestri: a) 117,486 kg di cocaina il 7 luglio 2021; b) € 500.000 il 6 febbraio 2021; c) € 400.000 il 19 novembre 2021.

Tali elementi —corroborati da analisi su dispositivi satellitari, utenze, interrogazioni documentali— sorreggono la gravità indiziaria circa l’esistenza del fenomeno associativo e l’operatività del gruppo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, il Tribunale individua un ruolo di partecipe con compiti di occultamento di stupefacente e denaro (fusti in plastica), e di consegna del denaro a soggetti di origine cinese incaricati del riciclaggio, oltre ad attività di bonifica dei mezzi e accortezze per eludere le indagini.

Sono valorizzate: (i) conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) sulle modalità di occultamento (indicazioni sul luogo “più sotto”, segni di riconoscimento); (ii) riprese video presso “Bergamotto di Fortugno” con prelievo del fusto; (iii) video dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sull’interramento del contenitore nel giardino dell’abitazione in uso ad [OSCURATO:PERSONA]; (iv) sequestro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di oltre € 400.000 anche all’interno di un bidone interrato nel punto esatto delle riprese del giorno 8; (v) dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che qualificano i fratelli [OSCURATO:PERSONA] con doti mafiose (Santa; “Trequartino”), collocandoli stabilmente nel contesto ‘ndranghetistico dedito al narcotraffico e alle armi e descrivono uno specifico episodio di importazione di 200 kg di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] cui i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero preso parte.

2.3. L’impianto argomentativo resiste, all’evidenza, alle censure proposte, anche perché del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia.

L’art. 74 T.U. stupefacenti punisce promotori/organizzatori/finanziatori e partecipi all’associazione dedita alla commissione di più delitti ex art. 73 (con aggravamenti per numero associati, associazione armata, ecc.).

L’elemento distintivo rispetto al concorso nei reati-fine è il vincolo stabile e la programmazione di una serie non determinata di delitti, con divisione di compiti e disponibilità duratura al perseguimento del programma (tra le tante: Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01).

È partecipe anche chi svolge il ruolo di fornitore/mediatore/logista quando la collaborazione con il gruppo è costante e supera il mero rapporto negoziale episodico (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249 – 01).

La giurisprudenza più recente ha anche precisato i limiti: la mera fornitura può non bastare se non si dimostra inserimento stabile in un gruppo organizzato (da ultimo, Sez. 6, n. 44153 del 17/10/2023, Santoro, non mass.).

Nel caso in esame, però, il Tribunale ha ravvisato stabilità e affidabilità del contributo, non occasionalità.

L’inquadramento del contributo di [OSCURATO:PERSONA] come partecipe ex art. 74 T.U.

Stup. è giuridicamente corretto alla luce delle conversazioni, delle riprese e dei sequestri che superano la soglia del rapporto sinallagmatico e mostrano un ruolo funzionale e ripetuto (occultamento di proventi e sostanze; logistica; interazione sistematica con i vertici e con i soggetti del riciclaggio).

3. La difesa, già in sede cautelare di merito davanti ai giudici del riesame, aveva contestato l’insussistenza di gravi indizi sulla partecipazione associativa del ricorrente, ritenendo gli elementi enunciati inidonei a provare un inserimento stabile nel sodalizio.

4. Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, disattende le doglianze, per una serie di ragioni.

4.1. Anzitutto, perché la base indiziaria è plurima e convergente: intercettazioni su SkyECC (con puntuale attribuzione dei PIN ai soggetti), videoriprese, sequestri di droga e denaro e dichiarazioni di collaboratori.

Il tutto inserito in un quadro associativo strutturato e di lunga durata.

Il ricorrente ha ammesso in sede di interrogatorio di garanzia di aver seppellito denaro (pur negando il resto): ammissione che corrobora la ricostruzione sui fusti e l’occultamento.

La ricostruzione topografica/cronologica (riprese dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; cartone di segnalazione; sequestro del 19.11.2021) connette il ricorrente all’occultamento dei proventi.

La natura della condotta (custodia/occultamento sistematico di denaro e sostanze) è logicamente funzionale al programma criminoso: nel paradigma dell’art. 74 d.P.R. 309/90 la partecipazione non richiede un ruolo di vertice, bastando un contributo stabile, inserito nella divisione dei compiti del gruppo.

4.2. Il Tribunale, inoltre, qualifica la condotta del ricorrente alla luce della giurisprudenza di legittimità che distingue tra concorso nei reatifine e partecipazione al reato associativo quando la collaborazione è stabile e affidabile e supera il mero rapporto sinallagmatico dei singoli scambi.

L’impugnata ordinanza, pertanto, non si espone alle censure difensive che, al cospetto del predetto apparato argomentativo, appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità.

Ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01).

E ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie.

