CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 10210/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIOVANNI876 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 122/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il15/07/2022 R.G.N. 124/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26088/2022Numero di raccolta generale 10210/20261.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9568/2021, hDaat a pubblicazione 19/04/2026accolto il ricorso proposto dal Comune di Buddusò avverso lapronuncia della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccatadi Sassari, con la quale era stato riconosciuto il diritto diGianmaria Delogu all’inserimento nei ruoli del predetto Comunecon effetto dalla data del licenziamento intimato nei confrontidel medesimo dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società sorta dallatrasformazione dell’azienda municipalizzata, poi aziendaspeciale, il tutto in forza del combinato disposto degli artt. 31D.lgs. n. 165/12001 e 2112 cod. civ. e, per l’effetto, dellareinternalizzazione dei servizi che, in ragione della naturapubblica, la Corte territoriale assumeva che non potesseroessere interrotti.In sede di legittimità si è ritenuto, per un verso, che il trattarsidi servizio pubblico non bastasse per affermare lareinternalizzazione di esso al cessare dell’attività della societàpartecipata, ben potendosi verificare anche la gestione in altreforme e si è, altresì, ritenuto che non si potesse affermare laricorrenza delle condizioni, da questo punto di vista, richiestedalla giurisprudenza contabile e da un precedente di legittimitàper l’applicazione dell’art. 31 cit. e, conseguentemente, dell’art.2112 cod. civ., ovverossia la preesistenza originaria di unrapporto di impiego pubblico con quello stesso ente locale,instaurato a seguito di pubblico concorso. Sotto quest’ultimoprofilo questa Corte riteneva che fosse erronea l’affermazione,contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il diritto delDelogu sarebbe derivato dall’essere stato lo stessooriginariamente assunto dall’ente locale con concorso pubblicoed essere poi transitato alle dipendenze della societàcontrollata. Sul presupposto che la Corte di Cassazione potevavalutare la questione sollevata nel ricorso anche sulla baNusmee rod rie gistro generale 26088/2022Numero sezionale 876/2026argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, in eNsuemrecroiz dii ora ccolta generale 10210/2026del potere di qualificare giuridicamente i fatti accertati nDealt a pubblicazione 19/04/2026giudizio di merito e nei limiti in cui non vi fosse violazionedell’art. 112 cpc, la Suprema Corte ha ritenuto errato il fatto chela Corte di appello avesse desunto, dall’assunzione del Deloguin base al concorso comunale, l’instaurarsi del rapporto diimpiego con l’ente locale, in quanto non era vero che le aziendemunicipalizzate, quale era allora l’azienda di gestione deiservizi, non avessero una loro organizzazione autonoma, tale dariportare ad un rapporto di natura privatistica quello instauratocon i relativi dipendenti e tale altresì da escludere la naturapubblicistica anche delle operazioni di selezione prodromicheall’assunzione.2. La suddetta pronuncia Cass. n. 9568 del 2021, come ricordail Comune nella memoria, è stata oggetto di ricorso perrevocazione (RG n. 17159/21) da parte del Delogu, dichiaratoinammissibile da questa Corte con la sentenza n. 10278/2023.3.La Corte di appello di Cagliari -sezione distaccata di Sassari-quale giudice di rinvio, con la sentenza oggi impugnata, harespinto l’originario appello proposto dal Delogu avverso lapronuncia di prime cure che aveva rigettato le domande dellavoratore, precisando, in sintesi, che: a) la domanda di essereinserito nel ruolo organico dell’amministrazione comunale (aseguito del licenziamento intimatogli dalla Azienda partecipataBuddisò [OSCURATO:SOCIETA].) non poteva essere accolta in quanto laCorte di Cassazione aveva, con la sentenza rescindente, statuitoche il lavoratore non aveva acquisito lo status di dipendentepubblico, né era stato inserito nell’organizzazione pubblicisticadell’ente locale, con la conseguenza che non poteva essereinvocato l’art. 31 D.lgs. n. 165/2001 né di conseguenza l’art.2112 cod. civ.; b) la domanda diretta a fare dichiarare Ncuhmeer o irle gistro generale 26088/2022Numero sezionale 876/2026Comune di Buddusò fosse obbligato in solido con BuddisòN Sumeerrov diiz rai ccolta generale 10210/2026s.r.l. in liquidazione rispetto ai crediti originati dalla pronuncDiaat a pubblicazione 19/04/2026di illegittimità del licenziamento e rispetto ai crediti retributiviche il lavoratore vantava nei confronti della società al momentodel trasferimento