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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2018

Cassazione n. 07522/2023

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nciato la seguente OR D I N A N Z A sul ricorso iscritto al n. 10209/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro REGIONE CALABRIA, [OSCURATO:PERSONA] E TERRITORIO,in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Oggetto: Sanzioni amministrative –scarico di acque reflue non autorizzato elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1759 del 10/10/2018 depositata in udienza, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Regione Calabria, con ordinanza n. 0371222/2015, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima [OSCURATO:PERSONA] e Agrituristica sita in Carolei, C.da Lacconi, il pagamento della somma pari ad euro 6.007,20 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 124, commi 1 e 2 i d el d.lgs. 152/2006, accertata dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato – [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza in data 26/06/2015, per aver effettuato lo scarico di acque reflue domestiche confluenti in un sistema di fognatura statica Imhoff, posta all’interno della sua proprietà, in assenza della prescritta autorizzazione; - avverso l a citata ordinanza - ingiunzione il Sicilia proponeva opposizione, che il Tribunale di Cosenza , con sentenza n. 166/2018, rigettava con compensazionedelle spese di lite; - in virtù di gravame interposto dal Sicilia, la Corte di a ppello di Catanzaro, nella resistenza dell’Amministrazione appellata, con sentenza n. 1759/2018, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava l’ordinanza ingiunzione.

Nel dettaglio, la Corte di appello di Catanzaro, preliminarmente, respingeva la richiesta di ammissione della prova per testi riproposta dall’appellante perché vertente, in parte, su circostanze pacifiche e, in parte, perché tendenti a dimostrare fatti ininfluenti e, comunque , non idonei a confutare il contenuto del verbale di accertamento su cui era stata fondata l’ordinanza ingiunzione.

Proseguiva la Corte distrettuale affermando che il g iudice di prime cure aveva correttamente qualificato l’illecito contestato al Sicilia, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di inquinamento, secondo il quale lo scarico di acque reflue, senza autorizzazione , integra un illecito permanente e non già un illecito istantaneo a effetti permanenti, poiché ciò che venivain rilievo era la persistenza della condotta omissiva del titolare fino a quando non risultasse provato il possesso del titolo abilitativo rilasciato da parte della pubblica amministrazione competente ovvero la cessazione dello scarico.

Per siffatta ragione veniva ritenuto non condivisibile l’assunto del Sicilia , secondo cui l’infrazione avrebbe dovuta essere contestata al titolare dell’agriturismo al tempo della realizzazione della vasca, da cui origina va lo scarico, e non al subentrante nell’attività.

Infatti, la norma sanzionatoria, posta alla base dell’ordinanza-ingiunzione, ossia l’art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 non sanzionava solo la condotta di chi apra lo scarico senza autorizzazione, ma anche quella di colui che “comunque” effettui lo scarico senza autorizzazione o che continui ad utilizzare lo scarico ancorché realizzato da altri; - per la cassazione della citata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso basato su tre motivi, cui ha resist ito la REGION E CALABRIA con controricorso; - in prossimità dell’adunanza camerale la difesa del ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380 bis.1. c.p.c .

Atteso che: - preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla Regione nel controricorso: esse sono, innanzitutto , infondate per genericità, oltre ad essere il ricorso ammissibile nei limiti appresso indicati, dato che espone sommariamente i fatti di causa, sotto i profili occorrenti per la soluzione delle questioni sollevate in questa sede, ed inoltre, attraverso una lettura globale, consente con sufficiente specificità di cogliere le ragioni per le quali si sollecita l'annullamento del provvedimento impugnato.

L'eccezione di inammissibilità nei termini sopra precisati va, dunque, rigettata in tutte le sue prospettazioni, salvo quanto si andrà a precisare di seguito con riferimento ai singoli mezzi; - ciò posto, con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c, avuto riguardoalla assenza e/o illogicità e contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo o della controversia.

Ad avviso del ricorrente, la Corte distrettuale, nel conferma re l’ordinanza-ingiunzione opposta sul rilievo che la condotta contestata (mancata richiesta di autorizzazione allo scarico di acque in una vasca IMHOFF) era provata dall’essere notorio che la vasca IMHOFF costituisca un impianto di depurazione che raccoglie le acque reflue, le depura e le riversa nel sottosuolo mediante un canale di dispersione, aveva violato il disposto dell’art. 115 c.p.c. e , conseguentemente , l’art. 2697 c.c., per mancanza - da parte del la Regione - della dimostrazione del l’esistenza della condotta contestata al Sicilia, e quindi di un fatto la cui prova spettava alla controricorrente, non potendosi ritenere tale prova acquisita sulla base di nozioni di comune esperienza.

A dire del ricorrente la Corte di merito sarebbe incorsa in un chiaro errore di percezione ritenendo che la vasca IMHOFF, dopo aver raccolto le acque, le depura e le riversa nel sottosuolo mediante un canale di dispersione, per non avere posto a fondamento della decisione prove offerte dalle parti, ma prove “immaginarie”, per come consentono di affermare tutti gli atti del procedimento e la scheda della vasca IMHOFF, nei quali non vi è traccia di canale di spurgo delle acque nel terreno, ma di un tubo per aspirare le acque con autospurgo.

Rileva il collegio che la censura è infondata.

Assume portata risolutiva il rilievo che dell'illecito amministrativo di scarico senza autorizzazione - che non costituisce un illecito proprio - rispondono coloro che gestiscono di fatto, e, quindi, operativamente, l'impianto da cui deriva lo scarico (Cass. 14 febbraio 2006 n. 3176; Cass. 29 aprile 2020 n. 8364).

La Corte di appello - con accertamento in fatto, non suscettibile di sindacato in questa sede - ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola e turistica, aveva la gestione operativa dell'impianto posto all’interno della sua proprietà e che era stato interessato dalla contestazione oggetto di causa, il che già appare sufficiente per fondare in capo alla stessa azienda la qualità di obbligatain solido.

La sentenza ha, poi , compiuto una logica e condivisibile ricostruzione anche dell a struttura di smaltimento dei rifiuti, costituita da vasca Imhoff, che tuttavia non ha alcuna incidenza sulla contestazione della violazione in quanto –come verificato dalla Corte territoriale – gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato avevano accertato che vi era la dispersione delle acque nel sottosuolo, di cui avevano dato atto nel verbale di sopralluogo.

Ne consegue che le argomentazioni sviluppate nel motivo non appaiono in grado diconfutare la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito, non essendo suscettibili di superare il rilievo, da reputarsi fondamentale ai fini dell'imputazione della responsabilità al ricorrente,che aveva la gestione operativa dell'impianto de quo , non elidendo la responsabilità in oggetto l'esistenza di un certo tipo di impianto una volta rilevato il suo carattere “disperdente” nel sottosuolo; - con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 , comma 1,n. 4 e n. 5 , c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata ammissione della prova per testi da lui richiesta, ancorché da riten ersi idonea ad assicurare un diverso esito della lite, denunciando quindi, una incontrovertibile violazione del disposto del citato art . 115 c.p.c. ed un ’ assoluta mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ad avviso del collegio questomotivo è inammissibile, poiché la Corte di appello ha espressamente motivato sulla ritenuta superfluità della richiesta prova orale articolata avuto riguardo alla pacificità delle circostanze di cui ai capitoli di prova nn. 1, 3 e 5, e all’irrilevanza dei fatti articolati con i capitoli nn. 2 e 4, tendenti a dimostrare fatti non idonei a confutare il verbale di accertamento del 26.06.2015 (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

Del resto, la circostanza che non era stata riscontrata alcuna fuoriuscita dell’acqua attraverso un esame esterno della vascanon poteva escludere l’illecito per avere la vasca Imhoff la caratteristica di essere “disperdente” nel sottosuolo (come comprovato sia dagli accertamenti “in loco” dei verbalizzanti che dalla nota tecnica del tipo di vasca in questioneallegata agli atti dalla Regione); - con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 , comma 1,n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il giudice di appello omesso di pronunciare sull’eccezione di estinzione dell’infrazione da lui sollevata e sulla richiesta di inutilizzabilità, ai fini probatori, della nota del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato del 21.10.2015, acquisita al procedimento dopo la sua definizione con conseguente violazione, per l’appunto, de l citatoar t. 112 c.p.c. , oltre ch e degli artt. 14 L. 689/81 e 2700 c.c.

