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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27040/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17685-2020 proposto da: E21 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7972/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 17685 sez.

MT - ud. 24-05-2022 -2- I2g. n. 17685/2020 E21 Energie speciali srl in persona legale rappresentate Mauro c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: La [21 [OSCURATO:PERSONA] srl, nella persona del legale rappresentante p.t, rico-re per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento di rettifica di classamento, a seguito di Docfa anno 2016, ha rigettato l'appello dela società.

La CTR, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto che "la torre", avendo solo la funzione di sostegno dell'impianto eolico, non può essere esclusa dagli elementi di stima diretta rilevante ai fini della determinazione della rendita catastale.

Infatti, secondo quanto statuito dai a Commissione, " le torri sono elementi mobili imbullonati strutturalmente connessi al suolo con una funzione puramente strumentale all'impianto in quanto non sarebbe concepibile un ae-eogeneratore senza torre ma non funzionali all'impianto perché non co ii:enenti elementi utili alla produzione di energia elettrica".

L'Ar,enzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Cc rsiderato che: :L.Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, 1 comma, n. :3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 21 della L. 208/2015 in combinato disposto ed anche con riferimento all'art. 2 del DM n. 28/1998 nonché all'art. 4 del RDL 13.04.1939 n. 652, anche in relazione all'art 812 c.c, per aver la CTR. erroneamente interpretato la novella legislativa di cui all'art. 1, comma 21 della Legge di stabilità 2016, spingendosi in un'interpretazione creativa e comunque del tutto ervcnea ed infondata.

2. La censura è fondata.

3. Il problema della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, delle pale eliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall'immobile «centrale elettrica», in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo irnbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti, è stato riso to dal legislatore con l'intervento di una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo de 13 rendita catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale. 32_,Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi neile controversie assoggettate al regime previgente all'introduzione del a legge di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale "I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1- Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché a CI'1 'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della celiTale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qua'ificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura" (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019). 3.2,E' stata, quindi, ritenuta corretta la classificazione D/1, così come la prassi dell'Ufficio di individuare l'oggetto della stima finalizzata ali attribuzione di rendita nell'insieme dei beni costituenti l'a3rogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle col- ponenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e 5:;ervizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica.

Ta:e interpretazione ha trovato conferma anche nell'art. 1, co. 244,

I. n, 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il ricn amo alle "istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi".

Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è mutato per effetto dell'art. 1, cp. 21, L. 208 n. 2015 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale "A desorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e ''utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri imptanti, funzionali allo specifico processo produttivo". 3.3.La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte del a contribuente nell'anno 2016, esclude «gli imbullonati» dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giursprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i niacchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali all ) specifico processo produttivo.

In particolare, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», il lec;islatore del 2015 nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore per poi escludere, nella seconda parte, da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di «imbullonati».

La scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del trhuto locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive de ì settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo.

Con circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l'ente finanziario ha precisato che "Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle cenirali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale.

Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1.0febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della ceirrale eolica.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge ::;tabilità 2016, a decorrere dal 10 gennaio 2016 per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posci all'interno del perimetro dell'unità immobiliare". 3,4.

L'interpretazione della normativa operata dall'Amministrazione finanziaria, basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite, si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21,

I. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sotl:ratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo.

E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 che sancisce l'irevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svollto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione ca:Estale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.

Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché eSSe risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato; venendo, ai fini della stima diretta, in considerazione solo quele dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo la normativa vigente l'esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri imp anti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del \/i3:C re dell'immobile ( cfr, al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno, Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 1.1461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230,, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782, del 2020; nn. 7115 e 6728 del 2021, ove si è ritenuto che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle «componenti imp antistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., n. 21462/2020).

