CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 22360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18798-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1095/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 322/2020; Oggetto R.G.N.18798/2021 Cron. Rep. Ud.05/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire l’indennità di turno spezzato ex art. 43, lett. b) c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] e Trafori per i giorni in cui, nella qualità di esattore addetto a turni continui e avvicendati, era stato assegnato a un turno giornaliero di lavoro in due soluzioni ( spezzato ) per lo svolgimento di mansioni di addetto al supporto logistico di esazione, ed ha condannato la convenuta Autorstrade per l’Italia al pagamento delle differenze retributive a tale titolo maturate, negli anni 2014/2018, oltre accessori di legge; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; 3. il ricorso è stata fissato per la trattazione in camera di consiglio all’esito di rituale istanza di decisione della parte ricorrente ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2 c.p.c. dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata ai sensi delcomma 1 formulata dal consigliere delegato; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che 1. con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1362 e sgg. c.c. in relazione all’art. 43 lett. b) c.c.n.l. applicato, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., nella interpretazione della disposizione contrattuale collettiva fornita dalla Corte territoriale. Deduce, in particolare, dopo avere richiamato i principi generali di legittimità in tema di interpretazione della contrattazione collettiva, che, in primo luogo, per la definizione di turno/orario spezzato occorreva avere riguardo solo all’art. 9 del c.c.n.l., che prevedeva che l’intervallo variabile fosse unicamente quello da un’ora e mezza a tre mentre, nella fattispecie oggetto del giudizio, il lavoratore godeva di un intervallo solo di un’ora che non costituiva, pertanto, tecnicamente un turno spezzato; sostiene, inoltre, che, sempre con riferimento ad una lettura congiunta degli artt.43 e 9 del c.c.n.l., non poteva spettare l’indennità richiesta perché, quando il dipendente veniva chiamato a svolgere le mansioni di “supporto logistico all’esazioni”, non era addetto contemporaneamente a turni continui ed avvicendati in quanto, in tali occasioni, l’articolazione dell’orario di lavoro prevista per le mansioni di temporanea destinazione assorbiva quella del normale orario di lavoro; obietta, infine, che la ratio dell’art. 43 c.c.n.l. non era quella individuata dalla Corte di appello, bensì andava ricercata nella esigenza di compensare il disagio “eccezionale” derivante da un intervallo di un notevole lasso di tempo (superiore ad un’ora e mezza) nello svolgimento di una prestazione lavorativa in “due soluzioni”; 2. il motivo è infondato; ritiene il Collegio doversi dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che ha scrutinato la medesima fattispecie pervenendo al rigetto della interpretazione delle disposizioni collettive propugnate dall’odierna ricorrentesulla base di argomentazioni alle quali si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; 3. nel richiamato precedente (Cass. n. 23689/2023) il giudice di legittimità ha esaminato l’art. 43 lett. b) del c.c.n.l. che testualmente recita: “[…] b) Indennità turni spezzati. 4. Al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati, con prestazioni alternate diurne-notturne, al quale, per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato), viene corrisposta, oltre a quanto dovuto per la precedente lettera a), una indennità pari al 18% della retribuzione giornaliera di cui all'art.22, punto . Qualora l'intervallo tra le due soluzioni risulti pari a 4 ore, la misura dell'indennità viene elevata al 25%. L'indennità compete al personale applicato in attività lavorative a turni - quale ad esempio l'esattore – al capo stazione o al capo casello che effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato. Al personale di cui al punto 13 dell'art. 9 (con orario di 37 ore settimanali) che effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni, con un intervallo non superiore a 4 ore, viene corrisposta una indennità in misura pari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all'art. 22, punto 1, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata”; ha quindi preso in considerazione l’art. 9 dello stesso c.c.n.l. che, per quanto di interesse in questa sede , così statuisce: “[…] qualora, su richiesta dell’azienda, il capo casello/capo stazione effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato, e quindi, con un intervallo variabile da un’ora e mezza a tre anche in funzione del periodo estate-inverno, allo stesso verrà corrisposta l’indennità turni spezzati di cui all’art. 43, lett. b) […]”. Ha quindi ritenuto che l’art. 9 del c.c.n.l. non po tesse spiegare alcuna influenza sull’ambito applicativo dell’art. 43 lett. b) del c.c.n.l., non solo per le ragioni espresse dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto la prima norma speciale in quanto applicabile solo alle figure di capo casello/capo stazione e non pure all’addetto al supporto esazione, come nel caso dell’odierno controricorrente, ma anche perché l’art. 9 è una disposizione prevista in tema di orario di lavoro, mentre l’art. 43 lett. b) concerne altra materia e regola presupposti diversi, ai fini del riconoscimento della indennità in questione, per una particolare platea di lavoratori. Il settore di regolamentazione delle due norme è, pertanto, distinto ed autonomo, così come differenti sono i destinatari delle due clausole e le cause che possano dare luogo a tale diverso orario (esigenze di servizio per l’art. 43 lett. b) e mera richiesta dell’azienda, per l’art. 9), per cui il disposto dell’una non può essere integrato con quello dell’altra; 3.1. ha inoltre osservato che dalla lettura dell’art. 43 lett. b) emerge che la nozione di turno spezzato, ivi riportata, non prevede alcuna limitazione sotto il profilo cronologico della durata della pausa per il riconoscimento della indennità. “Invero, si fa riferimento alla effettuazione del turno giornaliero in due soluzioni, ma non è assolutamente previsto di che consistenza debba essere l’intervallo tra le soluzioni e, soprattutto, in quali casi l’indennità non sarebbe stata dovuta. 11. E’, quindi, ragionevole e plausibile ritenere che le parti contrattuali, a differenza di quanto hanno previsto per il capo casello/capo stazione in materia di orario di lavoro, nella definizione di turno spezzato, relativamente all’art. 43 lett. b) del CCNL, non abbiano voluto imporre alcuna limitazione cronologica o di altro tipo. 12. Quanto, poi alla seconda problematica, relativa al fatto che l’indennità non sarebbe stata dovuta per l’assorbimento dell’articolazione dell’orario di lavoro prevista per le mansioni di temporanea destinazione, deve sottolinearsi che la censura non è pertinente alla situazione di fatto posta a base della decisione della Corte distrettuale dove si è dato atto, con un accertamento di fatto intangibile in sede di legittimità, che in ogni mese vi era alternanza tra le due tipologie di mansioni con la conseguenza che, nell’arco del mese, venivano svolte entrambe le mansioni con la inevitabile commistione degli orari. 13. Ne consegue che un problema di un assorbimento di un orario di lavoro, rispetto ad un altro, non è ravvisabile proprio perché le due attività coesistevano nell’arco del mese. 14. Con riguardo, infine, al profilo della ratio della disposizione, la tesi della ricorrente non è condivisibile perché, se effettivamente la norma mirava a compensare solo un disagio eccezionale derivante da un intervallo di un notevole lasso di tempo (superiore ad un’ora e mezza), come statuito dall’art. 9 in ordine alla individuazione dei limiti minimi e massimi cronologici, allora si dovrebbe giungere alla paradossale conclusione che, qualora per qualsiasi ragione l’intervallo risultasse superiore alle tre ore, nulla sarebbe stato dovuto perché la norma dell’art. 9 non prevede tale tipo di intervallo. 15. In verità, la lettura della Corte distrettuale dell’art. 43 lett. b) del CCNL in esame è condivisibile in quanto l’istituto retributivo è diretto effettivamente a compensare il disagio del lavoratore, solitamente addetto a turno continui ed avvicendati, che subisce allorquando gli viene modificato, per esigenze di servizio, l’orario di lavoro con il turno spezzato, rispetto ai turni continui ed avvicendati normalmente svolti, privando così di regolarità la sequenza ordinaria dell’attività lavorativa”(Cass. 23689/2023); 4. in base alle considerazioni che precedono deve quindi ribadirsi la fondatezza della pretesa azionata dal lavoratore con rigetto del ricorso proposto dalla società;5. al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente alle spese di lite ed al pagamento raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali; 6. la definizione del giudizio sulla base di ragioni non conformi a quelle formulate con la proposta per la decisione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. esclude l’applicabilità dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. richiamati dall’art. 380 bis ultimo comma c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 27195/2023, Cass.5243/2024); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2 . 5 00,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari