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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 23689/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13341-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 13341/2021 Cron.

Rep.

Ud. 21/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 582/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 146/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza depositata il 4.11.2020 la Corte di appello di Milano, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA], avverso la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa sede, che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] -dipendente della società con mansioni di addetto all’attività di esazione e riscossione del pedaggio autostradale ed assegnato a turni continui ed avvicendati- ad ottenere l’indennità di turno spezzato, ai sensi dell’art. 43 lett. b) CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, avendo svolto dal 2016 saltuariamente anche mansioni di “addetto supporto all’esazione”, e aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento, a tale titolo, dell’importo di euro 4.028,54, oltre accessori.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) il Tribunale aveva ben interpretato le disposizioni collettive di cui all’art. 43 lett. b) e dell’art. 9 co. 7 del CCNL in esame, considerando che la ratio della prima norma era quella di compensare, con l’erogazione della suddetta indennità, il disagio che il lavoratore, solitamente addetto a turno continui e avvicendati, subiva allorquando gli veniva modificato l’orario di lavoro, per il turno spezzato, attraverso la variazione della sequenza ordinaria della programmazione lavorativa; b) la durata della pausa, per ottenere la suddetta indennità, non era quella prevista dall’art. 9 co. 7 CCNL, trattandosi quest’ultima di norma speciale; c) il mutamento temporaneo di mansioni, attesa la significativa frequenza di tale mutamento nella fattispecie, giustificava il diritto del lavoratore, che non perdeva il proprio profilo professionale a causa della flessibilità dell’orario richiesta con il turno cd. spezzato rispetto al normale turno avvicendato; d) irrilevante era la circostanza che, nel periodo oggetto di causa, il Barone fosse stato, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2019, in regime di part-time.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA], affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il lavoratore.

4. Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo del ricorso principale la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. cc, in relazione all’art. 43 lett. b) del CCNL applicato, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nella interpretazione della disposizione contrattuale collettiva fornita dalla Corte territoriale.

Deduce, in particolare, dopo avere richiamato i principi generali di legittimità in tema di interpretazione della contrattazione collettiva, che, in primo luogo, per la definizione di turno/orariospezzato occorreva avere riguardo solo all’art. 9 del CCNL, che prevedeva che l’intervallo variabile fosse unicamente quello da un’ora e mezza a tre mentre, nella fattispecie oggetto del giudizio, il lavoratore godeva di un intervallo solo di un’ora che non costituiva, pertanto, tecnicamente un turno spezzato; sostiene, inoltre, che, sempre con riferimento ad una lettura congiunta degli artt. 43 e 9 del CCNL, non poteva spettare l’indennità richiesta perché, quando il dipendente veniva chiamato a svolgere le mansioni di “supporto logistico all’esazioni”, non era addetto contemporaneamente a turni continui ed avvicendati in quanto, in tali occasioni, l’articolazione dell’orario di lavoro prevista per le mansioni di temporanea destinazione assorbiva quella del normale orario di lavoro; obietta, infine, che la ratio dell’art. 43 CCNL non era quella individuata dalla Corte di appello, bensì andava ricercata nella esigenza di compensare il disagio “eccezionale” derivante da un intervallo di un notevole lasso di tempo (superiore ad un’ora e mezza) nello svolgimento di una prestazione lavorativa in “due soluzioni”.

2. Il ricorso non è fondato.

3. Preliminarmente, va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016).

4. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022).

5. Ciò premesso, la prima clausola contrattuale da prendere in considerazione, per la soluzione della questione giuridica che viene sottoposta in questa sede,è l’art. 43 lett. b) del CCNL che testualmente recita: “[…] b) Indennità turni spezzati.

4. Al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati, con prestazioni alternate diurne-notturne, al quale, per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato), viene corrisposta, oltre a quanto dovuto per la precedente lettera a), una indennità pari al 18% della retribuzione giornaliera di cui all'art.22, punto

1. Qualora l'intervallo tra le due soluzioni risulti pari a 4 ore, la misura dell'indennità viene elevata al 25%.

L'indennità compete al personale applicato in attività lavorative a turni - quale ad esempio l'esattore – al capo stazione o al capo casello che effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato.

Al personale di cui al punto 13 dell'art. 9 (con orario di 37 ore settimanali) che effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni, con un intervallo non superiore a 4 ore, viene corrisposta una indennità in misura pari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all'art. 22, punto 1, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata”; la seconda norma da valutare è l’art. 9 dello stesso CCNL che, sul punto che ci interessa, statuisce: “[…] qualora, su richiesta dell’azienda, il capo casello/capo stazione effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato, e quindi, con un intervallo variabile da un’ora e mezza a tre anche in funzione del periodo estate-inverno, allo stesso verrà corrisposta l’indennità turni spezzati di cui all’art. 43, lett. b) […]”.

