CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 1982
Cassazione n. 10296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13/08/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilita' de ricorso come da requisitoria scritta; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13/08/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 04/06/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt, 74 (capo 83) e. 81 cpv, 110, 61 bis e 73, d.P.R. n. 309/1990 (capi 20, 30, 33,40 e 43 ). 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a un unico motivo col quale deduce vizio di motivazione, manifestamente illogica, relativamente alla sussistenza di esigenze cautelari di massimo rigore e mancanza di motivazione, in relazione alla asserita inadeguatezza nella misura degli arresti domiciliari presso una struttura terapeutica. 2.1. Rileva, in primo luogo, l'erroneo richiamo alla disciplina di cui all'articolo 89 del DPR 309 del 1990, norma non invocata dal ricorrente che aveva chiesto la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, senza richiamare la disciplina derogatoria ma solo in virtù degli ordinari criteri che non pongono alcun divieto ai soggetti sottoposti a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 74 stesso DPR. 2.2. Lamenta la carenza e illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza delle tre esigenze cautelari, considerato che il coinvolgimento in plurimi episodi in materia di stupefacenti, non è incompatibile con la misura gradata, gli è stato erroneamente attribuito dal Tribunale il ruolo di fornitore, laddove dalle imputazioni appare invece essere un cliente del computato Gullì, l'uso dei telefonini criptati costituisce un dato privo di attualità, essendo stati dismessi da anni, sin dal Marzo 2021 a seguito del sequestro del server, e le conversazioni tutte decriptate. 2.3. Deduce infine la mancanza di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale avendo omesso di confrontarsi con le specifiche argomentazioni, incentrate sulla cessazione delle attività illecite quantomeno dal marzo 2021 e sulla corretta condotta tenuta dal ricorrente successivamente a questa data, quale posta a base dell'ordinanza del Gip di Milano che aveva revocato la misura emessa nel procedimento 9262/2024, in uno con la adeguatezza degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica caratterizzata da un etero controllo, particolarmente pregnante. Argomentazioni cui sottendono le produzioni difensive allegate alla memoria ex articolo 309 cod. proc. pen., da cui emergeva che il ricorrente era stato attinto da una prima ordinanza cautelare con la quale gli erano stati applicati gli arresti domiciliari in data 17/12/2021, per violazione dell'art 73 del DPR 309 del 1990, commessa nell'aprile 2020, da una seconda misura cautelare per i reati di cui agli articoli 74 e 73 stesso Dpr, dallo stesso commessi fra il settembre 2020 e il marzo 2021, nell'ambito di una più ampia indagine proseguita fino a novembre 23, infine da una terza misura cautelare disposta al 17/12/2024, anch'essa, come le prime, dall'autorità giudiziaria milanese, per delitti commessi dal 2020 al 2021, misura che tuttavia era stata revocata in data 07/01/2025, ritenuta verosimile la interruzione dell'attività criminosa del ricorrente fin dal Marzo 2021. Ancora, come riscontrato dalle produzioni difensive, durante il periodo in cui era stato sottoposto agli arresti domiciliari, [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato a svolgere attività lavorativa.Del resto, al netto di una contestazione aperta fino al novembre 2024, Il Tribunale omette di confrontarsi con la circostanza che, pur essendo proseguite le indagini successivamente al Marzo 2021, nessun elemento è emerso nei confronti del ricorrente dopo questa data. 2.4. Analoga illogicità della motivazione si riscontra poi con riferimento al pericolo di inquinamento della prova, in quanto il sequestro dei server e la decriptazione delle conversazioni, ormai integralmente a disposizione delle varie autorità giudiziarie da anni, esclude radicalmente quest'ultima esigenza cautelare, essendo oltretutto ormai concluse le indagini preliminari. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., cui si è integralmente richiamato, nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la aspecificità e la manifesta infondatezza del motivo. 2. Va rilevato, in primo luogo, che non è in contestazione la gravità indiziaria in relazione al delitto di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contestata dal 2020 in permanenza, e ai numerosi reati fine accertati nel corso del 2020; esaminate le relative contestazioni si evidenzia poi un chiaro difetto di specificità con riguardo alla affermazione difensiva secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente addebitato al ricorrente il ruolo dei fornitore in contrasto con le imputazioni provvisorie, posto che, invece, risulta certamente dai capi 30), 33), 40) e 43) il ruolo di venditore e/o offerente in vendita, spesso unitamente al capo e promotore GULLI', e così il ruolo partecipativo è individuato in una reiterata e costante attività di fornitura, acquisto e intermediazione per la compravendita di ingenti quantità di cocaina, tale da offrire all'associazione uno stabile e permanente canale sia di approvvigionamento che di smercio. 3. Né appare rilevabile un significativo difetto motivazionale in ordine alla attualità delle esigenze cautelari e alla inadeguatezza della misura gradata sollecitata al Tribunale del riesame. 3.1. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90-, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della cautela). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Ry.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Ry.271576). 3.2. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa ed adeguata la misura applicata, non ritenendo superate le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, ed evidenziando anche specifici elementi confermativi, quali il rilevante ruolo associativo, la commissione di numerosi reati- fine e la capacità dimostrata di reperire ingenti e variegati quantitativi di sostanze stupefacenti, l'inserimento della condotta partecipativa in un sistema criminoso collaudato, rivelatosi in grado di accedere a tecnologici sistemi di comunicazione particolarmente avanzati in grado di garantire la riservatezza dei contatti, tenuto conto delle difficoltà tecniche afferenti alla tempestiva decriptazione e all'esatta identificazione degli utilizzatori dei dispositivi, così assolvendo adeguatamente all'obbligo motivazionale.Nel provvedimento impugnato, a dispetto della censura difensiva, è stata altresì puntualmente valutata, la circostanza, comprovata dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa, che l'imputato sia autore di svariati altri reati in materia di stupefacenti, elemento che depone per una negativa personalità. Gli elementi evidenziati sono stati ritenuti anche idonei a neutralizzare il tempo decorso dalla commissione dei fatti, tanto più considerato che, in ogni caso, la contestazione del ruolo partecipativo si spinge comunque sino al mese di novembre 2024. 3.3. Appare opportuno effettuare alcune considerazioni in ordine al cd "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l'emissione della misura ed i fatti contestati. In ordine a tale valutazione coesistono due diversi orientamenti, entrambi riferiti al momento di applicazione della misura cautelare. Secondo un primo orientamento, il cd "tempo silente" ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Si afferma, infatti, che detta presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la presunzione di legge fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.4, n 29237 del 11/06/2025, Rv.288309 - 01; Sez.2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv.286698 - 01; Sez.2 n. 6592 del 25/01/2022, dep.23/02/2022, Rv. 282766 - 02; Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 - 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020,dep.04/01/2021, Rv.280248 - 01). Secondo altro orientamento, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 2112 del 22/12/2023, dep.17/01/2024, Rv. 285895 - 01; Sez.6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv.285272 - 01; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019,Rv.274861 - 01). Quanto alla nozione di rilevante arco temporale, la necessità di valutare il cd tempo silente è stata considerata con riferimento ad una misura cautelare applicata a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del reato a contestazione chiusa (Cfr. Sez.6, n. 11735 del 25/01/2024, dep.20/03/2024, Rv.286202 - 02; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv.274861 - 01, cit. ). Inoltre, si è, condivisibilmente affermato che, in tema di misure cautelari riguardanti - come nel caso in esame - il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez.4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv.280243 - 01). Nella specie, il Tribunale ha considerato specificamente il tempo decorso tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare ed ha compiutamente argomentato in merito, rimarcandone la non rilevanza ai fini della operatività delle presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen, in considerazione sia della particolare pericolosità del sodalizio criminoso che della personalità del [OSCURATO:PERSONA], alla luce del rilevante profilo associativo, della gravità delle condotte, dello stabile legame ambientale con i fatti addebitati, delle precedenti vicende cautelari correlate ad analoghe imputazioni, che, anzi, indicative della sua stabilità in circuiti associativi di matrice delittuosa, persuadono della sussistenza e persistenza di tali esigenze, tutti elementi che portano ad escludere radicalmente l'eventualità che gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, quand'anche il ricorrente sia collocato in una comunità terapeutica, costituiscano misura adeguata a evitare il concreto pericolo di reiterazione dei reati e la contaminazione dell'attività probatoria, che evidentemente si proietta anche nella fase dibattimentale restando irrilevante la chiusura delle indagini preliminari. 3.4. In definitiva, i Giudici cautelari hanno assolto in maniera adeguata all'obbligo motivazionale, valutando tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura prescelta. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. Per i susseguenti adempimenti, si dispone la comunicazione di copia del presente procedimento all'istituto penitenziario ove si trova detenuto il ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila