Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:598
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]239/03
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato — Convenzione per la protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento — Artt. 4, n. 1, e 8 — Protocollo relativo alla protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento di origine tellurica — Art. 6, nn. 1 e 3 — Mancata adozione delle misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l’inquinamento massiccio e protratto dello stagno
di Berre — Autorizzazione allo scarico»
Massime della sentenza
1.
Ricorso per inadempimento — Ricorso diretto a far constatare il mancato rispetto di un accordo misto concluso dalla Comunità
e dagli Stati membri — Protocollo relativo alla protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento di origine tellurica —
Competenza della Corte — Ricevibilità
(Art. 226 CE; Convenzione di Barcellona, artt. 4, n. 1, e 8; Protocollo relativo alla protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento
di origine tellurica, art. 6, nn. 1 e 3)
2.
Accordi internazionali — Accordi della Comunità — Protocollo relativo alla protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento
di origine tellurica — Obbligo degli Stati membri di ridurre il detto inquinamento — Portata
(Protocollo relativo alla protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento di origine tellurica, art. 6, nn. 1 e 3)
1. L’applicazione degli artt. 4, n. 1, e 8 della Convenzione di Barcellona per la protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento,
nonché dell’art. 6, nn. 1 e 3, del protocollo relativo alla protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento di origine
tellurica a scarichi d’acqua dolce e di fanghi in uno stagno d’acqua salata, anche se tali scarichi non sono stati oggetto
di una disciplina comunitaria specifica, si inserisce nell’ambito comunitario in quanto tali articoli sono contenuti in accordi
misti conclusi dalla Comunità e dai suoi Stati membri e riguardano un settore ampiamente disciplinato dal diritto comunitario.
La Corte, adita a norma dell’art. 226 CE, è pertanto competente a valutarne l’osservanza da parte di uno Stato membro.
Gli accordi misti conclusi dalla Comunità, dai suoi Stati membri e da paesi terzi hanno, infatti, nell’ordinamento comunitario
la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, trattandosi di disposizioni che rientrano nella competenza
della Comunità. Garantendo il rispetto degli impegni derivanti da un accordo concluso dalle istituzioni comunitarie, gli Stati
membri adempiono dunque, nell’ordinamento comunitario, un obbligo verso la Comunità che si è assunta la responsabilità della
corretta esecuzione dell’accordo.
(v. punto 25-26, 31)
2. L’art. 6, n. 1, del protocollo relativo alla protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento di origine tellurica, in combinato
disposto con il suo art. 1, prevede un obbligo particolarmente rigido che grava sulle parti contraenti, cioè quello di ridurre
rigorosamente, mediante misure idonee, l’inquinamento d’origine tellurica nella zona, dovuto segnatamente agli scarichi di
tutte quelle sostanze che, pur non essendo tossiche per natura, possono diventare nocive per l’ambiente marino. La rigorosità
di tale obbligo risponde alla natura dell’atto, destinato, segnatamente, ad evitare l’inquinamento dovuto alle omissioni dei
pubblici poteri. La portata di tale obbligo dev’essere valutata con riferimento all’art. 6, n. 3, dello stesso protocollo,
il quale, instaurando un regime di autorizzazione preliminare, da parte delle autorità nazionali competenti, per lo scarico
delle sostanze di cui al suo allegato II, richiede agli Stati membri l’esercizio di un pieno controllo sull’inquinamento d’origine
tellurica nella zona d’applicazione del protocollo.
Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 3, del protocollo lo Stato membro che non adotta
tutte le misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l’inquinamento massiccio e protratto dell’area del [OSCURATO:PERSONA] e
che non tiene conto delle disposizioni dell’allegato III al protocollo sul regime di autorizzazione degli scarichi delle dette
sostanze, non avendo modificato il suo regime nazionale a seguito della conclusione dello stesso protocollo.
(v. punti 50-51 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
7 ottobre 2004
(1)
«Inadempimento di uno Stato – Convenzione per la protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento – Artt. 4, n. 1, e 8 – Protocollo relativo alla protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall'inquinamento di origine tellurica – Art. 6, nn. 1 e 3 – Mancata adozione delle misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l'inquinamento massiccio e protratto dello stagno
di Berre – Autorizzazione allo scarico»
Nella causa C-239/03,avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 4 giugno 2003,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. G. [OSCURATO:PERSONA] e B. Stromsky, in qualità di agenti,
ricorrente,
Repubblica francese,
rappresentata dai sigg. G. de Bergues e E. Puisais, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai
sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta,
vista la decisione, adottata dopo avere sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:
–
non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l’inquinamento massiccio e protratto dello stagno
di Berre, e
–
non avendo debitamente osservato le disposizioni dell’allegato III al protocollo relativo alla protezione del [OSCURATO:PERSONA]
dall’inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio 1980, approvato a nome della Comunità economica
europea con decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, 83/101/CEE (GU L 67, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo»), con una
modifica dell’autorizzazione agli scarichi delle sostanze elencate all’allegato II del protocollo, a seguito della conclusione
di quest’ultimo,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 8 della Convenzione per
la protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento, sottoscritta a Barcellona il 16 febbraio 1976, approvata a nome della
Comunità economica europea con decisione del Consiglio 25 luglio 1977, 77/585/CEE (GU L 240, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione»),
dell’art. 6, nn. 1 e 3, del protocollo, nonché dell’art. 300, n. 7, CE.
Ambito normativo
2
L’art. 2, lett. a), della Convenzione così definisce il termine «inquinamento»:
«(...) l’introduzione diretta o indiretta, da parte dell’uomo, di sostanze o di energia nell’ambiente marino, quando essa
comporti effetti nocivi, quali danni alle risorse biologiche, rischi per la salute umana, ostacoli alle attività marittime,
compresa la pesca, deterioramento della qualità delle acque marine sotto il punto di vista del loro impiego nonché lo scadimento
delle attrattive dei luoghi».
3
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della Convenzione:
«Le parti contraenti prendono, individualmente o congiuntamente, ogni misura idonea conforme alle disposizioni della presente
convenzione o dei protocolli in vigore, di cui esse sono parti, per prevenire, diminuire e combattere l’inquinamento nella
zona del [OSCURATO:PERSONA] e per proteggere e migliorare l’ambiente marino in tale zona».
4
L’art. 8 della Convenzione precisa:
«Le parti contraenti adottano ogni misura idonea a prevenire, ridurre e combattere l’inquinamento della zona del [OSCURATO:PERSONA]
dovuto agli scarichi dei corsi d’acqua, degli stabilimenti costieri e degli emissari, o provocati da qualsiasi altra fonte
situata nel loro territorio».
5
Nello stesso senso, l’art. 1 del protocollo stabilisce quanto segue:
«Le parti contraenti (...) prendono ogni misura idonea a prevenire, ridurre, combattere e tenere sotto controllo l’inquinamento
della zona del [OSCURATO:PERSONA] dovuto agli scarichi dei corsi d’acqua, degli stabilimenti costieri e degli emissari o provocati
da qualsiasi altra fonte situata nel loro territorio».
6
Ai sensi dell’art. 3, lett. c), del protocollo:
«La zona alla quale si applica il presente protocollo (in prosieguo denominata: la “zona di cui al protocollo”) comprende:
(...) gli stagni salati comunicanti con il mare».
7
L’art. 4, n. 1, lett. a), del protocollo prevede che quest’ultimo si applichi:
«agli scarichi inquinanti che provengono da fonti terrestri situate sul territorio delle parti e che raggiungono la zona di
cui al protocollo,
direttamente, da emissari nel mare, ovvero da depositi o da scarichi effettuati sulla costa o a partire dalla stessa;
indirettamente, attraverso fiumi, canali o altri corsi d’acqua, comprese le falde sotterranee, ovvero per ruscellamento».
8
Ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 3, del protocollo:
«1.
Le parti si impegnano a ridurre rigorosamente l’inquinamento di origine tellurica della zona di cui al protocollo, provocato
dalle sostanze o fonti elencate nell’allegato II del presente protocollo.
(...)
3.
Gli scarichi sono rigorosamente assoggettati al rilascio, da parte delle competenti autorità nazionali, di un’autorizzazione
che tenga debitamente conto delle disposizioni di cui all’allegato III (...)».
9
Dai punti 11 e 13 della sezione A dell’allegato II del protocollo risulta che rientrano nel regime previsto dall’art. 6 di
quest’ultimo le «[s]ostanze che hanno direttamente o indirettamente un’influenza negativa sul tenore di ossigeno dell’ambiente
marino, in particolare quelle che possono essere all’origine di fenomeni di eutrofizzazione», e le «[s]ostanze che, pur non
essendo tossiche per natura, possono diventare nocive per l’ambiente marino e possono disturbare, a causa delle quantità scaricate,
gli usi legittimi del mare».
10
La sezione B dell’allegato II precisa:
«Il controllo e la rigorosa restrizione dello scarico delle sostanze elencate nella sezione A vanno attuati in conformità
dell’allegato III».
11
L’allegato III del protocollo elenca i fattori da prendere in considerazione «[a]i fini del rilascio dell’autorizzazione allo
scarico di rifiuti contenenti sostanze che figurano nell’allegato II (...)». Pertanto, gli Stati parti devono tener conto
delle «[c]aratteristiche e [della] composizione del rifiuto», delle «[c]aratteristiche dei costituenti del rifiuto dal punto
di vista della nocività», delle «[c]aratteristiche del luogo di scarico e dell’ambiente marino ricettore», della «[d]isponibilità
di tecniche in materia di rifiuti» e, infine, dei «[p]ossibili pregiudizi per gli ecosistemi marini e gli usi dell’acqua marina».
12
Inoltre, l’art. 300, n. 7, CE dispone che gli accordi conclusi dalla Comunità «sono vincolanti per le istituzioni della Comunità
e per gli Stati membri».
Oggetto del ricorso e fase precontenziosa del procedimento
13
Lo stagno di Berre, con una superficie di 15 000 ettari, è uno stagno di acqua salata collegato direttamente con il [OSCURATO:PERSONA]
mediante il canale di Caronte. Il suo volume d’acqua è pari a 900 milioni di m³.
14
[OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una denuncia relativa al degrado dell’ambiente acquatico dello stagno di Berre, derivante principalmente
dagli apporti d’acqua dolce provenienti dalla Durance e scaricati artificialmente nello stagno di Berre ad ogni avviamento
delle turbine della centrale idroelettrica di Saint-Chamas, gestita dalla Electricité de France (in prosieguo: la «EDF»).
15
La EDF ha attrezzato e gestisce la cascata di Saint-Chamas in conformità:
–
alla legge 5 gennaio 1955, n. 55-6, sulla regimazione della Durance (JORF 6 gennaio 1955 e rettifica JORF 20 febbraio 1955),
il cui art. 1 ha dichiarato di pubblica utilità la realizzazione delle opere destinate alla regimazione della Durance, all’utilizzo
delle acque a fini di irrigazione ed alla produzione di energia elettrica, essendo stata prevista una derivazione tra il confluente
del Verdon e lo stagno di Berre;
–
al decreto 28 settembre 1959, che concede alla EDF (servizio nazionale) la regimazione e la gestione della cascata e della
riserva di Serre-Ponçon, sulla Durance, e delle cascate da realizzarsi sulla derivazione della Durance, tra il confluente
del Verdon e lo stagno di Berre (JORF 7 ottobre 1959);
–
alla Convenzione tra la EDF e il Ministre de l’Équipement (Ministro delle Infrastrutture) 19 agosto 1966, il cui art. 9 così
dispone:
«L’Electricité de France assume tutti i provvedimenti utili a sospendere gli scarichi nello stagno quando la concentrazione
di materiali solidi superi i 5 grammi per litro, salvo che, in caso di incidente alla rete elettrica, tale misura si riveli,
in via eccezionale, impraticabile»;
–
al decreto 6 aprile 1972, che approva la Convenzione e il capitolato speciale d’appalto relativo alle cascate di Salon e di
Saint-Chamas, sulla Durance (dipartimenti di Bouches-du-Rhône, di Vaucluse e di Gard) (JORF 18 aprile 1972; in prosieguo:
il «decreto del 1972»), capitolato che impone, al suo art. 17, l’osservanza delle disposizioni della citata Convenzione 19
agosto 1966, sugli scarichi nello stagno di Berre;
–
alla concessione di gestione relativa al «trasferimento nella Durance delle acque della derivazione nell’ambito della riduzione
degli apporti solidi e liquidi nello stagno di Berre» (in prosieguo: la «concessione di gestione»), approvata in data 22 aprile
1997 dalla direzione regionale dell’industria, della ricerca e dell’ambiente.