6. Orbene, in ordine alle tre problematiche che vengono sollevate dalla ricorrente principale, è prodromica la soluzione della questione sulla interferenza tra le due disposizioni sopra richiamate.

7. [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla Corte distrettuale, ritiene che l’art. 9 del CCNL non possa spiegare alcuna influenza sull’ambito applicativo dell’art. 43 lett. b) del CCNL, non solo per le ragioni espresse dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto la prima norma speciale in quanto applicabile solo alle figure di capo casello/capo stazione e non pure all’addetto al supporto esazione, come nel caso dell’odierno controricorrente, ma anche perché l’art. 9 è una disposizione prevista in tema di orario di lavoro, mentre l’art. 43 lett. b) concerne altra materia e regola presupposti diversi, ai fini del riconoscimento della indennità in questione, per una particolare platea di lavoratori.

8. Il settore di regolamentazione delle due norme è, pertanto, distinto ed autonomo, così come differenti sono i destinatari delle due clausole e le cause che possano dare luogo a tale diverso orario (esigenze di servizio per l’art. 43 lett. b) e mera richiesta dell’azienda, per l’art. 9), per cui il disposto dell’una non può essere integrato con quello dell’altra.

9. Inoltre, deve osservarsi che, dalla lettura dell’art. 43 lett. b), la nozione di turno spezzato, ivi riportata, non prevede alcuna limitazione sotto il profilo cronologico della durata della pausa per il riconoscimento della indennità.

10. Invero, si fa riferimento alla effettuazione del turno giornaliero in due soluzioni, ma non è assolutamente previsto di che consistenza debba essere l’intervallo tra le soluzioni e, soprattutto, in quali casi l’indennità non sarebbe stata dovuta.

11. E’, quindi, ragionevole e plausibile ritenere che le parti contrattuali, a differenza di quanto hanno previsto per il capo casello/capo stazione in materia di orario di lavoro, nella definizione di turno spezzato, relativamente all’art. 43 lett. b) del CCNL, non abbiano voluto imporre alcuna limitazione cronologica o di altro tipo.

12. Quanto, poi alla seconda problematica, relativa al fatto che l’indennità non sarebbe stata dovuta per l’assorbimento dell’articolazione dell’orario di lavoro prevista per le mansioni di temporanea destinazione, deve sottolinearsi che la censura non è pertinente alla situazione di fatto posta a base della decisione della Corte distrettuale dove si è dato atto, con un accertamento di fatto intangibile in sede di legittimità, che in ogni mese vi era alternanza tra le due tipologie di mansioni con la conseguenza che, nell’arco del mese, venivano svolte entrambe le mansioni con la inevitabile commistione degli orari.

13. Ne consegue che un problema di un assorbimento di un orario di lavoro, rispetto ad un altro, non è ravvisabile proprio perché le due attività coesistevano nell’arco del mese.

14. Con riguardo, infine, al profilo della ratio della disposizione, la tesi della ricorrente non è condivisibile perché, se effettivamente la norma mirava a compensare solo un disagio eccezionale derivante da un intervallo di un notevole lasso di tempo (superiore ad un’ora e mezza), come statuito dall’art. 9 in ordine alla individuazione dei limiti minimi e massimi cronologici, allora si dovrebbe giungere alla paradossale conclusione che, qualora per qualsiasi ragione l’intervallo risultasse superiore alle tre ore, nulla sarebbe stato dovuto perché la norma dell’art. 9 non prevede tale tipo di intervallo.

15. In verità, la lettura della Corte distrettuale dell’art. 43 lett. b) del CCNL in esame è condivisibile in quanto l’istituto retributivo è diretto effettivamente a compensare il disagio del lavoratore, solitamente addetto a turno continui ed avvicendati, che subisce allorquando gli viene modificato, per esigenze di servizio, l’orario di lavoro con il turno spezzato, rispetto ai turni continui ed avvicendati normalmente svolti, privando così di regolarità la sequenza ordinaria dell’attività lavorativa.