La doglianza è,in parte, inammissibile e , in parte , infondata.

E’ inammissibile laddove insiste sulle prove non ammesse, per quanto sopra esposto, e su quelle esaminate al fine della formazione del convincimento del giudice, ragionamento incensurabile in sede di legittimità.

Inoltre, viene erroneamente prospettata la sussistenza della fidefacienza ai sensi dell’art. 2700 c.c. della nota del Corpo forestale dello Stato laddove non risul ta censurata la “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza sulla natura permanente dell’illecito contestato ed oggetto dell’opposta ordinanza-ingiunzione (cfr .

Cass. n. 27975 del 2022).

Nel merito è infondato quanto alla prospettata estinzione dell’illecito, per avere la Corte territoriale ritenuto trattarsi di illecito permanente.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'illecito istantaneo con effetti permanenti è caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito,lasciando sussistere i suoi effetti; al contrario, in ipotesi di illecito permanente, la verificazione dell'evento si protrae per la durata del danno e della condotta che lo produce, fino alla cessazione della detta condotta dannosa (Cass. n. 14592 del 2019 e Cass. n. 3314 del 2020).

Nella specie, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, la condotta punita non è, però, semplicemente l'omessa richiesta di autorizzazione allo scarico, ma l'esercizio dello stesso in assenza del necessario permesso, che è proseguito senza ottenerlo, così continuando a ledere l'interesse giuridico protetto, come appurato con l’attività di accertamento e correlata contestazione dell’illecito in questione.

Conclusivamente, il ricorso va respinto nel suo complesso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte de l ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P .

Q .

M .