di azienda andava, del pari, disattesa attesoche il Comune, nei cui confronti non era applicabile l’art. 2112cod. civ., non poteva rispondere oltre i limiti del suo essere statosocio unico della cessata s.r.l. né poteva essere obbligato oltregli obblighi derivanti dal ruolo di assuntore del concordatofallimentare, trattandosi di procedura ormai definitivamentechiusa; inoltre, la invocata responsabilità non poteva discenderedall’eccepito rapporto di immedesimazione organica della exazienda speciale atteso che la mutata natura giuridica che avevainteressato quest’ultima non aveva logicamente inciso sullaqualificazione originaria del rapporto di lavoro del Deloguinstaurato con l’Azienda speciale la quale, secondo quantoaffermato nella sentenza di legittimità di rinvio, aveva unaorganizzazione distinta da quella pubblicistica del Comune.4.Per la cassazione di tale decisione ha presentato ricorsoGiammaria Delogu affidato a dodici motivi, cui ha resistito concontroricorso il Comune di Buddusò.5.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il presente ricorso ha ad oggetto la sentenza pronunciatadalla Corte d’Appello in sede rescissoria, a seguito di sentenzarescindente Cass., n. 9568 del 2021, rispetto alla qualeinterveniva ricorso per revocazione dichiarato inammissibile conla sentenza Cass. n. 10278 del 2023, che in via preliminareescludeva la necessità di trattazione congiunta dei due ricorsi.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato,N umceoron re gistro generale 26088/2022Numero sezionale 876/2026orientamento consolidato, che a norma dell’art. 384,N umperriom di ora ccolta generale 10210/2026comma, cod. proc. civ., l’enunciazione del principio di dirittDoat a pubblicazione 19/04/2026vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, conconseguente preclusione della possibilità di rimettere indiscussione questioni, di fatto o di diritto, che siano ilpresupposto di quella decisione, e di tener conto di eventualimutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a SezioniUnite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacarel’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (v.,ex aliis, Cass., n. 26545 del 2024, n. 29879 del 2023, n. 7091del 2022, Cass. n. 20887 del 2018; si v. anche Cass. n. 21006del 2005). [OSCURATO:PERSONA] delle Leggi ha dichiarato non fondata laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 384, cod. proc.civ., nella parte in cui non consente che il giudice del rinviopossa discostarsi dal principio di diritto affermato dalla Corte dicassazione, perché l’obbligo, per il giudice del rinvio, diuniformarsi al principio di diritto è coerente con la funzionenomofilattica della suprema Corte, “le cui fondamenta poggianoanche sul principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.),in forza del quale casa analoghi devono essere giudicati, perquanto possibile, in modo analogo” (Corte cost., n. 149 del2013).La ricostruzione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte(si veda, ex aliis, Cass., S.U., 17332 del 2021, cui adde Cass.,n. 25969 del 2023) sul carattere cd. chiuso del giudizio di rinvioevidenzia che quest’ultimo non costituisce la rinnovazione o laprosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoriarispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione.Il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzionedel processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice dimerito ha il compito di svolgere quelle attività necessaNrumiee roa re gistro generale 26088/2022Numero sezionale 876/2026conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte aNui mseeron dis rai ccolta generale 10210/2026dell’art. 384, cod. proc. civ. Data pubblicazione 19/04/2026Dunque, il ricorso per cassazione avverso la sentenza delgiudice di rinvio può essere fondato soltanto sulla deduzionedell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedentepronuncia di annullamento, ed il sindacato della Corte si risolvenel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, pereffetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti(Cass., S.U., n. 13376 del 2025).1.2. La sentenza n. 10278 del 2023 ha dichiarato inammissibilela domanda di revocazione per cui non si è determinato nessuneffetto nei riguardi del giudizio di rinvio in cui la Corte d’[OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Sassari, a seguito dellasentenza rescindente Cass. n. 9568 del 2021, unico parametroper il giudizio rescissorio e per il sindacato di questa Corte inrelazione al ricorso in esame, ha pronunciato la sentenza n. 122del 2022 che è stata impugnata con il ricorso in esame, di talchènon sono ravvisabili profili di incompatibilità