16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

17. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13341-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 13341/2021 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 582/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 146/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza depositata il 4.11.2020 la Corte di appello di Milano, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA], avverso la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa sede, che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] -dipendente della società con mansioni di addetto all’attività di esazione e riscossione del pedaggio autostradale ed assegnato a turni continui ed avvicendati- ad ottenere l’indennità di turno spezzato, ai sensi dell’art. 43 lett. b) CCNL per il personale dipendente di società e consorzi concessionari di autostrade e trafori, avendo svolto dal 2016 saltuariamente anche mansioni di “addetto supporto all’esazione”, e aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento, a tale titolo, dell’importo di euro 4.028,54, oltre accessori. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) il Tribunale aveva ben interpretato le disposizioni collettive di cui all’art. 43 lett. b) e dell’art. 9 co. 7 del CCNL in esame, considerando che la ratio della prima norma era quella di compensare, con l’erogazione della suddetta indennità, il disagio che il lavoratore, solitamente addetto a turno continui e avvicendati, subiva allorquando gli veniva modificato l’orario di lavoro, per il turno spezzato, attraverso la variazione della sequenza ordinaria della programmazione lavorativa; b) la durata della pausa, per ottenere la suddetta indennità, non era quella prevista dall’art. 9 co. 7 CCNL, trattandosi quest’ultima di norma speciale; c) il mutamento temporaneo di mansioni, attesa la significativa frequenza di tale mutamento nella fattispecie, giustificava il diritto del lavoratore, che non perdeva il proprio profilo professionale a causa della flessibilità dell’orario richiesta con il turno cd. spezzato rispetto al normale turno avvicendato; d) irrilevante era la circostanza che, nel periodo oggetto di causa, il Barone fosse stato, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2019, in regime di part-time. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA], affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il lavoratore. 4. Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso principale la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. cc, in relazione all’art. 43 lett. b) del CCNL applicato, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nella interpretazione della disposizione contrattuale collettiva fornita dalla Corte territoriale. Deduce, in particolare, dopo avere richiamato i principi generali di legittimità in tema di interpretazione della contrattazione collettiva, che, in primo luogo, per la definizione di turno/orariospezzato occorreva avere riguardo solo all’art. 9 del CCNL, che prevedeva che l’intervallo variabile fosse unicamente quello da un’ora e mezza a tre mentre, nella fattispecie oggetto del giudizio, il lavoratore godeva di un intervallo solo di un’ora che non costituiva, pertanto, tecnicamente un turno spezzato; sostiene, inoltre, che, sempre con riferimento ad una lettura congiunta degli artt. 43 e 9 del CCNL, non poteva spettare l’indennità richiesta perché, quando il dipendente veniva chiamato a svolgere le mansioni di “supporto logistico all’esazioni”, non era addetto contemporaneamente a turni continui ed avvicendati in quanto, in tali occasioni, l’articolazione dell’orario di lavoro prevista per le mansioni di temporanea destinazione assorbiva quella del normale orario di lavoro; obietta, infine, che la ratio dell’art. 43 CCNL non era quella individuata dalla Corte di appello, bensì andava ricercata nella esigenza di compensare il disagio “eccezionale” derivante da un intervallo di un notevole lasso di tempo (superiore ad un’ora e mezza) nello svolgimento di una prestazione lavorativa in “due soluzioni”. 2. Il ricorso non è fondato. 3. Preliminarmente, va precisato che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate né di indicare come il giudice di merito si sia discostato da canoni legali assunti come violati (Cass. 15934/2020; Cass. n. 5533/2016). 4. Inoltre, è stato affermato, sempre in sede di legittimità, che in tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto contrattuale che costituiscono i canoni fondamentali sui quali si deve basare il procedimento ermeneutico, non sono ordinati secondo un criterio di priorità, ma devono essere ugualmente apprezzati dal giudice nella ricostruzione del significato dell’atto negoziale (Cass. n. 2996/2023; Cass. n. 30141/2022). 5. Ciò premesso, la prima clausola contrattuale da prendere in considerazione, per la soluzione della questione giuridica che viene sottoposta in questa sede,è l’art. 43 lett. b) del CCNL che testualmente recita: “[…] b) Indennità turni spezzati. 