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente OR D I N A N Z A sul ricorso iscritto al n. 10209/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro REGIONE CALABRIA, [OSCURATO:PERSONA] E TERRITORIO,in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Oggetto: Sanzioni amministrative –scarico di acque reflue non autorizzato elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1759 del 10/10/2018 depositata in udienza, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - la Regione Calabria, con ordinanza n. 0371222/2015, ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima [OSCURATO:PERSONA] e Agrituristica sita in Carolei, C.da Lacconi, il pagamento della somma pari ad euro 6.007,20 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 124, commi 1 e 2 i d el d.lgs. 152/2006, accertata dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato – [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza in data 26/06/2015, per aver effettuato lo scarico di acque reflue domestiche confluenti in un sistema di fognatura statica Imhoff, posta all’interno della sua proprietà, in assenza della prescritta autorizzazione; - avverso l a citata ordinanza - ingiunzione il Sicilia proponeva opposizione, che il Tribunale di Cosenza , con sentenza n. 166/2018, rigettava con compensazionedelle spese di lite; - in virtù di gravame interposto dal Sicilia, la Corte di a ppello di Catanzaro, nella resistenza dell’Amministrazione appellata, con sentenza n. 1759/2018, rigettava l’impugnazione e, per l’effetto, confermava l’ordinanza ingiunzione. Nel dettaglio, la Corte di appello di Catanzaro, preliminarmente, respingeva la richiesta di ammissione della prova per testi riproposta dall’appellante perché vertente, in parte, su circostanze pacifiche e, in parte, perché tendenti a dimostrare fatti ininfluenti e, comunque , non idonei a confutare il contenuto del verbale di accertamento su cui era stata fondata l’ordinanza ingiunzione. Proseguiva la Corte distrettuale affermando che il g iudice di prime cure aveva correttamente qualificato l’illecito contestato al Sicilia, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di inquinamento, secondo il quale lo scarico di acque reflue, senza autorizzazione , integra un illecito permanente e non già un illecito istantaneo a effetti permanenti, poiché ciò che venivain rilievo era la persistenza della condotta omissiva del titolare fino a quando non risultasse provato il possesso del titolo abilitativo rilasciato da parte della pubblica amministrazione competente ovvero la cessazione dello scarico. Per siffatta ragione veniva ritenuto non condivisibile l’assunto del Sicilia , secondo cui l’infrazione avrebbe dovuta essere contestata al titolare dell’agriturismo al tempo della realizzazione della vasca, da cui origina va lo scarico, e non al subentrante nell’attività. Infatti, la norma sanzionatoria, posta alla base dell’ordinanza-ingiunzione, ossia l’art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 non sanzionava solo la condotta di chi apra lo scarico senza autorizzazione, ma anche quella di colui che “comunque” effettui lo scarico senza autorizzazione o che continui ad utilizzare lo scarico ancorché realizzato da altri; - per la cassazione della citata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] ha propo sto ricorso basato su tre motivi, cui ha resist ito la REGION E CALABRIA con controricorso; - in prossimità dell’adunanza camerale la difesa del ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380 bis.1. c.p.c . Atteso che: - preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla Regione nel controricorso: esse sono, innanzitutto , infondate per genericità, oltre ad essere il ricorso ammissibile nei limiti appresso indicati, dato che espone sommariamente i fatti di causa, sotto i profili occorrenti per la soluzione delle questioni sollevate in questa sede, ed inoltre, attraverso una lettura globale, consente con sufficiente specificità di cogliere le ragioni per le quali si sollecita l'annullamento del provvedimento impugnato. L'eccezione di inammissibilità nei termini sopra precisati va, dunque, rigettata in tutte le sue prospettazioni, salvo quanto si andrà a precisare di seguito con riferimento ai singoli mezzi; - ciò posto, con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c, avuto riguardoalla assenza e/o illogicità e contraddittorietà di motivazione su un punto decisivo o della controversia. Ad avviso del ricorrente, la Corte distrettuale, nel conferma re l’ordinanza-ingiunzione opposta sul rilievo che la condotta contestata (mancata richiesta di autorizzazione allo scarico di acque in una vasca IMHOFF) era provata dall’essere notorio che la vasca IMHOFF costituisca un impianto di depurazione che raccoglie le acque reflue, le depura e le riversa nel sottosuolo mediante un canale di dispersione, aveva violato il disposto dell’art. 115 c.p.c. e , conseguentemente , l’art. 2697 c.c., per mancanza - da parte del la Regione - della dimostrazione del l’esistenza della condotta contestata al Sicilia, e quindi di un fatto la cui prova spettava alla controricorrente, non potendosi ritenere tale prova acquisita sulla base di nozioni di comune esperienza. A dire del ricorrente la Corte di merito sarebbe incorsa in un chiaro errore di percezione ritenendo che la vasca IMHOFF, dopo aver raccolto le acque, le depura e le riversa nel sottosuolo mediante un canale di dispersione, per non avere posto a fondamento della decisione prove offerte dalle parti, ma prove “immaginarie”, per come consentono di affermare tutti gli atti del procedimento e la scheda della vasca