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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 14841/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6690/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 7202/2018, depositata il 31/07/2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di pagamento per i contributi consortili relativi all’anno 2015 per assenza di beneficio e di piano di classifica. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, con sentenza confermata in appello.

Nella sentenza di secondo grado si legge che, in assenza di una disciplina transitoria della legge regionale n. 4 del 2003, si deve ritenere ancora vigente il piano adottato antecedentemente; che il Consorzio ha assolto l’onere probatorio a suo carico, in base alla documentazione depositata, mentre il contribuente non ha fornito la prova contraria; che l’atto impositivo è del tutto intellegibile. 3.Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.Si è costituito con controricorso il Consorzio. 5.La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 16 maggio 2023.

CONSIDERATOCHE 1.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 4 del r.d. n. 215 del 1933, in quanto il contributo preteso è fondato su un piano di classifica proposto dal Commissario straordinario della Regione Campania ed approvato con successiva legge regionale n. 23 del 1985, che non risulta più in vigore all’esito della legge regionale Campania n. 4 del 2003, con la quale sono state attribuite le competenze in ordine ai piani di classifica agli organi elettivi.

Il motivo è infondato, atteso che la validità di un atto deve essere verificata in considerazione della disciplina vigente al momento della sua adozione e non di quella sopravvenuta, che può incidere eventualmente solo sul suo contenuto.

A ciò si aggiunga che la legge n. 4 del 2003 della Regione Campania non ha comportato alcuna abrogazione o decadenza dei piani di classifica in vigore, come già osservato da questa Corte (vedi motivazione Cass., Sez.

V, 9/09/2022, n. 26567).

Si è, difatti, osservato che l’art. 6, ultimo comma, della legge della Regione Campania n. 4 del 2003 prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica, mentre non si occupa affatto del diverso strumento costituito dal piano di classifica, la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 12.

Invero, il piano (generale o attuativo) di bonifica ha ad oggetto la programmazione degli interventi di bonifica (come quelli finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate oppure volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili), mentre il piano di classifica costituisce lo strumento necessario per quantificare il contributo di bonifica gravante sui beni immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica: si tratta, dunque, di strumenti diversi e non sovrapponibili tra di loro.

Da ciò deriva che la disciplina riferita all’uno non può estendersi all’altro.

A tali considerazioni deve qui aggiungersi che gli artt. 33 e 34 della medesima legge regionale dispongono un riordino ed una ridelimitazione dei comprensori di bonifica, a cui non collegano in modo automatico la revisione della classifica, specificando l’art. 34 che si procede «se occorre, alla revisione della classifica di bonifica integrale con conferma, ampliamento o riduzione dell’attuale classifica».

3. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, avendo la sentenza impugnata affermato l’obbligo contributivo prescindendo da un beneficio specifico, diretto, concreto ed attuale, che non può essere provato con la mera inclusione del fondo nel perimetro consortile e di cui il consorzio non ha offerto la prova.

Pure questo motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova in materia di contributi consortili.

E’ ormai un dato acquisito che il contributo consortile ha natura tributaria, stante la sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.

I consorzi hanno un vero e proprio potere impositivo nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.

Tale beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa.

Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (vedi, da ultimo, Corte costituzionale n. 288 del 2018).

Tuttavia, in ordine alla ripartizione dell’onere della prova, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte).

Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012).

Da tali premesse deriva che il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (Sez. 5, n. 9100 del 2012).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, correttamente applicando tali principi, ha ritenuto ancora efficace il piano di classifica - messo in dubbio dal ricorrente solo in ragione della sopravvenuta legge n. 4 del 2003 della Regione Campania - e conseguentemente ha ritenuto dimostrato, in via presuntiva, il beneficio collegato alle opere consortile, escludendo, al contrario, che il contribuente abbia fornito una adeguata prova contraria. 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del consorzio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 510,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6690/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 7202/2018, depositata il 31/07/2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di pagamento per i contributi consortili relativi all’anno 2015 per assenza di beneficio e di piano di classifica. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza di secondo grado si legge che, in assenza di una disciplina transitoria della legge regionale n. 4 del 2003, si deve ritenere ancora vigente il piano adottato antecedentemente; che il Consorzio ha assolto l’onere probatorio a suo carico, in base alla documentazione depositata, mentre il contribuente non ha fornito la prova contraria; che l’atto impositivo è del tutto intellegibile. 3.Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.Si è costituito con controricorso il Consorzio. 5.La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 16 maggio 2023. CONSIDERATOCHE 1.Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 4 del r.d. n. 215 del 1933, in quanto il contributo preteso è fondato su un piano di classifica proposto dal Commissario straordinario della Regione Campania ed approvato con successiva legge regionale n. 23 del 1985, che non risulta più in vigore all’esito della legge regionale Campania n. 4 del 2003, con la quale sono state attribuite le competenze in ordine ai piani di classifica agli organi elettivi. Il motivo è infondato, atteso che la validità di un atto deve essere verificata in considerazione della disciplina vigente al momento della sua adozione e non di quella sopravvenuta, che può incidere eventualmente solo sul suo contenuto. A ciò si aggiunga che la legge n. 4 del 2003 della Regione Campania non ha comportato alcuna abrogazione o decadenza dei piani di classifica in vigore, come già osservato da questa Corte (vedi motivazione Cass., Sez. V, 9/09/2022, n. 26567). Si è, difatti, osservato che l’art. 6, ultimo comma, della legge della Regione Campania n. 4 del 2003 prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica, mentre non si occupa affatto del diverso strumento costituito dal piano di classifica, la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 12. Invero, il piano (generale o attuativo) di bonifica ha ad oggetto la programmazione degli interventi di bonifica (come quelli finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate oppure volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili), mentre il piano di classifica costituisce lo strumento necessario per quantificare il contributo di bonifica gravante sui beni immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica: si tratta, dunque, di strumenti diversi e non sovrapponibili tra di loro. Da ciò deriva che la disciplina riferita all’uno non può estendersi all’altro. A tali considerazioni deve qui aggiungersi che gli artt. 33 e 34 della medesima legge regionale dispongono un riordino ed una ridelimitazione dei comprensori di bonifica, a cui non collegano in modo automatico la revisione della classifica, specificando l’art. 34 che si procede «se occorre, alla revisione della classifica di bonifica integrale con conferma, ampliamento o riduzione dell’attuale classifica». 3. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, avendo la sentenza impugnata affermato l’obbligo contributivo prescindendo da un beneficio specifico, diretto, concreto ed attuale, che non può essere provato con la mera inclusione del fondo nel perimetro consortile e di cui il consorzio non ha offerto la prova. Pure questo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova in materia di contributi consortili. E’ ormai un dato acquisito che il contributo consortile ha natura tributaria, stante la sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. I consorzi hanno un vero e proprio potere impositivo nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. Tale beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa. Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (vedi, da ultimo, Corte costituzionale n. 288 del 2018). Tuttavia, in ordine alla ripartizione dell’onere della prova, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte). Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012). Da tali premesse deriva che il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (Sez. 5, n. 9100 del 2012). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, correttamente applicando tali principi, ha ritenuto ancora efficace il piano di classifica - messo in dubbio dal ricorrente solo in ragione della sopravvenuta legge n. 4 del 2003 della Regione Campania - e conseguentemente ha ritenuto dimostrato, in via presuntiva, il beneficio collegato alle opere consortile, escludendo, al contrario, che il contribuente abbia fornito una adeguata prova contraria. 5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del consorzio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 510,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorr
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