4.3. Quanto, infine, al dedotto travisamento probatorio, la difesa non ne ha dimostrato la decisività.

E’ pacifico, infatti, che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01).

E ciò non è avvenuto nel caso di specie.

5. Anche il secondo motivo è inammissibile.

5.1. Quanto alla configurabilità dell’associazione armata, il Tribunale valorizza conversazioni e immagini SkyECC che mostrano disponibilità di armi pronte all’uso per la tutela del traffico.

L’impostazione è coerente con i criteri probatori (dialoghi indicativi e immagini condivise nelle chat).

5.2. Quanto all’aggravante della transnazionalità (art. 61bis cod. pen.), il Collegio evidenzia il concreto avvalersi di gruppi criminali esteri (Ecuador, Spagna, Belgio, Francia, Albania), in linea con i sequestri e gli sviluppi investigativi (si veda, ad esempio, la costante evidenza di maxisequestri di cocaina su rotte transoceaniche con snodo nel porto di [OSCURATO:PERSONA], fenomeno ampiamente documentato).

6. Con riferimento a quest’ultima aggravante, la censura difensiva sollevata in relazione all’aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 61-bis cod. pen., si fonda sull’assunto che tale aggravante sarebbe inapplicabile nel caso di specie, in quanto non sarebbe stato identificato un gruppo criminale organizzato estero distinto dall’associazione italiana, né sarebbe stato adeguatamente motivato il contributo specifico del ricorrente o la sua consapevolezza della cooperazione con soggetti stranieri.

6.1. Tuttavia, questa impostazione difensiva non trova riscontro né nella normativa vigente né nell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

In primo luogo, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che l’aggravante della transnazionalità non richiede necessariamente l’esistenza di un’associazione criminale estera formalmente strutturata e distinta da quella italiana.

È sufficiente che l’associazione italiana si avvalga, in modo stabile e funzionale, della cooperazione di soggetti o strutture operanti all’estero, anche se questi non siano organizzati in forma associativa autonoma.

In altre parole, ciò che rileva è la dimensione effettivamente transnazionale dell’attività criminosa, ossia il coinvolgimento di più Stati nella realizzazione del programma delittuoso, attraverso rapporti di collaborazione, anche solo funzionale, con soggetti stranieri (Sez.

U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255033 – 01; Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481 – 01; Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280645 – 02; Sez. 4, n. 23132 del 25/05/2022, Seino ed altri, non mass.; Sez. 4, n. 21912 del 29/04/2021, Salazar ed altro, non mass.; Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445 – 01).

6.2. Nel caso in esame, l’ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito in modo dettagliato l’operatività di un sodalizio criminale che si avvale stabilmente di canali di approvvigionamento e distribuzione di sostanze stupefacenti che coinvolgono diversi Paesi esteri, quali Ecuador, Spagna, Belgio, Francia e Albania.

La motivazione dà conto del ruolo di alcuni soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel mantenere e sviluppare i rapporti con fornitori, intermediari e corrieri stranieri, nonché della gestione di importazioni di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] e di transazioni finanziarie internazionali, come il riciclaggio di proventi tramite soggetti di origine cinese.

Quanto al contributo del ricorrente, pur non essendo egli un promotore o organizzatore del sodalizio, la sua partecipazione si inserisce in modo stabile e funzionale nella catena logistica e finanziaria dell’associazione, con compiti di occultamento di denaro e sostanze e di consegna di proventi a soggetti stranieri per il riciclaggio.

La consapevolezza della dimensione transnazionale dell’attività associativa si desume dalla partecipazione sistematica del ricorrente alle attività di occultamento e movimentazione di denaro destinato all’estero, nonché dalla collaborazione con i vertici dell’associazione, i quali erano direttamente coinvolti nella gestione dei rapporti con i fornitori stranieri.

6.3. La giurisprudenza di questa Corte, come anticipato, ha più volte affermato che l’aggravante della transnazionalità si applica anche ai partecipi che, pur non avendo rapporti diretti con i soggetti esteri, sono consapevoli di inserirsi in un’organizzazione che opera su scala internazionale e contribuiscono, anche solo in parte, alla realizzazione del programma criminoso transnazionale.

Non è dunque necessario che ogni partecipe abbia rapporti personali con i soggetti stranieri, essendo sufficiente che il suo contributo sia funzionale al programma associativo che si avvale stabilmente di canali esteri.

In conclusione, la tesi difensiva secondo cui l’aggravante della transnazionalità sarebbe inapplicabile per assenza di un gruppo criminale organizzato estero identificato e distinto dall’associazione italiana, e per mancata dimostrazione della consapevolezza del ricorrente circa la cooperazione con soggetti stranieri, non trova fondamento né nella normativa né nella giurisprudenza.

La motivazione del Tribunale risulta adeguata e conforme ai requisiti richiesti per l’applicazione dell’aggravante, avendo descritto la dimensione transnazionale dell’associazione, il ruolo dei soggetti esteri e la funzionalità del contributo del ricorrente all’attività internazionale del sodalizio.

