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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12572/2026

Testo disponibile della fonte

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e dello Stato-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.S., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] VENETO n. 673/2023, depositata il 13/7/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 673/2023, depositata il 13/7/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha respinto l’appellodell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Treviso diaccogliere parzialmente il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.s.Numero registro generale 2713/2024Numero sezionale 3693/2026Numero di raccolta generale 12572/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso l’avviso di liquidazione n. 2016 S.1T N.005896-000 con cuil’ufficio, revocate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l.n. 194/2009 richieste dalla società nell’atto di compravendita del[OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto un terreno sito nel Comune di VittorioVeneto, della superficie catastale di mq. 26.499, aveva liquidato lamaggiore imposta di registro dovuta in euro 93.400,00, oltre interessi, inrelazione al suddetto atto di compravendita, non ritenendo applicabile ilbeneficio fiscale per non essere il terreno qualificato come agricolo in baseallo strumento urbanistico vigente.

Alla base della decisione laconsiderazione che dell’intero complesso immobiliare compravenduto (dimq. 26.499), la superficie di mq 24.089, classificata dal PRG come zonadestinata a “verde di rispetto o tutelato”, godesse dell’esenzione previstadall’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 per i terreni agricoli.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di un solo motivo, mentre la Società AgricolaMOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso si espone il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 4 bis, d.l. n. 194/2009 (convertito conlegge n. 25/2010) e degli artt. 12 e 14 delle preleggi, nonché quello difalsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 504/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCGT riconosciuto l’agevolazione ex art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009,nonostante il terreno acquistato dalla contribuente non fosse qualificatocome agricolo dallo strumento urbanistico vigente, essendo pacifico che ilPiano Regolatore Generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] classificasse ilterreno come “zona verde di rispetto o tutelato”.1.1.

La censura è fondata e va accolta.1.2.

L’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 dispone che “gli atti ditrasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificatiNumero registro generale 2713/2024Numero sezionale 3693/2026Numero di raccolta generale 12572/2026Data pubblicazione 04/05/2026agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore dicoltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativagestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarieoperate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare(ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misurafissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento”.1.3.

La norma richiede, quindi, ai fini dell’agevolazione, che l’oggettodella compravendita sia costituito da “terreni e relative pertinenze,qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti” né, d’altronde, èin discussione che l’agevolazione in parola presupponga l’acquisto di unterreno qualificato agricolo in base a strumenti urbanistici vigenti (e dellerelative pertinenze).1.4.

Al contrario, lo dà per presupposto la stessa CGT, che, tuttavia,erra laddove assimila ai terreni agricoli e, quindi, sussume nella predettacategoria terreni classificati nel PRG come “zona verde di rispetto otutelato”, nonostante tale categoria sia diversa e non integri la fattispecielegale della pianificazione urbanistica della destinazione agricola del bene.1.5.

Né rileva, ai fini della qualificazione dei terreni come agricoli, laloro concreta destinazione, come fa invece il giudice di appello, il qualemostra di apprezzare la circostanza che questi fossero “coltivati fin daglianni ’60”, in chiara violazione del precetto normativo.1.6.

Per orientamento consolidato di questa Corte, infatti, in tema diimposta di registro, per determinare la natura del bene compravenduto,occorre avere riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momentodell'atto, che incidono sulle sue qualità ai fini fiscali, essendone irrilevantela concreta utilizzazione o utilizzabilità (cfr. Cass. nn. 23045/2016,8136/2011).1.7.

Si è, pertanto, escluso che sia qualificabile come agricola l’areache lo strumento urbanistico generale non qualifichi formalmente cometale, limitandosi a consentire lo sfruttamento agricolo dei terreni.

In altriNumero registro generale 2713/2024Numero sezionale 3693/2026Numero di raccolta generale 12572/2026Data pubblicazione 04/05/2026termini, la circostanza che per l'area sia consentita dallo strumentourbanistico l’utilizzazione agricola non implica anche la natura, e dunque,la sua “qualificazione” come agricola (in termini, Cass. 28170/2022).1.8.

Evidente, quindi, l’errore di sussunzione contenuto nella sentenzaimpugnata, che va, perciò, cassata.1.9.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., col rigetto del ricorso originario per carenza delrequisito oggettivo per l’accesso al regime fiscale agevolato ex art. 2,comma 4-bis, d.l. n. 194/2009.2.

La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l'originario ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] giudiziali, liquidate per il primo grado in euro 6.000,00, per l’appelloin euro 6.500,00 e per il presente giudizio legittimità in euro 7.600,00,oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2026.La PresidenteMILENA BALSAMO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dello Stato-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.S., rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] VENETO n. 673/2023, depositata il 13/7/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 673/2023, depositata il 13/7/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha respinto l’appellodell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Treviso diaccogliere parzialmente il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.s.Numero registro generale 2713/2024Numero sezionale 3693/2026Numero di raccolta generale 12572/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso l’avviso di liquidazione n. 2016 S.1T N.005896-000 con cuil’ufficio, revocate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l.n. 194/2009 richieste dalla società nell’atto di compravendita del[OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto un terreno sito nel Comune di VittorioVeneto, della superficie catastale di mq. 26.499, aveva liquidato lamaggiore imposta di registro dovuta in euro 93.400,00, oltre interessi, inrelazione al suddetto atto di compravendita, non ritenendo applicabile ilbeneficio fiscale per non essere il terreno qualificato come agricolo in baseallo strumento urbanistico vigente. Alla base della decisione laconsiderazione che dell’intero complesso immobiliare compravenduto (dimq. 26.499), la superficie di mq 24.089, classificata dal PRG come zonadestinata a “verde di rispetto o tutelato”, godesse dell’esenzione previstadall’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 per i terreni agricoli.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, sulla base di un solo motivo, mentre la Società AgricolaMOTIVI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si espone il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 4 bis, d.l. n. 194/2009 (convertito conlegge n. 25/2010) e degli artt. 12 e 14 delle preleggi, nonché quello difalsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 504/1992, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCGT riconosciuto l’agevolazione ex art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009,nonostante il terreno acquistato dalla contribuente non fosse qualificatocome agricolo dallo strumento urbanistico vigente, essendo pacifico che ilPiano Regolatore Generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] classificasse ilterreno come “zona verde di rispetto o tutelato”.1.1. La censura è fondata e va accolta.1.2. L’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009 dispone che “gli atti ditrasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificatiNumero registro generale 2713/2024Numero sezionale 3693/2026Numero di raccolta generale 12572/2026Data pubblicazione 04/05/2026agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore dicoltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativagestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarieoperate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare(ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misurafissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento”.1.3. La norma richiede, quindi, ai fini dell’agevolazione, che l’oggettodella compravendita sia costituito da “terreni e relative pertinenze,qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti” né, d’altronde, èin discussione che l’agevolazione in parola presupponga l’acquisto di unterreno qualificato agricolo in base a strumenti urbanistici vigenti (e dellerelative pertinenze).1.4. Al contrario, lo dà per presupposto la stessa CGT, che, tuttavia,erra laddove assimila ai terreni agricoli e, quindi, sussume nella predettacategoria terreni classificati nel PRG come “zona verde di rispetto otutelato”, nonostante tale categoria sia diversa e non integri la fattispecielegale della pianificazione urbanistica della destinazione agricola del bene.1.5. Né rileva, ai fini della qualificazione dei terreni come agricoli, laloro concreta destinazione, come fa invece il giudice di appello, il qualemostra di apprezzare la circostanza che questi fossero “coltivati fin daglianni ’60”, in chiara violazione del precetto normativo.1.6. Per orientamento consolidato di questa Corte, infatti, in tema diimposta di registro, per determinare la natura del bene compravenduto,occorre avere riguardo alle previsioni urbanistiche correnti al momentodell'atto, che incidono sulle sue qualità ai fini fiscali, essendone irrilevantela concreta utilizzazione o utilizzabilità (cfr. Cass. nn. 23045/2016,8136/2011).1.7. Si è, pertanto, escluso che sia qualificabile come agricola l’areache lo strumento urbanistico generale non qualifichi formalmente cometale, limitandosi a consentire lo sfruttamento agricolo dei terreni. In altriNumero registro generale 2713/2024Numero sezionale 3693/2026Numero di raccolta generale 12572/2026Data pubblicazione 04/05/2026termini, la circostanza che per l'area sia consentita dallo strumentourbanistico l’utilizzazione agricola non implica anche la natura, e dunque,la sua “qualificazione” come agricola (in termini, Cass. 28170/2022).1.8. Evidente, quindi, l’errore di sussunzione contenuto nella sentenzaimpugnata, che va, perciò, cassata.1.9. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ultimaparte, cod. proc. civ., col rigetto del ricorso originario per carenza delrequisito oggettivo per l’accesso al regime fiscale agevolato ex art. 2,comma 4-bis, d.l. n. 194/2009.2. La regolazione delle spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo,segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta l'originario ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] giudiziali, liquidate per il primo grado in euro 6.000,00, per l’appelloin euro 6.500,00 e per il presente giudizio legittimità in euro 7.600,00,oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 29 aprile 2026.La PresidenteMILENA BALSAMO