nei confronti dialcuni componenti del collegio che ha esaminato il ricorso perrevocazione.Né si ravvisano profili di incompatibilità nei confronti di alcunicomponenti del collegio che ha esaminato il precedente ricorsoper Cassazione nell'ambito del medesimo giudizio (sentenza n.9568/2021). Come hanno avuto modo di sottolineare le SezioniUnite di questa Corte, il giudizio di legittimità non si riferiscedirettamente alla domanda proposta dall'attore, bensì alladecisione già assunta su tale domanda al fine di verificarne,appunto, la correttezza; pertanto, qualora una sentenzapronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovoricorso per cassazione, il collegio può essere composto anchecon magistrati che abbiano partecipato al precedente giNuudmiezroio re gistro generale 26088/2022Numero sezionale 876/2026conclusosi con la sentenza di annullamento, ciNòu merno odi nra ccolta generale 10210/2026determinando alcuna compromissione dei requisiti dDait a pubblicazione 19/04/2026imparzialità e terzietà del giudice (v. Cass., Sez. U., 25 maggio2013, n. 24148, Cass., n. 3980 del 2016, Cass., n. 15009 del2019, Cass., n. 21607 del 2025). Le Sezioni Unite hanno,invero, ritenuto che non sussiste la concreta possibilità che ilgiudice che abbia partecipato al precedente giudizio dilegittimità sia meno libero di decidere o sia condizionato dallavolontà di 'difendere' la precedente decisione di legittimità.1.3. I motivi possono essere così sintetizzati.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’error inprocedendo: la violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112c.p.c., in modo rilevante ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., per averomesso la Corte territoriale ogni pronuncia sull’istanza didifferimento del processo, in attesa della definizione del giudiziodi revocazione iscritto al n. 17159/21 R.G. della Corte diCassazione, benché ritualmente proposta fin dal ricorso ex art.392 c.p.c.3. Con il secondo motivo si eccepisce, in subordine, l’omessoesame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, in modorilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c., per aver omesso la Corteterritoriale ogni esame dei contenuti del predetto ricorso perrevocazione n. 17159/21, benché vertente proprio sul puntodella decisione di legittimità (n. 9568/21) su cui la Corted’Appello si era fondata per pronunciare la reiezione delgravame: in particolare, sulla sussistenza o meno dellecondizioni soggettive di reintegrazione di Delogu nella dotazioneorganica comunale”.4. Con il terzo motivo si censura l’error in procedendo, laviolazione o falsa applicazione degli artt. 295, 398, co. 4 c.p.c.,in modo rilevante ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., per non Nauvmeerroe re gistro generale 26088/2022Numero sezionale 876/2026la Corte territoriale sospeso la decisione sul ricorso ex aNrutm.e r3o 9di 2ra ccolta generale 10210/2026c.p.c. in attesa della definizione del cennato giudizio dDait a pubblicazione 19/04/2026revocazione iscritto al n. 17159/21 della Corte di Cassazione,nonostante l’evidente dipendenza dalla definizione or detta(vertente, ripetesi, sulle condizioni soggettive di reintegrazionedi Delogu nella dotazione organica comunale) della decisioneche ha pronunciato la reiezione del ricorso ex art. 392 c.p.c.:dipendenza resa ancor più manifesta dai motivi che la Corte haaddotto per respingere il gravame, fondati, ripetesi, proprio sulpunto, della sentenza di legittimità 9568/2021, impugnato conricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c.5.I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati:invero, oltre a richiamare quanto sopra esposto sul giudizio dirinvio, premesso che non è ravvisabile il vizio di omessapronuncia su questioni di natura processuale (il cui rigetto puòritenersi implicitamente statuito dalla sopravvenuta decisione dimerito, cfr. Cass. n. 13649/2005; Cass. n. 7406/2014), deveosservarsi che la decisione sul differimento o sulla sospensionedella trattazione di un giudizio di appello a seguito di rinvio dellaCorte di cassazione, in attesa del giudizio di revocazione dellasentenza di legittimità rescindente, è una valutazionediscrezionale del giudice di merito e, in quanto tale, non èsindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 34966/2021).6.Con il quarto motivo si denuncia l’error in iudicando: laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2112, co. 1 c.c. e 31D.lgs. 165/2001, in modo rilevante ex art. 360 n. 3 c.p.c., peravere la Corte territoriale negato le condizioni di applicazionedel diritto alla reintegrazione del posto di lavoro del ricorrentepresso il Comune avversario a stregua della inesistenza di unprevio