7. Quanto, ancora, all’associazione armata, la censura difensiva, secondo cui l’aggravante per disponibilità di armi (art.74, co.4, d.P.R.309/1990) non sarebbe applicabile al ricorrente poiché le conversazioni e le immagini su “ferri”, pistola Tanfoglio 9 mm e ordigni riguarderebbero altri indagati, presuppone erroneamente che si debba dimostrare una disponibilità diretta di armi da parte del singolo imputato.

7.1. In verità, per l’imputazione dell’aggravante è sufficiente che sia ravvisabile una prevedibilità concreta e una consapevolezza da parte del partecipante della presenza di armi nel sodalizio, quando queste siano finalizzate a tutelare o favorire l’attività dell’associazione.

A conferma di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre un nesso funzionale, non necessariamente individuale, tra l’arma e il contributo del singolo al programma criminoso associativo (Sez. 3, n. 25540 del 21/02/2019, Belulaj, non mass.; arg. ex Sez. 3, n. 43142 del 07/11/2024, Arduino, non mass.; Sez. 6, n. 11494 del 18/02/2025, Scotto, Rv. 287794 – 01).

7.2. Facendo coerente applicazione al caso concreto di tali principi, è evidente che le conversazioni su SkyECC relative a “ferri”, ordigni, pistola, se evidentemente riferite ad altri soggetti del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA] G., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), non escludono la loro rilevanza ai fini dell’aggravante per gli altri partecipi.

Il ricorrente, pur non essendo il detentore diretto, inserendosi consapevolmente in un’associazione dotata di armi, e contribuendo in modo stabile alla sua attività, deve ritenersi informato della disponibilità di armi e partecipe della funzione intimidatoria o protettiva che esse esercitano.

È sufficiente che nel quadro indiziario vi siano elementi oggettivi (chat, conversazioni tra gli indagati, pianificazione di recupero o trasporto di armi) tali da rendere concretamente prevedibile la presenza di armi nel contesto operativo dell’organizzazione.

Anche se non documentato il possesso diretto da parte del ricorrente, la giurisprudenza (Cass. 25540/2019, cit.) permette di riconoscere l’aggravante per partecipi consapevoli, se la prova suggerisce la coesistenza di armi nel gruppo in modo che ciò contribuisca allo svolgimento del programma criminoso.

La giurisprudenza di legittimità indica chiaramente che è sufficiente la prevedibilità o consapevolezza, in presenza di un contesto organizzativo armato.

Le conversazioni, la struttura del sodalizio, il ruolo attivo del ricorrente nella fase logistico-finanziaria costituiscono elementi indiziari idonei a integrare la consapevolezza: e quindi a giustificare la configurabilità dell’aggravante dell’art.74, co.4.

Nel caso di specie, pertanto, la struttura organizzativa del sodalizio, la natura delle attività svolte, la presenza di conversazioni tra i vertici e altri sodali sulle armi, e il ruolo attivo del ricorrente nella logistica e nella gestione dei proventi, sono elementi che rendono quantomeno prevedibile e conoscibile la disponibilità di armi da parte dell’associazione.

Pertanto, la censura difensiva è infondata, in quanto, come detto, la giurisprudenza richiede solo la consapevolezza o la prevedibilità concreta della disponibilità di armi, non la partecipazione diretta a episodi specifici di detenzione o uso delle stesse.

Entrambe le aggravanti sono state dunque motivatamente ritenute.

La disponibilità di armi emerge da plurimi dati, mentre la transnazionalità è descritta con puntuale riferimento a Paesi di origine/transito e condotte cooperative.

