Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12104/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 12 Milano in persona dell’amministratore protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3348/2022depositata il 25/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Come emerge dalla sentenza impugnata, con atto di citazione del05.06.2019 [OSCURATO:PERSONA], nella propria qualità di condomina, haimpugnato dinanzi al Tribunale di Milano la delibera assembleare in dataNumero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/202606.05.2019 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 12, Milano, affermando, a talfine, che la suddetta delibera fosse affetta da:

1. nullità dellaconvocazione, per mancata consegna da parte dell’amministratore delladocumentazione condominiale richiesta;

2. violazione dei diritti dell’attricee delle norme di legge individuabili, tra l’altro negli artt. 1135 e seguentic.c.; 1123 e seguenti c.c. e 66 disp. att. c.c.Costituitosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto della domanda.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano: - ha annullato ladelibera assembleare, con riferimento all’approvazione del bilancioconsuntivo 2017/2018 relativamente ad alcune voci e importi; - harigettato tutte le altre domande dell’attrice; - ha condannato il Condominioal pagamento di un terzo delle spese di lite e di mediazione; - hacompensato tra le parti i rimanenti due terzi delle stesse.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza delCondominio, il quale ha proposto appello incidentale, la Corte d’appello diMilano, con sentenza n. 3348/2022 pubblicata il giorno 25.10.2022,qualificato l’appello incidentale come subordinato all’accoglimento di quelloprincipale, ha rigettato quest’ultimo e ha condannato l’appellanteprincipale al pagamento delle spese.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che fosse corretta la motivazione della sentenza di primo grado eche fossero infondate le censure sollevate al riguardo da entrambe leparti.

Ai fini della liquidazione delle spese processuali, la causa è stataritenuta di valore indeterminabile.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 12, Milano non ha svolto attività difensive inquesta sede.una memoria illustrativa.Numero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: rigetto della richiesta didiscussione orale.La ricorrente, in particolare, lamenta che, nonostante la stessa avessefatto richiesta di discussione orale della causa sia in sede di precisazionedelle conclusioni, sia negli scritti conclusivi (comparsa conclusionale e noteconclusionali), al fine di approfondire la questione concernente la«confusione creata dal Tribunale» in relazione all’omessa esibizione delladocumentazione giustificativa e alla mancata sua messa a disposizionedella parte, a detta richiesta non era stato dato seguito in violazionedell’art. 352, secondo comma, c.p.c., nel testo vigente all’epoca in cui lacausa era stata trattenuta in decisione.

La parte assume di essere statapregiudicata nella possibilità di illustrare l’avvenuta violazione dell’art.2697 c.c.Il motivo è fondato.Al riguardo, si è più volte affermato in sede di legittimità che nel giudiziodi appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale dellacausa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sededi precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito dellememorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, diper sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gliargomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione,poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti disvolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esitodell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" alprincipio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (cfr.:Cass. n. 2067/2023; Cass. n. 23353/2023; Cass. n. 19229/2024; Cass. n.23514/2024; Cass. n. 4277/2025; Cass. n. 11891/2025).[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto di cui innanzi.Numero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026Si osserva, al riguardo, che le Sezioni Unite (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.36596/2021), in un caso analogo a quello in esame per identità di ratio,hanno espressamente affermato che la parte che proponga l'impugnazionedella sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non averavuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero direplicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere diindicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessarioaddurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito dellacontroversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice decisola controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attenderela loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza perimpedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgerecon completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio delcontraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile soloall'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e ladifesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento delprocesso.Può, peraltro, darsi conto anche dell’ulteriore interpretazione secondo cuil'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussioneorale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., nondetermina necessariamente la nullità della sentenza per violazione deldiritto di difesa, giacché l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire ladenuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità dellasentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error inprocedendo; perciò, avendo la discussione della causa nel giudiziod'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte edelle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delleNumero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto didifesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione haimpedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendoal contrario necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che ladiscussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmandolacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti28229/2017).Anche in relazione ad esso, in ogni caso, deve rilevarsi che, nella specie,la ricorrente ha fornito indicazione del pregiudizio assertivamente subito,sostenendo la necessità di ulteriore illustrazione della causa con specificoriferimento alla «confusione creata dal Tribunale» quanto all’omessaesibizione della documentazione giustificativa e alla mancata sua messa adisposizione della parte, nonché in ordine alla violazione dell’art. 2697 c.c.Quanto all’istanza della parte, poi, occorre rilevare che, nelle impugnazionidinanzi alla corte d'appello, la riproposizione della richiesta di discussioneorale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c. (nella formulazioneanteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 26, lett. l, del d.lgs.n. 149 del 2022), già formulata in sede di precisazione delle conclusioni,non esige il deposito di un'apposita e autonoma istanza diretta alpresidente della corte stessa, ma può essere contenuta nella memoria direplica depositata nel termine all'uopo prescritto (cfr.: Cass. n.23514/2024), proprio come avvenuto nella specie.In proposito, sulla scorta dell’esame diretto degli atti, che la Corte dicassazione, in caso di error in procedendo, deve effettuare quale giudicedel “fatto processuale” (cfr.: Cass. Sez.