16
Il punto 2 di quest’ultima stabilisce gli obiettivi di riduzione degli apporti d’acqua e di fanghi nei seguenti termini:
«Apporti d’acqua:
–
limitazione degli apporti annui: 2 100 hm
3
–
limitazione degli apporti dal 1° maggio al 30 settembre: 400 hm³
Apporti di fanghi:
–
limitazione degli apporti annui: 200 000 tonnellate
–
limitazione a 2 g/l del tasso di materie in sospensione (MIS)
Rispetto delle quote.
La EDF dovrà comunicare alla Missione di recupero dello stagno di Berre le eventuali difficoltà nel rispettare dette quote,
e quest’ultima deciderà i provvedimenti da adottarsi».
17
Emerge dal fascicolo che gli impianti della EDF della Durance servono non solo a produrre elettricità a livello regionale,
ma contribuiscono altresì alla sicurezza della produzione elettrica, fornendo una potenza massima immediatamente disponibile
per far fronte ad eventuali incidenti sulla rete.
18
Ritenendo che la Repubblica francese non avesse assunto tutte le misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l’inquinamento
massiccio e protratto dello stagno di Berre, o non avesse debitamente osservato le disposizioni dell’allegato III al protocollo
con una modifica dell’autorizzazione agli scarichi di sostanze rientranti nell’allegato II del protocollo stesso, e, di conseguenza,
fosse venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 8, della Convenzione e dell’art. 6, nn. 1
e 3, del protocollo, nonché dell’art. 300, n. 7, CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al governo francese in data 10 maggio 1999
una lettera di diffida, così da consentirgli di presentare le sue osservazioni.
19
Non avendo ritenuto convincente l’argomento svolto dalla Repubblica francese nella sua lettera 5 ottobre 1999, la [OSCURATO:PERSONA]
le ha inviato un parere motivato che richiamava i termini della sua lettera di diffida e la invitava ad assumere le misure
necessarie a conformarvisi entro un termine di due mesi decorrenti dalla notifica del parere medesimo.
20
Con lettera 31 ottobre 2000, il governo francese ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] un fascicolo in risposta al parere motivato.
21
Ritenendo che tale fascicolo non le consentisse di rinunciare alle censure sollevate nel parere in questione, la [OSCURATO:PERSONA]
ha proposto il presente ricorso.
Sulla competenza della Corte
22
Il governo francese ritiene che la Corte non sia competente a pronunciarsi sul ricorso, in quanto gli obblighi di cui si rimprovera
la violazione alle autorità francesi non farebbero parte del diritto comunitario. Infatti, nessuna direttiva comunitaria disciplinerebbe
gli scarichi d’acqua dolce e di fanghi in uno stagno d’acqua salata, cosicché le disposizioni della Convenzione e del protocollo
relative a siffatti scarichi non rientrerebbero nella competenza comunitaria.
23
Poiché il ricorso per inadempimento può avere ad oggetto solamente l’inosservanza di obblighi derivanti dal diritto comunitario,
prima di pronunciarsi sull’esistenza materiale dell’inadempimento è necessario verificare se gli obblighi gravanti sulla Francia,
che sono oggetto del ricorso, facciano parte del diritto comunitario.
24
A tale proposito si deve rilevare che la Convenzione ed il protocollo sono stati stipulati dalla Comunità e dai suoi Stati
membri in forza di una competenza concorrente.
25
Orbene, secondo la giurisprudenza, gli accordi misti conclusi dalla Comunità, dai suoi Stati membri e da paesi terzi hanno
nell’ordinamento comunitario la stessa disciplina giuridica degli accordi puramente comunitari, trattandosi di disposizioni
che rientrano nella competenza della Comunità (v., in tal senso, sentenze 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag.
3719, punto 9, e 19 marzo 2002, causa C‑13/00, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, Racc. pag. I‑2943, punto 14).
26
La Corte ne ha tratto la conseguenza che, garantendo il rispetto degli impegni derivanti da un accordo concluso dalle istituzioni
comunitarie, gli Stati membri adempiono, nell’ordinamento comunitario, un obbligo verso la Comunità che si è assunta la responsabilità
della corretta esecuzione dell’accordo (citate sentenze Demirel, punto 11, e [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda, punto 15).
27
Nella fattispecie, le disposizioni della Convenzione e del protocollo disciplinano, senza dubbio alcuno, un settore ampiamente
rientrante nella competenza comunitaria.
28
La tutela dell’ambiente, che è oggetto della Convenzione e del protocollo, è infatti ampiamente disciplinata dalla legislazione
comunitaria, anche per quanto riguarda la tutela delle acque contro l’inquinamento [v., segnatamente, direttiva del Consiglio
21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40); direttiva del Consiglio
12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole (GU L 735, pag. 1), e direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce
un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1)].
29
Poiché la Convenzione e il protocollo introducono in tal modo diritti ed obblighi in un settore ampiamente disciplinato dalla
legislazione comunitaria, sussiste un interesse comunitario a che la Comunità e i suoi Stati membri rispettino gli impegni
assunti in forza di tali atti.
30
Il fatto che gli scarichi d’acqua dolce e di fanghi in ambiente marino, di cui al presente ricorso, non siano ancora stati
disciplinati dal diritto comunitario non vale a mettere in discussione tale rilievo.
31
Risulta da quanto precede che l’applicazione degli artt. 4, n. 1, e 8 della Convenzione, nonché dell’art. 6, nn. 1 e 3, del
protocollo, a scarichi d’acqua dolce e di fanghi in uno stagno d’acqua salata, scarichi che non sono stati oggetto di una
disciplina comunitaria specifica, si inserisce nell’ambito comunitario in quanto tali articoli sono contenuti in accordi misti
conclusi dalla Comunità e dai suoi Stati membri e riguardano un settore ampiamente disciplinato dal diritto comunitario. La
Corte, adita a norma dell’art. 226 CE, è pertanto competente a valutarne l’osservanza da parte di uno Stato membro.
Nel merito
32
A sostegno del suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] solleva due censure basate rispettivamente:
–
su una violazione dell’art. 6, n. 1, del protocollo, in combinato disposto con gli artt. 4, n. 1, e 8 della Convenzione, in
quanto la Repubblica francese non ha assunto le misure necessarie per ridurre in maniera rigorosa l’introduzione nello stagno
di Berre di sostanze nocive, quali quelle descritte all’art. 2, lett. a), della Convenzione, al fine di combattere e di ridurre
sul lungo periodo l’inquinamento di tale stagno;
–
su una violazione dell’art. 6, n. 3, del protocollo, in quanto l’autorizzazione allo scarico di rifiuti ad opera della centrale
di Saint-Chamas nello stagno di Berre non sarebbe stata concessa nel rispetto dei criteri previsti dalla Convenzione e dal
protocollo.
Sulla prima censura
Argomenti delle parti
33
[OSCURATO:PERSONA] afferma che l’art. 6, n. 1, del protocollo contiene un obbligo di risultato.
34
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], che si basa su vari studi scientifici, vi è una correlazione tra la quantità d’acqua dolce, di fanghi
e di sedimenti scaricati nello stagno di Berre dalla centrale idroelettrica di Saint-Chamas, da un lato, e il tasso di salinità,
il calo di salinità marina, la stratificazione delle acque dello stagno, lo stato di eutrofizzazione cagionato da un eccessivo
apporto in nutrienti (sali nutritivi), la degradazione della fauna, della flora e lo scadimento dell’attrattiva dello stagno
di Berre, dall’altro. [OSCURATO:PERSONA] non sostiene che il funzionamento della centrale idroelettrica di Saint-Chamas sia l’unica
causa dell’inquinamento dello stagno di Berre, ma afferma che una parte essenziale dell’inquinamento stesso è imputabile al
funzionamento della centrale.
35
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’art. 6, n. 1, del protocollo dev’essere letto alla luce dell’art. 6, n. 3, del protocollo stesso,
che subordina rigidamente l’attività di scarico delle sostanze in questione all’ottenimento di un’autorizzazione che tenga
debitamente conto delle disposizioni dell’allegato III del protocollo. Ne discenderebbe che lo scarico di tali sostanze, in
mancanza di autorizzazione, è vietato, il che richiederebbe la precisa conoscenza, da parte dello Stato, della natura e della
quantità delle sostanze versate.
36
L’esistenza di un deficit regionale o la fragilità del sistema elettrico della regione Provenza-Alpi-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la «regione PACA») in questione non sarebbero tali da giustificare le violazioni all’art. 6, n. 1, del protocollo, dato che
vi sarebbe una soluzione alternativa per garantire la sicurezza della rete, cioè la costruzione di una linea strategica di
400 000 volts nella regione, tra Boutre e Carros.
37
Se è vero che l’inquinamento dello stagno di Berre è stato ridotto, nel corso degli ultimi anni, nell’ambito di un piano di
recupero dello stagno stesso, la riduzione degli scarichi sarebbe stata tardiva, instabile e soprattutto assai limitata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in particolare, che il quantitativo totale degli scarichi massimi annui previsto dal progetto in questione
sia incompatibile con il recupero duraturo di un ambiente marino nello stagno di Berre.
38
Il governo francese ritiene che l’art. 6, n. 1, del protocollo contenga un’obbligazione di mezzi. Nella fattispecie, la Repubblica
francese sarebbe tenuta solamente a provare di avere effettivamente fatto ricorso a strumenti giuridici sufficienti a ridurre
l’inquinamento derivante dagli scarichi d’acqua dolce e di fanghi.
39
In tal senso, la specifica situazione energetica della regione PACA giustificherebbe l’interesse strategico delle centrali
idroelettriche di Salon e Saint-Chamas. La futura linea di 400 000 volts «Boutre-Carros» rappresenterebbe solo un elemento
di un più ampio progetto destinato a rispondere alle difficoltà incontrate nella regione in materia energetica.
40
Innanzi tutto, il governo francese contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui lo stagno di Berre sarebbe stato
oggetto, a partire dal 1983, di un inquinamento d’origine tellurica massiccio, prolungato e specifico, che avrebbe avuto rilevanti
effetti negativi sulla fauna, sulla flora e sull’attrattiva dello stagno stesso. Pur senza sostenere che l’attività della
centrale di Saint-Chamas sia estranea all’inquinamento dello stagno, il governo francese sottolinea l’importanza di altri
fattori inquinanti (industrializzazione delle sue rive, sviluppo demografico, attività agricole), contesta, sul piano scientifico,
i rilievi della [OSCURATO:PERSONA] sulla salinità dello stagno e sottolinea gli effetti del vento sull’omogeneizzazione della colonna
d’acqua, che sarebbero stati sottovalutati dalla [OSCURATO:PERSONA].
41
Solamente un approccio globale, inteso a ridurre le fonti inquinanti, intervenendo sui fattori più influenti, potrebbe condurre
al recupero dello stagno. Un’interpretazione basata esclusivamente sugli apporti d’acqua dolce non consentirebbe né di spiegare
i fenomeni, né di trovare soluzioni adeguate.
42
Peraltro, non vi sarebbe ad oggi alcuno studio serio che abbia accertato la situazione delle risorse piscicole nello stagno
di Berre, né che abbia analizzato le cause profonde della diminuzione delle attività di pesca nello stagno di Berre in questi
ultimi anni, e neppure i fattori idonei ad ostacolare tale attività.
43
Inoltre, gli argomenti fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’eutrofizzazione dello stagno di Berre sarebbero
infondati. Essi sarebbero basati su studi datati, anteriori al 1993 e incompleti.
44
In secondo luogo, il governo francese contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la riduzione degli scarichi sarebbe
stata «tardiva, instabile e assai limitata». A tal proposito esso richiama i risultati, in cifre, dell’applicazione delle
misure previste dal piano di recupero dello stagno di Berre.
45
Infine, il governo francese contesta l’asserita limitatezza delle misure assunte dai pubblici poteri per ridurre, sul lungo
periodo, l’inquinamento dello stagno di Berre. Segnatamente, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’insufficienza
della riduzione degli scarichi sarebbe basata su una sottovalutazione dei miglioramenti rilevati a partire dal 1997, come
risulterebbe dal bilancio della missione di recupero dello stagno di Berre dal 1994 al 1999.
Giudizio della Corte
46
Emerge dagli artt. 1 e 4 del protocollo che esso mira a prevenire, ridurre, combattere e tenere sotto controllo l’inquinamento
della zona del [OSCURATO:PERSONA] dovuto agli scarichi dei corsi d’acqua, degli stabilimenti costieri e degli emissari o provocati
da qualsiasi altra fonte situata nel loro territorio. In tal senso, ribadendo gli obblighi assunti a norma degli artt. 4 e
8 della Convenzione, l’art. 1 del protocollo impone alle parti contraenti l’obbligo di assumere «ogni misura idonea».
47
Più in particolare, l’art. 6, n. 1, del protocollo impone alle parti contraenti l’obbligo di «ridurre rigorosamente l’inquinamento
di origine tellurica della zona di cui al protocollo, provocato dalle sostanze o fonti elencate nell’allegato II» di quest’ultimo.
La sezione B di tale allegato cita del pari la «rigorosa limitazione» dello scarico delle sostanze citate nella sua sezione
A.
48
Emerge dall’art. 3, lett. c), del protocollo che la zona considerata da quest’ultimo comprende gli stagni salati che comunicano
con il mare, e quindi lo stagno di Berre. Ancorché quest’ultimo, nel corso di tutta la sua storia, sia stato solo per brevi
periodi veramente salato, in quanto il canale di Caronte, che lo collega al mare, è stato scavato nel 1863 e reso più profondo
nel 1925, le parti concordano sul fatto che esso rappresenta, quale ambiente marino, la situazione ecologica di riferimento.
49
Tra le sostanze di cui all’allegato II vi sono, ai punti 11 e 13 della sezione A, le «[s]ostanze che hanno direttamente o
indirettamente un’influenza negativa sul tenore di ossigeno dell’ambiente marino, in particolare quelle che possono essere
all’origine di fenomeni di eutrofizzazione», e le «[s]ostanze che, pur non essendo tossiche per natura, possono diventare
nocive per l’ambiente marino e possono disturbare, a causa delle quantità scaricate, gli usi legittimi del mare».
50
È quindi un obbligo particolarmente rigido quello che grava sulle parti contraenti, a norma dell’art. 6, n. 1, del protocollo,
in collegato disposto con il suo art. 1, cioè quello di «ridurre rigorosamente» l’inquinamento d’origine tellurica nella zona,
dovuto segnatamente agli scarichi di tutte quelle sostanze che, «pur non essendo tossiche per natura», possono diventare nocive
per l’ambiente marino, e ciò mediante «misure idonee». Tale rigorosità risponde alla natura dell’atto, destinato, segnatamente,
ad evitare l’inquinamento dovuto alle omissioni dei pubblici poteri.
51
Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la portata di tale obbligo dev’essere valutata con riferimento all’art. 6, n. 3,
del protocollo, il quale, instaurando un regime di autorizzazione preliminare, da parte delle autorità nazionali competenti,
per lo scarico delle sostanze di cui all’allegato II, richiede agli Stati membri l’esercizio di un pieno controllo sull’inquinamento
d’origine tellurica nella zona d’applicazione del protocollo.
52
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che:
–
lo stagno di Berre è oggetto, a partire dal 1983, di un inquinamento d’origine tellurica, massiccio, prolungato e specifico,
con rilevanti effetti negativi sulla fauna, sulla flora e sull’attrattiva dello stagno stesso;
–
tale inquinamento è principalmente riconducibile allo scarico, da parte della centrale idroelettrica di Saint-Chamas, di rilevanti
quantità d’acqua dolce, di fanghi e di sedimenti;
–
se è vero che i detti scarichi sono diminuiti, in particolare nel 1997 e nel 1998, la riduzione è risultata tardiva, instabile
e assai limitata, cosicché le misure assunte dai pubblici poteri, in particolare nell’ambito del piano di recupero dello stagno
di Berre, non sarebbero risultate idonee.
53
Il governo francese non contesta il fatto che lo stagno di Berre è inquinato, né che l’attività della centrale idroelettrica
di Saint-Chamas contribuisce al detto inquinamento, ma sottolinea l’importanza di altre fonti inquinanti, quali l’industrializzazione
delle rive dello stagno, lo sviluppo demografico dei comuni limitrofi, l’estensione delle attività agricole, nonché il deterioramento
della qualità dell’acqua dei fiumi che scaricano nello stagno. Orbene, il recupero di quest’ultimo richiederebbe un approccio
globale, che non potrebbe essere incentrato su un’unica causa di perturbazione.
54
Quest’ultimo argomento non può essere accolto.
55
Il fatto che lo stagno di Berre subisca un inquinamento cagionato anche da fattori, di origine antropica o meno, diversi dagli
apporti d’acqua dolce della centrale idroelettrica di Saint-Chamas non vale a mettere in discussione l’esistenza di un inquinamento
di origine tellurica imputabile all’attività di turbinaggio della centrale.
56
Orbene, il governo francese non ha contestato né ha tentato di contestare l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui lo
scarico, dal canale industriale dell’EDF, di un’enorme quantità d’acqua dolce, con un forte carico sedimentario e con un deflusso
irregolare, ha gravemente perturbato le condizioni ecologiche del biotopo dello stagno di Berre. A norma del punto 13 della
sezione A dell’allegato II del protocollo, siffatti apporti, «pur non essendo tossic[i] per natura, possono diventare nociv[i]
per l’ambiente marino [...] a causa delle quantità scaricate». Del resto, come sottolineato dalla convenuta nei suoi scritti,
uno degli obiettivi del piano di recupero dello stagno di Berre, adottato dal governo francese nel 1993, era di diminuire
gli apporti annui d’acqua dolce e di materiale in sospensione derivanti dal canale della centrale di Saint-Chamas.
57
Si deve quindi verificare se l’azione dei pubblici poteri sia stata adeguata con riferimento al loro obbligo di ridurre rigorosamente
l’inquinamento d’origine tellurica così rilevato.
58
Secondo il governo francese, il piano di recupero dello stagno di Berre ha condotto, a partire dal 1994/1995, ad una riduzione
del 40% dei quantitativi medi d’acqua dolce scaricati dalla centrale rispetto ai periodi precedenti. I quantitativi degli
apporti di fanghi sarebbero stati ridotti a un ottavo, passando in media da 800 000 a meno di 100 000 tonnellate annue negli
ultimi otto anni, con una concentrazione media giornaliera di materia in sospensione oggi limitata a 1 g/l. Quanto agli apporti
in sali nutritivi provenienti dal canale industriale della EDF, essi rappresenterebbero solamente il 10-20% del totale per
quanto riguarda il fosforo. In ogni caso, vi sarebbero incertezze quanto alla quota degli apporti del canale della EDF nell’inquinamento
da azoto e fosforo.
59
Per tale governo, non è corretto sostenere che la riduzione degli scarichi sarebbe stata tardiva, instabile e limitata.
60
Risulta, a tal proposito, dal fascicolo [segnatamente, dal rapporto di valutazione sul recupero dello stagno di Berre del
Conseil général des ponts et chaussées del gennaio 1999 (pag. 11; in prosieguo: il «rapporto di valutazione»), dal rapporto
del gruppo di interesse pubblico per il recupero dello stagno di Berre, dal titolo «Il bilancio delle conoscenze, “stato di
salute dell’ambiente”» del novembre 2002 (pagg. 36 e 37; in prosieguo: il «rapporto GIPREB»), e dal bilancio aggiornato al
2002 del GIPRES (pagg. 16 e 17)] quanto segue:
–
«il quantitativo medio annuo d’acqua dolce scaricato dalla centrale di Saint-Chamas tra il 1966 e il 2000, periodo che comprende
quello dell’approvazione del protocollo ad opera della Comunità e dei suoi Stati membri, era pari a 3,09 miliardi di m
3
;
–
a seguito dell’attuazione del piano di recupero e delle limitazioni imposte alla EDF, i quantitativi medi d’acqua scaricati
sono stati fortemente ridotti, dato che la media annua degli apporti tra il 1° novembre 1995 e il 31 ottobre 2001 è stata
pari a 2,085 miliardi di m
3
, con una riduzione del 30%;
–
tuttavia, gli apporti annui d’acqua dolce ad opera della centrale sono caratterizzati dalla loro variabilità stagionale e
annuale, tenuto conto delle fluttuazioni del turbinaggio della centrale. Così, nel 1999/2000, periodo in cui è stato emesso
il parere motivato di cui al presente procedimento, gli scarichi della centrale sono stati particolarmente elevati, il che,
secondo il rapporto GIPREB, sarebbe dovuto a un deficit energetico nella regione PACA;
–
il massiccio apporto d’acqua dolce contribuisce in tal modo all’anossia della sua parte centrale e profonda, dove si riscontra
una rilevante differenza di salinità tra le acque di superficie e le acque dei fondali. Tale parte è infatti caratterizzata
dalla presenza di una barriera di densità che limita il processo di rinnovamento dell’acqua profonda e dà luogo ad una stratificazione
ermetica e a un deficit di ossigeno, con rari e brevi periodi di reossigenazione, in occasione di colpi di vento sufficientemente
forti per consentire un’omogeneizzazione delle acque.
61
In ordine ai quantitativi di fanghi trasportati dalle acque della Durance, è generalmente pacifico che gli apporti di tali
sostanze «hanno un impatto negativo sull’ambiente e, in particolare, sulle specie animali e vegetali, aumentando la torbidità
dell’acqua. La penetrazione della luce viene ridotta, il che limita la crescita delle piante acquatiche. I fanghi, deposti
in grande quantità sul fondo, limitano lo sviluppo della fauna bentonica» (bilancio aggiornato GIPREB, pag. 17).
62
Emerge dal rapporto GIPREB (pag. 41) che l’attivazione del bacino di depurazione di Cadarache, nel 1980, e l’adozione del
piano di recupero dello stagno di Berre hanno portato ad una riduzione degli apporti di fango della centrale, con un quantitativo
versato di 200 000 t annue e una concentrazione di materia in sospensione limitata a 2 g/l. Gli apporti hanno addirittura
raggiunto le 143 000 tonnellate nel 1999/2000 e le 92 000 tonnellate nel 2000/2001, con una concentrazione pari a 1 g/l di
media giornaliera, mentre la media annua nel periodo 1966-2000 era di 450 000 tonnellate.
63
Tuttavia, alla luce del bilancio aggiornato GIPREB (pag. 17), tra il 1997 e il 2000, il 50-80% del totale degli apporti di
fanghi nello stagno di Berre è stato scaricato dalla centrale. Oltretutto, il rapporto di valutazione (pag. 13) rileva che
lo scarico in caso di produzione massima della centrale (250 m
3
/s) e di concentrazione massima (2 g/l) nel corso di una sola giornata sarebbe sufficiente a portare nello stagno più di 40 000
tonnellate di fanghi. Orbene, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], un tale livello è assai elevato se confrontato ai valori massimi
stabiliti per gli impianti di depurazione urbani.
64
Quanto agli apporti della centrale idroelettrica in sali nutritivi, è pacifico che un eccessivo apporto di nutrienti in ambiente
marino provoca un’eutrofizzazione collegata alla proliferazione dei vegetali e quindi all’accumulazione di materia organica,
nonché all’impoverimento d’ossigeno, responsabile di un’accresciuta mortalità delle specie piscicole e, in particolare, delle
specie bentoniche.
65
Il governo francese stesso ammette che, a partire dal 1995, e soprattutto dal 1998, si assiste ad uno spettacolare sviluppo
delle ulve (maree verdi) e, in misura inferiore, delle alghe enteromorfe, appartenenti a specie nitrofile, che si adattano
a leggere salinità e il cui sviluppo è favorito da un ambiente eutrofizzato. Nello stesso senso, nel suo bilancio aggiornato
(pag. 31), il GIPREB conclude che «[l]o stagno di Berre si trova in uno stato di eutrofizzazione caratterizzato da una produzione
di biomassa fitoplanctonica sempre molto rilevante nelle acque superficiali e, da qualche anno, dalla proliferazione di macro-alghe,
essenzialmente ulve».
66
A tale proposito, dal rapporto GIPREB emergono grandi incertezze, in assenza di metodi d’analisi precisi ed omogenei, il che
rende difficile effettuare confronti per determinare la parte degli apporti eutrofizzanti (azoto e fosforo) riconducibile
alla centrale idroelettrica.
67
Ciò posto, l’elevato livello di eutrofizzazione riscontrabile nello stagno di Berre, che è poco profondo, sarebbe collegato
ad un eccessivo apporto di nutrienti, alla cui comparsa avrebbe comunque contribuito sensibilmente lo scarico di rilevanti
quantitativi d’acqua dolce, pur con una scarsa concentrazione in sali nutritivi, come emerge dal rapporto GIPREB (pag. 92),
in particolare tenendo conto del fenomeno, cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA] nei suoi scritti, di insolubilizzazione del fosforo
presente nei sedimenti.
68
Alla luce di quanto precede, pur avendo potuto assistere alla loro diminuzione nel corso degli anni in ragione dei successivi
provvedimenti assunti nell’ambito del piano di recupero, rimane vero che grandi quantità d’acqua dolce, le cui variazioni
stagionali permangono assai rilevanti, sono state scaricate nel periodo corrispondente alla fine della fase precontenziosa
del procedimento dalla centrale di Saint-Chamas nello stagno di Berre. In particolare, è giocoforza rilevare che un quantitativo
medio annuo d’acqua scaricata, ancorché limitato a una cifra che va da 2,085 a 2,3 miliardi di m
3
, rappresenta un quantitativo notevole, soprattutto se rapportato al volume dello stagno di Berre (900 milioni di m
3
), che è due volte meno elevato.
69
L’influenza negativa di siffatti scarichi sull’equilibrio ecologico dello stagno di Berre, sia con riferimento alla loro quantità
eccessiva rispetto alla capacità dello stagno, sia con riferimento alle loro fluttuazioni, era notoria, come risulta, segnatamente,
dal rapporto GIPREB, depositato un anno dopo l’emissione del parere motivato della [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza testimonia,
di per sé stessa, l’insufficienza delle misure assunte dai pubblici poteri francesi per far fronte all’obbligo di cui all’art. 6,
n. 1, del protocollo.
70
Quanto agli apporti di fanghi, dalle cifre prodotte dinanzi alla Corte emerge una significativa diminuzione degli scarichi
a partire dall’attivazione del bacino di decantazione di Cadarache e dall’adozione del piano di recupero dello stagno di Berre.
Tuttavia, le quantità che possono essere trasportate dalle acque turbinate dalla centrale, in particolare quando lo scarico
è massimo, rimangono assai elevate.
71
In conclusione, tenuto conto della rigidità dell’obbligo enunciato dall’art. 6, n. 1, del protocollo, la prima censura dev’essere
dichiarata fondata.
Sulla seconda censura
Argomenti delle parti
72
A parere della [OSCURATO:PERSONA], ancorché il decreto del 1972, letto in combinato disposto con la Convenzione 19 agosto 1966, stipulata
dal Ministero delle Infrastrutture e dalla EDF, risulti effettivamente contenere un’autorizzazione allo scarico di rifiuti
nello stagno di Berre ad opera della centrale di Saint-Chamas, tale autorizzazione, essendo anteriore alla Convenzione e al
protocollo, non ha potuto essere concessa nell’osservanza dei criteri previsti da tali atti, in particolare di quelli enunciati
nella sezione E dell’allegato III del protocollo. Essa non avrebbe potuto neppure stabilire i limiti qualitativi e quantitativi
per ciascuna delle sostanze scaricate dal canale industriale della EDF e potenzialmente nocive per gli ecosistemi e per gli
utilizzi dell’acqua marina.
73
Quanto alla concessione di gestione, essa si porrebbe al di fuori di qualsiasi ambito normativo, e la sua violazione non potrebbe
dar luogo ad alcuna sanzione legale. Orbene, l’art. 6, n. 3, del protocollo precisa che l’autorizzazione dev’essere concessa
dalle autorità nazionali competenti, che agiscono cioè nell’ambito delle competenze loro attribuite dall’ordinamento giuridico
interno dello Stato in questione.
74
In ogni caso, tale concessione non rispetterebbero i criteri previsti dall’allegato III del protocollo. Un’autorizzazione
che tenga conto di tutti i fattori elencati in tale allegato dovrebbe prendere in considerazione la composizione degli scarichi,
cosicché sarebbe stato necessario rilasciare un’autorizzazione per una determinata quantità d’acqua dolce, di materie in sospensione,
di azoto e di fosforo, elemento per elemento.