8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità di tutti i ricorsi, come da requisitoria scritta cui si è riportata; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del ricorrente, i quali hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] del 13 agosto 2025 veniva rigettata l’istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. del medesimo Tribunale per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), aggravata sia dalla natura armata sia dalla transnazionalità, nonché contestata a più di dieci persone. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione della legge processuale (artt. 273, 274, 292 co. 2 lett. c) e cbis), 309, 125 cod. proc. pen.) e violazione di legge sostanziale (art. 74 d.P.R. 309/1990) e correlato vizio motivazionale sotto il profilo del travisamento probatorio. In sintesi, in relazione il primo profilo (violazione della legge processuale), si censura l’uso di una motivazione assertiva (“condivisione” delle valutazioni del G.i.p.) priva di analitico scrutinio dei singoli elementi indiziari e delle eccezioni difensive; ciò integrerebbe la violazione dell’obbligo di motivazione “specifica” dell’ordinanza cautelare e del sindacato del riesame. È dedotta, inoltre, la mancata considerazione della memoria del 13.08.2025 (rilievi su assenza di delittifine, assenza di criptofonino/SkyECC, irrilevanza di condotte neutre quali “bonifica dei mezzi”, dialoghi su trojan di terzi e telefono lasciato fuori dall’abitazione), elementi che il giudice avrebbe dovuto confutare puntualmente. In relazione al secondo profilo (violazione della legge penale sostanziale), si sostiene che la partecipazione associativa richiede stabile inserimento e contributo apprezzabile al programma comune, non episodi isolati; la difesa evidenzia l’assenza di contestazioni ex art. 73 d.P.R. 309/1990 a carico del ricorrente (a fronte di molteplici “delittifine” contestati al fratello [OSCURATO:PERSONA]) e la mancanza di contatti/ruoli con altri presunti partecipi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ecc.). Gli episodi valorizzati (24.04.2021 conversazione con il fratello [OSCURATO:PERSONA]; recupero di un fustino alla ditta “Bergamotto di Fortugno”; 08.11.2021 sotterramento di un contenitore nell’area della casa di [OSCURATO:PERSONA]; sequestri di denaro del 19.11.2021) non dimostrerebbero coscienza e volontà di far parte del sodalizio né un ruolo tipico, secondo la ricostruzione difensiva. Si censura, in particolare, il vizio di motivazione apparente, incompleta e illogica sul ruolo di “partecipe”. In particolare: a) quanto alla conversazione del 24.04.2021, il tenore è ritenuto generico e riferito a indicazioni di terzi su un occultamento in un terreno; la traiettoria del mezzo mostrerebbe che il ricorrente si muove in direzione opposta a quella ipotizzata; il “fusto” sarebbe vuoto; non vi è prova di cosa sia stato occultato, né collegamento con i sequestri successivi; b) quanto al sotterramento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], le immagini mostrano un contenitore interrato con [OSCURATO:PERSONA]; la difesa afferma che ciò prova, al più, un aiuto contingente al fratello, non un ruolo associativo; il successivo sequestro di circa €400.000 sarebbe non riconducibile al ricorrente; c) quanto al sequestro di € 500.000 (06.02.2021) e al capo 7, il G.i.p. ha escluso i gravi indizi sul ricorrente, mentre il riesame avrebbe impropriamente utilizzato quell’episodio in danno del ricorrente; d) le condotte valorizzate nell’ordinanza sarebbero neutre (“bonifica dei mezzi” ridotta a un controllo visivo con specchietto; telefonino lasciato all’esterno; commenti su apparato “infettato” in capo a terzo sarebbero una notizia da fonti aperte). Tali elementi sarebbero privi di valore indiziante ai fini dell’art. 74 TU Stup. Quanto, poi, al dedotto vizio di travisamento probatorio, riguarderebbe le dichiarazioni di due collaboranti. Anzitutto, quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nel verbale [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe solo riconosciuto in fotografia i fratelli e riferito frequentazioni risalenti, ma non li avrebbe qualificati come affiliati né attribuito ruoli nel periodo contestato (dal 2020). Il riesame, secondo la difesa, avrebbe travisato il contenuto. Quanto, invece, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], lo stesso si sarebbe limitato ad indicare doti (“Santa” per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; “Trequarcino” per [OSCURATO:PERSONA]) e un episodio di importazione di 200 kg di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA], collocato in epoca precedente al perimetro cautelare e non individualizzato quanto al ruolo del ricorrente. Mancherebbero quindi riscontri estrinseci individualizzanti idonei a fondare i gravi indizi sul ricorrente. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta configurabilità delle aggravanti della transnazionalità (art. 61bis cod. pen.) e dell’associazione armata (art. 74 co. 4 d.P.R. 309/1990). In sintesi, quanto alla transnazionalità (art. 61bis cod. pen.), si deduce l’inapplicabilità per assenza di un gruppo criminale organizzato estero identificato e distinto dall’associazione italiana; la motivazione del riesame richiama paesi (Ecuador, Spagna, Belgio, Francia, Albania) e soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ma non spiega il contributo del ricorrente né la consapevolezza della cooperazione con il gruppo transnazionale. Quanto, invece, all’aggravante delle armi (art. 74 co. 4), le conversazioni su armi (“ferri”, pistola Tanfoglio cal. 9, ordigni) riguarderebbero altri indagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Per l’imputazione dell’aggravante al singolo partecipe occorre quantomeno la prevedibilità concreta e/o la consapevolezza della disponibilità di armi da parte del sodalizio, che nel caso di specie la difesa reputa non dimostrata per il ricorrente. 3. Con requisitoria scritta del 15 dicembre 2025, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, richiesta cui si è riportato in udienza. Secondo il PG, l’ordinanza impugnata ha ampiamente specificato che le emergenze investigative avevano acclarato la sussistenza di una specifica organizzazione criminale, composta da più di dieci sodali, con disponibilità di armi e ramificazione qualitativa e quantitativa del fenomeno associativo e puntuale ripartizione dei ruoli, anche con riferimento a figure esterne al sodalizio di cui la medesima associazione si avvaleva (la rete di esfiltratori capeggiata da ZAMBARA): era del tutto emblematica la presenza di organizzatori/promotori/finanziatori inseriti nella fascia apicale del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), la sussistenza di custodi preposti alla gestione/occultamento/trasferimento della sostanza stupefacente (VOTANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] detto "Memè", [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] cl. 69'), di un corriere preposto alla gestione materiale delle singole cessioni ([OSCURATO:PERSONA] Santo) e di una nutrita schiera di fornitori/acquirenti pronti a dare al sodalizio la costante disponibilità nell'approvvigionamento, anche mediante canali di rifornimento di derivazione sovranazionale, di ingentissime quantità di sostanza stupefacente di varie tipologie. Non vi è quindi dubbio in ordine alla sussistenza di elementi idonei a dimostrare l'associazione dedita al narcotraffico per la cui esistenza non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 20/02/2019, Rv. 275583). Con riferimento, poi, agli elementi da cui trarre l’adesione al gruppo organizzato, il Tribunale del riesame ha ben delineato la trama dell’associazione, la suddivisione dei compiti e il ruolo svolto dal ricorrente che si era messo a disposizione del sodalizio per l’occultamento del prodotto e dei proventi illeciti (pag. 11 ordinanza). Il coinvolgimento dell’indagato è stato correttamente ritenuto dimostrato dalle emergenze investigative: servizi di pedinamento e controllo e di videosorveglianza, riferimenti univoci ed individualizzanti contenuti nell’analisi dei dati, nelle chat acquisite e nelle intercettazioni captate, nelle dichiarazioni rese dallo stesso indagato e dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E' sufficiente, ai fini dell’integrazione della partecipazione associativa, che tra i sodali esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione. Lo svolgimento delle funzioni di custode costituisce lo svolgimento di un ruolo strategico nel perseguimento dei fini comuni e, soprattutto, può ragionevolmente intendersi espressivo di un collaudato rapporto fiduciario esistente tra i sodali. E' sufficiente, ai fini dell’integrazione della partecipazione associativa, che tra i sodali esista un comune e durevole interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una pur minima organizzazione. Lo svolgimento delle funzioni di custode costituisce lo svolgimento di un ruolo strategico nel perseguimento dei fini comuni e, soprattutto, può ragionevolmente intendersi espressivo di un collaudato rapporto fiduciario esistente tra i sodali. Sul punto va posto in rilievo che la Corte di cassazione ha ritenuto che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Cass. Sez. 2, n. 27866 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta di discussione orale, è inammissibile. 2. Il primo motivo, variamente articolato, non sfugge al giudizio di inammissibilità. 2.1. Ed invero, in via preliminare, il Collegio cautelare di merito fa proprio il percorso motivazionale dell’ordinanza genetica e ne sottolinea la coerenza logica, adottando una motivazione “per relationem” integrativa rispetto a quanto già argomentato dal G.i.p., e richiamando il principio di integrazione motivazionale tra le ordinanze ex artt. 292 e 309 cod. proc. pen. (complementarietà motivazionale tra giudice della cautela e tribunale della libertà). Il Tribunale ricorda che il rinvio è ammissibile purché non si risolva in un mero richiamo generico, ma dia conto dell’autonoma valutazione. (sul punto, l’ordinanza richiama espressamente: Sez. II, n. 774/2007; Sez. II, n. 1154/1994; Sez. U, n. 919/2003). Tali principi risultano coerenti con l’orientamento di legittimità sulla motivazione per relationem nei provvedimenti cautelari, che ne ammette l’uso a condizione di un effettivo vaglio autonomo della base indiziaria e delle esigenze cautelari. Detto modus procedendi è pienamente legittimo. L’ordinanza di riesame può invero motivare per relationem rispetto al titolo genetico se emerge l’autonoma presa di cognizione e valutazione critica degli atti, e non un “copiaincolla” che vanifichi il mezzo d’impugnazione (artt. 292 e 309 c.p.p.; Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226488 - 01). L’atto in esame non si limita a rinvii generici, ma integra i passaggi essenziali (associazione; transnazionalità; armamento; gravità indiziaria sul ricorrente; esigenze cautelari), indicando specificamente gli elementi ritenuti decisivi (chat, sequestri, video, collaboratori). Ciò è coerente con i requisiti enucleati dalla Cassazione (tra le tante: Sez. 4, n. 45847 del 08/07/2004, Chisari, Rv. 230415 - 01). La tecnica redazionale è dunque correttamente impiegata, né emergono vizi di motivazione apparente o mancanza assoluta di motivazione. 