CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10278/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i fatti accertati nel giudizio di merito e nei limiti in cui non vi fosse violazione dell’art. 112 c.p.c., la S.C. riteneva errato il fatto che la Corte d’Appello avesse desunto, dall’assunzione del Delogu in base a concorso comunale, l’instaurarsi del rapporto di impiego con l’ente locale, in quanto non era vero che le municipalizzate, quale era allora l’azienda di gestione dei servizi, non avessero una loro organizzazione autonoma, tale da riportare ad un rapporto di natura privatistica quello instaurato con i relativi dipendenti e tale altresì da escludere la natura pubblicistica anche delle operazioni di selezione prodromiche all’assunzione. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso del Comune. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va detto che l’attuale pendenza, di cui dà atto il Delogu, di ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio disposto dalla sentenza di questa S.C. qui impugnata per revocazione non comporta alcuna necessità di riunione di cause. Le sentenze impugnate sono diverse, così come le questioni agitate e, per quanto la revocazione della sentenza cassatoria, potrebbe avere effetti espansivi nei riguardi del giudizio di rinvio e poi anche del nuovo giudizio di cassazione, ciò non determina alcuna necessità di trattazione congiunta. 2. Il primo motivo di revocazione assume che Corte territoriale avrebbe supposto come inesistente una circostanza processualmente rilevante, che invece sussisteva, ovverosia l’avvenuta deduzione in giudizio e l’intervenuto contraddittorio sulle condizioni soggettive (superamento di concorso etc.) utili al reinserimento del ricorrente nella dotazione comunale, punto che anzi, essendo stato allegato in primo grado ed avendo costituito tema di appello da parte del lavoratore, era idoneo al formarsi del giudicato interno ed a non integrare un punto controverso su cui la sentenza di legittimità avrebbe dovuto pronunciare, ma, in sostanza, un acquisito presupposto di fatto e di diritto di essa. 3. Il motivo va disatteso. 3.1 Si deve infatti osservare come la sentenza qui impugnata, nel riepilogare il terzo motivo di ricorso, ha fatto espressamente riferimento alla questione del “concorso” connesso al pregresso transito dei dipendenti dal Comune all’ente privato esterno ed in effetti tale sintesi trova conferma in quanto, nell’originario ricorso di legittimità, è detto a pag. 20 ultimo periodo, e, poi, 21. 3.2 Al di là di ciò, che smentisce sul punto di fatto processuale quanto detto nel motivodi revocazione, la pronuncia qui impugnata dice, al punto 7, secondo periodo, della motivazione in diritto, che, nel decidere sul ricorso per cassazione, fermi i fatti accertati in secondo grado, erano da svolgere argomentazioni giuridiche non esattamente coincidenti con quelle su cui aveva fatto leva la parte (v. pag. 4 della sentenza) e ciò non solo è palesemente possibile in sede di legittimità, stante anche il principio iura novit curia, ma attiene comunque ad una sfera decisoria sul piano processuale che, in quanto tale, sfugge all’ambito del ricorso per revocazione e dell’errore percettivo. Ne resta così parimenti superata ogni questione sul giudicato interno, perché il giudizio della S.C sul rientrare di quel profilo nell’ambito di quanto ritualmente devoluto attraverso il ricorso per cassazione ha logicamente comportato, come conseguenza, l’esame della ricorrenza delle condizioni soggettive sulle quali il ricorrente sosterrebbe essersi maturato il menzionato giudicato. 4. Il secondo motivo di ricorso per revocazione è formulato adducendo la violazione dell’art. 101 c.p.c. e 6 C.E.D.U., per essersi deciso su questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti. 4.1 Al di là del fatto che quella prospettata in rubrica non è ipotesi di revocazione prevista dall’art. 391-bis nel testo qui applicabile, in ogni caso la Corte di Cassazione ha preso le mosse dal fatto che il rapporto di lavoro era intercorso con l’[OSCURATO:PERSONA] o Municipalizzata, intesa come organizzazione priva di soggettività, ma autonoma e che non vi era stato un vero rapporto di impiego con l’ente locale. Il motivo di ricorso insiste sul fatto che il concorso fosse stato indetto dal Sindaco e che, previa selezione pubblica, lo stesso Sindaco avesse nominato il Delogu quale Direttore tecnico dell’[OSCURATO:PERSONA] ed afferma quindi che “non è dicibile” che il Delogu non sia transitato dai ruoli comunali, né che il potere esercitato nella selezione fosse espressione del potere imprenditoriale dell’Azienda. Tuttavia, il transitare del Delogu nei ruoli comunali, proprio perché desunto nel ricorso per revocazione dall’esservi stata nomina in esito a procedura indetta dal Sindaco è in sé proposizione di un giudizio di fatto diverso, non meramente percettivo, contrapposto al diverso giudizio di fatto svolto dalla S.C., secondo cui il Delogu “in quanto assunto per svolgere l’attività nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] (….) non era mai stato inserito nell’organizzazione pubblicistica dell’ente locale, non aveva acquisito lo status di dipendente pubblico, non aveva ricoperto una posizione lavorativa prevista dalla pianta organizzativa del soggetto pubblico”. E’ su tali basi che la S.C. ha ritenuto la carenza dei requisiti, ritenuti da essa necessari, del pregresso inserimento nella dotazione pubblicistica dell’ente locale e dell’acquisizione da parte sua dello status di dipendente pubblico, aspetti rispetto ai quali la esatta natura del concorso alla base dell’assunzione per l’avviso verso tale Azienda divengono secondari, nella ratio decidendi , perché i profili dirimenti erano altri e derivavano appunto da un giudizio di fatto e non dall’errata percezione di una circostanza pacifica tra le parti. 5. Il ricorso è dunque complessivamente inammissibile e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparti delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.