rapporto di pubblico impiego, ignorando o disconoscendoNumero registro generale 26088/2022tuttavia che presupposto necessario e sufficiente dellaN umero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 10210/2026reintegrazione fosse l’avvenuto espletamento, da parte dDealt a pubblicazione 19/04/2026Comune che ha nominato Delogu e lo ha destinato all’AziendaMunicipalizzata, di una procedura di selezione pubblica ex art.97 Cost.7.Con il quinto motivo si obietta, altrimenti, l’error inprocedendo, per avere la Corte distrettuale omesso, in modorilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c., l’esame degli atti dellaprocedura di selezione che ha interessato Delogu e non avercolto, conseguentemente, che egli, benché destinato (dalComune) all’[OSCURATO:PERSONA], non fu selezionato daquesta, bensì dal Comune di Buddusò, con procedura pubblicaex art. 97 Cost.8.Con il sesto motivo si censura l’error in procedendo: l’infedeleesecuzione dei compiti, ex artt. 384, 394 c.p.c., affidati allaCorte d’Appello con la precedente pronuncia di annullamento n.9568/21, in modo rilevante ex artt. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.,allorché questa, astringendosi (indebitamente) a vincolidecisionali inesistenti, ha omesso di riesaminare (come avrebbedovuto) i fatti giuridici (previo espletamento di procedura diselezione pubblica indetta dal Comune avversario) sottesi alriconoscimento (dei requisiti soggettivi) del diritto allareintegrazione del ricorrente presso il Comune di Buddusò.9.I suddetti motivi sono inammissibili perché le questioni ad essisottese sono state già esaminate e valutate con la sentenza diquesta Corte n. 9568/21, senza che sia ravvisabile, nellaodierna sentenza impugnata, alcuna violazione dei principi didiritto affermati con la pronuncia di cassazione della precedentepronuncia di appello, come sopra riportati nello storico dellapresente decisione.Numero registro generale 26088/202210.Con il settimo motivo si denuncia l’error in iudicando: laN umero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 10210/2026violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1218, 1292Da,t a pubblicazione 19/04/20262112, co. 2 e 4 e 2560 c.c., in modo rilevante ex art. 360 n. 3e n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale respinto il gravamesulla domanda di accertamento dell’obbligo di pagamento insolido (in capo al Comune di Buddusò) dei crediti scaturiti dallapronuncia che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamentointimato dalla partecipata [OSCURATO:PERSONA], alla stregua dicircostanze inconferenti (cfr. l’insussistenza delle condizionisoggettive alla reintegrazione nei ruoli comunali) alladeclaratoria di quell’obbligazione, sulla quale di fatto la sentenzanon si è pronunciata.11.Il motivo è infondato: la Corte territoriale si è attenuta, comedetto, a quanto affermato nella sentenza rescindente circa ilfatto che il dipendente non era stato mai inseritonell’organizzazione pubblicistica dell’ente locale e che non vi erastato alcun provvedimento di reinternalizzazione dei serviziprima espletati dalla Azienda speciale, di talché era esclusa ogniapplicabilità dell’art. 2112 cod. civ.: il tutto in un contesto in cuiera stato affermato che l’Azienda speciale, al momento dellaassunzione, aveva una distinta personalità giuridica rispetto alComune e le successive vicende modificative della Azienda nonpotevano incidere sul rapporto di impiego del Delogu.12.Con l’ottavo motivo si eccepisce, altrimenti, come error inprocedendo, l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per ilgiudizio, in modo rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere laCorte territoriale omesso ogni esame, ai fini della pronunciasulla predetta domanda (cfr. accertamento e dichiarazionedell’obbligo di pagamento in solido del Comune di Buddusò), deifatti costitutivi di essa: la reinternalizzazione dei servizi primaaffidati (dal Comune) alla partecipata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inNumero registro generale 26088/2022liquidazione; benché specificamente enunciati nel ricorso ex art.N umero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 10210/2026392 c.p.c. (ivi sub A, A.1 e A.2 da sub 17 a sub 23) ed iDvait a pubblicazione 19/04/2026documentati (docc. 2, 4, 5 e 6).13.Il motivo è infondato in quanto la Corte territoriale si èpronunciata sulla questione (pagg. 17 e 18 della impugnatapronuncia), asseritamente omessa, conformandosi al principiodi diritto affermato in sede rescindente secondo cui non eraconfigurabile, nella fattispecie che aveva interessato l’odiernoricorrente, alcuna reinternalizzazione dei servizi prima affidatidal Comune alla partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi inliquidazione.14.Con il nono motivo si denuncia l’error in iudicando: laviolazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 384, 421,co. 2, 437, co. 2 e 3 c.p.c., in modo rilevante ex art. 360 n. 3 en. 4 c.p.c., per aver ritenuto inammissibili le produzioni allegatee i mezzi istruttori dedotti dal ricorrente nel ricorso ex art. 392c.p.c., a stregua di motivazione (cfr. “la natura di "giudizio adistruzione chiusa" del giudizio di rinvio”) non pertinente allafattispecie oggetto di esame, che peraltro non verteva solo sul(nuovo) esame delle domande oggetto della pronuncia dilegittimità n. 9568/21, ma altresì su quello delle domande edelle istanze subordinate, non esaminate dalla sentenza diappello n. 343/16 (che accolse la domanda principale e nonesaminò le subordinate) e, per conseguenza, non attinte daivincoli del “giudizio di rinvio” ex artt. 384, co. 2 e 394 c.p.c.15.Il motivo è infondato in quanto correttamente le istanzeistruttorie formulate sono state ritenute inammissibili.Invero, nella fattispecie, con la sentenza di cassazione n.9568/2021 è stato disposto un nuovo esame sulla base dei datidi fatto acquisiti e delle valutazioni svolte tanto sulla originariaassunzione del Delogu da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delNumero registro generale 26088/2022Comune di Buddusò quanto sulla impossibilità di ravvisare unN umero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 10210/2026fenomeno di reinternalizzazione: alcuna necessità di acquisireDa,t a pubblicazione 19/04/2026su tali punti, nuove prove era ravvisabile, pertanto, sia per lanatura chiusa del giudizio di rinvio (Cass. n. 27736/2022 “Nelgiudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizioad istruzione sostanzialmente "chiusa", è preclusa l'acquisizionedi nuove prove e segnatamente la produzione di nuovidocumenti, salvo che la stessa sia giustificata da fattisopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, daesigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamentodella Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli inprecedenza per causa di forza maggiore”) sia perché le stessenon si dimostravano decisorie e dunque rilevanti ai fini delladecisione, in quanto non relative a fatti sopravvenuti decisiviovvero perché non era stata dimostrata la impossibilità di unaloro tempestiva produzione.Va poi considerato che, per consolidata giurisprudenza di questaCorte, il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una provaper testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo unavalutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata sebasata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze dicarattere logico (Cass., sez. 1, 10/08/1962, n. 2555; Cass., sez.3, 06/09/1963, n. 2450; Cass., sez. 3, 16/11/1971, n. 3284;Cass., sez. 3, 24/02/1987, n. 1938; Cass., sez. 2, 10/09/2004,n. 18222; Cass., sez. L, 21/11/2022, n. 34189).Tanto non si è verificato nel caso in esame atteso che la Corteha adottato una statuizione di inammissibilità delle provegiuridicamente corretta e logicamente argomentata.16.Con il decimo motivo si obietta l’error in iudicando: laviolazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 8 L. 604/1966,18 L. 300/1970 (Stat. Lav.), 113, co. 4 D. lgs. n. 267/2000 e14 Legge 326/2003 (Corte di Giustizia Europea, 18.11.199Nu9m,e rno r.e gistro generale 26088/2022Numero sezionale 876/2026107/98 Teckal), in modo rilevante ex art. 360 n. 3 c.pN.cum.,e rop dei rra ccolta generale 10210/2026aver valutato la domanda subordinata fondata sul rapporto dDait a pubblicazione 19/04/2026immedesimazione organica (in house providing) tra il [OSCURATO:PERSONA] e la sua partecipata, volta ad ottenere: a) lareintegrazione nei ruoli comunali; b) e la condanna alpagamento dell’obbligazione risarcitoria scaturita dallapronuncia che ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimatodalla partecipata [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (sentenza n.836/2013 del 29.11.2013 in proc. n. 1097/11 R.g., prodotta inprimo grado con ricorso ex art. 414 c.p.c.), alla stregua della“qualificazione originaria del rapporto di lavoro del Deloguinstaurato con la [OSCURATO:PERSONA]”, piuttosto che alla streguadella situazione giuridica esistente al momento dell’intimazionedel licenziamento (dichiarato illegittimo), allorché erano sorti icontroversi diritti alla reintegrazione nei ruoli comunali eall’adempimento dell’obbligazione risarcitoria.17.Con l’undicesimo motivo si denuncia l’error in procedendo:l’infedele esecuzione dei compiti, ex artt. 112, 384, 394 c.p.c.,affidati alla Corte d’Appello con la precedente pronuncia diannullamento n. 