75
Il governo francese sostiene che la concessione di gestione ha natura giuridicamente vincolante, è approvata dall’autorità
regolamentare e la sua inosservanza è soggetta a sanzione. Essa sarebbe stata adottata, in applicazione dell’art. 15 del capitolato
d’appalto allegato al decreto del 1972, a seguito di concertazione tra i principali servizi interessati dello Stato, ed approvata
dal direttore regionale dell’industria, della ricerca e dell’ambiente per conto del prefetto. Inoltre, in caso di inosservanza
delle concessione, il concessionario, in applicazione della legislazione vigente, potrebbe essere sanzionato con un’ammenda
che può arrivare sino a EUR 12 200 e, in caso di violazioni reiterate, sino alla decadenza della concessione.
76
Quanto al contenuto della concessione, la natura delle misure prescritte in materia sia di riduzione della torbidità delle
acque scaricate da 5 g/l a 2 g/l sia di riduzione degli apporti d’acqua dolce e di fanghi corrisponderebbe a quella delle
disposizioni contenute nell’allegato III del protocollo.
77
Di conseguenza, le autorità francesi avrebbero effettivamente concesso alla EDF un’autorizzazione amministrativa per la gestione,
la derivazione e lo scarico delle acque della Durance nello stagno di Berre, in conformità all’allegato III del protocollo.
Giudizio della Corte
78
Come la Corte ha stabilito nella sua sentenza 15 luglio 2004, causa C‑213/03, Pêcheurs de l’étang de Berre (Racc. pag. I-7357,
punto 41), l’art. 6, n. 3, del protocollo sancisce, in termini chiari, precisi e incondizionati, l’obbligo per gli Stati membri
di subordinare gli scarichi di sostanze elencate nell’allegato II dello stesso protocollo al rilascio, da parte delle autorità
nazionali competenti, di un’autorizzazione che tenga debitamente conto delle disposizioni del suo allegato III.
79
A parere del governo francese, la concessione di gestione, che modifica le disposizioni del capitolato d’appalto allegato
al decreto del 1972, relativo agli scarichi nello stagno di Berre delle acque deviate della Durance, tiene conto precisamente
del piano di recupero dello stagno di Berre, che si iscrive nell’ambito delle disposizioni della Convenzione e del protocollo.
Tale concessione, le cui disposizioni si baserebbero sui criteri dell’allegato III del protocollo stesso, rappresenterebbe
l’autorizzazione concessa a norma dell’art. 6, n. 3, del citato protocollo.
80
È sufficiente rilevare, a tal proposito, che la concessione di gestione è stata approvata dalla direzione regionale dell’industria,
della ricerca e dell’ambiente, mentre la Convenzione e il capitolato d’appalto relativi alle cascate di Salon e di Saint-Chamas
sulla Durance sono stati oggetto del decreto del 1972
.
81
Di conseguenza, dalle osservazioni del governo francese non emerge con chiarezza in che modo la concessione di gestione avrebbe
potuto legittimamente modificare le disposizioni rilevanti del capitolato d’appalto, allegato al decreto del 1972, per tener
conto delle disposizioni del protocollo in materia di concessione delle autorizzazioni a norma del suo art. 6, n. 3.
82
Il governo francese sostiene che la concessione di gestione sarebbe stata emanata in applicazione dell’art. 15 del decreto
citato, come emergerebbe, del resto, dai riferimenti normativi della concessione.
83
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del 1972:
«Prima dell’attivazione della diga della presa ausiliaria di Mallemort, l’amministrazione, previa audizione del concessionario,
emanerà una concessione di gestione per stabilire le condizioni per l’apertura delle paratoie di evacuazione delle piene.
Tale concessione di gestione sarà emanata d’accordo con l’ingegnere capo del servizio del genio civile di Avignone, incaricato
della prevenzione delle inondazioni nel bacino della Durance».
84
Orbene, è giocoforza rilevare, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], che tale disposizione riguarda esclusivamente «le condizioni
per l’apertura delle paratoie di evacuazione delle piene» prima dell’«attivazione della diga della presa ausiliaria di Mallemort».
Non è fatta alcuna menzione delle condizioni in cui talune sostanze, quali quelle elencate all’allegato II del protocollo,
possono essere scaricate nello stagno di Berre secondo criteri intesi ad evitare un pregiudizio all’ecosistema di quest’ultimo.
85
In tali circostanze, qualunque sia il tenore della concessione di gestione, con riferimento alle disposizioni dell’allegato
III del protocollo, il governo francese non ha dimostrato che le autorità competenti abbiano concesso un’autorizzazione allo
scarico nello stagno di Berre delle sostanze elencate all’allegato II del protocollo, a norma dell’art. 6, n. 3, del protocollo
stesso.
86
Anche la seconda censura della [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere accolta.
87
In conclusione, il ricorso dev’essere accolto.
Sulle spese
88
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle
spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Non avendo adottato tutte le misure idonee a prevenire, ridurre e combattere l’inquinamento massiccio e protratto dello stagno
di Berre, e
non avendo tenuto debitamente conto delle disposizioni dell’allegato III al protocollo relativo alla protezione del [OSCURATO:PERSONA]
dall’inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio 1980, approvato a nome della Comunità economica
europea con decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, 83/101/CEE, con una modifica dell’autorizzazione agli scarichi delle
sostanze elencate all’allegato II del protocollo, a seguito della conclusione di quest’ultimo,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 8 della Convenzione per
la protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento, sottoscritta a Barcellona il 16 febbraio 1976, approvata a nome della
Comunità economica europea con decisione del Consiglio 25 luglio 1977, 77/585/CEE, dell’art. 6, nn. 1 e 3, del protocollo
relativo alla protezione del [OSCURATO:PERSONA] dall’inquinamento di origine tellurica, sottoscritto ad Atene il 17 maggio
1980, approvato a nome della Comunità economica europea con decisione del Consiglio 28 febbraio 1983, 83/101/CEE, nonché dell’art. 300,
n. 7, CE.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
Firme
1
–
Lingua processuale: il francese.