Unite n. 8077/2012; Cass. n.20924/2019; Cass. n. 2771/2017), si rileva che la parte, in comparsaconclusionale, a pag. 3, ha lamentato che era stata «totalmente edimmotivatamente disattesa la richiesta attorea di rinvio per la discussioneorale della causa» e, in memoria di replica, sia a pag. 5 sia a pag. 18, haNumero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026reiterato la richiesta di fissazione dell’udienza per la discussione dellacausa.Ne deriva che sussiste la violazione della norma in questione da partedella Corte d’appello, che ha deciso la causa senza procederepreventivamente a tale incombente.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: contraddittorietà dellamotivazione nel confermare la sentenza di I grado.Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella partein cui era stata affermata la correttezza della pronuncia di primo grado.

Laparte assume che il Tribunale abbia ritenuto infondate le censuredell’attrice nonostante il [OSCURATO:PERSONA], pur essendo a ciò tenuto, nonavesse depositato la documentazione giustificativa relativa ai bilanciapprovati, salvo due documenti.

Infine, nessuno dei giudici di meritoaveva provveduto sulla richiesta di emissione di un ordine di esibizioneformulato ex art. 210 c.p.c.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione per ultrapetitum.In particolare, a dire di parte ricorrente, la Corte territoriale, dopo averaffermato l’infondatezza tanto dell’appello principale quanto di quelloincidentale, ha erroneamente ritenuto che quest’ultimo avesse caratteresubordinato, in tal modo considerando il [OSCURATO:PERSONA] quale parte vittoriosaai fini della condanna al pagamento delle spese processuali.Il quarto motivo è rubricato come segue: mancato esame degli attiprocessuali alla luce delle norme del codice civile e del codice di proceduracivile; errata valutazione degli obblighi in merito alla consegna o messa adisposizione della documentazione.In particolare, secondo la ricorrente, i giudici di merito non avrebberosvolto alcuna verifica circa la regolarità e la sufficienza probatoria delladocumentazione prodotta dalle parti, circa la sussistenza dei requisiti divalidità e legittimità delle convocazioni e delibere e in ordine alla regolaritàformale e sostanziale dei bilanci e di tutti i documenti connessi con leNumero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026questioni oggetto della votazione.

La parte evidenzia di aver richiesto piùvolte all’amministratore l’invio della documentazione, anche al fine dirispondere a una richiesta di chiarimenti formulata dal conduttoredell’immobile di proprietà della stessa, e di essersi sentita richiederedall’amministratore medesimo il pagamento di un compenso aggiuntivo alui non spettante, con conseguente responsabilità contrattuale edextracontrattuale del medesimo.