4. Al lavoratore che presta servizio in turni continui ed avvicendati, con prestazioni alternate diurne-notturne, al quale, per esigenze di servizio, venga richiesto di effettuare il proprio turno giornaliero in due soluzioni (turno spezzato), viene corrisposta, oltre a quanto dovuto per la precedente lettera a), una indennità pari al 18% della retribuzione giornaliera di cui all'art.22, punto 1. Qualora l'intervallo tra le due soluzioni risulti pari a 4 ore, la misura dell'indennità viene elevata al 25%. L'indennità compete al personale applicato in attività lavorative a turni - quale ad esempio l'esattore – al capo stazione o al capo casello che effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato. Al personale di cui al punto 13 dell'art. 9 (con orario di 37 ore settimanali) che effettui la propria prestazione giornaliera in due soluzioni, con un intervallo non superiore a 4 ore, viene corrisposta una indennità in misura pari al 10% della quota oraria calcolata sugli elementi retributivi di cui all'art. 22, punto 1, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata”; la seconda norma da valutare è l’art. 9 dello stesso CCNL che, sul punto che ci interessa, statuisce: “[…] qualora, su richiesta dell’azienda, il capo casello/capo stazione effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato, e quindi, con un intervallo variabile da un’ora e mezza a tre anche in funzione del periodo estate-inverno, allo stesso verrà corrisposta l’indennità turni spezzati di cui all’art. 43, lett. b) […]”. 6. Orbene, in ordine alle tre problematiche che vengono sollevate dalla ricorrente principale, è prodromica la soluzione della questione sulla interferenza tra le due disposizioni sopra richiamate. 7. [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla Corte distrettuale, ritiene che l’art. 9 del CCNL non possa spiegare alcuna influenza sull’ambito applicativo dell’art. 43 lett. b) del CCNL, non solo per le ragioni espresse dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto la prima norma speciale in quanto applicabile solo alle figure di capo casello/capo stazione e non pure all’addetto al supporto esazione, come nel caso dell’odierno controricorrente, ma anche perché l’art. 9 è una disposizione prevista in tema di orario di lavoro, mentre l’art. 43 lett. b) concerne altra materia e regola presupposti diversi, ai fini del riconoscimento della indennità in questione, per una particolare platea di lavoratori. 8. Il settore di regolamentazione delle due norme è, pertanto, distinto ed autonomo, così come differenti sono i destinatari delle due clausole e le cause che possano dare luogo a tale diverso orario (esigenze di servizio per l’art. 43 lett. b) e mera richiesta dell’azienda, per l’art. 9), per cui il disposto dell’una non può essere integrato con quello dell’altra. 9. Inoltre, deve osservarsi che, dalla lettura dell’art. 43 lett. b), la nozione di turno spezzato, ivi riportata, non prevede alcuna limitazione sotto il profilo cronologico della durata della pausa per il riconoscimento della indennità. 10. Invero, si fa riferimento alla effettuazione del turno giornaliero in due soluzioni, ma non è assolutamente previsto di che consistenza debba essere l’intervallo tra le soluzioni e, soprattutto, in quali casi l’indennità non sarebbe stata dovuta. 11. E’, quindi, ragionevole e plausibile ritenere che le parti contrattuali, a differenza di quanto hanno previsto per il capo casello/capo stazione in materia di orario di lavoro, nella definizione di turno spezzato, relativamente all’art. 43 lett. b) del CCNL, non abbiano voluto imporre alcuna limitazione cronologica o di altro tipo. 12. Quanto, poi alla seconda problematica, relativa al fatto che l’indennità non sarebbe stata dovuta per l’assorbimento dell’articolazione dell’orario di lavoro prevista per le mansioni di temporanea destinazione, deve sottolinearsi che la censura non è pertinente alla situazione di fatto posta a base della decisione della Corte distrettuale dove si è dato atto, con un accertamento di fatto intangibile in sede di legittimità, che in ogni mese vi era alternanza tra le due tipologie di mansioni con la conseguenza che, nell’arco del mese, venivano svolte entrambe le mansioni con la inevitabile commistione degli orari. 13. Ne consegue che un problema di un assorbimento di un orario di lavoro, rispetto ad un altro, non è ravvisabile proprio perché le due attività coesistevano nell’arco del mese. 14. Con riguardo, infine, al profilo della ratio della disposizione, la tesi della ricorrente non è condivisibile perché, se effettivamente la norma mirava a compensare solo un disagio eccezionale derivante da un intervallo di un notevole lasso di tempo (superiore ad un’ora e mezza), come statuito dall’art. 9 in ordine alla individuazione dei limiti minimi e massimi cronologici, allora si dovrebbe giungere alla paradossale conclusione che, qualora per qualsiasi ragione l’intervallo risultasse superiore alle tre ore, nulla sarebbe stato dovuto perché la norma dell’art. 9 non prevede tale tipo di intervallo. 15. In verità, la lettura della Corte distrettuale dell’art. 43 lett. b) del CCNL in esame è condivisibile in quanto l’istituto retributivo è diretto effettivamente a compensare il disagio del lavoratore, solitamente addetto a turno continui ed avvicendati, che subisce allorquando gli viene modificato, per esigenze di servizio, l’orario di lavoro con il turno spezzato, rispetto ai turni continui ed avvicendati normalmente svolti, privando così di regolarità la sequenza ordinaria dell’attività lavorativa. 16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 17. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione. 18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del