2.2. Nel merito, con riferimento alla deduzione di vizio di violazione di legge sostanziale, il provvedimento ricostruisce una associazione stabile, strutturata e articolata, con vertice in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (promotori, organizzatori, finanziatori), capace di importare e distribuire ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana sfruttando canali transnazionali ([OSCURATO:PERSONA] — Ecuador; Europa — Spagna, Germania, Olanda, Belgio, Albania), e di reimpiegare proventi per il finanziamento di ulteriori operazioni. L’ordinanza dettaglia ruoli funzionali (intermediazione, approvvigionamento, smercio, logistica, riciclaggio), menziona corrieri, auto modificate, contabilità delle transazioni, e canali cifrati (SkyECC) per le comunicazioni. Quanto alla natura armata, il Tribunale valorizza plurime conversazioni intercettate su SkyECC (es. richieste di recupero di “ferri”, conferme di consegna di armi, offerta di pistola “Tanfoglio” con immagini, fotografie di ordigni), che denotano disponibilità attuale di armi per la tutela degli interessi del gruppo. Sul piano probatorio, oltre alle chat criptate, il Tribunale richiama sequestri: a) 117,486 kg di cocaina il 7 luglio 2021; b) € 500.000 il 6 febbraio 2021; c) € 400.000 il 19 novembre 2021. Tali elementi —corroborati da analisi su dispositivi satellitari, utenze, interrogazioni documentali— sorreggono la gravità indiziaria circa l’esistenza del fenomeno associativo e l’operatività del gruppo. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, il Tribunale individua un ruolo di partecipe con compiti di occultamento di stupefacente e denaro (fusti in plastica), e di consegna del denaro a soggetti di origine cinese incaricati del riciclaggio, oltre ad attività di bonifica dei mezzi e accortezze per eludere le indagini. Sono valorizzate: (i) conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) sulle modalità di occultamento (indicazioni sul luogo “più sotto”, segni di riconoscimento); (ii) riprese video presso “Bergamotto di Fortugno” con prelievo del fusto; (iii) video dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sull’interramento del contenitore nel giardino dell’abitazione in uso ad [OSCURATO:PERSONA]; (iv) sequestro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di oltre € 400.000 anche all’interno di un bidone interrato nel punto esatto delle riprese del giorno 8; (v) dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che qualificano i fratelli [OSCURATO:PERSONA] con doti mafiose (Santa; “Trequartino”), collocandoli stabilmente nel contesto ‘ndranghetistico dedito al narcotraffico e alle armi e descrivono uno specifico episodio di importazione di 200 kg di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] cui i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero preso parte. 2.3. L’impianto argomentativo resiste, all’evidenza, alle censure proposte, anche perché del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia. L’art. 74 T.U. stupefacenti punisce promotori/organizzatori/finanziatori e partecipi all’associazione dedita alla commissione di più delitti ex art. 73 (con aggravamenti per numero associati, associazione armata, ecc.). L’elemento distintivo rispetto al concorso nei reati-fine è il vincolo stabile e la programmazione di una serie non determinata di delitti, con divisione di compiti e disponibilità duratura al perseguimento del programma (tra le tante: Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01). È partecipe anche chi svolge il ruolo di fornitore/mediatore/logista quando la collaborazione con il gruppo è costante e supera il mero rapporto negoziale episodico (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249 – 01). La giurisprudenza più recente ha anche precisato i limiti: la mera fornitura può non bastare se non si dimostra inserimento stabile in un gruppo organizzato (da ultimo, Sez. 6, n. 44153 del 17/10/2023, Santoro, non mass.). Nel caso in esame, però, il Tribunale ha ravvisato stabilità e affidabilità del contributo, non occasionalità. L’inquadramento del contributo di [OSCURATO:PERSONA] come partecipe ex art. 74 T.U. Stup. è giuridicamente corretto alla luce delle conversazioni, delle riprese e dei sequestri che superano la soglia del rapporto sinallagmatico e mostrano un ruolo funzionale e ripetuto (occultamento di proventi e sostanze; logistica; interazione sistematica con i vertici e con i soggetti del riciclaggio). 3. La difesa, già in sede cautelare di merito davanti ai giudici del riesame, aveva contestato l’insussistenza di gravi indizi sulla partecipazione associativa del ricorrente, ritenendo gli elementi enunciati inidonei a provare un inserimento stabile nel sodalizio. 4. Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, disattende le doglianze, per una serie di ragioni. 4.1. Anzitutto, perché la base indiziaria è plurima e convergente: intercettazioni su SkyECC (con puntuale attribuzione dei PIN ai soggetti), videoriprese, sequestri di droga e denaro e dichiarazioni di collaboratori. Il tutto inserito in un quadro associativo strutturato e di lunga durata. Il ricorrente ha ammesso in sede di interrogatorio di garanzia di aver seppellito denaro (pur negando il resto): ammissione che corrobora la ricostruzione sui fusti e l’occultamento. La ricostruzione topografica/cronologica (riprese dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; cartone di segnalazione; sequestro del 19.11.2021) connette il ricorrente all’occultamento dei proventi. La natura della condotta (custodia/occultamento sistematico di denaro e sostanze) è logicamente funzionale al programma criminoso: nel paradigma dell’art. 74 d.P.R. 309/90 la partecipazione non richiede un ruolo di vertice, bastando un contributo stabile, inserito nella divisione dei compiti del gruppo. 4.2. Il Tribunale, inoltre, qualifica la condotta del ricorrente alla luce della giurisprudenza di legittimità che distingue tra concorso nei reatifine e partecipazione al reato associativo quando la collaborazione è stabile e affidabile e supera il mero rapporto sinallagmatico dei singoli scambi. L’impugnata ordinanza, pertanto, non si espone alle censure difensive che, al cospetto del predetto apparato argomentativo, appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. Ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01). E ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie. 4.3. Quanto, infine, al dedotto travisamento probatorio, la difesa non ne ha dimostrato la decisività. E’ pacifico, infatti, che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). E ciò non è avvenuto nel caso di specie. 5. Anche il secondo motivo è inammissibile. 5.1. Quanto alla configurabilità dell’associazione armata, il Tribunale valorizza conversazioni e immagini SkyECC che mostrano disponibilità di armi pronte all’uso per la tutela del traffico. L’impostazione è coerente con i criteri probatori (dialoghi indicativi e immagini condivise nelle chat). 5.2. Quanto all’aggravante della transnazionalità (art. 61bis cod. pen.), il Collegio evidenzia il concreto avvalersi di gruppi criminali esteri (Ecuador, Spagna, Belgio, Francia, Albania), in linea con i sequestri e gli sviluppi investigativi (si veda, ad esempio, la costante evidenza di maxisequestri di cocaina su rotte transoceaniche con snodo nel porto di [OSCURATO:PERSONA], fenomeno ampiamente documentato). 6. Con riferimento a quest’ultima aggravante, la censura difensiva sollevata in relazione all’aggravante della transnazionalità, prevista dall’art. 61-bis cod. pen., si fonda sull’assunto che tale aggravante sarebbe inapplicabile nel caso di specie, in quanto non sarebbe stato identificato un gruppo criminale organizzato estero distinto dall’associazione italiana, né sarebbe stato adeguatamente motivato il contributo specifico del ricorrente o la sua consapevolezza della cooperazione con soggetti stranieri. 6.1. Tuttavia, questa impostazione difensiva non trova riscontro né nella normativa vigente né nell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che l’aggravante della transnazionalità non richiede necessariamente l’esistenza di un’associazione criminale estera formalmente strutturata e distinta da quella italiana. È sufficiente che l’associazione italiana si avvalga, in modo stabile e funzionale, della cooperazione di soggetti o strutture operanti all’estero, anche se questi non siano organizzati in forma associativa autonoma. In altre parole, ciò che rileva è la dimensione effettivamente transnazionale dell’attività criminosa, ossia il coinvolgimento di più Stati nella realizzazione del programma delittuoso, attraverso rapporti di collaborazione, anche solo funzionale, con soggetti stranieri (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255033 – 01; Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 2021, Ausili, Rv. 281481 – 01; Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280645 – 02; Sez. 4, n. 23132 del 25/05/2022, Seino ed altri, non mass.; Sez. 4, n. 21912 del 29/04/2021, Salazar ed altro, non mass.; Sez. 2, n. 11957 del 27/01/2023, Valeriani, Rv. 284445 – 01). 6.2. Nel caso in esame, l’ordinanza del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito in modo dettagliato l’operatività di un sodalizio criminale che si avvale stabilmente di canali di approvvigionamento e distribuzione di sostanze stupefacenti che coinvolgono diversi Paesi esteri, quali Ecuador, Spagna, Belgio, Francia e Albania. La motivazione dà conto del ruolo di alcuni soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nel mantenere e sviluppare i rapporti con fornitori, intermediari e corrieri stranieri, nonché della gestione di importazioni di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] e di transazioni finanziarie internazionali, come il riciclaggio di proventi tramite soggetti di origine cinese. Quanto al contributo del ricorrente, pur non essendo egli un promotore o organizzatore del sodalizio, la sua partecipazione si inserisce in modo stabile e funzionale nella catena logistica e finanziaria dell’associazione, con compiti di occultamento di denaro e sostanze e di consegna di proventi a soggetti stranieri per il riciclaggio. La consapevolezza della dimensione transnazionale dell’attività associativa si desume dalla partecipazione sistematica del ricorrente alle attività di occultamento e movimentazione di denaro destinato all’estero, nonché dalla collaborazione con i vertici dell’associazione, i quali erano direttamente coinvolti nella gestione dei rapporti con i fornitori stranieri. 6.3. La giurisprudenza di questa Corte, come anticipato, ha più volte affermato che l’aggravante della transnazionalità si applica anche ai partecipi che, pur non avendo rapporti diretti con i soggetti esteri, sono consapevoli di inserirsi in un’organizzazione che opera su scala internazionale e contribuiscono, anche solo in parte, alla realizzazione del programma criminoso transnazionale. Non è dunque necessario che ogni partecipe abbia rapporti personali con i soggetti stranieri, essendo sufficiente che il suo contributo sia funzionale al programma associativo che si avvale stabilmente di canali esteri. In conclusione, la tesi difensiva secondo cui l’aggravante della transnazionalità sarebbe inapplicabile per assenza di un gruppo criminale organizzato estero identificato e distinto dall’associazione italiana, e per mancata dimostrazione della consapevolezza del ricorrente circa la cooperazione con soggetti stranieri, non trova fondamento né nella normativa né nella giurisprudenza. La motivazione del Tribunale risulta adeguata e conforme ai requisiti richiesti per l’applicazione dell’aggravante, avendo descritto la dimensione transnazionale dell’associazione, il ruolo dei soggetti esteri e la funzionalità del contributo del ricorrente all’attività internazionale del sodalizio. 7. Quanto, ancora, all’associazione armata, la censura difensiva, secondo cui l’aggravante per disponibilità di armi (art.74, co.4, d.P.R.309/1990) non sarebbe applicabile al ricorrente poiché le conversazioni e le immagini su “ferri”, pistola Tanfoglio 9 mm e ordigni riguarderebbero altri indagati, presuppone erroneamente che si debba dimostrare una disponibilità diretta di armi da parte del singolo imputato. 7.1. In verità, per l’imputazione dell’aggravante è sufficiente che sia ravvisabile una prevedibilità concreta e una consapevolezza da parte del partecipante della presenza di armi nel sodalizio, quando queste siano finalizzate a tutelare o favorire l’attività dell’associazione. A conferma di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che occorre un nesso funzionale, non necessariamente individuale, tra l’arma e il contributo del singolo al programma criminoso associativo (Sez. 3, n. 25540 del 21/02/2019, Belulaj, non mass.; arg. ex Sez. 3, n. 43142 del 07/11/2024, Arduino, non mass.; Sez. 6, n. 11494 del 18/02/2025, Scotto, Rv. 287794 – 01). 7.2. Facendo coerente applicazione al caso concreto di tali principi, è evidente che le conversazioni su SkyECC relative a “ferri”, ordigni, pistola, se evidentemente riferite ad altri soggetti del sodalizio ([OSCURATO:PERSONA] G., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), non escludono la loro rilevanza ai fini dell’aggravante per gli altri partecipi. Il ricorrente, pur non essendo il detentore diretto, inserendosi consapevolmente in un’associazione dotata di armi, e contribuendo in modo stabile alla sua attività, deve ritenersi informato della disponibilità di armi e partecipe della funzione intimidatoria o protettiva che esse esercitano. È sufficiente che nel quadro indiziario vi siano elementi oggettivi (chat, conversazioni tra gli indagati, pianificazione di recupero o trasporto di armi) tali da rendere concretamente prevedibile la presenza di armi nel contesto operativo dell’organizzazione. Anche se non documentato il possesso diretto da parte del ricorrente, la giurisprudenza (Cass. 25540/2019, cit.) permette di riconoscere l’aggravante per partecipi consapevoli, se la prova suggerisce la coesistenza di armi nel gruppo in modo che ciò contribuisca allo svolgimento del programma criminoso. La giurisprudenza di legittimità indica chiaramente che è sufficiente la prevedibilità o consapevolezza, in presenza di un contesto organizzativo armato. Le conversazioni, la struttura del sodalizio, il ruolo attivo del ricorrente nella fase logistico-finanziaria costituiscono elementi indiziari idonei a integrare la consapevolezza: e quindi a giustificare la configurabilità dell’aggravante dell’art.74, co.4. Nel caso di specie, pertanto, la struttura organizzativa del sodalizio, la natura delle attività svolte, la presenza di conversazioni tra i vertici e altri sodali sulle armi, e il ruolo attivo del ricorrente nella logistica e nella gestione dei proventi, sono elementi che rendono quantomeno prevedibile e conoscibile la disponibilità di armi da parte dell’associazione. Pertanto, la censura difensiva è infondata, in quanto, come detto, la giurisprudenza richiede solo la consapevolezza o la prevedibilità concreta della disponibilità di armi, non la partecipazione diretta a episodi specifici di detenzione o uso delle stesse. Entrambe le aggravanti sono state dunque motivatamente ritenute. La disponibilità di armi emerge da plurimi dati, mentre la transnazionalità è descritta con puntuale riferimento a Paesi di origine/transito e condotte cooperative. 8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ri