9568/21, in modo rilevante ex artt. 360 n. 3 en. 4 c.p.c., allorché questa, astringendosi (indebitamente) avincoli decisionali inesistenti (perché riguardanti la diversadomanda fondata sull’applicazione della disciplina deltrasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c.), ha omesso diesaminare e quindi di pronunciare, come invece avrebbedovuto, sulla sussistenza dei fatti costitutivi della domandasubordinata, correlati all’esercizio, da parte del Comune diBuddusò sulla partecipata [OSCURATO:PERSONA], di una forma di“controllo analogo” a quello esercitato sui propri uffici (fatti cheNumero registro generale 26088/2022la sentenza impugnata n. 331/2015 aveva ritenuto, in modoN umero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 10210/2026erroneo, non provati). Data pubblicazione 19/04/202618.I suddetti motivi presentano profili di inammissibilità perquanto sopra detto riguardo alla vicenda giuridica del rapportodi lavoro del Delogu come ricostruite nella sentenza rescindentedi questa Corte (Cass. n. 9568/2021), alle quali i giudici delrinvio si sono attenuti, con l’esclusione di qualsiasi interferenza,sotto ogni profilo, tra il rapporto di lavoro, come instaurato daldipendente con la [OSCURATO:PERSONA] (divenuta prima una s.p.a.e poi una s.r.l., a totale partecipazione pubblica, con unico sociopubblico in regime di house providing) ed il Comune di Buddusò,anche sotto il profilo dell’operatività dell’art. 2112 cod. civ.ritenuto non applicabile nel caso de quo: il ricorrente, insostanza, tenta unicamente di rimettere in discussione i principiggià affermatida questa Corte con la sentenza che ha cassato laprima pronuncia di appello.19.Con il dodicesimo motivo si denuncia la violazione delprincipio del contraddittorio ex artt. 6 Convenzione Europea deiDiritti dell’Uomo, 24, 111, co. 2 Cost., 101, co. 2 c.p.c., peravere la Corte territoriale posto a fondamento della decisioneuna questione rilevata d’ufficio (quella per cui la verifica deirequisiti affinché la società partecipata sia qualificata “in house”deve svolgersi al momento dell’instaurazione dell’originariorapporto di lavoro), senza previamente averla sottoposta alleparti, riservando la decisione e assegnando alle stesse untermine non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorniper il deposito di osservazioni sulla medesima questione, comeprescritto dai cennati artt. 101, co. 2 cit.; conseguentemente,per avere la Corte territoriale privato le parti ed esso Delogu, inparticolare, del meccanismo di garanzia del contraddittorio e perNumero registro generale 26088/2022aver precluso la possibilità di eccepire e prospettare argomentiN umero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 10210/2026in diritto suscitati dalla questione rilevata officiosamente. Data pubblicazione 19/04/202620.Il motivo è anche esso inammissibile: non si tratta, conriguardo alla tematica indicata nella censura, di questione nuovao “a sorpresa” in quanto la Corte territoriale si è attenuta aiprincipi indicati nella sentenza rescindente Cass. 9568 del 2021(in particolare, si. v. pag. 5), ove è stato precisato che il Delogu“in quanto assunto per svolgere l’attività nell’ambitodell’[OSCURATO:PERSONA] […] non era stato mai inserito nellaorganizzazione pubblicistica dell’Ente locale, non avevaacquisito lo status di dipendente pubblico, non aveva ricopertouna posizione lavorativa prevista dalla pianta organizzativa delsoggetto pubblico”. E questa valutazione è stata svolta daquesta Corte di legittimità unicamente in virtù dell’esercizio delpotere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudiziodi merito. (“L'esatta qualificazione giuridica delle questionidedotte in giudizio - sostanziali, attinenti al rapporto, oprocessuali, attinenti all'azione e all'eccezione - può essereoperata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione, nell'eserciziodell'istituzionale potere di censura degli errori di diritto, ove lecircostanze a tal fine rilevanti siano state compiutamenteprospettate nella pregressa fase di merito dalla parteinteressata” - Cass. n. 27542/2019) e senza demandare alcunulteriore accertamento, in via prosecutoria, da effettuarsi nelgiudizio di rinvio: di tanto ha preso atto la Corte territoriale.21.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che siliquidano come da dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 26088/2022La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,N umero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 10210/2026in favore del controricorrente, delle spese del presente giudiziDoat a pubblicazione 19/04/2026che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19.2.2026.La PresidenteIrene Tricomi