Per tali ragioni, doveva ritenersi legittimae fondata la richiesta di condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di unasomma per responsabilità aggravata ex art. 96 del codice di rito.Il quinto motivo è rubricato come segue: esagerata liquidazione dellecompetenze, oltre tabelle.In particolare, a dire della ricorrente, premesso che il valore della causadoveva ritenersi compreso nello scaglione fino a euro 5.200,00, gli importiliquidati a suo carico erano superiori ai massimi previsti dalle tabelleministeriali.Il sesto motivo è rubricato come segue: mancata attribuzione ex art.93 c.p.c.La ricorrente lamenta che né il Tribunale né la Corte d’appello abbianodisposto la distrazione delle spese processuali liquidate in suo favore conla sentenza del Tribunale, nonostante la richiesta formulata in primo gradoe ribadita come motivo di appello.I motivi in questione risultano assorbiti a seguito dell’accoglimento delprimo motivo, visto che la Corte d’appello, dovendo procedere ad unanuova decisione della causa, avrà modo di esaminare le questioni di cuiinnanzi.3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al primomotivo, assorbiti i restanti.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Milano in diversa composizione, perché provveda a una nuovadecisione della causa previa discussione orale.Numero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 28 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 12 Milano in persona dell’amministratore protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3348/2022depositata il 25/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Come emerge dalla sentenza impugnata, con atto di citazione del05.06.2019 [OSCURATO:PERSONA], nella propria qualità di condomina, haimpugnato dinanzi al Tribunale di Milano la delibera assembleare in dataNumero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/202606.05.2019 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 12, Milano, affermando, a talfine, che la suddetta delibera fosse affetta da: 1. nullità dellaconvocazione, per mancata consegna da parte dell’amministratore delladocumentazione condominiale richiesta; 2. violazione dei diritti dell’attricee delle norme di legge individuabili, tra l’altro negli artt. 1135 e seguentic.c.; 1123 e seguenti c.c. e 66 disp. att. c.c.Costituitosi in giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto della domanda.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano: - ha annullato ladelibera assembleare, con riferimento all’approvazione del bilancioconsuntivo 2017/2018 relativamente ad alcune voci e importi; - harigettato tutte le altre domande dell’attrice; - ha condannato il Condominioal pagamento di un terzo delle spese di lite e di mediazione; - hacompensato tra le parti i rimanenti due terzi delle stesse.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza delCondominio, il quale ha proposto appello incidentale, la Corte d’appello diMilano, con sentenza n. 3348/2022 pubblicata il giorno 25.10.2022,qualificato l’appello incidentale come subordinato all’accoglimento di quelloprincipale, ha rigettato quest’ultimo e ha condannato l’appellanteprincipale al pagamento delle spese.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che fosse corretta la motivazione della sentenza di primo grado eche fossero infondate le censure sollevate al riguardo da entrambe leparti. Ai fini della liquidazione delle spese processuali, la causa è stataritenuta di valore indeterminabile.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 12, Milano non ha svolto attività difensive inquesta sede.una memoria illustrativa.Numero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: rigetto della richiesta didiscussione orale.La ricorrente, in particolare, lamenta che, nonostante la stessa avessefatto richiesta di discussione orale della causa sia in sede di precisazionedelle conclusioni, sia negli scritti conclusivi (comparsa conclusionale e noteconclusionali), al fine di approfondire la questione concernente la«confusione creata dal Tribunale» in relazione all’omessa esibizione delladocumentazione giustificativa e alla mancata sua messa a disposizionedella parte, a detta richiesta non era stato dato seguito in violazionedell’art. 352, secondo comma, c.p.c., nel testo vigente all’epoca in cui lacausa era stata trattenuta in decisione. La parte assume di essere statapregiudicata nella possibilità di illustrare l’avvenuta violazione dell’art.2697 c.c.Il motivo è fondato.Al riguardo, si è più volte affermato in sede di legittimità che nel giudiziodi appello, la mancata fissazione dell'udienza di discussione orale dellacausa nonostante la rituale richiesta di una delle parti, formulata in sededi precisazione delle conclusioni e ribadita nel termine per il deposito dellememorie di replica ai sensi dell'art. 352, comma 2, c.p.c., comporta, diper sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gliargomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione,poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti disvolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esitodell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un "vulnus" alprincipio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa (cfr.:Cass. n. 2067/2023; Cass. n. 23353/2023; Cass. n. 19229/2024; Cass. n.23514/2024; Cass. n. 4277/2025; Cass. n. 11891/2025).[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto di cui innanzi.Numero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026Si osserva, al riguardo, che le Sezioni Unite (cfr.: Cass., Sez. Un., n.36596/2021), in un caso analogo a quello in esame per identità di ratio,hanno espressamente affermato che la parte che proponga l'impugnazionedella sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non averavuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero direplicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere diindicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessarioaddurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito dellacontroversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice decisola controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito dellecomparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attenderela loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza perimpedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgerecon completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio delcontraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile soloall'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e ladifesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento delprocesso.Può, peraltro, darsi conto anche dell’ulteriore interpretazione