E pertanto rimesso al giudice del merito l'accertamento se la torre eo5ca, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente da carico impositivo, al pari del rotore e della navicella (Cass.n. :35156/2019). :36.Nel caso di specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico ali.) specifico processo produttivo non è stato compiuto dalla CTR per cu: a sentenza, non conforme ai suindicati principi, va cassata con rinvio alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di segittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17685-2020 proposto da: E21 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7972/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020 n. 17685 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- I2g. n. 17685/2020 E21 Energie speciali srl in persona legale rappresentate Mauro c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: La [21 [OSCURATO:PERSONA] srl, nella persona del legale rappresentante p.t, rico-re per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento di rettifica di classamento, a seguito di Docfa anno 2016, ha rigettato l'appello dela società. La CTR, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto che "la torre", avendo solo la funzione di sostegno dell'impianto eolico, non può essere esclusa dagli elementi di stima diretta rilevante ai fini della determinazione della rendita catastale. Infatti, secondo quanto statuito dai a Commissione, " le torri sono elementi mobili imbullonati strutturalmente connessi al suolo con una funzione puramente strumentale all'impianto in quanto non sarebbe concepibile un ae-eogeneratore senza torre ma non funzionali all'impianto perché non co ii:enenti elementi utili alla produzione di energia elettrica". L'Ar,enzia delle entrate si costituisce con controricorso. Cc rsiderato che: :L.Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, 1 comma, n. :3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 21 della L. 208/2015 in combinato disposto ed anche con riferimento all'art. 2 del DM n. 28/1998 nonché all'art. 4 del RDL 13.04.1939 n. 652, anche in relazione all'art 812 c.c, per aver la CTR. erroneamente interpretato la novella legislativa di cui all'art. 1, comma 21 della Legge di stabilità 2016, spingendosi in un'interpretazione creativa e comunque del tutto ervcnea ed infondata. 2. La censura è fondata. 3. Il problema della rilevabilità, ai fini della rendita catastale, delle pale eliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall'immobile «centrale elettrica», in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo irnbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti, è stato riso to dal legislatore con l'intervento di una norma di interpretazione autentica (art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44), che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, includendo, nel computo de 13 rendita catastale, le «costruzioni stabili» connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell'attività industriale. 32_,Ne è seguito un costante indirizzo giurisprudenziale, formatosi neile controversie assoggettate al regime previgente all'introduzione del a legge di stabilità n. 208 del 2015, secondo il quale "I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1- Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché a CI'1 'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della celiTale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qua'ificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura" (cfr. tra le tante Cass. n. 4028/2012, n. 24815/2014, n. 32861/2019). 3.2,E' stata, quindi, ritenuta corretta la classificazione D/1, così come la prassi dell'Ufficio di individuare l'oggetto della stima finalizzata ali attribuzione di rendita nell'insieme dei beni costituenti l'a3rogeneratore, comprensivo non soltanto delle componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo, ma anche di quelle col- ponenti (navicella, rotore, pale, cabina elettrica, spazi di manovra e 5:;ervizio ecc.) di per sé fisicamente amovibili ma non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica. Ta:e interpretazione ha trovato conferma anche nell'art. 1, co. 244, I. n, 190 del 2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), che risolveva la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il ricn amo alle "istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la "Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi". Il quadro normativo, e giurisprudenziale, è mutato per effetto dell'art. 1, cp. 21, L. 208 n. 2015 (Legge di stabilità 2016), secondo il quale "A desorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e ''utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri imptanti, funzionali allo specifico processo produttivo". 3.3.La norma, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte del a contribuente nell'anno 2016, esclude «gli imbullonati» dalla determinazione della rendita catastale, ed innovando i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali, confermati dalla giursprudenza di questa Corte di legittimità, esclude dalla stima diretta i niacchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali all ) specifico processo produttivo. In particolare, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», il lec;islatore del 2015 nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore per poi escludere, nella seconda parte, da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), meglio noti con la denominazione di «imbullonati». La scelta legislativa è quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del trhuto locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive de ì settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo. Con circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l'ente finanziario ha precisato che "Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle cenirali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1.0febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della ceirrale eolica. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge ::;tabilità 2016, a decorrere dal 10 gennaio 2016 per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posci all'interno del perimetro dell'unità immobiliare". 3,4. L'interpretazione della normativa operata dall'Amministrazione finanziaria, basata sulle sole caratteristiche strutturali del cespite, si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, I. 208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sotl:ratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E' irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 che sancisce l'irevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svollto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E', quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione ca:Estale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché eSSe risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato; venendo, ai fini della stima diretta, in considerazione solo quele dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo la normativa vigente l'esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri imp anti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del \/i3:C re dell'immobile ( cfr, al riguardo, anche con riferimento specifico alla torre di sostegno, Cass. n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 1.1461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230,, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782, del 2020; nn. 7115 e 6728 del 2021, ove si è ritenuto che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle «componenti imp antistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (Cass., n. 21462/2020). E pertanto rimesso al giudice del merito l'accertamento se la torre eo5ca, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente da carico impositivo, al pari del rotore e della navicella (Cass.n. :35156/2019). :36.Nel caso di specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico ali.) specifico processo produttivo non è stato compiuto dalla CTR per cu: a sentenza, non conforme ai suindicati principi, va cassata con rinvio alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di segittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alb