IMHOFF, nei quali non vi è traccia di canale di spurgo delle acque nel terreno, ma di un tubo per aspirare le acque con autospurgo. Rileva il collegio che la censura è infondata. Assume portata risolutiva il rilievo che dell'illecito amministrativo di scarico senza autorizzazione - che non costituisce un illecito proprio - rispondono coloro che gestiscono di fatto, e, quindi, operativamente, l'impianto da cui deriva lo scarico (Cass. 14 febbraio 2006 n. 3176; Cass. 29 aprile 2020 n. 8364). La Corte di appello - con accertamento in fatto, non suscettibile di sindacato in questa sede - ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di titolare dell’omonima azienda agricola e turistica, aveva la gestione operativa dell'impianto posto all’interno della sua proprietà e che era stato interessato dalla contestazione oggetto di causa, il che già appare sufficiente per fondare in capo alla stessa azienda la qualità di obbligatain solido. La sentenza ha, poi , compiuto una logica e condivisibile ricostruzione anche dell a struttura di smaltimento dei rifiuti, costituita da vasca Imhoff, che tuttavia non ha alcuna incidenza sulla contestazione della violazione in quanto –come verificato dalla Corte territoriale – gli agenti del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato avevano accertato che vi era la dispersione delle acque nel sottosuolo, di cui avevano dato atto nel verbale di sopralluogo. Ne consegue che le argomentazioni sviluppate nel motivo non appaiono in grado diconfutare la correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito, non essendo suscettibili di superare il rilievo, da reputarsi fondamentale ai fini dell'imputazione della responsabilità al ricorrente,che aveva la gestione operativa dell'impianto de quo , non elidendo la responsabilità in oggetto l'esistenza di un certo tipo di impianto una volta rilevato il suo carattere “disperdente” nel sottosuolo; - con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 , comma 1,n. 4 e n. 5 , c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata ammissione della prova per testi da lui richiesta, ancorché da riten ersi idonea ad assicurare un diverso esito della lite, denunciando quindi, una incontrovertibile violazione del disposto del citato art . 115 c.p.c. ed un ’ assoluta mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia. Ad avviso del collegio questomotivo è inammissibile, poiché la Corte di appello ha espressamente motivato sulla ritenuta superfluità della richiesta prova orale articolata avuto riguardo alla pacificità delle circostanze di cui ai capitoli di prova nn. 1, 3 e 5, e all’irrilevanza dei fatti articolati con i capitoli nn. 2 e 4, tendenti a dimostrare fatti non idonei a confutare il verbale di accertamento del 26.06.2015 (v. pag. 3 della sentenza impugnata). Del resto, la circostanza che non era stata riscontrata alcuna fuoriuscita dell’acqua attraverso un esame esterno della vascanon poteva escludere l’illecito per avere la vasca Imhoff la caratteristica di essere “disperdente” nel sottosuolo (come comprovato sia dagli accertamenti “in loco” dei verbalizzanti che dalla nota tecnica del tipo di vasca in questioneallegata agli atti dalla Regione); - con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 , comma 1,n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver il giudice di appello omesso di pronunciare sull’eccezione di estinzione dell’infrazione da lui sollevata e sulla richiesta di inutilizzabilità, ai fini probatori, della nota del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato del 21.10.2015, acquisita al procedimento dopo la sua definizione con conseguente violazione, per l’appunto, de l citatoar t. 112 c.p.c. , oltre ch e degli artt. 14 L. 689/81 e 2700 c.c. La doglianza è,in parte, inammissibile e , in parte , infondata. E’ inammissibile laddove insiste sulle prove non ammesse, per quanto sopra esposto, e su quelle esaminate al fine della formazione del convincimento del giudice, ragionamento incensurabile in sede di legittimità. Inoltre, viene erroneamente prospettata la sussistenza della fidefacienza ai sensi dell’art. 2700 c.c. della nota del Corpo forestale dello Stato laddove non risul ta censurata la “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza sulla natura permanente dell’illecito contestato ed oggetto dell’opposta ordinanza-ingiunzione (cfr . Cass. n. 27975 del 2022). Nel merito è infondato quanto alla prospettata estinzione dell’illecito, per avere la Corte territoriale ritenuto trattarsi di illecito permanente. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'illecito istantaneo con effetti permanenti è caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito,lasciando sussistere i suoi effetti; al contrario, in ipotesi di illecito permanente, la verificazione dell'evento si protrae per la durata del danno e della condotta che lo produce, fino alla cessazione della detta condotta dannosa (Cass. n. 14592 del 2019 e Cass. n. 3314 del 2020). Nella specie, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, la condotta punita non è, però, semplicemente l'omessa richiesta di autorizzazione allo scarico, ma l'esercizio dello stesso in assenza del necessario permesso, che è proseguito senza ottenerlo, così continuando a ledere l'interesse giuridico protetto, come appurato con l’attività di accertamento e correlata contestazione dell’illecito in questione. Conclusivamente, il ricorso va respinto nel suo complesso. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte de l ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr
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