secondo cuil'omessa fissazione, nel giudizio d'appello, dell'udienza di discussioneorale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., nondetermina necessariamente la nullità della sentenza per violazione deldiritto di difesa, giacché l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire ladenuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità dellasentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error inprocedendo; perciò, avendo la discussione della causa nel giudiziod'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte edelle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delleNumero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto didifesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione haimpedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendoal contrario necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che ladiscussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmandolacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti28229/2017).Anche in relazione ad esso, in ogni caso, deve rilevarsi che, nella specie,la ricorrente ha fornito indicazione del pregiudizio assertivamente subito,sostenendo la necessità di ulteriore illustrazione della causa con specificoriferimento alla «confusione creata dal Tribunale» quanto all’omessaesibizione della documentazione giustificativa e alla mancata sua messa adisposizione della parte, nonché in ordine alla violazione dell’art. 2697 c.c.Quanto all’istanza della parte, poi, occorre rilevare che, nelle impugnazionidinanzi alla corte d'appello, la riproposizione della richiesta di discussioneorale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c. (nella formulazioneanteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 26, lett. l, del d.lgs.n. 149 del 2022), già formulata in sede di precisazione delle conclusioni,non esige il deposito di un'apposita e autonoma istanza diretta alpresidente della corte stessa, ma può essere contenuta nella memoria direplica depositata nel termine all'uopo prescritto (cfr.: Cass. n.23514/2024), proprio come avvenuto nella specie.In proposito, sulla scorta dell’esame diretto degli atti, che la Corte dicassazione, in caso di error in procedendo, deve effettuare quale giudicedel “fatto processuale” (cfr.: Cass. Sez. Unite n. 8077/2012; Cass. n.20924/2019; Cass. n. 2771/2017), si rileva che la parte, in comparsaconclusionale, a pag. 3, ha lamentato che era stata «totalmente edimmotivatamente disattesa la richiesta attorea di rinvio per la discussioneorale della causa» e, in memoria di replica, sia a pag. 5 sia a pag. 18, haNumero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026reiterato la richiesta di fissazione dell’udienza per la discussione dellacausa.Ne deriva che sussiste la violazione della norma in questione da partedella Corte d’appello, che ha deciso la causa senza procederepreventivamente a tale incombente.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: contraddittorietà dellamotivazione nel confermare la sentenza di I grado.Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe erronea nella partein cui era stata affermata la correttezza della pronuncia di primo grado. Laparte assume che il Tribunale abbia ritenuto infondate le censuredell’attrice nonostante il [OSCURATO:PERSONA], pur essendo a ciò tenuto, nonavesse depositato la documentazione giustificativa relativa ai bilanciapprovati, salvo due documenti. Infine, nessuno dei giudici di meritoaveva provveduto sulla richiesta di emissione di un ordine di esibizioneformulato ex art. 210 c.p.c.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione per ultrapetitum.In particolare, a dire di parte ricorrente, la Corte territoriale, dopo averaffermato l’infondatezza tanto dell’appello principale quanto di quelloincidentale, ha erroneamente ritenuto che quest’ultimo avesse caratteresubordinato, in tal modo considerando il [OSCURATO:PERSONA] quale parte vittoriosaai fini della condanna al pagamento delle spese processuali.Il quarto motivo è rubricato come segue: mancato esame degli attiprocessuali alla luce delle norme del codice civile e del codice di proceduracivile; errata valutazione degli obblighi in merito alla consegna o messa adisposizione della documentazione.In particolare, secondo la ricorrente, i giudici di merito non avrebberosvolto alcuna verifica circa la regolarità e la sufficienza probatoria delladocumentazione prodotta dalle parti, circa la sussistenza dei requisiti divalidità e legittimità delle convocazioni e delibere e in ordine alla regolaritàformale e sostanziale dei bilanci e di tutti i documenti connessi con leNumero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026questioni oggetto della votazione. La parte evidenzia di aver richiesto piùvolte all’amministratore l’invio della documentazione, anche al fine dirispondere a una richiesta di chiarimenti formulata dal conduttoredell’immobile di proprietà della stessa, e di essersi sentita richiederedall’amministratore medesimo il pagamento di un compenso aggiuntivo alui non spettante, con conseguente responsabilità contrattuale edextracontrattuale del medesimo. Per tali ragioni, doveva ritenersi legittimae fondata la richiesta di condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di unasomma per responsabilità aggravata ex art. 96 del codice di rito.Il quinto motivo è rubricato come segue: esagerata liquidazione dellecompetenze, oltre tabelle.In particolare, a dire della ricorrente, premesso che il valore della causadoveva ritenersi compreso nello scaglione fino a euro 5.200,00, gli importiliquidati a suo carico erano superiori ai massimi previsti dalle tabelleministeriali.Il sesto motivo è rubricato come segue: mancata attribuzione ex art.93 c.p.c.La ricorrente lamenta che né il Tribunale né la Corte d’appello abbianodisposto la distrazione delle spese processuali liquidate in suo favore conla sentenza del Tribunale, nonostante la richiesta formulata in primo gradoe ribadita come motivo di appello.I motivi in questione risultano assorbiti a seguito dell’accoglimento delprimo motivo, visto che la Corte d’appello, dovendo procedere ad unanuova decisione della causa, avrà modo di esaminare le questioni di cuiinnanzi.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al primomotivo, assorbiti i restanti.Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corted’appello di Milano in diversa composizione, perché provveda a una nuovadecisione della causa previa discussione orale.Numero registro generale 765/2023Numero sezionale 1080/2026Numero di raccolta generale 12104/2026Data pubblicazione 30/04/2026Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 28 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa